Art. 12.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1958-59, annesso alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 57 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1958-59, annesso alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo n. 57 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.