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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1857/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da nata a [...] il [...], (CF. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, via D. Millelire 6 presso lo Studio dell'Avv. Gualtiero Cremisini che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in calce al ricorso e , nato a [...] Controparte_1 il 06/08/1967, (CF. ), elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto, P.zza Martiri C.F._2 della Libertà 51, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Baiani che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Poggio Mirteto in data Parte_1 Controparte_1
02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Mirteto (RI), Anno 1995
Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...], , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
L'ultima residenza comune dei coniugi è l'abitazione di proprietà del sita in Poggio Mirteto CP_1
(RI), Via Mentana 8 dalla quale la moglie ed il figlio si sono già allontanati.
1 La sig.ra svolge attività di os, mentre il sig. attualmente svolge Parte_1 Controparte_1 lavori saltuari e dispone di pensione di invalidità.
Per incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro è divenuta insostenibile la convivenza.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
- Il sig. è alla ricerca di un lavoro come cuoco, o altra occupazione simile, conforme alle sue precedenti esperienze CP_1 ed abilità lavorative, essendo impossibile reperirne altra in ragione del mercato del lavoro e della età e condizioni di salute del ricorrente.
Il ricorrente si impegna, quando avrà trovato una idonea occupazione che garantisca il consolidamento delle sue condizioni finanziarie, a darne comunicazione entro giorni 15 alla coniuge ed a versare, a partire dal mese successivo e sino alla data dell'impiego, a titolo di mantenimento direttamente al figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1 la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 5.12.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate precisate però nei seguenti termini:
Il sig. è alla ricerca di un lavoro come cuoco, o altra occupazione simile, conforme alla sue precedenti esperienze CP_1 ed abilità lavorative, essendo impossibile reperirne altra in ragione del mercato del lavoro e della età e condizioni di salute del ricorrente.
Il ricorrente si impegna, quando avrà trovato una occupazione, a darne comunicazione entro giorni 15 alla coniuge ed a versare, a partire dal mese successivo e per la durata dell'impiego, a titolo di mantenimento direttamente al figlio , Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta
a rivalutazione ISTAT.
All'esito della udienza il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
2 Spese compensate attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Poggio Mirteto (RI) in data 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Mirteto (RI), Anno 1995 Numero 19 Parte II Serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Mirteto (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 13.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da nata a [...] il [...], (CF. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, via D. Millelire 6 presso lo Studio dell'Avv. Gualtiero Cremisini che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in calce al ricorso e , nato a [...] Controparte_1 il 06/08/1967, (CF. ), elettivamente domiciliato in Poggio Mirteto, P.zza Martiri C.F._2 della Libertà 51, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Baiani che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Poggio Mirteto in data Parte_1 Controparte_1
02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Mirteto (RI), Anno 1995
Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Dall'unione matrimoniale è nato in data [...], , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente.
L'ultima residenza comune dei coniugi è l'abitazione di proprietà del sita in Poggio Mirteto CP_1
(RI), Via Mentana 8 dalla quale la moglie ed il figlio si sono già allontanati.
1 La sig.ra svolge attività di os, mentre il sig. attualmente svolge Parte_1 Controparte_1 lavori saltuari e dispone di pensione di invalidità.
Per incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro è divenuta insostenibile la convivenza.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
- Il sig. è alla ricerca di un lavoro come cuoco, o altra occupazione simile, conforme alle sue precedenti esperienze CP_1 ed abilità lavorative, essendo impossibile reperirne altra in ragione del mercato del lavoro e della età e condizioni di salute del ricorrente.
Il ricorrente si impegna, quando avrà trovato una idonea occupazione che garantisca il consolidamento delle sue condizioni finanziarie, a darne comunicazione entro giorni 15 alla coniuge ed a versare, a partire dal mese successivo e sino alla data dell'impiego, a titolo di mantenimento direttamente al figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1 la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione ISTAT.
All'udienza del 5.12.2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate precisate però nei seguenti termini:
Il sig. è alla ricerca di un lavoro come cuoco, o altra occupazione simile, conforme alla sue precedenti esperienze CP_1 ed abilità lavorative, essendo impossibile reperirne altra in ragione del mercato del lavoro e della età e condizioni di salute del ricorrente.
Il ricorrente si impegna, quando avrà trovato una occupazione, a darne comunicazione entro giorni 15 alla coniuge ed a versare, a partire dal mese successivo e per la durata dell'impiego, a titolo di mantenimento direttamente al figlio , Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta
a rivalutazione ISTAT.
All'esito della udienza il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
2 Spese compensate attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Poggio Mirteto (RI) in data 02/09/1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Poggio Mirteto (RI), Anno 1995 Numero 19 Parte II Serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Mirteto (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 13.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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