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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nella persona del giudice designato Dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 24044/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e
Previdenza
TRA
), rappresentato e difeso, in virtù di C.F. 1Parte 1 (C.F.
IA Rosa EZ (C.F. procura in calce al ricorso. dall'avv.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano C.F. 2
via Alessandro Rossi n. 42, posta elettronica certificativa: (NA) alla
Email 1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), in virtù
di mandato generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia lavoratore marittimo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, lavoratore marittimo, premesso: che il giorno 11.10.2022 è stato arruolato con regolare contratto di imbarco a tempo determinato sulla MN Vincenzo Florio, con fine sbarco per avvicendamento in data 13.12.2022; che in data 02.01.2023 ha subito un infortunio in termini di frattura spiroide tibia peroneale diafisiaria distale con frammenti scomposti per il quale è stato preso in cura dal SSN;
che la documentazione medica per l'apertura della pratica di malattia è stata spedita all' CP_2 in data 04.01.2023; che successivamente in data 02.02.23, 17.02.2023, 07.03.23 e 04.04.23 è stata inviata la documentazione medica successiva che attestava lo stato di inabilità e la necessità di riposo;
la malattia è terminata il giorno 29.05.2023; che la domanda per la malattia è stata presentata in data 05.01.2023 ed è stata protocollata con l'identificativo
CP_2.5100.05/01/2023.2200461098; di essere stato indennizzato solo per il periodo dal 02.01.2023 al 31.01.2023; che, a tutt'oggi, nonostante i solleciti, non ha mai ricevuto il pagamento della indennità di malattia per il periodo dal 01.02.2023 al
29.05.2023. Tanto premesso conveniva in giudizio l' CP_2 per ivi sentir così provvedere: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia complementare nei termini della corresponsione di una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco per il periodo dal 01.02.2023 al
29.05.2023; 2) per l'effetto condannare 1 CP_2 alla corresponsione della somma per inabilità temporanea assoluta per malattia, somma da calcolarsi a mezzo di CTU contabile di cui si chiede - in via istruttoria – la nomina, oltre interessi e rivalutazione
-
dal diritto al soddisfo;
3) condannare 1 CP 2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, in favore del procuratore anticipatario".
L' CP_2, costituitosi tempestivamente in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva di "respingere il ricorso in quanto infondato" con vittoria di competenze di lite". Rappresentava, in particolare, la mancata trasmissione in via telematica dei certificati di malattia così come prescritto dal quadro normativo di riferimento.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il giudice, scaduto il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha deciso la causa con la presente sentenza.
*****
Il ricorso, in quanto esauriente negli elementi di fatto e nelle ragioni di diritto, è ammissibile.
Si controverte in materia di prestazione assistenziale (malattia c.d. complementare) già parzialmente indennizzata dall' CP_2 al ricorrente per il periodo dal 02.01.2023 al
31.01.2023, come emerge dalla documentazione in atti;
pertanto, non trattandosi di riconoscimento ex novo della prestazione, non necessita la proposizione preventiva della domanda amministrativa, né il ricorso amministrativo avverso il diniego.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, aderendo questo Giudice ai precedenti di questo Tribunale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (ex pluribus
Trib. Napoli, dott.ssa Urzini, n. 2795/2024, Trib. Napoli, dott.ssa Lombardi, n.
4934/2024).
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, dal 1° gennaio 2014, 1 CP_2 gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia.
In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, è disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R.
31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi.
Il diniego da parte dell' CP_2 di corrispondere al ricorrente il trattamento di malattia per il periodo in oggetto si fonda sul mancato invio telematico della certificazione di malattia, dovendosi trasmettere in modalità telematica ai sensi del suddetto quadro normativo (articoli 3 e 6 del D.PR. 31 luglio 1980, n. 620 e dai relativi decreti attuativi).
Orbene, il ricorrente inviava a mezzo raccomandata i certificati cartacei, redatti dal medico del SSN, recanti la seguente dicitura: ...tutti i certificati dall'inizio malattia al 18.05.2023 sono stati fatti da me in forma cartacea di mio pugno. Tali attestati devono essere vidimati dai medici della cassa marittima come malattia complementare".
Ed, invero, a prescindere dalla titolarità del potere certificativo in capo al SSN o in capo al CP_3 va detto che nei menzionati documenti vi sono tutti gli elementi idonei و
ad attribuire agli stessi carattere di certificazione medica. In particolare, essi risultano redatti dal medico di base, appartenente al SSN, e contengono la valutazione del quadro patologico da cui è affetto il ricorrente;
quindi, oltre alla diagnosi di malattia, indicano, altresì, la prognosi, ossia la previsione della data della guarigione. Tali documenti non risultano contestati dall' CP_2 neanche in sede processuale, non avendo l' CP_4 sollevato contestazioni volte a confutarne la provenienza e/o ad inficiarne il contenuto, sia in ordine alla valutazione medica effettuata dal sanitario, sia in ordine alla data della ritenuta remissione della malattia.
La circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato dall' CP_2) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge invocata dall CP_4 non si riverbera sulla negazione del diritto al trattamento
,
previdenziale auspicato.
Ed, invero, il vizio per il quale l' CP_2 ha negato il trattamento di malattia è solo procedimentale e, in sede giurisdizionale ordinaria, non assurge ad elemento ostativo se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione.
Quanto alla adeguatezza della prognosi viste le certificazioni mediche allegate, la tipologia di mansioni lavorative disimpegnate dal ricorrente e la genericità delle argomentazioni addotte dall CP_2, non sembra possa dubitarsi sia dell'entità della malattia sofferta, che della prognosi del medico del SSN.
Senza sottacere che trattasi di prosecuzione di malattia già ab initio indennizzata, con riferimento al periodo dal 02.01.2023 al 31.01.2023, con l'invio di certificazione medica cartacea, modalità - quest'ultima - eccepita, in uno al difetto di forma, solo in sede giudiziale, senza mai rendere edotto il marittimo di una eventuale irricevibilità o inammissibilità della richiesta assistenziale.
ilConsiderato che risulta agli atti il pagamento, da parte dell CP_2, per il periodo per quale è stata corrisposta l'indennità, dell'importo lordo giornaliero di € 84,59, appare superflua la chiesta CTU per la quantificazione della somma complessiva dovuta.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera per il periodo richiesto (dal 01.02.2023 al 29.05.2023), con la conseguente condanna dell' CP_2 al pagamento, in suo favore, della relativa indennità, quantificata come in dispositivo, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Il contrasto giurisprudenziale esistente giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia giornaliera per il periodo intercorrente dal 01.02.2023 al 29.05.2023 e, per l'effetto, condanna l'CP_2 al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 9.981,62 (€ 84,59 x gg 118), al lordo delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- compensale spese del giudizio.
Si comunichi. Così deciso in Napoli in data 17/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Marisa Barbato)