TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 452/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni (nella comparsa conclusionale):
“Tutto ciò premesso, la sottoscritta, ut supra, confida nell'accoglimento delle conclusioni che di seguito si precisano, modificate in considerazione della raggiunta autonomia del figlio Per_1
NEL MERITO: respingere le eventuali domande di parte resistente/convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto
e/o inammissibili;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
pagina 1 di 5 autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno;
La casa coniugale, sita a Montagna in Valtellina (SO), Via Della Ruina n. 22/A, bene intestato/indiviso al marito , viene affidata a quest'ultimo con tutta la mobilia ivi ha già Controparte_1
prelevato ogni proprio effetto personale;
Il figlio è ormai maggiorenne ed ha raggiunto la propria autonomia economica. Egli è Per_1
collocato e risiede presso la madre, ma visita e frequenta anche l'abitazione del padre;
Il marito provvederà a versare alla moglie la somma mensile di euro 400,00 per il di lei mantenimento, rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante accredito sul suo conto corrente;
L'assegno unico, se dovuto, verrà percepito dalla madre sig.ra ; Parte_1
CP_ confermare, ex art. 156 C.C., l'onere dell' di erogare direttamente alla sig.ra l'assegno di Pt_1
mantenimento a favore della moglie stante il comportamento processuale del marito.
Con vittoria delle spese legali del presente giudizio come da nota che si deposita.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.04.2021 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Montagna in Valtellina (SO) in data 15/11/2008 Controparte_1
e che dall'unione era nato il figlio in data 11.11.2003, evidenziava che era venuta meno la Per_1
comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza presidenziale celebrata il 08.07.2021 compariva solo parte ricorrente;
con ordinanza del
13.07.2021 venivano pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, e fissata udienza al 27.10.2021 innanzi al Giudice Istruttore.
Successivamente, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e venivano assegnati a parte ricorrente i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c..
Veniva emessa sentenza non definitiva sullo status in data 16.12.2021 (sentenza n. 453/2021 pubblicata il 28.12.2021).
In data 26.10.2022, il G.I. “lette le note depositate, visto l'art. 156 C.C.” ordinava all' di Sondrio, CP_2
essendo il sig. pensionato, di erogare direttamente a favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 400,00 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 08.11.2023.
In data 02.12.2022 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
pagina 2 di 5 In data 08.11.2023 il G.I., “ritenuto opportuno procedere ad indagini tributarie sulla persona della resistente ed il relativo patrimonio, considerata l'assenza di informazioni sulla situazione patrimoniale dello stesso” incaricava il Gruppo Guardia di Finanza di Sondrio di svolgere indagini tributarie su parte convenuta, rinviando l'udienza al 13.03.2024.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali richieste da parta ricorrente, che venivano escusse all'udienza del 18.06.2024.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
29.11.2024, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
***
Si dà atto dell'avvenuta pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 151 c.c. per tale pronuncia.
Nel merito, si evidenzia che, come dichiarato da parte ricorrente, l'unico figlio della coppia, Per_1
nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne e autosufficiente economicamente, pertanto non ricorrono più i presupposti per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Nella comparsa conclusionale, parte ricorrente ha infatti dato atto che è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, in quanto, dopo essersi diplomato come geometra ed essersi iscritto al relativo albo, ha ottenuto un contratto di lavoro come apprendista, con una retribuzione mensile di euro
1.200,00.
Pertanto, alla luce di tale allegazione, non sussistono più i presupposti per porre a carico del convenuto contumace un contributo al mantenimento del figlio.
La raggiunta indipendenza economica del figlio determina anche il venire meno del diritto dei genitori di percepire l'assegno Unico Inps.
Sussistono invece i presupposti per porre a carico del convenuto contumace l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della ricorrente, in ragione della disparità economica e reddituale tra i coniugi.
A questo proposito, è noto come condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che non permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
pagina 3 di 5 Come risulta dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, il convenuto è titolare di pensione e di beni immobili, mentre la ricorrente è senza occupazione, anche a causa della propria invalidità pari al 74%
(cfr. documentazione allegata al ricorso), per la quale percepisce una pensione Inps mensile pari ad euro 300,00 circa.
Dunque, il Collegio reputa congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
In ragione dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del figlio (cfr. documento allegato alle note scritte del 21.10.2022), disposto in sede di provvedimenti provvisori, per il quale il G.I., con provvedimento del 26.10.2022, aveva ordinato all' di Sondrio di erogare direttamente a favore della sig.ra l'assegno di mantenimento per CP_2 Pt_1 il figlio, il Collegio reputa opportuno ordinare all' di Sondrio, ai sensi dell'articolo 156 c.c., di CP_2 erogare direttamente alla signora l'assegno di mantenimento mensile di € 400,00. Pt_1
In ragione della materia contendere e considerata la mancata opposizione di parte convenuta, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del
Tribunale di Sondrio di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, n. 453/2021 depositata il 28.12.2021 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montagna in Valtellina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2008, Parte I - anno 2008 - Numero 9;
3) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora disposta con Pt_1
provvedimento del 13.07.2021;
4) revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre con provvedimento del
13.07.2021, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 4 di 5 5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della signora , la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT;
CP_ 6) visto l'articolo 156 c.c., ordina all' di Sondrio di versare direttamente alla signora la Pt_1 somma mensile di € 400,00, posta a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Sondrio, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 452/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MAURO MANUELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni (nella comparsa conclusionale):
“Tutto ciò premesso, la sottoscritta, ut supra, confida nell'accoglimento delle conclusioni che di seguito si precisano, modificate in considerazione della raggiunta autonomia del figlio Per_1
NEL MERITO: respingere le eventuali domande di parte resistente/convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto
e/o inammissibili;
pronunciare la separazione personale dei coniugi per tutti i motivi di cui agli atti difensivi;
pagina 1 di 5 autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno;
La casa coniugale, sita a Montagna in Valtellina (SO), Via Della Ruina n. 22/A, bene intestato/indiviso al marito , viene affidata a quest'ultimo con tutta la mobilia ivi ha già Controparte_1
prelevato ogni proprio effetto personale;
Il figlio è ormai maggiorenne ed ha raggiunto la propria autonomia economica. Egli è Per_1
collocato e risiede presso la madre, ma visita e frequenta anche l'abitazione del padre;
Il marito provvederà a versare alla moglie la somma mensile di euro 400,00 per il di lei mantenimento, rivalutabile secondo gli Indici Istat, mediante accredito sul suo conto corrente;
L'assegno unico, se dovuto, verrà percepito dalla madre sig.ra ; Parte_1
CP_ confermare, ex art. 156 C.C., l'onere dell' di erogare direttamente alla sig.ra l'assegno di Pt_1
mantenimento a favore della moglie stante il comportamento processuale del marito.
Con vittoria delle spese legali del presente giudizio come da nota che si deposita.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.04.2021 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Montagna in Valtellina (SO) in data 15/11/2008 Controparte_1
e che dall'unione era nato il figlio in data 11.11.2003, evidenziava che era venuta meno la Per_1
comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza presidenziale celebrata il 08.07.2021 compariva solo parte ricorrente;
con ordinanza del
13.07.2021 venivano pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, e fissata udienza al 27.10.2021 innanzi al Giudice Istruttore.
Successivamente, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e venivano assegnati a parte ricorrente i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c..
Veniva emessa sentenza non definitiva sullo status in data 16.12.2021 (sentenza n. 453/2021 pubblicata il 28.12.2021).
In data 26.10.2022, il G.I. “lette le note depositate, visto l'art. 156 C.C.” ordinava all' di Sondrio, CP_2
essendo il sig. pensionato, di erogare direttamente a favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 400,00 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 08.11.2023.
In data 02.12.2022 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
pagina 2 di 5 In data 08.11.2023 il G.I., “ritenuto opportuno procedere ad indagini tributarie sulla persona della resistente ed il relativo patrimonio, considerata l'assenza di informazioni sulla situazione patrimoniale dello stesso” incaricava il Gruppo Guardia di Finanza di Sondrio di svolgere indagini tributarie su parte convenuta, rinviando l'udienza al 13.03.2024.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali richieste da parta ricorrente, che venivano escusse all'udienza del 18.06.2024.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
29.11.2024, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c.
***
Si dà atto dell'avvenuta pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 151 c.c. per tale pronuncia.
Nel merito, si evidenzia che, come dichiarato da parte ricorrente, l'unico figlio della coppia, Per_1
nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne e autosufficiente economicamente, pertanto non ricorrono più i presupposti per disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Nella comparsa conclusionale, parte ricorrente ha infatti dato atto che è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, in quanto, dopo essersi diplomato come geometra ed essersi iscritto al relativo albo, ha ottenuto un contratto di lavoro come apprendista, con una retribuzione mensile di euro
1.200,00.
Pertanto, alla luce di tale allegazione, non sussistono più i presupposti per porre a carico del convenuto contumace un contributo al mantenimento del figlio.
La raggiunta indipendenza economica del figlio determina anche il venire meno del diritto dei genitori di percepire l'assegno Unico Inps.
Sussistono invece i presupposti per porre a carico del convenuto contumace l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della ricorrente, in ragione della disparità economica e reddituale tra i coniugi.
A questo proposito, è noto come condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che non permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
pagina 3 di 5 Come risulta dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, il convenuto è titolare di pensione e di beni immobili, mentre la ricorrente è senza occupazione, anche a causa della propria invalidità pari al 74%
(cfr. documentazione allegata al ricorso), per la quale percepisce una pensione Inps mensile pari ad euro 300,00 circa.
Dunque, il Collegio reputa congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
In ragione dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del figlio (cfr. documento allegato alle note scritte del 21.10.2022), disposto in sede di provvedimenti provvisori, per il quale il G.I., con provvedimento del 26.10.2022, aveva ordinato all' di Sondrio di erogare direttamente a favore della sig.ra l'assegno di mantenimento per CP_2 Pt_1 il figlio, il Collegio reputa opportuno ordinare all' di Sondrio, ai sensi dell'articolo 156 c.c., di CP_2 erogare direttamente alla signora l'assegno di mantenimento mensile di € 400,00. Pt_1
In ragione della materia contendere e considerata la mancata opposizione di parte convenuta, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del
Tribunale di Sondrio di separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, n. 453/2021 depositata il 28.12.2021 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montagna in Valtellina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio, iscritto al predetto Comune, anno 2008, Parte I - anno 2008 - Numero 9;
3) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della signora disposta con Pt_1
provvedimento del 13.07.2021;
4) revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre con provvedimento del
13.07.2021, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 4 di 5 5) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della signora , la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT;
CP_ 6) visto l'articolo 156 c.c., ordina all' di Sondrio di versare direttamente alla signora la Pt_1 somma mensile di € 400,00, posta a carico del convenuto a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Sondrio, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 5 di 5