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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 769/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 769/2025, promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano (CF : ) C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Carcano
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. : ) C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brumgnach
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Latina in data 18 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 227 Parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 260/2025 del 23.05.2025 passata in giudicato il
05.11.2025; con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 5.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
I coniugi rimarranno divorziati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
1) Il figlio minore arà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori . Entrambi Per_2
i figli , sia il minore di età sia il maggiore di età , sino al raggiungimento Per_2 Per_1
dell'autosufficienza economica, permarranno a settimane alterne (dal lunedì alla domenica) con ciascuno dei genitori , salvo eventuali variazioni da concordarsi in base alle esigenze dei ragazzi di volta in volta fra i genitori, ed al loro mantenimento provvederanno direttamente i genitori medesimi per il periodo nel quale li avranno presso di sé; durante le festività natalizie e pasquali la permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà in modo che di volta in volta siano alternati il giorno di Natale e quello di Capodanno nonchè quello di Pasqua e di S.
Angelo. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno dei figli alternerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori .
2) Le spese straordinarie dei figli, intendendosi per tali tutte quelle indicate nelle Linee
Guida del Tribunale di Varese (di cui si è allegata copia sottoscritta per accettazione da entrambi i ricorrenti – doc. 4) ovvero tanto quelle da concordarsi previamente tanto quelle sostenibili senza preventivo consenso e da corrispondersi secondo le modalità ivi indicate sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, saranno sostenute dai genitori in misura pari al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Per quanto riguarda la corresponsione alla Sig.ra della quota parte del 70% delle Pt_2
spese straordinarie di competenza del Sig. il medesimo provvederà a vincolare, con Pt_1
pagina 2 di 5 modalità attuative da concordare con la Sig.ra , un importo pari ad euro Pt_2
50.000,00 attingendolo dalle proprie risorse esclusive : nel momento in cui l'importo vincolato, in seguito al suo utilizzo per sostenersi le predette spese straordinarie, scendesse sotto gli € 45.000,00 il Sig. avrà l'obbligo di ripristinare il saldo ad € 50.000,00 e, Pt_1 all'occorrenza , di procedere a successivi ripristini , sino a reintegrare l'importo vincolato nel limite di euro 50.000,00 in caso di medesima necessità, il tutto fino alla concorrenza di un importo globale che limiti i suoi versamenti complessivi ad un totale di € 80.000,00 (ovvero con versamenti ad integrazione , dopo la prima costituzione del vincolo di euro 50.000,00, nel limite di ulteriori € 30.000,00 complessivi) . Dal punto di vista operativo al ricorrere della necessità di sostenersi una spesa straordinaria (previo accordo ove previsto) , il Sig. Pt_1
provvederà a trasmettere alla Sig.ra la propria quota parte del 70% della spesa Pt_2
medesima quale risultante dalle pezze giustificative esibitegli , prelevandola dal fondo vincolato con le modalità che verranno individuate : la Sig.ra provvederà Pt_2
direttamente al pagamento in favore di chi spetta, trasmettendo successivamente al Sig.
copia dei documenti fiscali quietanzati e dei documenti attestanti le relative Pt_1
modalità di pagamento.
Nel caso in cui fosse il padre a dover sostenere in prima persona una spesa avente carattere straordinario, da concordarsi o meno, la madre provvederà a trasmettergli i relativi importi di sua competenza secondo quanto indicato nelle anzidette Linee Guida.
Nel momento in cui i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica , e quindi cesserà
l'obbligo di sostenere le spese straordinarie, gli eventuali importi residuati ed oggetto di vincolo saranno svincolati e restituiti nella libera disponibilità del Sig. Pt_1
Si precisa che, nel caso in cui i figli dovessero frequentare un corso universitario fuori sede che comporti la locazione di un immobile, le spese per tale causale verranno suddivise per la quota del 70% a carico del Sig. e per il 30% a carico della Sig.ra ; le spese per Pt_1 Pt_2
il vitto saranno versate mensilmente direttamente da ciascuno dei genitori pro quota nella misura del 50% in favore dei figli in base alle necessità.
Con riguardo alle spese mediche, le stesse verranno sostenute in via di anticipazione dalla
Sig.ra che ne chiederà il rimborso alla Compagnia Assicurativa in base alla polizza di Pt_2 cui gode nell'ambito del Walfare aziendale : il Sig. parteciperà nella misura del 70% Pt_1
per gli importi relativi a franchigia ed eventuale superamento del massimale di copertura.
L'assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere percepito dal padre che , al ricevimento, provvederà a trasmettere alla madre la sua quota parte del 50%.
pagina 3 di 5 3) La casa coniugale sita in Vedano Olona (Va) Via Chiesa 28 censita come descritto nella premessa del ricorso introduttivo ed edificata fra il 2006 ed il 2007 (in epoca successiva al matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di e Parte_1
, rimarrà assegnata con gli arredi in essa presenti e le sue pertinenze alla Parte_2
Sig.ra che vi vivrà con i figli e sino al momento in cui detto Pt_2 Per_1 Per_2
immobile non sarà stato venduto a terzi : a tale riguardo i ricorrenti , al fine di procedere alla completa definizione dei propri rapporti patrimoniali in conseguenza e dipendenza della proposizione di domanda di separazione e contestuale domanda di divorzio, si impegnano a mettere in vendita l'immobile provvedendo direttamente alla vendita ovvero affidando l'incarico ad Agente Immobiliare di gradimento di entrambi , e stabilendo la suddivisione dei beni mobili ivi attualmente presenti , non prima del mese di settembre 2025 e non oltre il mese di giugno 2026; i lavori di efficientamento energetico sostenuti da entrambi i coniugi verranno fiscalmente detratti al 50% ; i coniugi provvederanno ancora per il corrente anno
2025 a presentare congiuntamente il Mod 730, mentre dall'anno 2026 ognuno provvederà separatamente. Con riferimento al bonus fiscale riconosciuto per l'anno 2025, che verrà accreditato cu conto corrente intestato a la medesima, ad avvenuto Parte_2
accredito, provvederà a corrispondere al Sig. la quota del 50% .La Sig.ra , Pt_1 Pt_2
fintanto che occuperà la casa coniugale, sosterrà in proprio le spese di natura ordinaria
(ovvero quelle relative alle utenze, all'assicurazione , alla Tari) , per le quali tutte , vista la prospettiva della vendita, non verranno effettuate volture dei relativi contratti , che rimarranno intestati al Sig. Alla manutenzione del giardino , previo accordo fra i coniugi, si darà Pt_1
incarico ad impresa operante nel settore florovivaistico, e la relativa spesa sarà divisa al 50% fra i coniugi.
4) I coniugi dichiarano di aver già concordato in sede di separazione le modalità di suddivisione dei beni di proprietà comune, nonché di ogni bene mobile o valore mobiliare di proprietà comune, nonché di aver definito ogni rapporto di natura economica e /o patrimoniale secondo quanto indicato nelle condizioni di separazione e che, per l'effetto, con l'adempimento di quanto concordato in sede di separazione e nel punto 4) che precede in merito alla vendita della casa coniugale ed alla ripartizione del ricavato, nulla hanno a pretendere - a qualsivoglia titolo e/o ragione - l'uno dall'altro.
5) I coniugi dichiarano e riconoscono, reciprocamente, di essere allo stato autosufficienti, fruendo di reddito idoneo al proprio mantenimento e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo e/o assegno divorzile.
pagina 4 di 5 6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7) Il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18/09/2004 in Latina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Latina
(anno 2004 anno 227 Parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ss Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 769/2025, promossa con ricorso depositato il 25/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano (CF : ) C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ombretta Carcano
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. : ) C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Brumgnach
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Latina in data 18 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 227 Parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 260/2025 del 23.05.2025 passata in giudicato il
05.11.2025; con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25.2.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 17.4.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.5.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 5.11.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
I coniugi rimarranno divorziati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
1) Il figlio minore arà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori . Entrambi Per_2
i figli , sia il minore di età sia il maggiore di età , sino al raggiungimento Per_2 Per_1
dell'autosufficienza economica, permarranno a settimane alterne (dal lunedì alla domenica) con ciascuno dei genitori , salvo eventuali variazioni da concordarsi in base alle esigenze dei ragazzi di volta in volta fra i genitori, ed al loro mantenimento provvederanno direttamente i genitori medesimi per il periodo nel quale li avranno presso di sé; durante le festività natalizie e pasquali la permanenza dei figli presso ciascun genitore avverrà in modo che di volta in volta siano alternati il giorno di Natale e quello di Capodanno nonchè quello di Pasqua e di S.
Angelo. Durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno dei figli alternerà 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori .
2) Le spese straordinarie dei figli, intendendosi per tali tutte quelle indicate nelle Linee
Guida del Tribunale di Varese (di cui si è allegata copia sottoscritta per accettazione da entrambi i ricorrenti – doc. 4) ovvero tanto quelle da concordarsi previamente tanto quelle sostenibili senza preventivo consenso e da corrispondersi secondo le modalità ivi indicate sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli, saranno sostenute dai genitori in misura pari al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Per quanto riguarda la corresponsione alla Sig.ra della quota parte del 70% delle Pt_2
spese straordinarie di competenza del Sig. il medesimo provvederà a vincolare, con Pt_1
pagina 2 di 5 modalità attuative da concordare con la Sig.ra , un importo pari ad euro Pt_2
50.000,00 attingendolo dalle proprie risorse esclusive : nel momento in cui l'importo vincolato, in seguito al suo utilizzo per sostenersi le predette spese straordinarie, scendesse sotto gli € 45.000,00 il Sig. avrà l'obbligo di ripristinare il saldo ad € 50.000,00 e, Pt_1 all'occorrenza , di procedere a successivi ripristini , sino a reintegrare l'importo vincolato nel limite di euro 50.000,00 in caso di medesima necessità, il tutto fino alla concorrenza di un importo globale che limiti i suoi versamenti complessivi ad un totale di € 80.000,00 (ovvero con versamenti ad integrazione , dopo la prima costituzione del vincolo di euro 50.000,00, nel limite di ulteriori € 30.000,00 complessivi) . Dal punto di vista operativo al ricorrere della necessità di sostenersi una spesa straordinaria (previo accordo ove previsto) , il Sig. Pt_1
provvederà a trasmettere alla Sig.ra la propria quota parte del 70% della spesa Pt_2
medesima quale risultante dalle pezze giustificative esibitegli , prelevandola dal fondo vincolato con le modalità che verranno individuate : la Sig.ra provvederà Pt_2
direttamente al pagamento in favore di chi spetta, trasmettendo successivamente al Sig.
copia dei documenti fiscali quietanzati e dei documenti attestanti le relative Pt_1
modalità di pagamento.
Nel caso in cui fosse il padre a dover sostenere in prima persona una spesa avente carattere straordinario, da concordarsi o meno, la madre provvederà a trasmettergli i relativi importi di sua competenza secondo quanto indicato nelle anzidette Linee Guida.
Nel momento in cui i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica , e quindi cesserà
l'obbligo di sostenere le spese straordinarie, gli eventuali importi residuati ed oggetto di vincolo saranno svincolati e restituiti nella libera disponibilità del Sig. Pt_1
Si precisa che, nel caso in cui i figli dovessero frequentare un corso universitario fuori sede che comporti la locazione di un immobile, le spese per tale causale verranno suddivise per la quota del 70% a carico del Sig. e per il 30% a carico della Sig.ra ; le spese per Pt_1 Pt_2
il vitto saranno versate mensilmente direttamente da ciascuno dei genitori pro quota nella misura del 50% in favore dei figli in base alle necessità.
Con riguardo alle spese mediche, le stesse verranno sostenute in via di anticipazione dalla
Sig.ra che ne chiederà il rimborso alla Compagnia Assicurativa in base alla polizza di Pt_2 cui gode nell'ambito del Walfare aziendale : il Sig. parteciperà nella misura del 70% Pt_1
per gli importi relativi a franchigia ed eventuale superamento del massimale di copertura.
L'assegno Unico Universale per i figli continuerà ad essere percepito dal padre che , al ricevimento, provvederà a trasmettere alla madre la sua quota parte del 50%.
pagina 3 di 5 3) La casa coniugale sita in Vedano Olona (Va) Via Chiesa 28 censita come descritto nella premessa del ricorso introduttivo ed edificata fra il 2006 ed il 2007 (in epoca successiva al matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di e Parte_1
, rimarrà assegnata con gli arredi in essa presenti e le sue pertinenze alla Parte_2
Sig.ra che vi vivrà con i figli e sino al momento in cui detto Pt_2 Per_1 Per_2
immobile non sarà stato venduto a terzi : a tale riguardo i ricorrenti , al fine di procedere alla completa definizione dei propri rapporti patrimoniali in conseguenza e dipendenza della proposizione di domanda di separazione e contestuale domanda di divorzio, si impegnano a mettere in vendita l'immobile provvedendo direttamente alla vendita ovvero affidando l'incarico ad Agente Immobiliare di gradimento di entrambi , e stabilendo la suddivisione dei beni mobili ivi attualmente presenti , non prima del mese di settembre 2025 e non oltre il mese di giugno 2026; i lavori di efficientamento energetico sostenuti da entrambi i coniugi verranno fiscalmente detratti al 50% ; i coniugi provvederanno ancora per il corrente anno
2025 a presentare congiuntamente il Mod 730, mentre dall'anno 2026 ognuno provvederà separatamente. Con riferimento al bonus fiscale riconosciuto per l'anno 2025, che verrà accreditato cu conto corrente intestato a la medesima, ad avvenuto Parte_2
accredito, provvederà a corrispondere al Sig. la quota del 50% .La Sig.ra , Pt_1 Pt_2
fintanto che occuperà la casa coniugale, sosterrà in proprio le spese di natura ordinaria
(ovvero quelle relative alle utenze, all'assicurazione , alla Tari) , per le quali tutte , vista la prospettiva della vendita, non verranno effettuate volture dei relativi contratti , che rimarranno intestati al Sig. Alla manutenzione del giardino , previo accordo fra i coniugi, si darà Pt_1
incarico ad impresa operante nel settore florovivaistico, e la relativa spesa sarà divisa al 50% fra i coniugi.
4) I coniugi dichiarano di aver già concordato in sede di separazione le modalità di suddivisione dei beni di proprietà comune, nonché di ogni bene mobile o valore mobiliare di proprietà comune, nonché di aver definito ogni rapporto di natura economica e /o patrimoniale secondo quanto indicato nelle condizioni di separazione e che, per l'effetto, con l'adempimento di quanto concordato in sede di separazione e nel punto 4) che precede in merito alla vendita della casa coniugale ed alla ripartizione del ricavato, nulla hanno a pretendere - a qualsivoglia titolo e/o ragione - l'uno dall'altro.
5) I coniugi dichiarano e riconoscono, reciprocamente, di essere allo stato autosufficienti, fruendo di reddito idoneo al proprio mantenimento e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo e/o assegno divorzile.
pagina 4 di 5 6) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7) Il presente accordo, e le condizioni di cui sopra, per espressa volontà delle Parti sono da intendersi vincolanti per le medesime dalla data della loro sottoscrizione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18/09/2004 in Latina con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Latina
(anno 2004 anno 227 Parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ss Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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