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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 43740 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. GARAVAGLIA ANTONELLA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2 contumace
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. GIRARDI ANDREA, BERNARDINI MATTIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_1 nella causazione del sinistro occorso al signor e/o una corresponsabilità
[...] Parte_1 nella causazione dell'evento in misura percentuale da determinarsi nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore all'85% e per l'effetto,
- accertata l'entità del danno subito dal signor così come valutato dal perito Parte_1 medico legale, - condannare i qui convenuti, in solido fra loro al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 73.794,30 o nella diversa somma che risulterà dovuta … oltre interessi legali dall'accaduto al ristoro”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 1 Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: … circoscrivere l'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 21.10.2022, l'attore esponeva che:
• verso le ore 9.50 del 27 aprile 2021, in Milano via Porro Lambertenghi, “in fase di attraversamento e quasi giunto dalla parte opposta”, era stato urtato dall'autovettura condotta dal convenuto e assicurata colla soc. , e quindi “sbalzato a CP_3 CP_1 CP_2 terra”;
• era intervenuta la polizia locale, che aveva redatto rapporto;
• dalla perizia di parte erano stati stimati postumi permanenti del venti per cento, oltre a duecentodieci giorni di inabilità temporanea;
• l'assicuratore convenuto aveva respinto la richiesta di risarcimento, allegando l'esclusiva responsabilità dell'attore il quale aveva attraversato “la sede stradale al di fuori delle strisce pedonali poco distanti mentre era impegnato in una conversazione telefonica”;
• la “giurisprudenza costante sul punto” ravvisava nondimeno la responsabilità dell'automobilista salva la dimostrazione che “il pedone si è posto dinanzi a lui come un ostacolo che non poteva essere evitato nemmeno osservando tutte le cautele possibili” e dunque la responsabilità dell'automobilista poteva essere esclusa solo ove fosse provato che l'evento era imprevedibile, mentre nella specie non ricorreva tale ipotesi poiché:
◦ l'impatto era avvenuto col pedone al centro della carreggiata, in corrispondenza dei binari del tram;
◦ non erano visibili tracce di frenata;
◦ il fatto era avvenuto in pieno giorno e ottima visibilità;
◦ l'auto del convenuto “era elettrica e quindi silenziosa”;
• “molto probabilmente anche il signor era altrettanto distratto”, come si evinceva CP_1 dalla mancanza di segni di frenata, dal punto di contatto e dalle dichiarazioni del testimone;
Testimone_1
• l'aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali con costiuiva pel pedone fonte di responsabilità automatica, poiché “anche l'improvviso attraversamento di un pedone fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 2 situazione di pericolo” come confermato dalla corte d'appello di Firenze nel 2016 (“1100/16”). L'attore pertanto concludeva chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'automobilista, o la sua corresponsabilità in misura non inferiore all'85%, i convenuti fossero condannati a pagare EUR 73.794,30 o la diversa somma risultante dovuta.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 3.3.2023 osservando che:
• la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente all'attore che Pt_1
“improvvisamente usciva dal cantiere ivi presente [e] attraversava la carreggiata correndo e con in mano il cellulare, senza accertarsi preventivamente che non stessero sopraggiungendo veicoli”;
• l'attore aveva attraversato “la carreggiata andando dal lato dei civici dispari a quello dei civici pari, quindi da destra verso sinistra rispetto la traiettoria del veicolo;
CP_3
• la polizia municipale aveva effettuato i rilievi del caso quando il veicolo era già stato rimosso e quando il pedone già s'era rialzato da terra;
• l'autovettura del convenuto non riportava segni d'urto;
• dalla relazione di incidente e dalle testimonianze oltre che “dal verbale del 118” emergeva che il “procedeva a velocità estremamente rallentata (e ciò è pacifico, avendolo CP_1 peraltro dichiarato anche controparte in citazione)”;
• la testimone aveva confermato d'aver visto che il pedone attraversava la Testimone_2 strada “correndo, distratto e senza guardare preventivamente che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, con il cellulare in mano;
addirittura già lo aveva fatto in precedenza, prima che sopraggiungesse la mentre il testimone CP_3 [...]
, che si trovava al lato opposto della carreggiata rispetto al aveva Tes_1 Pt_1 dichiarato “che il pedone compiva due passi nell'attraversare la carreggiata e che guardava nella sua direzione al momento dell'urto” poiché l'attore lo stava chiamando
“perché voleva che parcheggiasse in uno stallo di sosta libero nei pressi del civico 21”;
• all'automobilista non si poteva perciò “muovere alcun rimprovero … giacchè l'evento dannoso è esclusivamente imputabile al sig. che ha imprudentemente attraversato Pt_1 la strada correndo, fuori dalle strisce pedonali e, comunque, senza preventivamente accertarsi che non stesse sopraggiungendo nessuno”;
• del resto, “anche stando alla dichiarazione rilasciata dallo stesso attore all'Agente della Polizia Municipale” risultava che l'attore aveva “tenuto una condotta negligente, imprevista ed imprevedibile” poiché lo stesso affermava “di aver deciso di Pt_1 attraversare la carreggiata per portarsi al civico n. 28 per avvisare il suo collaboratore della presenza di uno stallo libero di sosta al civico n. 21 e, quando questi gli dava cenno di aver inteso, il signor “iniziava a girarsi per tornare allo stallo di sosta dall'altra Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 3 parte della strada”; se è vero che è in questo frangente che sarebbe avvenuto l'urto, allora è altrettanto vero che il pedone ha compiuto un cambio di direzione repentino sulla carreggiata e nel fare ciò, voltandosi, non ha prestato attenzione ai veicoli che stavano sopraggiungendo”;
• sussistevano quindi “plurimi elementi che ci consentono di affermare che l'esclusiva responsabilità del sinistro è imputabile al signor che ha tenuto una condotta Pt_1 negligente e distratta. Quanto al signor , invece, non è provata alcuna condotta CP_1 contraria alle norme del Codice della Strada e neppure al dovere generale di cautela, avendo proceduto a velocità estremamente rallentata, ben al di sotto dei limiti di velocità, e tuttavia ha potuto prevedere ed evitare l'urto con il signor precipitatosi Pt_1 improvvisamente ad attraversare la carreggiata correndo e senza prestare alcuna attenzione”;
• contestava anche la misura del risarcimento richiesto. La società convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 CP_1 cpc. All'udienza del 15.7.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche con delega al tribunale di BUSTO ARSIZIO.
All'udienza 22.9.2023 il giudice onorario interrogava la testimone (passeggera Testimone_3 dall'auto al momento del fatto, nonché moglie del convenuto, in regime di separazione dei CP_3 beni) e disponeva rinvio per interrogare la testimone , che tuttavia non compariva Testimone_2 neppure all'udienza 10.11.2023, risultando essersi trasferita in Francia. Il tribunale di BUSTO ARSIZIO, all'udienza del 16 novembre 2023 (che il giudice onorario, nel verbale depositato nel fascicolo telematico il 30 novembre 2023, indicava invece erroneamente nel 16 novembre 2024) interrogava i testimoni (muratore che a volte aveva Tes_4 lavorato coll'attore, idraulico) e (collega di lavoro dell'attore e a costui Testimone_1 sottordinato). Ravvisata la necessità di decidere sull'an prima di disporre eventuale CTU medico legale, con ordinanza 2.4.2024 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni. L'ordinanza 15.4.2024 confermava la chiusura dell'istruttoria orale. Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte del 20 e 19 settembre 2024, con ordinanza 23.9.2024 veniva formulata una proposta conciliativa ex a. 185 bis cpc, che prevedeva l'abbandono della lite a spese compensate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 4 Avendo l'attore respinto tale proposta conciliativa, le parti all'udienza del giorno 27/12/2024 rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc nuovo testo, sicché il giudice tratteneva la causa per la decisione. il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Come si è già evidenziato nell'ordinanza 23.9.2024, dall'istruttoria svolta emerge che l'unica testimone che assistette al sinistro fu , la quale non riportò lesioni e risulta di Testimone_3 normale attendibilità. La che si trovava a bordo dell'auto condotta da quello che Tes_3 CP_3 al tempo del fatto era suo marito (il convenuto ), ha qui confermato d'aver visto “scendere CP_1 il signor velocemente dal marciapiede e impegnare la carreggiata, senza guardare né a Pt_1 destra né a sinistra. Aveva il telefono in mano” e ha precisato che l'attore aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali. I testimoni (che conosce l'attore in quanto talora lavora con lui nel Tes_4 Pt_1 medesimo cantiere) e (collega di lavoro del nonché a lui sottordinato), Testimone_1 Pt_1 entrambi interrogati a Busto Arsizio, non assistettero invece all'impatto né sono stati in grado di riferire circa le modalità dell'urto fra l'auto e il pedone.
Infatti, il si è limitato qui a dichiarare: << io ero a circa 5/6 metri di distanza e stavo in Tes_4 cantiere occupandomi del lavoro;
ho sentito che il sig. ha detto che si è liberato un posto e Pt_1 che voleva andare ad occuparlo e chiedeva ad un certo , collega del sig. di andare Tes_1 Pt_1
a prendere il furgone per parcheggiarlo nel posto che si era liberato;
non ho visto cosa sia poi successo, ma ho sentito un colpo e il ragazzo che ha gridato , e questo punto Tes_1 Pt_1 Pt_1 sono andato a vedere cosa era successo e ho dato un aiuto per alzare il sig. ; adr. Mi sembra Pt_1 che il sig. era a terra nella parte centrale della strada … ho visto solo il sig. a terra Pt_1 Pt_1 dopo l'impatto >>.
Il per parte sua ha dichiarato: << in cantiere stavo lavorando … Ho visto solo il sig. Tes_1 volare dopo l'impatto, ero dalla parte del cantiere e non ho visto l'impatto e il sig. Pt_1 Pt_1 era a terra sui binari del tram >>. È appena il caso di notare che tale dichiarazione, resa dal al tribunale, non contrasta con Tes_1 quanto egli aveva narrato ai vigili subito dopo il fatto, giacché (come si legge nel verbale prodotto dall'attore sub doc. 1) egli aveva allora dichiarato: << mi trovavo nel cantiere di via Porro Lambertenghi 28 per lavoro… A un certo punto, sentivo il mio capo chiamarmi per uno stallo di sosta libero nei pressi del civico 21 dove voleva che parcheggiassi il furgone e alzavo lo sguardo verso la carreggiata. Vedevo lui
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 5 portarsi, dal marciapiede lato civici dispari, quindi opposto, di via P. Lambertenghi, verso il cantiere;
dunque lo vedevo compiere due passi nell'attraversare la carreggiata, ma mentre si trovava all'altezza della rotaia del tram più prossima al civico 28, veniva investito da un'autovettura mentre guardava verso di me. Quindi veniva colpito nel fianco destro e veniva sbalzato al suolo. Immediatamente, uscivo dal cantiere e lo soccorrevo in mezzo alle rotaie… Preciso che l'autovettura che ha investito il sig. procedeva piano, ma era elettrica e Pt_1 pertanto non rumorosa”
Da quanto dichiarato dal ai vigili emerge dunque che il medesimo al momento Tes_1 Tes_1 del sinistro si trovava non già sulla strada, bensì dentro il cantiere, e per giunta a bordo del furgone da parcheggiare. Inoltre, da quanto riferito dal si ricava che il anziché prestare Tes_1 Pt_1 attenzione alla strada che intendeva attraversare fuori dalle strisce, era piuttosto concentrato a guardare il . Tes_1
Le circostanze sin qui riepilogate portano definitivamente a escludere che il abbia potuto Tes_1 assistere all'investimento, mentre confermano che la velocità dell'autovettura era particolarmente modesta, così come del resto era stato dichiarato dalla testimone ai vigili subito dopo il sinistro.
Come infatti risulta dalla relazione d'incidente stradale n° 2842/2021, nell'immediatezza dell'incidente, la testimone (che nel frattempo s'è trasferita all'estero) rese Testimone_2 all'agente , della polizia locale di Milano le seguenti dichiarazioni (certamente Testimone_5 utilizzabili per la decisione, anche a norma dell'a. 116 cpc):
“il giorno 27/04/2021 alle ore 9:45 assistivo all'incidente in via Porro Lambertenghi all'incirca al civico 28, vicino all'intersezione tra la suddetta via e la via Strabone. Mi trovavo sul marciapiede di fronte, in attesa del mio turno all'ufficio postale situato al civico 23 di via Porro Lambertenghi. Vedevo un uomo attraversare la strada in modo affrettato, distratto e senza guardare, con il telefonino in mano, e non essendo su un attraversamento pedonale. In quel momento, un automobile Lexus blu circolava, fortunamente a bassa velocità, ed urtava il pedone, che cadeva al suolo. Il conducente dell'automobile, insieme alla moglie (passeggera) si fermava immediatamente, scendeva dal veicolo e prestava soccorso al pedone, chiamando subito dopo la Polizia Locale e
l'ambulanza. A mio avviso, il pedone può ritenevi fortunato, in quanto l'automobile circolava davvero a bassa velocità. Aggiungo che non era la prima volta che il pedone attraversava distrattamente la strada, avendolo già visto farlo poco prima”
Le circostanze sin qui riepilogate impongono perciò di ritenere che il sinistro sia stato causato dall'esclusiva responsabilità dell'attore che pose in essere un comportamento del tutto Pt_1 imprevedibile, senza prestare la necessaria attenzione alla strada e ai veicoli che su di essa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 6 transitavano, considerando per giunta che decise di attraversare in un luogo distante dalle strisce pedonali.
Dal racconto fornito dagli stessi testimoni indotti dall'attore, suoi colleghi di lavoro, emerge infatti che l'attore agì repentinamente non appena, dall'altra parte della strada, s'era reso libero un posto per parcheggiare il furgone condotto dal sicché, con assoluta sconsideratezza, il Tes_1 medesimo attraversò la strada senza prestare nessuna attenzione. Pt_1
Tanto si ricava anche dalla testimonianza del , il quale ha sottolineato che il veicolo del Tes_1
“procedeva piano” ma, essendo a motore elettrico, non era rumoroso, dal che si inferisce CP_1 che il comunque non prestava attenzione guardando la strada. Pt_1
La repentinità e imprevedibilità del comportamento del pedone sono inoltre dimostrate dalla estrema brevità del tempo che, come riferito dai testimoni e , trascorse tra Tes_1 Tes_4
l'avvistamento del posto libero e il sinistro. Dalle testimonianze sopra riportate, si ricava perciò univocamente che la subitanea decisione del di prendere possesso del posto -poco prima Pt_1 liberatosi- per parcheggiarvi immediatamente il furgone, aveva determinato l'attore ad attraversare la strada di corsa e senza prestare nessuna attenzione ai veicoli che vi transitavano, fatta eccezione solo pel furgone da parcheggiare: il ha invero specificato che al momento Tes_1 dell'urto il stava guardando lui anziché la strada. Pt_1
L'attore si rese così responsabile d'un comportamento del tutto imprevedibile, tale da impedire all'automobilista di attuare qualsivoglia manovra di emergenza. Non può trascurarsi, al riguardo, che la aveva aggiunto: “non era la prima volta che il pedone attraversava distrattamente la strada, avendolo già visto farlo poco prima”.
Si deve qui condividere l'orientamento del tutto costante espresso dal giudice di legittimità in relazione alla responsabilità di conducenti di autovetture in circostanze simili, da cui risulta in particolare che:
• la responsabilità del conducente, pur essendo presunta, può essere del tutto esclusa quando, dalle modalità del fatto, risulti con certezza che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9278 del
11/04/2017);
• in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che quest'ultimo non aveva nessuna possibilità di prevenire l'evento, a causa della condotta imprevedibile e anormale del pedone che abbia posto l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, come per esempio quando il pedone sia comparso all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 7 stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017);
• nel caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'a. 2054/1 cc dimostrando che non v'era nessuna possibilità di evitare e prevenire l'evento; a tal fine non è tuttavia sufficiente accertare che il pedone abbia tenuto un comportamento colposo, essendo invece necessario provare anche l'anormalità della condotta del pedone e la sua ragionevolmente imprevedibilità, unitamente al fatto che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili secondo le circostanze del caso concreto anche rispetto alla velocità di guida (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Nella specie si deve perciò definitivamente escludere qualunque responsabilità del convenuto
, colla conseguenza che tutte le domande dell'attore devono essere respinte. CP_1
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta Controparte_2
liquidate in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese
[...] generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso il giorno 8 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 43740 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. GARAVAGLIA ANTONELLA
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2 contumace
(cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. GIRARDI ANDREA, BERNARDINI MATTIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Nel merito: - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CP_1 nella causazione del sinistro occorso al signor e/o una corresponsabilità
[...] Parte_1 nella causazione dell'evento in misura percentuale da determinarsi nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore all'85% e per l'effetto,
- accertata l'entità del danno subito dal signor così come valutato dal perito Parte_1 medico legale, - condannare i qui convenuti, in solido fra loro al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 73.794,30 o nella diversa somma che risulterà dovuta … oltre interessi legali dall'accaduto al ristoro”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 1 Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: … circoscrivere l'importo da liquidare nei limiti della prova del danno raggiunta, tenuto conto altresì, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dell'eventuale concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 21.10.2022, l'attore esponeva che:
• verso le ore 9.50 del 27 aprile 2021, in Milano via Porro Lambertenghi, “in fase di attraversamento e quasi giunto dalla parte opposta”, era stato urtato dall'autovettura condotta dal convenuto e assicurata colla soc. , e quindi “sbalzato a CP_3 CP_1 CP_2 terra”;
• era intervenuta la polizia locale, che aveva redatto rapporto;
• dalla perizia di parte erano stati stimati postumi permanenti del venti per cento, oltre a duecentodieci giorni di inabilità temporanea;
• l'assicuratore convenuto aveva respinto la richiesta di risarcimento, allegando l'esclusiva responsabilità dell'attore il quale aveva attraversato “la sede stradale al di fuori delle strisce pedonali poco distanti mentre era impegnato in una conversazione telefonica”;
• la “giurisprudenza costante sul punto” ravvisava nondimeno la responsabilità dell'automobilista salva la dimostrazione che “il pedone si è posto dinanzi a lui come un ostacolo che non poteva essere evitato nemmeno osservando tutte le cautele possibili” e dunque la responsabilità dell'automobilista poteva essere esclusa solo ove fosse provato che l'evento era imprevedibile, mentre nella specie non ricorreva tale ipotesi poiché:
◦ l'impatto era avvenuto col pedone al centro della carreggiata, in corrispondenza dei binari del tram;
◦ non erano visibili tracce di frenata;
◦ il fatto era avvenuto in pieno giorno e ottima visibilità;
◦ l'auto del convenuto “era elettrica e quindi silenziosa”;
• “molto probabilmente anche il signor era altrettanto distratto”, come si evinceva CP_1 dalla mancanza di segni di frenata, dal punto di contatto e dalle dichiarazioni del testimone;
Testimone_1
• l'aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali con costiuiva pel pedone fonte di responsabilità automatica, poiché “anche l'improvviso attraversamento di un pedone fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 2 situazione di pericolo” come confermato dalla corte d'appello di Firenze nel 2016 (“1100/16”). L'attore pertanto concludeva chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'automobilista, o la sua corresponsabilità in misura non inferiore all'85%, i convenuti fossero condannati a pagare EUR 73.794,30 o la diversa somma risultante dovuta.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 3.3.2023 osservando che:
• la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente all'attore che Pt_1
“improvvisamente usciva dal cantiere ivi presente [e] attraversava la carreggiata correndo e con in mano il cellulare, senza accertarsi preventivamente che non stessero sopraggiungendo veicoli”;
• l'attore aveva attraversato “la carreggiata andando dal lato dei civici dispari a quello dei civici pari, quindi da destra verso sinistra rispetto la traiettoria del veicolo;
CP_3
• la polizia municipale aveva effettuato i rilievi del caso quando il veicolo era già stato rimosso e quando il pedone già s'era rialzato da terra;
• l'autovettura del convenuto non riportava segni d'urto;
• dalla relazione di incidente e dalle testimonianze oltre che “dal verbale del 118” emergeva che il “procedeva a velocità estremamente rallentata (e ciò è pacifico, avendolo CP_1 peraltro dichiarato anche controparte in citazione)”;
• la testimone aveva confermato d'aver visto che il pedone attraversava la Testimone_2 strada “correndo, distratto e senza guardare preventivamente che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, con il cellulare in mano;
addirittura già lo aveva fatto in precedenza, prima che sopraggiungesse la mentre il testimone CP_3 [...]
, che si trovava al lato opposto della carreggiata rispetto al aveva Tes_1 Pt_1 dichiarato “che il pedone compiva due passi nell'attraversare la carreggiata e che guardava nella sua direzione al momento dell'urto” poiché l'attore lo stava chiamando
“perché voleva che parcheggiasse in uno stallo di sosta libero nei pressi del civico 21”;
• all'automobilista non si poteva perciò “muovere alcun rimprovero … giacchè l'evento dannoso è esclusivamente imputabile al sig. che ha imprudentemente attraversato Pt_1 la strada correndo, fuori dalle strisce pedonali e, comunque, senza preventivamente accertarsi che non stesse sopraggiungendo nessuno”;
• del resto, “anche stando alla dichiarazione rilasciata dallo stesso attore all'Agente della Polizia Municipale” risultava che l'attore aveva “tenuto una condotta negligente, imprevista ed imprevedibile” poiché lo stesso affermava “di aver deciso di Pt_1 attraversare la carreggiata per portarsi al civico n. 28 per avvisare il suo collaboratore della presenza di uno stallo libero di sosta al civico n. 21 e, quando questi gli dava cenno di aver inteso, il signor “iniziava a girarsi per tornare allo stallo di sosta dall'altra Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 3 parte della strada”; se è vero che è in questo frangente che sarebbe avvenuto l'urto, allora è altrettanto vero che il pedone ha compiuto un cambio di direzione repentino sulla carreggiata e nel fare ciò, voltandosi, non ha prestato attenzione ai veicoli che stavano sopraggiungendo”;
• sussistevano quindi “plurimi elementi che ci consentono di affermare che l'esclusiva responsabilità del sinistro è imputabile al signor che ha tenuto una condotta Pt_1 negligente e distratta. Quanto al signor , invece, non è provata alcuna condotta CP_1 contraria alle norme del Codice della Strada e neppure al dovere generale di cautela, avendo proceduto a velocità estremamente rallentata, ben al di sotto dei limiti di velocità, e tuttavia ha potuto prevedere ed evitare l'urto con il signor precipitatosi Pt_1 improvvisamente ad attraversare la carreggiata correndo e senza prestare alcuna attenzione”;
• contestava anche la misura del risarcimento richiesto. La società convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 13.3.2023, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 CP_1 cpc. All'udienza del 15.7.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, anche con delega al tribunale di BUSTO ARSIZIO.
All'udienza 22.9.2023 il giudice onorario interrogava la testimone (passeggera Testimone_3 dall'auto al momento del fatto, nonché moglie del convenuto, in regime di separazione dei CP_3 beni) e disponeva rinvio per interrogare la testimone , che tuttavia non compariva Testimone_2 neppure all'udienza 10.11.2023, risultando essersi trasferita in Francia. Il tribunale di BUSTO ARSIZIO, all'udienza del 16 novembre 2023 (che il giudice onorario, nel verbale depositato nel fascicolo telematico il 30 novembre 2023, indicava invece erroneamente nel 16 novembre 2024) interrogava i testimoni (muratore che a volte aveva Tes_4 lavorato coll'attore, idraulico) e (collega di lavoro dell'attore e a costui Testimone_1 sottordinato). Ravvisata la necessità di decidere sull'an prima di disporre eventuale CTU medico legale, con ordinanza 2.4.2024 veniva fissata udienza per precisare le conclusioni. L'ordinanza 15.4.2024 confermava la chiusura dell'istruttoria orale. Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte del 20 e 19 settembre 2024, con ordinanza 23.9.2024 veniva formulata una proposta conciliativa ex a. 185 bis cpc, che prevedeva l'abbandono della lite a spese compensate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 4 Avendo l'attore respinto tale proposta conciliativa, le parti all'udienza del giorno 27/12/2024 rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc nuovo testo, sicché il giudice tratteneva la causa per la decisione. il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Come si è già evidenziato nell'ordinanza 23.9.2024, dall'istruttoria svolta emerge che l'unica testimone che assistette al sinistro fu , la quale non riportò lesioni e risulta di Testimone_3 normale attendibilità. La che si trovava a bordo dell'auto condotta da quello che Tes_3 CP_3 al tempo del fatto era suo marito (il convenuto ), ha qui confermato d'aver visto “scendere CP_1 il signor velocemente dal marciapiede e impegnare la carreggiata, senza guardare né a Pt_1 destra né a sinistra. Aveva il telefono in mano” e ha precisato che l'attore aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali. I testimoni (che conosce l'attore in quanto talora lavora con lui nel Tes_4 Pt_1 medesimo cantiere) e (collega di lavoro del nonché a lui sottordinato), Testimone_1 Pt_1 entrambi interrogati a Busto Arsizio, non assistettero invece all'impatto né sono stati in grado di riferire circa le modalità dell'urto fra l'auto e il pedone.
Infatti, il si è limitato qui a dichiarare: << io ero a circa 5/6 metri di distanza e stavo in Tes_4 cantiere occupandomi del lavoro;
ho sentito che il sig. ha detto che si è liberato un posto e Pt_1 che voleva andare ad occuparlo e chiedeva ad un certo , collega del sig. di andare Tes_1 Pt_1
a prendere il furgone per parcheggiarlo nel posto che si era liberato;
non ho visto cosa sia poi successo, ma ho sentito un colpo e il ragazzo che ha gridato , e questo punto Tes_1 Pt_1 Pt_1 sono andato a vedere cosa era successo e ho dato un aiuto per alzare il sig. ; adr. Mi sembra Pt_1 che il sig. era a terra nella parte centrale della strada … ho visto solo il sig. a terra Pt_1 Pt_1 dopo l'impatto >>.
Il per parte sua ha dichiarato: << in cantiere stavo lavorando … Ho visto solo il sig. Tes_1 volare dopo l'impatto, ero dalla parte del cantiere e non ho visto l'impatto e il sig. Pt_1 Pt_1 era a terra sui binari del tram >>. È appena il caso di notare che tale dichiarazione, resa dal al tribunale, non contrasta con Tes_1 quanto egli aveva narrato ai vigili subito dopo il fatto, giacché (come si legge nel verbale prodotto dall'attore sub doc. 1) egli aveva allora dichiarato: << mi trovavo nel cantiere di via Porro Lambertenghi 28 per lavoro… A un certo punto, sentivo il mio capo chiamarmi per uno stallo di sosta libero nei pressi del civico 21 dove voleva che parcheggiassi il furgone e alzavo lo sguardo verso la carreggiata. Vedevo lui
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 5 portarsi, dal marciapiede lato civici dispari, quindi opposto, di via P. Lambertenghi, verso il cantiere;
dunque lo vedevo compiere due passi nell'attraversare la carreggiata, ma mentre si trovava all'altezza della rotaia del tram più prossima al civico 28, veniva investito da un'autovettura mentre guardava verso di me. Quindi veniva colpito nel fianco destro e veniva sbalzato al suolo. Immediatamente, uscivo dal cantiere e lo soccorrevo in mezzo alle rotaie… Preciso che l'autovettura che ha investito il sig. procedeva piano, ma era elettrica e Pt_1 pertanto non rumorosa”
Da quanto dichiarato dal ai vigili emerge dunque che il medesimo al momento Tes_1 Tes_1 del sinistro si trovava non già sulla strada, bensì dentro il cantiere, e per giunta a bordo del furgone da parcheggiare. Inoltre, da quanto riferito dal si ricava che il anziché prestare Tes_1 Pt_1 attenzione alla strada che intendeva attraversare fuori dalle strisce, era piuttosto concentrato a guardare il . Tes_1
Le circostanze sin qui riepilogate portano definitivamente a escludere che il abbia potuto Tes_1 assistere all'investimento, mentre confermano che la velocità dell'autovettura era particolarmente modesta, così come del resto era stato dichiarato dalla testimone ai vigili subito dopo il sinistro.
Come infatti risulta dalla relazione d'incidente stradale n° 2842/2021, nell'immediatezza dell'incidente, la testimone (che nel frattempo s'è trasferita all'estero) rese Testimone_2 all'agente , della polizia locale di Milano le seguenti dichiarazioni (certamente Testimone_5 utilizzabili per la decisione, anche a norma dell'a. 116 cpc):
“il giorno 27/04/2021 alle ore 9:45 assistivo all'incidente in via Porro Lambertenghi all'incirca al civico 28, vicino all'intersezione tra la suddetta via e la via Strabone. Mi trovavo sul marciapiede di fronte, in attesa del mio turno all'ufficio postale situato al civico 23 di via Porro Lambertenghi. Vedevo un uomo attraversare la strada in modo affrettato, distratto e senza guardare, con il telefonino in mano, e non essendo su un attraversamento pedonale. In quel momento, un automobile Lexus blu circolava, fortunamente a bassa velocità, ed urtava il pedone, che cadeva al suolo. Il conducente dell'automobile, insieme alla moglie (passeggera) si fermava immediatamente, scendeva dal veicolo e prestava soccorso al pedone, chiamando subito dopo la Polizia Locale e
l'ambulanza. A mio avviso, il pedone può ritenevi fortunato, in quanto l'automobile circolava davvero a bassa velocità. Aggiungo che non era la prima volta che il pedone attraversava distrattamente la strada, avendolo già visto farlo poco prima”
Le circostanze sin qui riepilogate impongono perciò di ritenere che il sinistro sia stato causato dall'esclusiva responsabilità dell'attore che pose in essere un comportamento del tutto Pt_1 imprevedibile, senza prestare la necessaria attenzione alla strada e ai veicoli che su di essa
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 6 transitavano, considerando per giunta che decise di attraversare in un luogo distante dalle strisce pedonali.
Dal racconto fornito dagli stessi testimoni indotti dall'attore, suoi colleghi di lavoro, emerge infatti che l'attore agì repentinamente non appena, dall'altra parte della strada, s'era reso libero un posto per parcheggiare il furgone condotto dal sicché, con assoluta sconsideratezza, il Tes_1 medesimo attraversò la strada senza prestare nessuna attenzione. Pt_1
Tanto si ricava anche dalla testimonianza del , il quale ha sottolineato che il veicolo del Tes_1
“procedeva piano” ma, essendo a motore elettrico, non era rumoroso, dal che si inferisce CP_1 che il comunque non prestava attenzione guardando la strada. Pt_1
La repentinità e imprevedibilità del comportamento del pedone sono inoltre dimostrate dalla estrema brevità del tempo che, come riferito dai testimoni e , trascorse tra Tes_1 Tes_4
l'avvistamento del posto libero e il sinistro. Dalle testimonianze sopra riportate, si ricava perciò univocamente che la subitanea decisione del di prendere possesso del posto -poco prima Pt_1 liberatosi- per parcheggiarvi immediatamente il furgone, aveva determinato l'attore ad attraversare la strada di corsa e senza prestare nessuna attenzione ai veicoli che vi transitavano, fatta eccezione solo pel furgone da parcheggiare: il ha invero specificato che al momento Tes_1 dell'urto il stava guardando lui anziché la strada. Pt_1
L'attore si rese così responsabile d'un comportamento del tutto imprevedibile, tale da impedire all'automobilista di attuare qualsivoglia manovra di emergenza. Non può trascurarsi, al riguardo, che la aveva aggiunto: “non era la prima volta che il pedone attraversava distrattamente la strada, avendolo già visto farlo poco prima”.
Si deve qui condividere l'orientamento del tutto costante espresso dal giudice di legittimità in relazione alla responsabilità di conducenti di autovetture in circostanze simili, da cui risulta in particolare che:
• la responsabilità del conducente, pur essendo presunta, può essere del tutto esclusa quando, dalle modalità del fatto, risulti con certezza che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9278 del
11/04/2017);
• in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che quest'ultimo non aveva nessuna possibilità di prevenire l'evento, a causa della condotta imprevedibile e anormale del pedone che abbia posto l'automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, come per esempio quando il pedone sia comparso all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 7 stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017);
• nel caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'a. 2054/1 cc dimostrando che non v'era nessuna possibilità di evitare e prevenire l'evento; a tal fine non è tuttavia sufficiente accertare che il pedone abbia tenuto un comportamento colposo, essendo invece necessario provare anche l'anormalità della condotta del pedone e la sua ragionevolmente imprevedibilità, unitamente al fatto che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili secondo le circostanze del caso concreto anche rispetto alla velocità di guida (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Nella specie si deve perciò definitivamente escludere qualunque responsabilità del convenuto
, colla conseguenza che tutte le domande dell'attore devono essere respinte. CP_1
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) respinge le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta Controparte_2
liquidate in € 9.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese
[...] generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Così deciso il giorno 8 gennaio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 43740 / 2022 - pag. 8