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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1415/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2514/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SI - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230017188006000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1538/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SI (RG 4534/2023), che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520230017188006000 per tassa automobilistica 2020
Conviene in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
— Appellata —
Regione Siciliana – Assessorato Economia – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio 2 Tasse Auto
— Appellata —
Nel ricorso di primo grado venivano dedotti, i seguenti vizi dell'atto impugnato:
prescrizione del tributo;
inesistenza della pretesa per attività di rivendita auto;
nullità della notifica della cartella e degli atti presupposti;
illegittima rappresentanza processuale dell'ADER tramite avvocato del libero foro;
difetto di motivazione della cartella sugli interessi.
L'ADER si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado rigettava tutte le doglianze, confermando integralmente la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DI APPELLO
La parte appellante ripropone alcuni motivi di ricorso .In particolare rileva che non sarebbe stato scrutinato quello relativo al difetto di legittimazione processuale. Sostiene che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni sottoscritte dal procuratore legale Avv. Difensore_2, allegando copia fotostatica della procura alle liti rilasciata da Nominativo_1 sulla scorta di una procura notarile, repertorio n. Dati_1 del 22.06.2023 Notaio Nominativo_2, non versata in atti così impedendo di verificarne il contenuto. Dalla lettura della procura alle liti si evince che al sig. Nominativo_1 è stato conferito il mandato per i soli “Atti Introduttivi del Giudizio”. Ebbene, l'atto introduttivo del giudizio tributario è il ricorso, non anche le controdeduzioni. Conseguentemente deve rilevarsi l'invalidità delle controdeduzioni depositate dalla resistente in assenza di mandato. La costituzione in giudizio con controdeduzioni datate 18.11.2023 a firma dell'Avv. Difensore_2 è pertanto inammissibile per violazione dell'art. 11 comma 2 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, il quale espressamente, senza possibilità di travisamento o interpretazione, statuisce che: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.” . L'art. 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016 n. 193 ha previsto solamente la possibilità di costituzione con l'Avvocatura di Stato oppure con Avvocati esterni (Cass. n.
18350/2019; Cass. SS. UU. n. 30008/2019).
Inoltre la resistente DE si è costituita nel giudizio di I° grado producendo le fotocopie delle ricevute di accettazione e consegna, che in ogni caso si disconoscono, senza produrre il file .eml.
Rileva anche l'inesistenza dei presupposti per la richiesta della tassa. Con il deposito del ricorso per cui è causa si è documentata l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato, per essere il ricorrente titolare di auto rivendita con regolare presa in carico dei mezzi posti in esenzione, come documentalmente provato in atti.
Infine ritiene ingiusta condanna alle spese del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile nelle motivazioni in fatto e in diritto, che si riportano ed integrano come segue.
1. Sulla costituzione dell'ADER tramite avvocato del libero foro
La Corte territoriale fa riferimento alal giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 30008/2019 e successive ordinanze. Con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. Il principio è stato riaffermato in una fattispecie in cui l'Agenzia delle
EntrateRiscossione aveva impugnato una sentenza della CTR Campania, contestando la dichiarazione di nullità della propria costituzione in giudizio in appello, avvenuta tramite un avvocato del libero Foro: la Corte regionale aveva ritenuto tale costituzione invalida, sostenendo che l'Agenzia avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di una motivata delibera. Nell'accogliere il motivo di ricorso, la
Cassazione ha richiamato il quadro normativo, ovvero:
• l'art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, che autorizza l'Agenzia a scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali;
• l'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, che chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; • la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, che stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie.
L'ordinanza richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.30008/2019), che distingue tra:
• giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
• giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero
Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
Ne consegue che è corretta l'affermazione secondo cui l'ADER può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di preventiva delibera motivata, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza.
2.Difetto di Procura. Con riferimento alla Procura rilasciata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr Dati_2 del 25/07/2024, dall'avv. Nominativo_3 a vari funzionari su tutto il territorio nazionale si osserva che al sig. Nominativo_1 è stata conferita quale responsabile del Contezioso Regionale atti introduttivi del giudizio. Tenuto conto che i ricorsi sono proposti dalle parti private destinatarie delle cartelle non può essere riferita a un eventuale ricorso bensì a tutta la fase introduttiva del giudizio Tra l'altro se si va ad esaminare il contenuto della Procura conferita al dott. Nominativo_1 esso si riferisce a tutte le fasi del giudizio :”….conferendo al nominato difensore ogni facolta' di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, interporre appello principale ed incidentale, chiamare in causa terzi, proporre domande nuove, riconvenzionali, di garanzia propria ed impropria, resistere alle stesse. Elegge domicilio, ai fini del presente giudizio”..D'altra parte ai fini della regolare costituzione in giudizio è sufficiente che il difensore sia munito di regolare procura che, benchè prodotta in formato pdf ri non risulta disconosciuta formalmente
L'eccezione dell'appellante è dunque infondata.
3. Sulla prescrizione del tributo
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato l'art. 5 D.L. 953/82 (prescrizione triennale del bollo auto) e la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020,con il differimento dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'ADER fino al 31.12.2021. L'effetto cumulativo delle sospensioni comporta che alla data del 12.05.2023 la pretesa non era prescritta.
4. Sulla mancata notifica di atti presupposti
La sentenza di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 6 dello Statuto del contribuente, precisando che l'invito preventivo è obbligatorio solo in caso di incertezze su aspetti della dichiarazione. Nel caso di specie, il titolo trae origine da un mancato pagamento, circostanza che non necessita di alcuna interlocuzione preventiva con il contribuente.
4. Sulla notifica a mezzo PEC
Il primo giudice ha ricostruito correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale:
- art. 26 DPR 602/1973 (notifica della cartella via PEC);
- Cass. 14042/2018 e Cass. SS.UU. 23620/2018: eventuali irregolarità tecniche non determinano nullità se l'atto raggiunge il suo scopo;
- Cass. 15979/2022 e Cass. 18684/2023 sulla validità della notifica anche con indirizzo PEC non presente in INI-PEC.
L'appellante non ha allegato alcun pregiudizio concreto subito a causa della notifica, per cui l'eccezione è infondata.
5. Sulla sottoscrizione della cartella
Correttamente rilevato che l'assenza di firma del funzionario non comporta nullità, perché la cartella è valida se riconducibile all'ente emittente (Cass. 31605/2019).
6. Sulla pretesa attività di rivendita auto e sulla non debenza
Il primo giudice ha correttamente rilevato che non è stata fornita alcuna prova documentale della messa in carico del veicolo come auto da rivendita o della data effettiva di acquisto.
L'onere probatorio grava sul contribuente.
7. Sulla motivazione della cartella in ordine agli interessi
Il giudice di primo grado ha richiamato correttamentela giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.
6812/2019 - Cass. SS.UU. 22281/2022) che ritiene sufficiente, per la motivazione sugli interessi il riferimento alla disposizione normativa applicata, la derivazione matematica degli importi e il richiamo all'atto precedente.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il
Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2514/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SI - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1538/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230017188006000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 1538/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SI (RG 4534/2023), che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520230017188006000 per tassa automobilistica 2020
Conviene in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2
— Appellata —
Regione Siciliana – Assessorato Economia – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio 2 Tasse Auto
— Appellata —
Nel ricorso di primo grado venivano dedotti, i seguenti vizi dell'atto impugnato:
prescrizione del tributo;
inesistenza della pretesa per attività di rivendita auto;
nullità della notifica della cartella e degli atti presupposti;
illegittima rappresentanza processuale dell'ADER tramite avvocato del libero foro;
difetto di motivazione della cartella sugli interessi.
L'ADER si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado rigettava tutte le doglianze, confermando integralmente la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DI APPELLO
La parte appellante ripropone alcuni motivi di ricorso .In particolare rileva che non sarebbe stato scrutinato quello relativo al difetto di legittimazione processuale. Sostiene che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni sottoscritte dal procuratore legale Avv. Difensore_2, allegando copia fotostatica della procura alle liti rilasciata da Nominativo_1 sulla scorta di una procura notarile, repertorio n. Dati_1 del 22.06.2023 Notaio Nominativo_2, non versata in atti così impedendo di verificarne il contenuto. Dalla lettura della procura alle liti si evince che al sig. Nominativo_1 è stato conferito il mandato per i soli “Atti Introduttivi del Giudizio”. Ebbene, l'atto introduttivo del giudizio tributario è il ricorso, non anche le controdeduzioni. Conseguentemente deve rilevarsi l'invalidità delle controdeduzioni depositate dalla resistente in assenza di mandato. La costituzione in giudizio con controdeduzioni datate 18.11.2023 a firma dell'Avv. Difensore_2 è pertanto inammissibile per violazione dell'art. 11 comma 2 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, il quale espressamente, senza possibilità di travisamento o interpretazione, statuisce che: “L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.” . L'art. 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016 n. 193 ha previsto solamente la possibilità di costituzione con l'Avvocatura di Stato oppure con Avvocati esterni (Cass. n.
18350/2019; Cass. SS. UU. n. 30008/2019).
Inoltre la resistente DE si è costituita nel giudizio di I° grado producendo le fotocopie delle ricevute di accettazione e consegna, che in ogni caso si disconoscono, senza produrre il file .eml.
Rileva anche l'inesistenza dei presupposti per la richiesta della tassa. Con il deposito del ricorso per cui è causa si è documentata l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato, per essere il ricorrente titolare di auto rivendita con regolare presa in carico dei mezzi posti in esenzione, come documentalmente provato in atti.
Infine ritiene ingiusta condanna alle spese del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile nelle motivazioni in fatto e in diritto, che si riportano ed integrano come segue.
1. Sulla costituzione dell'ADER tramite avvocato del libero foro
La Corte territoriale fa riferimento alal giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 30008/2019 e successive ordinanze. Con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. Il principio è stato riaffermato in una fattispecie in cui l'Agenzia delle
EntrateRiscossione aveva impugnato una sentenza della CTR Campania, contestando la dichiarazione di nullità della propria costituzione in giudizio in appello, avvenuta tramite un avvocato del libero Foro: la Corte regionale aveva ritenuto tale costituzione invalida, sostenendo che l'Agenzia avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di una motivata delibera. Nell'accogliere il motivo di ricorso, la
Cassazione ha richiamato il quadro normativo, ovvero:
• l'art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, che autorizza l'Agenzia a scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali;
• l'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, che chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; • la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, che stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie.
L'ordinanza richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.30008/2019), che distingue tra:
• giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
• giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero
Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
Ne consegue che è corretta l'affermazione secondo cui l'ADER può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di preventiva delibera motivata, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza.
2.Difetto di Procura. Con riferimento alla Procura rilasciata per atto Notaio Nominativo_2 - Roma repertorio nr Dati_2 del 25/07/2024, dall'avv. Nominativo_3 a vari funzionari su tutto il territorio nazionale si osserva che al sig. Nominativo_1 è stata conferita quale responsabile del Contezioso Regionale atti introduttivi del giudizio. Tenuto conto che i ricorsi sono proposti dalle parti private destinatarie delle cartelle non può essere riferita a un eventuale ricorso bensì a tutta la fase introduttiva del giudizio Tra l'altro se si va ad esaminare il contenuto della Procura conferita al dott. Nominativo_1 esso si riferisce a tutte le fasi del giudizio :”….conferendo al nominato difensore ogni facolta' di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, interporre appello principale ed incidentale, chiamare in causa terzi, proporre domande nuove, riconvenzionali, di garanzia propria ed impropria, resistere alle stesse. Elegge domicilio, ai fini del presente giudizio”..D'altra parte ai fini della regolare costituzione in giudizio è sufficiente che il difensore sia munito di regolare procura che, benchè prodotta in formato pdf ri non risulta disconosciuta formalmente
L'eccezione dell'appellante è dunque infondata.
3. Sulla prescrizione del tributo
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato l'art. 5 D.L. 953/82 (prescrizione triennale del bollo auto) e la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020,con il differimento dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'ADER fino al 31.12.2021. L'effetto cumulativo delle sospensioni comporta che alla data del 12.05.2023 la pretesa non era prescritta.
4. Sulla mancata notifica di atti presupposti
La sentenza di primo grado ha correttamente richiamato l'art. 6 dello Statuto del contribuente, precisando che l'invito preventivo è obbligatorio solo in caso di incertezze su aspetti della dichiarazione. Nel caso di specie, il titolo trae origine da un mancato pagamento, circostanza che non necessita di alcuna interlocuzione preventiva con il contribuente.
4. Sulla notifica a mezzo PEC
Il primo giudice ha ricostruito correttamente il quadro normativo e giurisprudenziale:
- art. 26 DPR 602/1973 (notifica della cartella via PEC);
- Cass. 14042/2018 e Cass. SS.UU. 23620/2018: eventuali irregolarità tecniche non determinano nullità se l'atto raggiunge il suo scopo;
- Cass. 15979/2022 e Cass. 18684/2023 sulla validità della notifica anche con indirizzo PEC non presente in INI-PEC.
L'appellante non ha allegato alcun pregiudizio concreto subito a causa della notifica, per cui l'eccezione è infondata.
5. Sulla sottoscrizione della cartella
Correttamente rilevato che l'assenza di firma del funzionario non comporta nullità, perché la cartella è valida se riconducibile all'ente emittente (Cass. 31605/2019).
6. Sulla pretesa attività di rivendita auto e sulla non debenza
Il primo giudice ha correttamente rilevato che non è stata fornita alcuna prova documentale della messa in carico del veicolo come auto da rivendita o della data effettiva di acquisto.
L'onere probatorio grava sul contribuente.
7. Sulla motivazione della cartella in ordine agli interessi
Il giudice di primo grado ha richiamato correttamentela giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.
6812/2019 - Cass. SS.UU. 22281/2022) che ritiene sufficiente, per la motivazione sugli interessi il riferimento alla disposizione normativa applicata, la derivazione matematica degli importi e il richiamo all'atto precedente.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E.
500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il
Presidente