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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 19.9.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 247/2024, e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Cicala Parte_1
-Appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ancarola Controparte_1
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1479/2023, pubblicata il 15.11.2023, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG 3138/2019, così provvedeva:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10.5.2024, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata il 25.9.2024, il si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1 Né all'udienza dell'8.7.2025 né all'udienza del 16.9.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
L'udienza del 16.9.2025 veniva rinviata al 7.10.2025 per l'assenza del relatore e neanche all'udienza del 7.10.2025 venivano depositate note di trattazione scritta.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 247/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento in data 19.9.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 7.10.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 247/2024, e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Cicala Parte_1
-Appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ancarola Controparte_1
-Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1479/2023, pubblicata il 15.11.2023, il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al RG 3138/2019, così provvedeva:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10.5.2024, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata il 25.9.2024, il si è costituito per resistere al gravame. Controparte_1 Né all'udienza dell'8.7.2025 né all'udienza del 16.9.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
L'udienza del 16.9.2025 veniva rinviata al 7.10.2025 per l'assenza del relatore e neanche all'udienza del 7.10.2025 venivano depositate note di trattazione scritta.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 247/2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 7.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria