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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2094/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19725/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012094535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1982/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071/2025/00120945/35/000, notificata il 13 agosto 2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento unitamente ai relativi ruoli esecutivi nn. 2025/002458 – 2025/002465 –
2025/002454, nonché la declaratoria che nulla fosse dovuto all'ADER e alla Regione Campania.
Il ricorrente deduceva:
a) prescrizione o decadenza triennale del credito tributario, per decorso dei termini e mancanza di atti interruttivi;
b) mancata notificazione degli atti prodromici relativi all'anno 2019;
c) nullità del ruolo posto a fondamento della cartella, perché formato in violazione di legge e in assenza di avvisi di accertamento notificati;
d) richiesta di declaratoria di insussistenza del credito e condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – NE, eccependo in limine la carenza di legittimazione passiva sulle censure attinenti al merito della pretesa (prescrizione, debito, atti presupposti), trattandosi di questioni riferibili unicamente all'ente impositore. Nel merito, ADER affermava la regolarità della notifica della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Regione Campania, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento e della cartella e la condanna del ricorrente alle spese.
Dagli atti prodotti dalla Regione risultano notificati, entro il termine triennale previsto dall'art. 5, c. 51, D.L.
953/1982, i seguenti avvisi di accertamento per l'anno 2019:
n. 964127280702 (targa Targa_1), avviso lasciato il 24/08/2022; n. 964001799074 (targa Targa_2), ricevuto il 04/07/2022; n. 964137389617 (targa Targa_3), avviso lasciato il 24/08/2022. La Regione documentava, per ciascun avviso, l'avvenuta spedizione mediante raccomandata A/R, secondo le modalità semplificate previste dall'art. 3, co. 5, del D.L. 261/1990 per la tassa automobilistica, richiamando la consolidata giurisprudenza sulla validità della notifica a mezzo posta ordinaria e sul perfezionamento per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla legittimazione passiva di ADER
L'eccezione sollevata dall'ADER è fondata. Le censure relative alla debenza del tributo, alla prescrizione, alla validità degli avvisi di accertamento e degli atti prodromiciattengono esclusivamente all'ente impositore
(Regione Campania), mentre il concessionario risponde solo dei vizi propri della cartella.
La giurisprudenza di legittimità è costante in tal senso. Pertanto, ADER è estranea alle doglianze di merito dedotte dal ricorrente.
2. Sulla prescrizione e sulle notifiche degli avvisi di accertamento L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che il credito per tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2019 risultano spediti e perfezionati nel corso del 2022 (n. 964127280702 (targa Targa_1), avviso lasciato il 24/08/2022; n. 964001799074 (targa Targa_2), ricevuto il 04/07/2022; n. 964137389617 (targa Targa_3), avviso lasciato il 24/08/2022.), e dunque entro il 31 dicembre 2022, termine ultimo per l'esercizio dell'attività accertativa.
Le ricevute di spedizione e gli esiti delle notifiche, prodotti dalla Regione Campania, comprovano: l'avvenuto invio mediante raccomandata A/R; la validità del perfezionamento per consegna o compiuta giacenza, secondo la normativa sul servizio postale ordinario e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione;
il rispetto del modello notificatorio semplificato previsto per il bollo auto.
Ne consegue che gli avvisi sono stati ritualmente notificati.
A fronte di avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei 60 giorni, essi sono divenuti definitivi. È quindi preclusa ogni contestazione di merito proposta solo a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
3. Sulla cartella di pagamento
La cartella impugnata recepisce il contenuto degli avvisi ormai definitivi;
pertanto: non sono deducibili vizi attinenti alla pretesa sostanziale;
possono essere fatti valere solo vizi propri della cartella, che nel caso di specie non sono stati provati.
La cartella risulta regolarmente notificata in data 13/08/2025, come documentato dall'ADER e non contestato efficacemente.
4. Conclusione sui motivi di ricorso
Alla luce delle corrette e tempestive notifiche degli avvisi di accertamento, e considerato il loro carattere di definitività, le eccezioni del ricorrente risultano infondante e inammissibili.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Premesso che :
– in data 4.2.2026 è stata depositata il dispositivo n. 1982/2026;
– successivamente, in sede di revisione del testo entro il termine di legge, è emerso che il dispositivo riportato nella sentenza non corrisponde alla decisione effettivamente assunta in camera di consiglio;
– tale divergenza è dovuta a un mero errore informatico, consistito nell'aver involontariamente riportato e salvato il dispositivo proveniente da un file precedente e superato, non più rappresentativo della statuizione deliberata dal Collegio;
– la motivazione della sentenza conduce univocamente a un dispositivo diverso da quello materialmente inserito, sì che l'errore è riconducibile a un difetto di trascrizione/assemblaggio e non a un ripensamento del contenuto decisorio;
RITENUTO che ricorre un'ipotesi di mero errore materiale, pienamente correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., atteso che la volontà decisoria del giudicante è chiaramente e inequivocabilmente desumibile dal corpo motivazionale;
DISPONE
che il dispositivo della sentenza n. 1982/2026 del 4.2.2026 sia così sostituito:
"la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'ADER per le censure attinenti al merito della pretesa impositiva;
conferma la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati;
condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in complessivi € 233,00 oltre ad oneri di legge se dovuti così ripartite:
– in favore della Regione Campania in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti;
– in favore dell'Agenzia delle Entrate–NE in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti.
Restano ferme e invariate tutte le altre parti della sentenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in complessivi € 233,00 oltre ad oneri di legge se dovuti così ripartite:
– in favore della Regione Campania in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti;
– in favore dell'Agenzia delle Entrate–NE in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19725/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012094535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1982/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071/2025/00120945/35/000, notificata il 13 agosto 2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, chiedendone l'annullamento unitamente ai relativi ruoli esecutivi nn. 2025/002458 – 2025/002465 –
2025/002454, nonché la declaratoria che nulla fosse dovuto all'ADER e alla Regione Campania.
Il ricorrente deduceva:
a) prescrizione o decadenza triennale del credito tributario, per decorso dei termini e mancanza di atti interruttivi;
b) mancata notificazione degli atti prodromici relativi all'anno 2019;
c) nullità del ruolo posto a fondamento della cartella, perché formato in violazione di legge e in assenza di avvisi di accertamento notificati;
d) richiesta di declaratoria di insussistenza del credito e condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – NE, eccependo in limine la carenza di legittimazione passiva sulle censure attinenti al merito della pretesa (prescrizione, debito, atti presupposti), trattandosi di questioni riferibili unicamente all'ente impositore. Nel merito, ADER affermava la regolarità della notifica della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Regione Campania, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento e della cartella e la condanna del ricorrente alle spese.
Dagli atti prodotti dalla Regione risultano notificati, entro il termine triennale previsto dall'art. 5, c. 51, D.L.
953/1982, i seguenti avvisi di accertamento per l'anno 2019:
n. 964127280702 (targa Targa_1), avviso lasciato il 24/08/2022; n. 964001799074 (targa Targa_2), ricevuto il 04/07/2022; n. 964137389617 (targa Targa_3), avviso lasciato il 24/08/2022. La Regione documentava, per ciascun avviso, l'avvenuta spedizione mediante raccomandata A/R, secondo le modalità semplificate previste dall'art. 3, co. 5, del D.L. 261/1990 per la tassa automobilistica, richiamando la consolidata giurisprudenza sulla validità della notifica a mezzo posta ordinaria e sul perfezionamento per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla legittimazione passiva di ADER
L'eccezione sollevata dall'ADER è fondata. Le censure relative alla debenza del tributo, alla prescrizione, alla validità degli avvisi di accertamento e degli atti prodromiciattengono esclusivamente all'ente impositore
(Regione Campania), mentre il concessionario risponde solo dei vizi propri della cartella.
La giurisprudenza di legittimità è costante in tal senso. Pertanto, ADER è estranea alle doglianze di merito dedotte dal ricorrente.
2. Sulla prescrizione e sulle notifiche degli avvisi di accertamento L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che il credito per tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2019 risultano spediti e perfezionati nel corso del 2022 (n. 964127280702 (targa Targa_1), avviso lasciato il 24/08/2022; n. 964001799074 (targa Targa_2), ricevuto il 04/07/2022; n. 964137389617 (targa Targa_3), avviso lasciato il 24/08/2022.), e dunque entro il 31 dicembre 2022, termine ultimo per l'esercizio dell'attività accertativa.
Le ricevute di spedizione e gli esiti delle notifiche, prodotti dalla Regione Campania, comprovano: l'avvenuto invio mediante raccomandata A/R; la validità del perfezionamento per consegna o compiuta giacenza, secondo la normativa sul servizio postale ordinario e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione;
il rispetto del modello notificatorio semplificato previsto per il bollo auto.
Ne consegue che gli avvisi sono stati ritualmente notificati.
A fronte di avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati nei 60 giorni, essi sono divenuti definitivi. È quindi preclusa ogni contestazione di merito proposta solo a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
3. Sulla cartella di pagamento
La cartella impugnata recepisce il contenuto degli avvisi ormai definitivi;
pertanto: non sono deducibili vizi attinenti alla pretesa sostanziale;
possono essere fatti valere solo vizi propri della cartella, che nel caso di specie non sono stati provati.
La cartella risulta regolarmente notificata in data 13/08/2025, come documentato dall'ADER e non contestato efficacemente.
4. Conclusione sui motivi di ricorso
Alla luce delle corrette e tempestive notifiche degli avvisi di accertamento, e considerato il loro carattere di definitività, le eccezioni del ricorrente risultano infondante e inammissibili.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Premesso che :
– in data 4.2.2026 è stata depositata il dispositivo n. 1982/2026;
– successivamente, in sede di revisione del testo entro il termine di legge, è emerso che il dispositivo riportato nella sentenza non corrisponde alla decisione effettivamente assunta in camera di consiglio;
– tale divergenza è dovuta a un mero errore informatico, consistito nell'aver involontariamente riportato e salvato il dispositivo proveniente da un file precedente e superato, non più rappresentativo della statuizione deliberata dal Collegio;
– la motivazione della sentenza conduce univocamente a un dispositivo diverso da quello materialmente inserito, sì che l'errore è riconducibile a un difetto di trascrizione/assemblaggio e non a un ripensamento del contenuto decisorio;
RITENUTO che ricorre un'ipotesi di mero errore materiale, pienamente correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., atteso che la volontà decisoria del giudicante è chiaramente e inequivocabilmente desumibile dal corpo motivazionale;
DISPONE
che il dispositivo della sentenza n. 1982/2026 del 4.2.2026 sia così sostituito:
"la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'ADER per le censure attinenti al merito della pretesa impositiva;
conferma la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati;
condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in complessivi € 233,00 oltre ad oneri di legge se dovuti così ripartite:
– in favore della Regione Campania in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti;
– in favore dell'Agenzia delle Entrate–NE in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti.
Restano ferme e invariate tutte le altre parti della sentenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in complessivi € 233,00 oltre ad oneri di legge se dovuti così ripartite:
– in favore della Regione Campania in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti;
– in favore dell'Agenzia delle Entrate–NE in € 116,50 oltre accessori di legge se dovuti.