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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
CHIAPPANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bovegno - Piazza Zanardelli 1 25061 Bovegno BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo depositato in data 17.6.2025, Ricorrente_1 impugnava gli Avvisi di Accertamento d'ufficio dell'imposta IMU dovuta e di irrogazione delle sanzioni per il 2019 e per il 2020, emessi dal Comune di Bovegno – Ufficio Tributi, entrambi identificati dal Prot. 1110 del 28.02.2025 e cumulativamente notificati a mezzo servizio postale in data 28.3.2025, dell'importo di € 159,00 cadauno, oltre a sanzioni, per un totale importo da versare di € 230,00 per il 2019 e di € 226,00 per il 2020.
Gli Avvisi impugnati fanno riferimento ai seguenti fabbricati in Comune di Bovegno:
- località Luogo_1 p.T Sez. Dati_catastali_1 cons. 43 mq, Rendita € 13.77, Valore € 2.313,36, imposta accertata € 24,52 (Cfr doc. 3 – visura catastale storica Dati_catastali_1);
- località Luogo_1 Dati_catastali_2 cons. 52 mq, Rendita € 16.65, Valore ai fini IMU € 2.797,20, imposta accertata € 29,65 (Cfr doc. 4, – visura catastale storica Dati_catastali_2);
- località Luogo_1 Dati_catastali_3 cons. 184 mq, Rendita € 58.92, Valore ai fini IMU € 9.898,56, imposta accertata € 104,92 (Cfr doc. 5 – visura catastale storica Dati_catastali_3).
I fabbricati, spiega la ricorrente, consistono in due piccole stalle con sovrastante fienile e una concimaia, già precedentemente iscritti al catasto terreni e, per obbligo di legge, iscritti nel 2001 al Catasto fabbricati ai sensi del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, tuttora adibiti ad uso agricolo e asserviti ai terreni agricoli in Comune di Bovegno, di consistenza superiore a mq. 10.000, di proprietà della contribuente.
Tali fondi rustici sono condotti in affitto, come da contratto 4.6.2019, da Nominativo_1, coltivatore diretto, traente il proprio reddito unicamente dall'attività agricola, mentre i fabbricati sono adibiti alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, non avendo altra possibilità di utilizzazione senza radicali trasformazioni Essi presentano tutti i requisiti della ruralità, prescindendo dal loro accatastamento e, quindi, dalla categoria catastale attribuita a ciascun fabbricato, che risulta privo di autonomia funzionale e reddituale.
La ricorrente chiede l'annullamento dei due Avvisi impugnati eccependo l'illegittimità dell'imposizione, trattandosi di costruzioni rurali in territorio montano, adibiti agli usi agricoli e quindi esenti, privi di autonomia reddituale ed improduttivi di reddito proprio.
Il Comune di Bovegno non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione ritiene questa Corte che sia in atti da riconoscersi il carattere di ruralità dei fabbricati ed immobili oggetto di ricorso, strumentali allo svolgimento di attività agricola di cui all'art.2135
CC, risultando in particolare destinati: - alla protezione delle piante
- alla conservazione dei prodotti agricoli
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
- all'allevamento ed al ricovero degli animali, nonché alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montana
- all'esercizio di attività agricola e/o assimilata, alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli.
Tale carattere di ruralità di fabbricati ed immobili è inequivocabilmente desumibile anche dal materiale fotografico allegato in atti, dal quale si evince anche la vetustà e decadenza dei fabbricati e la loro inidoneità alla destinazione ad altri usi, se non previo radicale intervento di natura edilizia ed urbanistica. I suddetti fabbricati rurali si trovano in zona rurale montana disagiata, serviti da strada comunale pericolosa e non asfaltata e in pessimo stato di manutenzione e sono inoltre privi di allacciamenti alle reti di servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua, fognatura e del gas.
I fondi rustici, terreni e fabbricati in oggetto risultano affittati ai fini agricoli, come da contratto in atti, ad un coltivatore diretto, che trae il proprio reddito unicamente dall'attività agricola.
I terreni cui sono asserviti i fabbricati rurali hanno superficie superiore a mq. 10.000 e si trovano in Comune montano, ove il suddetto limite viene ridotto a mq. 3.000.
I manufatti ricompresi tra quelli censiti non producono reddito, per la loro vetustà, per il loro deterioramento e l'esigua area edificabile, come identificata in atti, è oltremodo esigua e di fatto inedificabile, per sua struttura e dimensioni.
In ragione delle argomentazioni che precedono e riconosciuto il carattere di ruralità degli immobili, fabbricati ed aree oggetto di accertamento, accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 200,00 (€ 150 per lo studio della causa e presentazione del ricorso;
€ 50,00 per la fase dibattimentale)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Bovegno (Bs) al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 200,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
CHIAPPANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bovegno - Piazza Zanardelli 1 25061 Bovegno BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1110-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo depositato in data 17.6.2025, Ricorrente_1 impugnava gli Avvisi di Accertamento d'ufficio dell'imposta IMU dovuta e di irrogazione delle sanzioni per il 2019 e per il 2020, emessi dal Comune di Bovegno – Ufficio Tributi, entrambi identificati dal Prot. 1110 del 28.02.2025 e cumulativamente notificati a mezzo servizio postale in data 28.3.2025, dell'importo di € 159,00 cadauno, oltre a sanzioni, per un totale importo da versare di € 230,00 per il 2019 e di € 226,00 per il 2020.
Gli Avvisi impugnati fanno riferimento ai seguenti fabbricati in Comune di Bovegno:
- località Luogo_1 p.T Sez. Dati_catastali_1 cons. 43 mq, Rendita € 13.77, Valore € 2.313,36, imposta accertata € 24,52 (Cfr doc. 3 – visura catastale storica Dati_catastali_1);
- località Luogo_1 Dati_catastali_2 cons. 52 mq, Rendita € 16.65, Valore ai fini IMU € 2.797,20, imposta accertata € 29,65 (Cfr doc. 4, – visura catastale storica Dati_catastali_2);
- località Luogo_1 Dati_catastali_3 cons. 184 mq, Rendita € 58.92, Valore ai fini IMU € 9.898,56, imposta accertata € 104,92 (Cfr doc. 5 – visura catastale storica Dati_catastali_3).
I fabbricati, spiega la ricorrente, consistono in due piccole stalle con sovrastante fienile e una concimaia, già precedentemente iscritti al catasto terreni e, per obbligo di legge, iscritti nel 2001 al Catasto fabbricati ai sensi del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, tuttora adibiti ad uso agricolo e asserviti ai terreni agricoli in Comune di Bovegno, di consistenza superiore a mq. 10.000, di proprietà della contribuente.
Tali fondi rustici sono condotti in affitto, come da contratto 4.6.2019, da Nominativo_1, coltivatore diretto, traente il proprio reddito unicamente dall'attività agricola, mentre i fabbricati sono adibiti alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, non avendo altra possibilità di utilizzazione senza radicali trasformazioni Essi presentano tutti i requisiti della ruralità, prescindendo dal loro accatastamento e, quindi, dalla categoria catastale attribuita a ciascun fabbricato, che risulta privo di autonomia funzionale e reddituale.
La ricorrente chiede l'annullamento dei due Avvisi impugnati eccependo l'illegittimità dell'imposizione, trattandosi di costruzioni rurali in territorio montano, adibiti agli usi agricoli e quindi esenti, privi di autonomia reddituale ed improduttivi di reddito proprio.
Il Comune di Bovegno non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione ritiene questa Corte che sia in atti da riconoscersi il carattere di ruralità dei fabbricati ed immobili oggetto di ricorso, strumentali allo svolgimento di attività agricola di cui all'art.2135
CC, risultando in particolare destinati: - alla protezione delle piante
- alla conservazione dei prodotti agricoli
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento
- all'allevamento ed al ricovero degli animali, nonché alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montana
- all'esercizio di attività agricola e/o assimilata, alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione dei prodotti agricoli.
Tale carattere di ruralità di fabbricati ed immobili è inequivocabilmente desumibile anche dal materiale fotografico allegato in atti, dal quale si evince anche la vetustà e decadenza dei fabbricati e la loro inidoneità alla destinazione ad altri usi, se non previo radicale intervento di natura edilizia ed urbanistica. I suddetti fabbricati rurali si trovano in zona rurale montana disagiata, serviti da strada comunale pericolosa e non asfaltata e in pessimo stato di manutenzione e sono inoltre privi di allacciamenti alle reti di servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua, fognatura e del gas.
I fondi rustici, terreni e fabbricati in oggetto risultano affittati ai fini agricoli, come da contratto in atti, ad un coltivatore diretto, che trae il proprio reddito unicamente dall'attività agricola.
I terreni cui sono asserviti i fabbricati rurali hanno superficie superiore a mq. 10.000 e si trovano in Comune montano, ove il suddetto limite viene ridotto a mq. 3.000.
I manufatti ricompresi tra quelli censiti non producono reddito, per la loro vetustà, per il loro deterioramento e l'esigua area edificabile, come identificata in atti, è oltremodo esigua e di fatto inedificabile, per sua struttura e dimensioni.
In ragione delle argomentazioni che precedono e riconosciuto il carattere di ruralità degli immobili, fabbricati ed aree oggetto di accertamento, accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 200,00 (€ 150 per lo studio della causa e presentazione del ricorso;
€ 50,00 per la fase dibattimentale)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Bovegno (Bs) al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 200,00.