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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2022/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0084654 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4, quali ex soci della Società_1 srl in Liquidazione, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 come da procura allegata.
Contro, l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano.
Avverso il provvedimento di diniego espresso AGE.AGEDP2MI. Registro Ufficiale. 0084654. 17/03/2025.
U, notificato il 20/03/2025, con cui la Direzione Provinciale di Milano II - Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA ha negato il rimborso del credito I.V.A. - anno 2023 di € 98.779,00 maturato dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione e richiesto dal socio liquidatore Sig. Ricorrente_4 (istanza presentata in data 08/03/2024 – cronologico 50909/0).
-Premettono che il credito I.V.A. oggetto di controversia è stato richiesto a rimborso dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione tramite la dichiarazione annuale: vedasi il quadro VX (rigo VX2) del modello IVA 2024 – periodo di imposta 2023-
- Come risulta alle pagg. 13 e 14 della visura camerale storica prodotta al DOC. 3 in data 01/10/2015
l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando liquidatore il Sig. Nominativo_1.
- Con deliberazione del 22/12/2023, l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. in liquidazione, all'unanimità: ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto.
La deliberazione, depositata al Registro delle Imprese di Milano il 16/01/2024, è stata iscritta il 26/02/2024
e in tale data la società è stata cancellata.
Premesso ciò, contestano il provvedimento di diniego. Precisano che, l'Ufficio ha così motivato il diniego al rimborso: “Società non operativa per tre periodi d'imposta consecutivi che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione percentuali di cui al comma 1 del suddetto articolo. Note: rimborso denegato parzialmente in quanto la società risulta non operativa nel triennio 2014, 2015, 2016, con assenza di operazioni attive. Ciò determina la perdita del credito maturato”. Ritengono illegittimo il provvedimento impugnato. .
1. Incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n.
724/1994 con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva I.V.A. 2006/112/CE L'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 prevede per le società considerate di comodo che non risultino operative per tre anni consecutivi la perdita definitiva del diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta a monte.-La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 07/03/2024 nella causa n. C341/2022 ha ritenuto l'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 contrario alla Direttiva I.V.A. 2006/112/CE sotto due profili: - per l'incompatibilità con le nozioni di soggettività passiva I.V.A. e di attività economica contenute nell'art. 9, paragrafo 1 della Direttiva;
- per l'incompatibilità con il diritto alla detrazione di cui all'art. 167 della Direttiva e con il principio di neutralità dell'I.V.A. In tale sopravvenuto contesto, la Cassazione – Sez. Tributaria con l'ordinanza del 11/09/2024, n. 24442.
Evidenziano, senza che ciò comporti rinuncia alla pregiudiziale ed assorbente eccezione di incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 con la Direttiva n. 112/2006/CE in materia di I.V.A., preme rilevare che la soc. Società_1 S.r.l., come esposto e documentato, non può essere considerata società di comodo in quanto , è stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015.
Per tutti i motivi dedotti e per la giurisprudenza citata, concludono;
di accertate e dichiarare che la norma di cui all'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 è incompatibile con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della
Direttiva n. 2006/112/CE relativa all'I.V.A.: disapplicare e comunque disporre la non applicazione della norma;
per l'effetto, riconoscere il diritto dei ricorrenti, quali (ex) soci della società Società_1 S.r.l. in liquidazione estintasi il 26/02/2024, al rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Milano II del credito I.V.A. - anno 2023 di € 98.779,00, oltre interessi di legge dalla domanda, oltre al rimborso CUT e compensi professionali rifusi.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente e conclude:
In via principale e nel merito, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento di diniego;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, come da nota spese che si allega.
Sull'asserita incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva I.V.A. 2006/112/CE. Come principale motivo di ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso i ricorrenti fanno riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello specifico la C-341/22 del 7 marzo 2024, che avrebbe ritenuto la disposizione italiana in tema di società di comodo, incompatibile con gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE (la direttiva IVA). La causa C-341/22 ha avuto ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione italiana. Nel caso esaminato, la società che aveva promosso ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, aveva dimostrato di aver fatto tutto quanto possibile per svolgere la propria attività economica e tale attività non è stata svolta per “presenza di impedimenti oggettivi”. Nella sentenza n. 24442/2024 si legge, infatti, che la
Corte di cassazione ha considerato la posizione di parte ricorrente che ha addotto che “[…] le iniziative anche giudiziali descritte in narrativa e il loro negativo esito configurano - secondo tale prospettazione - le tipiche ipotesi in cui deve essere disapplicata la disciplina sulle c.d. “società di comodo” e dimostrano che la società ha fatto tutto ciò che rientrasse nell'ambito della propria sfera decisionale per svolgere effettivamente l'attività economica programmata e che soltanto a causa di impedimenti oggettivi (mancato rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni edilizio-urbanistici ed ambientali), indipendenti dalla propria volontà, non è riuscita ancora a realizzare l'oggetto sociale”. Nel caso in esame, tali dimostrazioni sono del tutto assenti, sicché la parte non può invocare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo richiamando alcuni precedenti sul punto, ma senza calare le massime enunciate nel caso di specie.
Inoltre, ricorda che l'art. 30, co. 4, L. 724/94, relativo alle conseguenze applicabili alle società non operative in ambito IVA, nella versione applicabile a partire dal 1° gennaio 2025, non ha subito modifiche ad opera del D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale). Ciò a dimostrazione del fatto che la disciplina sulle società di comodo non può essere indiscriminatamente disapplicata in presenza di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, soprattutto se si considera che lo stesso Legislatore, che tiene in considerazione i principi elaborati dalla Corte europea (si consideri che l'art. 9, co. 1, lett. b) della L. 111/2023 ha disposto la revisione dell'art. 30, L. 724/94 prevedendo l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di distinguere le società senza impresa, tenendo conto dei principi elaborati, in materia di IVA, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte di Giustizia europea), ha comunque ritenuto di confermare integralmente il citato co. 4 dell'art. 30, L. 724/94.- Pertanto, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 30, co. 4, L. 724/94, al caso in esame.
Nel merito. Sulla legittimità del provvedimento di diniego in piena attuazione dell'art. 30 della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724, osserva che in via subordinata, controparte insiste sulla illegittimità del provvedimento di diniego sostenendo che la Società sarebbe stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015 e che pertanto l'eventuale inattività sarebbe riscontrabile esclusivamente per l'anno di imposta 2014, mentre per il 2015 e 2016 la stessa sarebbe stata “costretta” dalla normativa vigente a non svolgere alcuna attività
d'impresa e pertanto alcuna colpa sarebbe imputabile con conseguente disapplicazione della normativa sulle società di comodo. Ebbene, la censura sollevata non solo si palesa infondata e incongruente ma perviene a convalidare in toto la legittimità dell'atto impugnato. Difatti, assodato che una società viene considerata "non operativa" se, per tre periodi d'imposta consecutivi, presenta un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (ricavi minimi) inferiore a quello che si presume dovrebbe derivare dalla gestione del patrimonio della società stessa, è evidente – già sulla base delle dichiarazioni fornite da controparte – che la Società rientri in pieno in tale classificazione. A ciò si aggiunga che all'interno dei modelli
Unico relativi agli anni di imposta 2015 e 2016, nel quadro RS116 è la stessa società ad indicarsi come non operativa, anche se successivamente spunta la casella Casi particolari “1”, cosi come avviene anche nel modello unico per il periodo d'imposta 2014, concernente l'opzione di esclusione dalla disciplina delle società non operative per assenza di immobilizzazioni sulle quali effettuare il test di operatività (v. allegati). Ebbene contrariamente a quanto eccepito da controparte, dall'istruttoria operata e dal riscontro dei bilanci depositati,
è emersa la presenza di immobilizzazioni immateriali di cospicuo valore fino all'anno di imposta 2014
(successivamente svalutate in quanto non più utili all'attività ormai conclusa) e di immobilizzazioni finanziarie,
a fronte di ricavi medi effettivi di modesto ammontare. Di conseguenza, la presenza delle immobilizzazioni ha reso non veritiera l'indicazione della causa di esclusione e il test di operatività operato non è stato superato per il triennio 2014-2016 (con conseguente perdita del credito maturato fino all'anno di imposta 2016).
Sempre nelle dichiarazioni dei redditi su citati, al quadro rs116 controparte ha spuntato anche il codice 2, a voler significare la sussistenza di condizioni oggettive che avrebbero impedito la produzione di ricavi.
Considerato che il riscontro delle stesse avrebbe consentito di escludere la società dalla normativa delle società di comodo, l'Ufficio ha chiesto riscontro ed in tal senso è stata prodotta una memoria riassuntiva nella quale sostanzialmente si affermava che nel 2015 la società istante veniva posta in stato di liquidazione volontaria e che la stessa, avendo partecipazioni nella società Società_2 Srl – ammessa nel 2013 alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio - ha atteso che si chiudesse la procedura concordataria per poi cessare l'attività. Tale procedura si è chiusa nel 2023. Sul punto si osserva anzitutto che la partecipazione di controllo nel capitale sociale di Società_2 Srl è stata oggetto di svalutazione all'interno del bilancio chiuso al 31-12-2012 (con costituzione del relativo fondo svalutazione) della società istante. Ove la società avesse ancorato la sostanziale cessazione dell'attività all'attesa della chiusura della procedura concorsuale di Società_2 Srl, avrebbe potuto porsi in stato di liquidazione e svalutare completamente tutte le immobilizzazioni, contestualmente all'ammissione nella procedura di concordato preventivo della società controllata, non attendendo, invece, l'anno di imposta 2015 per porsi in liquidazione per ragioni soggettive. A ciò si aggiunga che peraltro, la Società_1 Srl ha detenuto anche una partecipazione (di minoranza) del valore di € 5.000,00 (fino all'anno di imposta 2016) nel capitale sociale di Società_3 Srl. Pertanto, non soltanto non ha dismesso/ svalutato tutte le immobilizzazioni in concomitanza con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Società_2 Srl, ma addirittura ha detenuto ulteriori partecipazione in altre società, dimostrando l'intenzione di mantenere in vita la società per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa. Infine, sul fronte della presunta esimente dovuta alla messa in liquidazione della società, si osserva che l' eccezione sollevata avrebbe avuto un qualche fondamento se la procedura si fosse chiusa in termini ragionevoli, d'altronde è la stessa normativa che consente di escludere dalla disciplina delle società di comodo le società in stato di liquidazione che hanno assunto l'impegno allo scioglimento, con cancellazione della società dal registro delle imprese, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi e che concludono la procedura entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva – v. Art. 30, c. 1, l. 724/1994. Nel caso di specie l'impegno allo scioglimento è stato esplicitato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2014, mod. Unico 2015 n. 15280448781 - 0000009 del 22/9/2015.- Pertanto, per usufruire della esclusione dal regime delle società di comodo, avrebbe dovuto concludere la liquidazione volontaria entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, ossia la dichiarazione per il 2015 da trasmettere entro il 30 settembre 2016. La liquidazione, come è possibile evincere dall'estratto della camera di commercio e dell' anagrafica tributaria, è cessata solo il 22/12/2023 e pertanto oltre i termini di legge per fruire del regime di favore.
In sintesi, non soltanto è la stessa società ricorrente a riportare in dichiarazione di rientrare nell'ipotesi di società di comodo, ma dalle risultanze dell'istruttoria è stato appurato come non ricorra alcun altra ipotesi di esclusione dal regime suddetto, cosi come non può essere invocato lo stato di liquidazione a priori per legittimare condotte indebite.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria, si riportano ai motivi del ricorso introduttivo insistono per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente risulta infondata sotto molteplici profili.
In materia di rimborso è onere della ricorrente di allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso.
Un credito per essere chiesto a rimborso deve essere” certo ed esigibile”.
E' pacifico che gli elementi di prova gravano sulla ricorrente.
Per completezza precisione ed economia processuale si riporta quanto statuito dalla Corte di Legittimità
(cass. 11335/23 in motiv.) “Questa Corte ha, pure, precisato che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è sostanzialmente diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio. In tema di rimborsi, invero, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella dell'attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre, sempre sul piano processuale e sostanziale, l'Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una «pretesa» (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via assoluta l'oggetto del contendere, assume la posizione di convenuto. Movendo da tale differenza, questa
Corte ha affermato, che, nel giudizio di rimborso, non si può disconoscere la facoltà, in capo all'amministrazione finanziaria, di esercitare le prerogative previste dall'art. 23 del decreto legislativo n.
546/1992 e, dunque, prospettare delle argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999).- Il rimborso di imposta, dunque, dà origine ad un rapporto giuridico nel quale - con una netta inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario - è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'IO la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata. Se ne deve necessariamente inferire che, al pari del cd. silenzio rifiuto, il provvedimento espresso reiettivo dell'istanza di rimborso del contribuente (accomunato, come già detto, in sede di disciplina degli atti impugnabili in giudizio dall'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 546/1992), non può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo. In concreto, dunque, nel giudizio di rimborso è il contribuente che ha l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso. In particolare, è stato affermato che, in tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto mentre l'amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, così che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso (Cass., 10 settembre 2020, n. 18830; Cass.,
21 novembre 2016, n. 23587) Cass., 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., 20 aprile 2012, n. 6246)”. –
Nel caso di specie mancano “tutti gli elementi di prova sulla certezza delle somme richieste a rimborso , risultano contestate, non risultano liquidi ed esigibili".
Premesso ciò si osserva quanto segue. Come risulta alle pagg. 13 e 14 della visura camerale storica prodotta dalla ricorrente, in data 01/10/2015 l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando liquidatore il Sig. Nominativo_1.
Con deliberazione del 22/12/2023 l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. in liquidazione, all'unanimità: ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto ha deliberato “l'assegnazione a favore dei soci dell'intero attivo patrimoniale mediante assegnazione agli stessi in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.
La deliberazione, depositata al Registro delle Imprese di Milano il 16/01/2024, è stata iscritta il 26/02/2024
e in tale data la società è stata cancellata.
Le parti ricorrenti evidenziano che credito I.V.A. oggetto di controversia è stato richiesto a rimborso dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione tramite la dichiarazione annuale: vedasi il quadro VX (rigo VX2) del modello IVA 2024 – periodo di imposta 2023, "ma dimenticano di evidenziare e sottolineare, che il citato crediti IVA riguarda le annualità, 2014,2015 e 2016, annualità non più accertabili dall'ufficio per decadenza termini, oltre un decennio".
In sintesi, il modus operandi della ricorrente “liquidazione aperta nel 2015” e chiusa nel dicembre 2023, di fatto rileva un comportamento “di abuso” che ha inibito all'ufficio ogni verifica per le annualità 2014,2015
e 2016.(annualità decadute nel 2024). - Di conseguenza, il credito IVA non risulta validato, nessuna verifica postuma può essere eseguita.
Per quanto riguarda le censure sollevate dalla ricorrente, (disapplicazione della disposizione) il collegio condivide la giurisprudenza citata, ma certamente la stessa non trova ingresso al caso di specie, per il modus operandi della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la presunzione di non operatività è iuris tantum e può essere superata dal contribuente che dimostri l'esistenza di situazioni oggettive.
I giudici unionali hanno demandato al giudice del rinvio di stabilire: -) se, nel corso dei periodi d'imposta controversi, in relazione ai quali l'autorità tributaria ritiene che la società non abbia carattere operativo, tale società abbia esercitato un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività, intesa come attività comprendente ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate, ivi comprese lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; -) se spetta il diritto di detrazione dell'Iva, sulla premessa che nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia e che il soggetto passivo
è autorizzato a detrarre l'IVA dovuta o assolta per i beni o servizi acquistati quando questi, agendo in quanto tale nel momento dell'acquisto di detti beni o servizi, li impieghi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche del soggetto passivo interessato;
-) se sussistono elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA
o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una tale evasione e se l'operazione realizzata, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della normativa nazionale di recepimento, abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da tali disposizioni.
Nel caso in esame al momento della liquidazione la ricorrente possedeva Le immobilizzazioni finanziarie di Società_1 riguardavano: - la partecipazione per € 1.000.000,00 (100% del capitale) nella soc. Società_2 S.r.l.; -la partecipazione per € 5.000,00 (10% del capitale) nella soc. Società_3 S.r.l.
In merito alle citate partecipazione, il collegio condivide la soluzione dell'ufficio, viceversa il comportamento della ricorrente risulta artificioso al fine di beneficiare di vantaggi fiscali.
Le parti ricorrenti sostengono che la Società sarebbe stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015
e che pertanto l'eventuale inattività sarebbe riscontrabile esclusivamente per l'anno di imposta 2014, mentre per il 2015 e 2016 la stessa sarebbe stata “costretta” dalla normativa vigente a non svolgere alcuna attività
d'impresa e pertanto alcuna colpa sarebbe imputabile con conseguente disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
La citata doglianza risulta infondata. L'ufficio ha documentato che la società stessa, si è qualificata società di comodo- non operativa – già sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ricorrente – che la Società rientri in pieno in tale classificazione. A ciò si aggiunga che all'interno dei modelli Unico relativi agli anni di imposta
2015 e 2016, nel quadro RS116 è la stessa società ad indicarsi come non operativa, anche se successivamente spunta la casella Casi particolari “1”, cosi come avviene anche nel modello unico per il periodo d'imposta 2014, concernente l'opzione di esclusione dalla disciplina delle società non operative per assenza di immobilizzazioni sulle quali effettuare il test di operatività.
Ebbene (rileva l'ufficio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, dall'istruttoria operata e dal riscontro dei bilanci depositati, è emersa la presenza di immobilizzazioni immateriali di cospicuo valore fino all'anno di imposta 2014 (successivamente svalutate in quanto non più utili all'attività ormai conclusa) e di immobilizzazioni finanziarie, a fronte di ricavi medi effettivi di modesto ammontare. Di conseguenza, la presenza delle immobilizzazioni ha reso non veritiera l'indicazione della causa di esclusione e il test di operatività operato non è stato superato per il triennio 2014-2016 (con conseguente perdita del credito maturato fino all'anno di imposta 2016). - Sempre nelle dichiarazioni dei redditi già citati, al quadro RS116 controparte ha spuntato anche il codice 2, a voler significare la sussistenza di condizioni oggettive che avrebbero impedito la produzione di ricavi.
Considerato che
il riscontro delle stesse avrebbe consentito di escludere la società dalla normativa delle società di comodo, l'Ufficio ha chiesto riscontro ed in tal senso è stata prodotta una memoria riassuntiva nella quale sostanzialmente si affermava che nel 2015 la società istante veniva posta in stato di liquidazione volontaria e che la stessa, avendo partecipazioni nella società Società_2 Srl – ammessa nel 2013 alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio - ha atteso che si chiudesse la procedura concordataria per poi cessare l'attività, come dedotto dalla ricorrente tale procedura si è chiusa nel 2023.- Osserva l'ufficio che la partecipazione di controllo nel capitale sociale di Società_2 Srl è stata oggetto di svalutazione all'interno del bilancio chiuso al 31-12-2012 (con costituzione del relativo fondo svalutazione) della società istante. Ove la società avesse ancorato la sostanziale cessazione dell'attività all'attesa della chiusura della procedura concorsuale di Società_2 Srl, avrebbe potuto porsi in stato di liquidazione e svalutare completamente tutte le immobilizzazioni, contestualmente all'ammissione nella procedura di concordato preventivo della società controllata, non attendendo, invece, l'anno di imposta 2015 per porsi in liquidazione per ragioni soggettive. A ciò si aggiunga che peraltro, la Società_1 Srl ha detenuto anche una partecipazione (di minoranza) del valore di € 5.000,00 (fino all'anno di imposta 2016) nel capitale sociale di
Società_3 Srl. .- Pertanto non soltanto non ha dismesso/svalutato tutte le immobilizzazioni in concomitanza con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Società_2 Srl, ma addirittura ha detenuto ulteriori partecipazione in altre società, dimostrando l'intenzione di mantenere in vita la società per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa.
Sul fronte della presunta esimente dovuta alla messa in liquidazione della società, l' eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento se la procedura si fosse chiusa in termini ragionevoli, d'altronde è la stessa normativa che consente di escludere dalla disciplina delle società di comodo le società in stato di liquidazione che hanno assunto l'impegno allo scioglimento, con cancellazione della società dal registro delle imprese, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi e che concludono la procedura entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva – v. Art. 30, c. 1, l. 724/1994. Nel caso di specie l'impegno allo scioglimento è stato esplicitato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014, mod. Unico
2015 n. 15280448781 - 0000009 del 22/9/2015. (Liquidazione chiusa nel dicembre 2023).
Pertanto, per usufruire della esclusione dal regime delle società di comodo, avrebbe dovuto concludere la liquidazione volontaria entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, ossia la dichiarazione per il 2015 da trasmettere entro il 30 settembre 2016. La liquidazione, è cessata solo il 22/12/2023 e pertanto oltre i termini di legge per fruire del regime di favore.
Osserva il collegio che dalle citate risultanze, si evince chiaramente che la situazione oggettiva, tanto invocata da parte ricorrente per beneficiare della non applicazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, non trova ingresso al caso di specie, la situazione oggettiva è dipesa dalla sua volontà.
Si osserva infine come statuito dalla Corte di Legittimità (cass. 24416/24 in motiv.). “Va sottolineato, sul punto, che non viene introdotto un nuovo ambito o tema di prova ma, semplicemente, viene assolta l'esigenza del necessario accertamento della realtà concreta, la cui doverosità è diretta conseguenza ed applicazione della disciplina unionale e della sentenza della Corte di giustizia”. Come avvertito il comportamento della ricorrente di chiudere la liquidazione nel 2023, risulta artificioso, al solo fine di beneficiare di vantaggi fiscali. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico delle parti ricorrenti in solido, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2022/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0084654 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_4, quali ex soci della Società_1 srl in Liquidazione, rappresentati e difesi dall'avv. Difensore_1 come da procura allegata.
Contro, l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano.
Avverso il provvedimento di diniego espresso AGE.AGEDP2MI. Registro Ufficiale. 0084654. 17/03/2025.
U, notificato il 20/03/2025, con cui la Direzione Provinciale di Milano II - Ufficio Territoriale Atti Pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA ha negato il rimborso del credito I.V.A. - anno 2023 di € 98.779,00 maturato dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione e richiesto dal socio liquidatore Sig. Ricorrente_4 (istanza presentata in data 08/03/2024 – cronologico 50909/0).
-Premettono che il credito I.V.A. oggetto di controversia è stato richiesto a rimborso dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione tramite la dichiarazione annuale: vedasi il quadro VX (rigo VX2) del modello IVA 2024 – periodo di imposta 2023-
- Come risulta alle pagg. 13 e 14 della visura camerale storica prodotta al DOC. 3 in data 01/10/2015
l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando liquidatore il Sig. Nominativo_1.
- Con deliberazione del 22/12/2023, l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. in liquidazione, all'unanimità: ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto.
La deliberazione, depositata al Registro delle Imprese di Milano il 16/01/2024, è stata iscritta il 26/02/2024
e in tale data la società è stata cancellata.
Premesso ciò, contestano il provvedimento di diniego. Precisano che, l'Ufficio ha così motivato il diniego al rimborso: “Società non operativa per tre periodi d'imposta consecutivi che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione percentuali di cui al comma 1 del suddetto articolo. Note: rimborso denegato parzialmente in quanto la società risulta non operativa nel triennio 2014, 2015, 2016, con assenza di operazioni attive. Ciò determina la perdita del credito maturato”. Ritengono illegittimo il provvedimento impugnato. .
1. Incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n.
724/1994 con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva I.V.A. 2006/112/CE L'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 prevede per le società considerate di comodo che non risultino operative per tre anni consecutivi la perdita definitiva del diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta a monte.-La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 07/03/2024 nella causa n. C341/2022 ha ritenuto l'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 contrario alla Direttiva I.V.A. 2006/112/CE sotto due profili: - per l'incompatibilità con le nozioni di soggettività passiva I.V.A. e di attività economica contenute nell'art. 9, paragrafo 1 della Direttiva;
- per l'incompatibilità con il diritto alla detrazione di cui all'art. 167 della Direttiva e con il principio di neutralità dell'I.V.A. In tale sopravvenuto contesto, la Cassazione – Sez. Tributaria con l'ordinanza del 11/09/2024, n. 24442.
Evidenziano, senza che ciò comporti rinuncia alla pregiudiziale ed assorbente eccezione di incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 con la Direttiva n. 112/2006/CE in materia di I.V.A., preme rilevare che la soc. Società_1 S.r.l., come esposto e documentato, non può essere considerata società di comodo in quanto , è stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015.
Per tutti i motivi dedotti e per la giurisprudenza citata, concludono;
di accertate e dichiarare che la norma di cui all'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 è incompatibile con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della
Direttiva n. 2006/112/CE relativa all'I.V.A.: disapplicare e comunque disporre la non applicazione della norma;
per l'effetto, riconoscere il diritto dei ricorrenti, quali (ex) soci della società Società_1 S.r.l. in liquidazione estintasi il 26/02/2024, al rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate – D.P. di Milano II del credito I.V.A. - anno 2023 di € 98.779,00, oltre interessi di legge dalla domanda, oltre al rimborso CUT e compensi professionali rifusi.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente e conclude:
In via principale e nel merito, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento di diniego;
- Condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, come da nota spese che si allega.
Sull'asserita incompatibilità dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994 con gli artt. 9, paragrafo 1 e 167 della Direttiva I.V.A. 2006/112/CE. Come principale motivo di ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso i ricorrenti fanno riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nello specifico la C-341/22 del 7 marzo 2024, che avrebbe ritenuto la disposizione italiana in tema di società di comodo, incompatibile con gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE (la direttiva IVA). La causa C-341/22 ha avuto ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione italiana. Nel caso esaminato, la società che aveva promosso ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, aveva dimostrato di aver fatto tutto quanto possibile per svolgere la propria attività economica e tale attività non è stata svolta per “presenza di impedimenti oggettivi”. Nella sentenza n. 24442/2024 si legge, infatti, che la
Corte di cassazione ha considerato la posizione di parte ricorrente che ha addotto che “[…] le iniziative anche giudiziali descritte in narrativa e il loro negativo esito configurano - secondo tale prospettazione - le tipiche ipotesi in cui deve essere disapplicata la disciplina sulle c.d. “società di comodo” e dimostrano che la società ha fatto tutto ciò che rientrasse nell'ambito della propria sfera decisionale per svolgere effettivamente l'attività economica programmata e che soltanto a causa di impedimenti oggettivi (mancato rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni edilizio-urbanistici ed ambientali), indipendenti dalla propria volontà, non è riuscita ancora a realizzare l'oggetto sociale”. Nel caso in esame, tali dimostrazioni sono del tutto assenti, sicché la parte non può invocare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo richiamando alcuni precedenti sul punto, ma senza calare le massime enunciate nel caso di specie.
Inoltre, ricorda che l'art. 30, co. 4, L. 724/94, relativo alle conseguenze applicabili alle società non operative in ambito IVA, nella versione applicabile a partire dal 1° gennaio 2025, non ha subito modifiche ad opera del D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale). Ciò a dimostrazione del fatto che la disciplina sulle società di comodo non può essere indiscriminatamente disapplicata in presenza di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, soprattutto se si considera che lo stesso Legislatore, che tiene in considerazione i principi elaborati dalla Corte europea (si consideri che l'art. 9, co. 1, lett. b) della L. 111/2023 ha disposto la revisione dell'art. 30, L. 724/94 prevedendo l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di distinguere le società senza impresa, tenendo conto dei principi elaborati, in materia di IVA, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione e della Corte di Giustizia europea), ha comunque ritenuto di confermare integralmente il citato co. 4 dell'art. 30, L. 724/94.- Pertanto, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 30, co. 4, L. 724/94, al caso in esame.
Nel merito. Sulla legittimità del provvedimento di diniego in piena attuazione dell'art. 30 della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724, osserva che in via subordinata, controparte insiste sulla illegittimità del provvedimento di diniego sostenendo che la Società sarebbe stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015 e che pertanto l'eventuale inattività sarebbe riscontrabile esclusivamente per l'anno di imposta 2014, mentre per il 2015 e 2016 la stessa sarebbe stata “costretta” dalla normativa vigente a non svolgere alcuna attività
d'impresa e pertanto alcuna colpa sarebbe imputabile con conseguente disapplicazione della normativa sulle società di comodo. Ebbene, la censura sollevata non solo si palesa infondata e incongruente ma perviene a convalidare in toto la legittimità dell'atto impugnato. Difatti, assodato che una società viene considerata "non operativa" se, per tre periodi d'imposta consecutivi, presenta un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi (ricavi minimi) inferiore a quello che si presume dovrebbe derivare dalla gestione del patrimonio della società stessa, è evidente – già sulla base delle dichiarazioni fornite da controparte – che la Società rientri in pieno in tale classificazione. A ciò si aggiunga che all'interno dei modelli
Unico relativi agli anni di imposta 2015 e 2016, nel quadro RS116 è la stessa società ad indicarsi come non operativa, anche se successivamente spunta la casella Casi particolari “1”, cosi come avviene anche nel modello unico per il periodo d'imposta 2014, concernente l'opzione di esclusione dalla disciplina delle società non operative per assenza di immobilizzazioni sulle quali effettuare il test di operatività (v. allegati). Ebbene contrariamente a quanto eccepito da controparte, dall'istruttoria operata e dal riscontro dei bilanci depositati,
è emersa la presenza di immobilizzazioni immateriali di cospicuo valore fino all'anno di imposta 2014
(successivamente svalutate in quanto non più utili all'attività ormai conclusa) e di immobilizzazioni finanziarie,
a fronte di ricavi medi effettivi di modesto ammontare. Di conseguenza, la presenza delle immobilizzazioni ha reso non veritiera l'indicazione della causa di esclusione e il test di operatività operato non è stato superato per il triennio 2014-2016 (con conseguente perdita del credito maturato fino all'anno di imposta 2016).
Sempre nelle dichiarazioni dei redditi su citati, al quadro rs116 controparte ha spuntato anche il codice 2, a voler significare la sussistenza di condizioni oggettive che avrebbero impedito la produzione di ricavi.
Considerato che il riscontro delle stesse avrebbe consentito di escludere la società dalla normativa delle società di comodo, l'Ufficio ha chiesto riscontro ed in tal senso è stata prodotta una memoria riassuntiva nella quale sostanzialmente si affermava che nel 2015 la società istante veniva posta in stato di liquidazione volontaria e che la stessa, avendo partecipazioni nella società Società_2 Srl – ammessa nel 2013 alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio - ha atteso che si chiudesse la procedura concordataria per poi cessare l'attività. Tale procedura si è chiusa nel 2023. Sul punto si osserva anzitutto che la partecipazione di controllo nel capitale sociale di Società_2 Srl è stata oggetto di svalutazione all'interno del bilancio chiuso al 31-12-2012 (con costituzione del relativo fondo svalutazione) della società istante. Ove la società avesse ancorato la sostanziale cessazione dell'attività all'attesa della chiusura della procedura concorsuale di Società_2 Srl, avrebbe potuto porsi in stato di liquidazione e svalutare completamente tutte le immobilizzazioni, contestualmente all'ammissione nella procedura di concordato preventivo della società controllata, non attendendo, invece, l'anno di imposta 2015 per porsi in liquidazione per ragioni soggettive. A ciò si aggiunga che peraltro, la Società_1 Srl ha detenuto anche una partecipazione (di minoranza) del valore di € 5.000,00 (fino all'anno di imposta 2016) nel capitale sociale di Società_3 Srl. Pertanto, non soltanto non ha dismesso/ svalutato tutte le immobilizzazioni in concomitanza con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Società_2 Srl, ma addirittura ha detenuto ulteriori partecipazione in altre società, dimostrando l'intenzione di mantenere in vita la società per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa. Infine, sul fronte della presunta esimente dovuta alla messa in liquidazione della società, si osserva che l' eccezione sollevata avrebbe avuto un qualche fondamento se la procedura si fosse chiusa in termini ragionevoli, d'altronde è la stessa normativa che consente di escludere dalla disciplina delle società di comodo le società in stato di liquidazione che hanno assunto l'impegno allo scioglimento, con cancellazione della società dal registro delle imprese, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi e che concludono la procedura entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva – v. Art. 30, c. 1, l. 724/1994. Nel caso di specie l'impegno allo scioglimento è stato esplicitato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2014, mod. Unico 2015 n. 15280448781 - 0000009 del 22/9/2015.- Pertanto, per usufruire della esclusione dal regime delle società di comodo, avrebbe dovuto concludere la liquidazione volontaria entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, ossia la dichiarazione per il 2015 da trasmettere entro il 30 settembre 2016. La liquidazione, come è possibile evincere dall'estratto della camera di commercio e dell' anagrafica tributaria, è cessata solo il 22/12/2023 e pertanto oltre i termini di legge per fruire del regime di favore.
In sintesi, non soltanto è la stessa società ricorrente a riportare in dichiarazione di rientrare nell'ipotesi di società di comodo, ma dalle risultanze dell'istruttoria è stato appurato come non ricorra alcun altra ipotesi di esclusione dal regime suddetto, cosi come non può essere invocato lo stato di liquidazione a priori per legittimare condotte indebite.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria, si riportano ai motivi del ricorso introduttivo insistono per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente risulta infondata sotto molteplici profili.
In materia di rimborso è onere della ricorrente di allegare e provare in modo puntuale i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso.
Un credito per essere chiesto a rimborso deve essere” certo ed esigibile”.
E' pacifico che gli elementi di prova gravano sulla ricorrente.
Per completezza precisione ed economia processuale si riporta quanto statuito dalla Corte di Legittimità
(cass. 11335/23 in motiv.) “Questa Corte ha, pure, precisato che la struttura del giudizio tributario inerente all'impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è sostanzialmente diversa dall'ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio. In tema di rimborsi, invero, la posizione del contribuente è sostanzialmente quella dell'attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre, sempre sul piano processuale e sostanziale, l'Ufficio, che non ha, in questo caso, esplicitato una «pretesa» (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione, delimitando così in via assoluta l'oggetto del contendere, assume la posizione di convenuto. Movendo da tale differenza, questa
Corte ha affermato, che, nel giudizio di rimborso, non si può disconoscere la facoltà, in capo all'amministrazione finanziaria, di esercitare le prerogative previste dall'art. 23 del decreto legislativo n.
546/1992 e, dunque, prospettare delle argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa (Cass., 2 settembre 2022, n. 25999).- Il rimborso di imposta, dunque, dà origine ad un rapporto giuridico nel quale - con una netta inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario - è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'IO la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata. Se ne deve necessariamente inferire che, al pari del cd. silenzio rifiuto, il provvedimento espresso reiettivo dell'istanza di rimborso del contribuente (accomunato, come già detto, in sede di disciplina degli atti impugnabili in giudizio dall'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 546/1992), non può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo. In concreto, dunque, nel giudizio di rimborso è il contribuente che ha l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza di rimborso. In particolare, è stato affermato che, in tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto mentre l'amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, così che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall'ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso (Cass., 10 settembre 2020, n. 18830; Cass.,
21 novembre 2016, n. 23587) Cass., 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., 20 aprile 2012, n. 6246)”. –
Nel caso di specie mancano “tutti gli elementi di prova sulla certezza delle somme richieste a rimborso , risultano contestate, non risultano liquidi ed esigibili".
Premesso ciò si osserva quanto segue. Come risulta alle pagg. 13 e 14 della visura camerale storica prodotta dalla ricorrente, in data 01/10/2015 l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nominando liquidatore il Sig. Nominativo_1.
Con deliberazione del 22/12/2023 l'assemblea dei soci di Società_1 S.r.l. in liquidazione, all'unanimità: ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto ha deliberato “l'assegnazione a favore dei soci dell'intero attivo patrimoniale mediante assegnazione agli stessi in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.
La deliberazione, depositata al Registro delle Imprese di Milano il 16/01/2024, è stata iscritta il 26/02/2024
e in tale data la società è stata cancellata.
Le parti ricorrenti evidenziano che credito I.V.A. oggetto di controversia è stato richiesto a rimborso dalla soc. Società_1 S.r.l. in liquidazione tramite la dichiarazione annuale: vedasi il quadro VX (rigo VX2) del modello IVA 2024 – periodo di imposta 2023, "ma dimenticano di evidenziare e sottolineare, che il citato crediti IVA riguarda le annualità, 2014,2015 e 2016, annualità non più accertabili dall'ufficio per decadenza termini, oltre un decennio".
In sintesi, il modus operandi della ricorrente “liquidazione aperta nel 2015” e chiusa nel dicembre 2023, di fatto rileva un comportamento “di abuso” che ha inibito all'ufficio ogni verifica per le annualità 2014,2015
e 2016.(annualità decadute nel 2024). - Di conseguenza, il credito IVA non risulta validato, nessuna verifica postuma può essere eseguita.
Per quanto riguarda le censure sollevate dalla ricorrente, (disapplicazione della disposizione) il collegio condivide la giurisprudenza citata, ma certamente la stessa non trova ingresso al caso di specie, per il modus operandi della ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la presunzione di non operatività è iuris tantum e può essere superata dal contribuente che dimostri l'esistenza di situazioni oggettive.
I giudici unionali hanno demandato al giudice del rinvio di stabilire: -) se, nel corso dei periodi d'imposta controversi, in relazione ai quali l'autorità tributaria ritiene che la società non abbia carattere operativo, tale società abbia esercitato un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività, intesa come attività comprendente ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate, ivi comprese lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; -) se spetta il diritto di detrazione dell'Iva, sulla premessa che nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione al requisito che l'importo delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, raggiunga una certa soglia e che il soggetto passivo
è autorizzato a detrarre l'IVA dovuta o assolta per i beni o servizi acquistati quando questi, agendo in quanto tale nel momento dell'acquisto di detti beni o servizi, li impieghi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche del soggetto passivo interessato;
-) se sussistono elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA
o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una tale evasione e se l'operazione realizzata, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della normativa nazionale di recepimento, abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da tali disposizioni.
Nel caso in esame al momento della liquidazione la ricorrente possedeva Le immobilizzazioni finanziarie di Società_1 riguardavano: - la partecipazione per € 1.000.000,00 (100% del capitale) nella soc. Società_2 S.r.l.; -la partecipazione per € 5.000,00 (10% del capitale) nella soc. Società_3 S.r.l.
In merito alle citate partecipazione, il collegio condivide la soluzione dell'ufficio, viceversa il comportamento della ricorrente risulta artificioso al fine di beneficiare di vantaggi fiscali.
Le parti ricorrenti sostengono che la Società sarebbe stata posta in liquidazione volontaria il 01/10/2015
e che pertanto l'eventuale inattività sarebbe riscontrabile esclusivamente per l'anno di imposta 2014, mentre per il 2015 e 2016 la stessa sarebbe stata “costretta” dalla normativa vigente a non svolgere alcuna attività
d'impresa e pertanto alcuna colpa sarebbe imputabile con conseguente disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
La citata doglianza risulta infondata. L'ufficio ha documentato che la società stessa, si è qualificata società di comodo- non operativa – già sulla base delle dichiarazioni fornite dalla ricorrente – che la Società rientri in pieno in tale classificazione. A ciò si aggiunga che all'interno dei modelli Unico relativi agli anni di imposta
2015 e 2016, nel quadro RS116 è la stessa società ad indicarsi come non operativa, anche se successivamente spunta la casella Casi particolari “1”, cosi come avviene anche nel modello unico per il periodo d'imposta 2014, concernente l'opzione di esclusione dalla disciplina delle società non operative per assenza di immobilizzazioni sulle quali effettuare il test di operatività.
Ebbene (rileva l'ufficio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, dall'istruttoria operata e dal riscontro dei bilanci depositati, è emersa la presenza di immobilizzazioni immateriali di cospicuo valore fino all'anno di imposta 2014 (successivamente svalutate in quanto non più utili all'attività ormai conclusa) e di immobilizzazioni finanziarie, a fronte di ricavi medi effettivi di modesto ammontare. Di conseguenza, la presenza delle immobilizzazioni ha reso non veritiera l'indicazione della causa di esclusione e il test di operatività operato non è stato superato per il triennio 2014-2016 (con conseguente perdita del credito maturato fino all'anno di imposta 2016). - Sempre nelle dichiarazioni dei redditi già citati, al quadro RS116 controparte ha spuntato anche il codice 2, a voler significare la sussistenza di condizioni oggettive che avrebbero impedito la produzione di ricavi.
Considerato che
il riscontro delle stesse avrebbe consentito di escludere la società dalla normativa delle società di comodo, l'Ufficio ha chiesto riscontro ed in tal senso è stata prodotta una memoria riassuntiva nella quale sostanzialmente si affermava che nel 2015 la società istante veniva posta in stato di liquidazione volontaria e che la stessa, avendo partecipazioni nella società Società_2 Srl – ammessa nel 2013 alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio - ha atteso che si chiudesse la procedura concordataria per poi cessare l'attività, come dedotto dalla ricorrente tale procedura si è chiusa nel 2023.- Osserva l'ufficio che la partecipazione di controllo nel capitale sociale di Società_2 Srl è stata oggetto di svalutazione all'interno del bilancio chiuso al 31-12-2012 (con costituzione del relativo fondo svalutazione) della società istante. Ove la società avesse ancorato la sostanziale cessazione dell'attività all'attesa della chiusura della procedura concorsuale di Società_2 Srl, avrebbe potuto porsi in stato di liquidazione e svalutare completamente tutte le immobilizzazioni, contestualmente all'ammissione nella procedura di concordato preventivo della società controllata, non attendendo, invece, l'anno di imposta 2015 per porsi in liquidazione per ragioni soggettive. A ciò si aggiunga che peraltro, la Società_1 Srl ha detenuto anche una partecipazione (di minoranza) del valore di € 5.000,00 (fino all'anno di imposta 2016) nel capitale sociale di
Società_3 Srl. .- Pertanto non soltanto non ha dismesso/svalutato tutte le immobilizzazioni in concomitanza con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Società_2 Srl, ma addirittura ha detenuto ulteriori partecipazione in altre società, dimostrando l'intenzione di mantenere in vita la società per scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa.
Sul fronte della presunta esimente dovuta alla messa in liquidazione della società, l' eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento se la procedura si fosse chiusa in termini ragionevoli, d'altronde è la stessa normativa che consente di escludere dalla disciplina delle società di comodo le società in stato di liquidazione che hanno assunto l'impegno allo scioglimento, con cancellazione della società dal registro delle imprese, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi e che concludono la procedura entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva – v. Art. 30, c. 1, l. 724/1994. Nel caso di specie l'impegno allo scioglimento è stato esplicitato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014, mod. Unico
2015 n. 15280448781 - 0000009 del 22/9/2015. (Liquidazione chiusa nel dicembre 2023).
Pertanto, per usufruire della esclusione dal regime delle società di comodo, avrebbe dovuto concludere la liquidazione volontaria entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, ossia la dichiarazione per il 2015 da trasmettere entro il 30 settembre 2016. La liquidazione, è cessata solo il 22/12/2023 e pertanto oltre i termini di legge per fruire del regime di favore.
Osserva il collegio che dalle citate risultanze, si evince chiaramente che la situazione oggettiva, tanto invocata da parte ricorrente per beneficiare della non applicazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, non trova ingresso al caso di specie, la situazione oggettiva è dipesa dalla sua volontà.
Si osserva infine come statuito dalla Corte di Legittimità (cass. 24416/24 in motiv.). “Va sottolineato, sul punto, che non viene introdotto un nuovo ambito o tema di prova ma, semplicemente, viene assolta l'esigenza del necessario accertamento della realtà concreta, la cui doverosità è diretta conseguenza ed applicazione della disciplina unionale e della sentenza della Corte di giustizia”. Come avvertito il comportamento della ricorrente di chiudere la liquidazione nel 2023, risulta artificioso, al solo fine di beneficiare di vantaggi fiscali. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con conferma dell'atto impugnato.
Segue la condanna al pagamento delle spese a carico delle parti ricorrenti in solido, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge