Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6015/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]14
e
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._2
in AP (GE), Via Castagneto n. 44/14,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Gianluca Notari (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 06/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in AP (GE) il 17/10/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori e pertanto Per_1 Per_2
entrambi li accudiranno e parteciperanno alla loro educazione, assumendo insieme le scelte importanti;
3. i figli minori e saranno collocati presso la residenza della madre nella casa Per_1 Per_2
coniugale di AP via Castagneto 44/14, di proprietà esclusiva del sig. ma Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 che resterà occupata e viene assegnata alla signora Pt_2
4. il padre sig. potrà vedere i figli e quando vorrà previo preavviso, e, Pt_1 Per_1 Per_2
comunque:
5. un fine settimana a settimane alterne da sabato pomeriggio, fino al lunedì mattina quando il padre condurrà a scuola i figli e ciò sempre compatibilmente con gli impegni scolastici dei bambini e con quelli dei due genitori;
6. per le festività: la sera della vigilia 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre,
Capodanno, Epifania, varrà il criterio dell'alternanza e comunque viene fatta salva ogni diversa pattuizione tra i genitori;
7. il compleanno dei minori e verranno festeggiati, possibilmente, con Per_1 Per_2
entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile ciascun genitore potrà, nei giorni successivi a quello della ricorrenza, organizzare il festeggiamento. Il tutto, ovviamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici dei minori;
8. si stabilisce che il padre potrà trascorrere un periodo di vacanza con i figli della durata di
7/15 giorni continuativi nel periodo dell'anno concordato con la madre dei minori;
9. quando i figli saranno con il padre, questo dovrà curare che i bambini eseguano i compiti e rispettino eventuali impegni extrascolastici;
10. nelle ipotesi di eventuali soggiorni fuori residenza dei minori, le modalità dovranno essere concordate di volta in volta fra i genitori, i quali si forniranno reciproche garanzie sugli spostamenti e sul luogo di soggiorno;
11. in considerazione della cessazione della convivenza e quindi della necessità di riorganizzazione della propria vita, il signor entro 3 mesi dal deposito del Parte_1
presente ricorso, provvederà a garantirsi una idonea sistemazione abitativa soprattutto per poter ospitare comodamente i figli;
12. gli odierni ricorrenti, di comune accordo e sempre nel superiore interesse dei minori, potranno organizzare i periodi predetti in modo diverso in considerazione delle richieste e delle necessità dei figli, degli impegni lavorativi o familiari di entrambi;
13. in considerazione dell'età dei bambini, l'eventualità di spostamenti all'estero e la libera circolazione con esso, sarà valutata da entrambi i genitori, i quali, comunque, fin d'ora, prestano l'assenso all'iscrizione per entrambi dei figli minori sulla carta d'identità e/o sul passaporto e a tutte le attività propedeutiche all'ottenimento per i figli minori dei documenti
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 validi anche per l'espatrio;
14. i signori e vivranno separati, portandosi il massimo reciproco Parte_2 Parte_1
rispetto, evitando di sminuire le rispettive figure agli occhi dei figli, mantenendo un comportamento improntato a serietà, rispetto e correttezza e rappresentando costantemente ai figli la naturale figura dell'altro genitore in modo che non ne siano privato e non venga confusa con la presenza di altri soggetti;
15. entrambi i genitori si impegnano, potendo coltivare altri rapporti sentimentali, affinchè
l'introduzione di terze persone nella vita affettiva e di relazione dei figli avvenga sempre in modo graduale avendo particolare riguardo a non creare disorientamento nei figli e/o confusione di ruoli parentali;
16. i signori e si adopereranno affinché i nonni o altri parenti con cui i bambini Pt_2 Pt_1
avranno frequentazioni non formulino giudizi negativi sulle figure di entrambi i genitori;
17. per quanto non previsto nel presente ricorso, i ricorrenti, prestandosi mutua collaborazione l'un l'altro nel superiore interesse dei minori, si impegnano a risolvere eventuali problemi cercando soluzioni condivise;
18. i ricorrenti convengono che il sig. verserà alla signora l'importo Parte_1 Parte_2
mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento per i figli e e Per_1 Per_2 questo fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
Inoltre, il sig. corrisponderà alla IG l'importo di € 500,00 Parte_1 Parte_2
mensili per il mantenimento della medesima e ciò per mesi 30 (trenta) a partire dal 10 ottobre 2024;
19. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche straordinarie non fornite dal SSNN, che si dovessero rendere necessarie per i figli nonché sempre al 50% provvederanno al pagamento delle spese scolastiche straordinarie, sportive, ricreative previo accordi di entrambi i genitori. In particolare l'eventuale iscrizione dei figli a istituti privati o legalmente riconosciuti, o a attività ludiche e/o sportive che prevedano cospicui esborsi (equitazione, sci etc.), resterà ad esclusivo carico del soggetto che pretenda di usufruire di tali prestazioni. Le spese a cui si fa riferimento sono quelle di seguito meglio specificate e previste nel protocollo redatto dal Tribunale di Genova:
SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari) viii. spese sanitarie urgenti
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
SPESE SCOLASTICHE
c. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 d. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze) vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
SPESE EXTRASCOLASTICHE
e. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
f. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo
ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6 vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Con espressa precisazione che la mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.
20. Sempre riguardo alla posizione economica dei coniugi, dato atto che tra i ricorrenti esiste un'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. (atto Notaio del 6 dicembre Persona_3
2016), relativa alla collaborazione prestata dalla IG in modo continuativo e Parte_2
prevalente, senza alcun vincolo di subordinazione, nella gestione del locale denominato
Bloody Mary Enoteca, sito in AP via Torre Civica, 15, intestato alla ditta individuale facente capo al sig. e che resta in esclusiva titolarità del medesimo, è Parte_1
intendimento dei coniugi, a seguito dello scioglimento della comunione, in esito alla presente separazione consensuale, porre fine alla suddetta impresa familiare, con conseguente formale recesso della IG Parte_2
21. La Sig.ra dà atto di aver già percepito tutti gli utili derivanti dalle prestazioni Pt_2
svolte all'interno dell'impresa in questione, nella misura proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato.
22. Posto quanto sopra, la IG null'altro ha ed avrà più a pretendere ad Parte_2
alcun titolo, causale o ragione nei confronti del sig. , essendo stata tacitata e Pt_1
soddisfatta, di ogni diritto, ragione e/o pretesa derivanti e/o dipendenti anche indirettamente dalla o, comunque connessa, collaborazione prestata ex art. 230 bis c.c. e dalla intervenuta e qui accettata cessazione della stessa intendendosi rinunciati da parte della IG Pt_2
ogni diritto, ragione o pretesa potessero, per ipotesi, competerle, anche se mai fatti valere prima d'ora, derivanti o dipendenti anche indirettamente dalla (o, comunque, connesso alla) collaborazione prestata all'interno del locale più sopra menzionato e, per quanto possa occorrere, nei confronti della e dalla intervenuta e qui accettata cessazione della stessa.
23. i Sig.ri e si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto Pt_2 Pt_1
o documento valido per l'espatrio dei figli e con facoltà per entrambi di Per_1 Per_2
iscrivere sul rispettivo passaporto o altro similare documento i figli minori.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 7 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2009, Numero 26, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 8