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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 7650 del ruolo generale per l'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Favaro VE (VE), via dei Rododendri 6, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati
Carla Ciani (PEC: e Debora Pretin (PEC: Email_1
in Venezia-Favaro VE, Via San Donà 376, che la Email_2
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Manuela Beneforti (PEC: ), in Mestre, via Rosa, 9, che lo Email_3
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 07.01.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da accordo sottoscritto in data 10 aprile 2024, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30-31.12.2024, che di seguito si riproducono: “ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Venezia con atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Venezia al n. 79, Parte 2, S. A., Uff. 9 –
Anno 1986 – Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze, stante il decorso il termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2 lett. b), L. 1 dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni a decorrere dalla udienza del 4 aprile 2024 in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 3723/24 ed in particolare la condizione di cui al punto 3) che di seguito si riporta ad oggi ancora in corso di esecuzione: “il IG.
verserà la somma pari ad euro 700,00 mensili per un periodo pari a dodici mesi, Controparte_1
con decorrenza dal mese di maggio 2024, a titolo di assegno di mantenimento a favore della IG.ra
, con corresponsione dell'importo tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra IBAN Parte_1
[...] presso l'istituto di credito Intesa San Paolo”.
Si dà atto che le parti hanno già stipulato l'atto del trasferimento da parte del IG. a favore CP_1
della IG.ra della quota di ½ della piena proprietà della casa familiare sita in Favaro VE Pt_1
2 (VE), via dei Rododendri 6, così catastalmente censita Comune di Venezia, Foglio 169, particella
558, sub. 19, cat. A02, e Comune di Venezia, Foglio 169, particella 558, sub. 7, cat. C06, con arredi
e corredi tutti ad eccezione di quelli di cui al punto 2) delle suddette condizioni.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 6.12.1986, contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza 04.04.2024 fissata per la comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 3723/2024 pubbl. il 25/10/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 07.01.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni della separazione passata in giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
3 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 CP_1
, celebrato in data 06.12.1986 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di Venezia al n. 79, parte II, serie A, Uff. 9, dell'anno 1986;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 29.04.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
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