Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 463 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. ST SC Presidente dott. LO AN Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da: Con
con il patrocinio dell'Avv. MANFRINI MICHELE Parte_1
e con il patrocinio dell'Avv. MANFRINI MICHELE CP_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: chiedono che il Tribunale adito voglia, con sentenza, regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento ed il mantenimento dei minori e alle seguenti condizioni: 1) I Persona_1 Persona_2 minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali dovranno assumere, di comune accordo, le decisioni più rilevanti che riguardano la loro cura, assistenza, educazione ed istruzione potendo adottare le decisioni di ordinaria gestione anche disgiuntamente nei periodi in cui i minori si troveranno presso ciascuno di loro;
2) e Persona_1 Per_2 avranno residenza e collocazione presso la madre nella casa di
[...]
Voghiera (FE) Via Cristoforo Colombo n. 8; ogni mutamento di residenza della madre e, conseguentemente dei minori, dovrà essere comunicato con congruo anticipo al padre;
3) provvederà al mantenimento Controparte_3 dei figli corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di € 600,00 da rivalutare di anno in anno in base agli indici ISTAT;
i pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese precisando che la somma sopra indicata deve intendersi ragguagliata ad € 300,00 per ciascun figlio e che, pertanto, nel momento in cui uno dei minori raggiungerà l'autosufficienza economica, l'importo da corrispondere per l'atro figlio sarà di € 300,00; 4) I genitori provvederanno a sostenere le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive dei figli minori nella misura del
50% ciascuno;
per quanto riguarda l'individuazione delle spese che necessitano di un preventivo consenso di entrambi i genitori e di quelle che, al contrario, possono essere sostenute anche ad iniziativa di uno solo degli stessi, i ricorrenti fanno riferimento al noto protocollo in uso presso il Tribunale di
Ferrara che dichiarano di ben conoscere e del quale dichiarano di averne ricevuta copia;
i rimborsi verranno effettuati a piè di lista entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato sostenuto l'esborso; 5) La signora percepirà essa sola l'assegno unico e universale di sostegno CP_2
6) Il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà e potrà tenerli con sé un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina fino alla domenica sera nonché un giorno infrasettimanale da individuarsi di comune accordo tra i genitori, nella settimana nella quale il weekend successivo avrà con sé i figli e due giorni, sempre da concordare tra i genitori, nella settimana nella quale il weekend successivo i figli rimarranno con la madre;
7) Il padre potrà tenere con sé i figli minori per una settimana durante le vacanze natalizie comprensiva, ad anni alterni del giorno di Natale e/o di Capodanno;
per tre giorni durante le festività pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua e/o di
Pasquetta e per tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
periodo, quest'ultimo, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
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Con ricorso congiunto i sigg. e Controparte_3 CP_2 esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nati due figli minorenni, e . Per_1 Per_1
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Spese compensate.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
LO AN ST SC