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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 627/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2583/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2983/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00153 IINTERESSI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00153 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 novembre 2021 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPAU00153 conseguente al mancato pagamento della rata n. 3 delle somme dovute per IRPEF, addizionali IRPEF ed IVA relativamente all'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento notificato in data
27.7.2019, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (difetto di valida sottoscrizione in particolare per mancanza di delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore;
invalidità della intimazione in oggetto per illegittima sostituzione di precedente intimazione;
difetto di motivazione;
omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 29 novembre 2022 n. 2983/5/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e compensava le spese processuali, ritenendo che mancava la delega di firma dal momento che quella prodotta in giudizio era altra rispetto a quella richiamata nell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva erroneamente affermato la mancanza della delega di firma.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina è fondato.
Ed invero, occorre premettere, innanzitutto, che la nuova produzione documentale dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, è ammissibile nel giudizio di appello giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ciò premesso, in ogni caso, quanto alla delega di firma, va osservato che, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega ex art. 42 D.P.R. n. 600/73 e che non
è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass., trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui "l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l' autore secondo le norme positive"), della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva >>).
Nella fattispecie, però, la delega, non soltanto esisteva in fatto, ma è stata espressamente indicata nell'atto in questione e tale specifica indicazione è del tutto idonea ad escludere la nullità e/o illegittimità dell'atto e rende del tutto superflua anche l'acquisizione del documento (che, comunque, è stato poi prodotto dall'appellante), costituendo, già essa stessa prova della esistenza della delega.
E si è già detto sopra che della ammissibilità della produzione della delega anche in sede di giudizio di appello.
Ciò detto, deve rilevarsi che gli altri motivi del ricorso originario della Ravidà sui quali il primo giudice non si
è pronunziato perché assorbiti nella pronunzia non sono stati riproposti dall'appellata.
Invero, in proposito deve ricordarsi che la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, va, comunque, effettuata in modo espresso.
Sennonché, nelle controdeduzioni dell'appellata non v'è tale manifestazione espressa, leggendosi in essa soltanto la contestazione di “motivi di gravame” che, in realtà, non si rinvengono nell'atto di appello, laddove, dopo la proposizione dei motivi di appello concernenti la pronunzia del primo giudice sulla mancanza della delega di firma dell'atto, viene soltanto ribadita la legittimità dell'atto medesimo anche sotto tutti i profili che erano stati oggetto della contestazione da parte della Ravidà nel giudizio di primo grado così intendendosi anticipare l'eventuale riproposizione delle questione da parte dell'appellata.
Ma ovviamente, l'appellante non ha così introdotto le questioni medesime nel giudizio di appello non avendo alcun titolo (né interesse) per farlo non essendo ammissibile un'azione per ottenere la conferma di un atto se questo non viene contestato.
Costituiva, dunque, onere dell'appellata riproporre le questioni assorbite, ma ciò, come detto, non è dato leggere nelle controdeduzioni e, specificamente, nelle parti in cui si disquisisce sulla infondatezza di asseriti motivi di appello che, in realtà non risultano (né avrebbero potuto essere e, infatti, non sono stati) formulati.
D'altra parte, all'odierna udienza, il difensore dell'appellata espressamente interpellato sul punto della riproposizione delle questioni assorbite nel giudizio di primo grado, nulla ha ritenuto di rilevare.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E.1.300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliendo l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2983/5/22 resa in data 29 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPAU00153 e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E.1.300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2583/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2983/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00153 IINTERESSI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPAU00153 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 novembre 2021 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPAU00153 conseguente al mancato pagamento della rata n. 3 delle somme dovute per IRPEF, addizionali IRPEF ed IVA relativamente all'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento notificato in data
27.7.2019, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (difetto di valida sottoscrizione in particolare per mancanza di delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore;
invalidità della intimazione in oggetto per illegittima sostituzione di precedente intimazione;
difetto di motivazione;
omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 29 novembre 2022 n. 2983/5/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e compensava le spese processuali, ritenendo che mancava la delega di firma dal momento che quella prodotta in giudizio era altra rispetto a quella richiamata nell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che il primo giudice aveva erroneamente affermato la mancanza della delega di firma.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina è fondato.
Ed invero, occorre premettere, innanzitutto, che la nuova produzione documentale dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, è ammissibile nel giudizio di appello giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ciò premesso, in ogni caso, quanto alla delega di firma, va osservato che, in assenza di qualsiasi specificazione normativa, è sufficiente l'esistenza in fatto della delega ex art. 42 D.P.R. n. 600/73 e che non
è, quindi, neppure necessaria la menzione della stessa (v. Cass. Sez. V 10 luglio 2013 n. 17044 secondo cui, appunto, < fatto (cfr. Cass., trib., 20 giugno 2011, n. 13512, che richiama il principio secondo cui "l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l' autore secondo le norme positive"), della delega (anche a carattere generale) e non necessaria né la menzione della stessa nell'atto né, tanto meno, la specificazione che il delegato appartiene alla carriera direttiva >>).
Nella fattispecie, però, la delega, non soltanto esisteva in fatto, ma è stata espressamente indicata nell'atto in questione e tale specifica indicazione è del tutto idonea ad escludere la nullità e/o illegittimità dell'atto e rende del tutto superflua anche l'acquisizione del documento (che, comunque, è stato poi prodotto dall'appellante), costituendo, già essa stessa prova della esistenza della delega.
E si è già detto sopra che della ammissibilità della produzione della delega anche in sede di giudizio di appello.
Ciò detto, deve rilevarsi che gli altri motivi del ricorso originario della Ravidà sui quali il primo giudice non si
è pronunziato perché assorbiti nella pronunzia non sono stati riproposti dall'appellata.
Invero, in proposito deve ricordarsi che la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, va, comunque, effettuata in modo espresso.
Sennonché, nelle controdeduzioni dell'appellata non v'è tale manifestazione espressa, leggendosi in essa soltanto la contestazione di “motivi di gravame” che, in realtà, non si rinvengono nell'atto di appello, laddove, dopo la proposizione dei motivi di appello concernenti la pronunzia del primo giudice sulla mancanza della delega di firma dell'atto, viene soltanto ribadita la legittimità dell'atto medesimo anche sotto tutti i profili che erano stati oggetto della contestazione da parte della Ravidà nel giudizio di primo grado così intendendosi anticipare l'eventuale riproposizione delle questione da parte dell'appellata.
Ma ovviamente, l'appellante non ha così introdotto le questioni medesime nel giudizio di appello non avendo alcun titolo (né interesse) per farlo non essendo ammissibile un'azione per ottenere la conferma di un atto se questo non viene contestato.
Costituiva, dunque, onere dell'appellata riproporre le questioni assorbite, ma ciò, come detto, non è dato leggere nelle controdeduzioni e, specificamente, nelle parti in cui si disquisisce sulla infondatezza di asseriti motivi di appello che, in realtà non risultano (né avrebbero potuto essere e, infatti, non sono stati) formulati.
D'altra parte, all'odierna udienza, il difensore dell'appellata espressamente interpellato sul punto della riproposizione delle questioni assorbite nel giudizio di primo grado, nulla ha ritenuto di rilevare.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellata deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E.1.300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliendo l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 2983/5/22 resa in data 29 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. TYXIPAU00153 e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E.1.300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente