Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2025, proposto da
D’IO CO, rappresentato e difeso dagli avv.ca Daniele Turco, Sara Messori e SS Iotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Strada Via Caminetto e CO AT, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bonetti e AT CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, Galleria Cavour n. 6;
nei confronti
Comune di Sestola, non costituito in giudizio;
OM AN, non costituito in giudizio;
Provincia di Modena, non costituita in giudizio;
QU SS, non costituita in giudizio;
NT EA, non costituito in giudizio;
TE EN, non costituita in giudizio;
RO ES, non costituito in giudizio;
ER IL, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del diniego espresso in data 7.08.2025 dallo Studio Legale Bonetti, nell’interesse del Consorzio Strada “Via Caminetto” Pian del Falco, circa l’istanza di accesso agli atti formulata il 4.07.2025 in alternativa, o congiuntamente, dal ricorrente, in proprio e nella qualità di consorziato;
b) del silenzio diniego del Consorzio Strada “Via Caminetto” Pian del Falco maturato a seguito della suddetta istanza di accesso agli atti formulata il 4.07.2025 nell’interesse del ricorrente, in proprio e nella qualità di consorziato (silenzio maturato ove si ritenesse di non qualificare il suddetto riscontro negativo come diniego espresso);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente di accesso
nonché l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex articolo 116, comma 4, Cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Strada Via Caminetto e di AT CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa SS TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor CO D’IO agisce ai sensi dell’articolo 116 Cod. proc. amm., in proprio e quale consorziato del Consorzio Strada “Via Caminetto” in Pian del Falco a Sestola, avverso il diniego di ostensione dei documenti del Consorzio richiesti con istanza di data 4.07.2025.
Con la predetta istanza, effettuata esclusivamente ai sensi della L. n. 241/1990 (e non anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013), il ricorrente ha chiesto di avere copia semplice della seguente documentazione:
1) Verbali consortili a partire dal 2016;
2) Libri sociali;
3) Capitolati speciali d’appalto, bandi realizzati;
4) Bilanci preventivi e consuntivi e loro modalità di approvazione;
5) Fatture e rendiconti economici/finanziari e estratti conto a partire dall’esercizio 2018;
6) Determine di erogazione del contributo comunale obbligatorio;
7) Tabelle millesimali e piano di riparto delle spese approvato;
8) Modi e forme della riscossione;
9) Documenti dimostrativi dell’ammontare delle somme incassate o titolo di rimborso del campo da calcio;
10) Nominativo del tecnico consortile iscritto in apposito collegio;
11) Nominativo del revisore dei conti abilitato;
12) Nominativo del RPTCi;
13) PTPCT o PIAO;
14) Indirizzo del sito comprendente la sezione “amministrazione trasparente”:
15) Indirizzo PEC dell’Ente.
L’istanza non è stata riscontrata dal Consorzio, bensì dall’avvocato AT CO dello Studio Legale Bonetti, che con nota del 7.08.2025 ha sostanzialmente affermato che lo stesso non è assoggettato ad alcun obbligo di natura contabile, tributaria e di trasparenza.
Il ricorrente, insistendo, invece, per la natura di Ente pubblico del Consorzio, chiede di poter accedere ai suelencati atti e documenti, anche in ragione del contenzioso in essere e per potersi tutelare rispetto alla gestione opaca dell’attività consortile.
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio Strada “Via Caminetto” e l’avvocato AT CO per opporsi in rito e nel merito il ricorso avversario e chiederne la reiezione.
Non si sono invece costituiti in giudizio gli altri soggetti, in epigrafe elencati, evocati quali controinteressati.
Ha replicato con memoria il signor IO insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata introitata.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio, sollevata dalla difesa di parte resistente. Il ricorso è stato infatti notificato, tra gli altri, al Consorzio Strada “Via Caminetto” e al legale che ha sottoscritto la nota del 7.08.2025, sicché il contraddittorio è stato correttamente instaurato.
Sempre preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per irritualità della domanda di accesso agli atti, prospettata ancora una volta dalla difesa del Consorzio. Invero, come documentato in atti, l’istanza è stata sottoscritta, oltre che dai legali officiati, anche dall’odierno ricorrente personalmente, allegandovi il relativo certificato d’identità: e un tanto è sufficiente a renderla rituale.
Parimenti infondato è l’assunto del Consorzio di non essere un Ente pubblico.
Non è , infatti, in contestazione che Via Caminetto sia una strada vicinale a uso pubblico. Pertanto il Consorzio Strada “Via Caminetto”, che ne cura statutariamente la sistemazione e la manutenzione, è per giurisprudenza pacifica un Ente pubblico (cfr., tra le tante, Cass., S.U., ordinanza n. 15384/2019), svolgendo un’attività di interesse pubblico.
Tanto più che contrariamente a quanto pervicacemente affermato dalla difesa di parte resistente il Consorzio percepisce fondi pubblici, essendo stata depositata in giudizio la nota del 1°.09.2023, nella quale il Comune di Sestola dichiara di partecipare nella misura del 50% alle spese di manutenzione della predetta strada vicinale.
Quale Ente pubblico il Consorzio è assoggettato, giusta quanto dispongono gli articoli 22 e 23 L. n. 241/1990, alla disciplina sull’accesso agli atti.
Deve dunque darsi atto che sull’istanza formulata dal ricorrente si è formato, ai sensi dell’articolo 25 L. n. 241/1990, il silenzio-rigetto, non potendosi attribuire valore provvedimentale alla nota dello studio legale Bonetti, di un soggetto cioè distinto dall’Ente pubblico nei cui confronti è stato esercitato il diritto di accesso medesimo.
Il signor D’IO ha, peraltro, adeguatamente rappresentato e dimostrato l’interesse sotteso alla propria istanza di accesso agli atti.
Anzitutto, quale consorziato, egli ha titolo per pretendere di esaminare la contabilità del Consorzio e gli atti attraverso i quali vengono assunte le decisioni di amministrazione, restando irrilevante che il ricorrente sia moroso rispetto al contributo consortile eventualmente a suo carico.
Inoltre, il contenzioso in essere tra le parti in relazione all’acquisto da parte del Consorzio di un campo da gioco, asseritamente eccedente l’oggetto statutario, giustifica a maggior ragione l’istanza formulata dal signor D’IO, fermo restando che non spetta a questo Giudice pronunciarsi sulla fondatezza della domanda avanzata avanti al Giudice ordinario (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, sentenza n. 6644/2025). Vero è, infatti, che «la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza (c.d. “need to know”, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa (tra l’altro, di sovente è soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di accesso che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili)» (così, in modo assolutamente condiviso dalla Sezione, T.A.R. Campania -Napoli, Sez. III, sentenza n. 1690/2025).
Quanto alla tesi sempre del Consorzio per cui si tratterebbe di documenti in larga parte già in possesso del ricorrente, deve rilevarsi come – a fronte della contestazione esplicita della allegazione avversaria da parte del signor D’IO - l’Ente resistente non sia stato in grado di documentare in giudizio l’assunto, che pertanto deve ritenersi infondato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso risulta fondato e va accolto sia pure nei limiti che si vanno a esporre.
Va, infatti, rammentato che per giurisprudenza pacifica l’istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non deve comportare un’attività di elaborazione di dati da parte del destinatario della richiesta (cfr., ex multis, C.d.S. Sez. V, sentenza n. 7103/2025). Il documento amministrativo accessibile è quello già formato (e dunque esistente), determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso del destinatario dell’istanza di accesso (cfr., tra le tante, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 960/2025).
Orbene, degli oggetti della domanda di ostensione avanzata dal signor D’IO non costituiscono documento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 quelli indicati ai nn. 8, 10, 11, 12, 14 e 15.
Di tutti gli altri documenti richiesti il Consorzio resistente deve fornire copia al ricorrente nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione se antecedente della presente sentenza, fatto salvo che il Consorzio medesimo, assumendosi la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato, dichiari formalmente l’inesistenza del o dei documenti richiesti (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 1365/2024; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 225/2024).
Come da regola generale le spese seguono al soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla il diniego di accesso agli atti;
b) dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta nei limiti di cui in motivazione;
c) condanna il Consorzio Strada “Via Caminetto” a ostendere al ricorrente i documenti richiesti nei limiti e nei termini parimenti indicati in motivazione.
Condanna il Consorzio Strada “Via Caminetto” a rifondere al signor CO D’IO le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle spese generali, agli accessori e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS TA | GO Di EN |
IL SEGRETARIO