Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/06/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3047/2020 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3047/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/12/2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. , e per essa - quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, (c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 19/11/21, dall'Avv. FAUSTA MATTEO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Potenza alla Via Piazza De
Gasperi n. 17;
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentata e difesa, in Controparte_1 CodiceFiscale_1
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. VITTORIO DE
BONIS, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Piazza
Alcide De Gasperi n. 10;
CONVENUTA
E
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mandataria , (c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 27/10/22, dall'Avv. Angelo Alberto Martorano, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Potenza al Viale Marconi n. 167;
INTERVENTORE EX ART. 105 CPC
NONCHÉ
(c.f. , e per essa - quale mandataria Controparte_3 P.IVA_4
, (c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione dall'Avv. Salvatore Giammaria, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla Via Garruba n. 57;
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: azione di simulazione;
azione revocatoria;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18.12.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , per mezzo della Parte_1
mandataria ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_2
Potenza, e al fine di sentire accogliere le CP_4 Controparte_1
seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, ex artt.li 1414 e ss c.c., la simulazione dell'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito, apparentemente incartata nel rogito per notar Rep. n. 93765 Racc. n. 23213, trascritto a Potenza il Per_1
04.12.2015 al n. 21721 / 18875, con il quale esso cedeva al CP_4
coniuge l'assegnazione in via esclusiva del diritto di proprietà, Controparte_1
con riserva del diritto di abitazione, sui seguenti beni: - abitazione sita in Tito alla
C.da Gabella n. 2, individuata in Catasto al foglio 8, p.lla 207; - diritto di proprietà in ragione di ½ su terreno pertinenziale, sito in Tito alla C.da Gabella, individuato in Catasto al foglio 8, p.lla 206; - diritto di proprietà in ragione di ¼ su area adibita a strada di accesso, in Catasto al foglio 8, p.lla 145; 2. Dichiarare,
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ex art.li 1414 e ss c.c., la simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, apparentemente incartato nel rogito per notar Rep. n. Per_1
93765 Racc. n. 23213, trascritto a Potenza il 04.12.2015 al n. 21722 / 18876, avente ad oggetto i beni di cui sopra;
3. In via subordinate voglia dichiarare
l'inefficacia, ex artt.li 2901 e ss c.c., dei medesimi atti dispositivi di cui sopra;
4.
Il tutto con rivalsa di spese e competenze del giudizio”.
A tal fine ha dedotto:
- Di vantare un credito nei confronti di “ , Parte_3
in veste di debitrice principale, nonché di “ Controparte_5
e di , ,
[...] Controparte_6 CP_4 [...]
, , in qualità di fidejussori;
Parte_4 Controparte_7
- Che il credito origina da una serie di rapporti bancari non saldati, garantiti da fidejussioni, tutti riconducibili al conto corrente n. 400377992 e al conto anticipi n. 629589, entrambi con saldo a debito, nonché da linee di credito concesse e mai rimborsate;
- Che le posizioni creditorie sono anche oggetto di un giudizio di conto instaurato dalla società debitrice, pendente dinanzi al Tribunale di Potenza (iscritta al RG
945/2011), nel corso del quale è stata depositata una perizia (CTU) che ha attestato un debito verso la banca pari ad € 319.887,49;
- Che , nonostante l'evidente e consolidato debito, si è CP_4
volontariamente spogliato dei propri beni, attraverso due distinti atti rogati in data 16.11.2015 dal notaio di Potenza: un atto di cessione gratuita Persona_2
di diritti reali a favore della moglie, ed un atto costitutivo di Controparte_1
un fondo patrimoniale.
- Che con il primo atto, ha modificato il regime patrimoniale dei coniugi, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, assegnando alla moglie la nuda proprietà di alcuni immobili, tra cui l'abitazione principale, seppur con la riserva del diritto di abitazione a favore dello stesso;
con il secondo ha CP_4 costituito un fondo patrimoniale facendovi confluire tutti i beni, sottraendoli così alla garanzia dei creditori.
- Che gli atti di cessione dei beni sono stati compiuti al solo scopo di svuotare il patrimonio di , privando la di qualsiasi bene che potesse CP_4 CP_8
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essere utilizzato a garanzia del pagamento del debito insoluto, circostanza che attesta il carattere simulato delle operazioni, comunque inefficaci poiché compiute in frode ai creditori (ex art. 2901 e ss. cod. civ);
- Che, l'immobile in questione è sempre stato di proprietà comune dei coniugi e utilizzato come casa familiare;
quindi, non esisteva alcun motivo valido per cambiarne improvvisamente la titolarità, e la cessione a titolo gratuito del bene a favore della moglie, unitamente all'istituzione di un fondo patrimoniale, evidenzia l'assenza di un'effettiva necessità economica, rivelando piuttosto il proposito di sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori;
- Che queste operazioni sono state eseguite in malafede, sia come finte cessioni, sia come manovre per ostacolare il legittimo recupero del credito, evidenziando che tutti i passaggi di proprietà, essendo stati compiuti in frode, devono considerarsi inefficaci ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
Si è costituita la sig.ra chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - in via preliminare e di rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza di legittimazione attiva in capo alla società (C.F. ; - in via preliminare e di Parte_1 P.IVA_1
rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assenza dello ius postulandi – violazione dell'art. 182 c.p.c; - in via preliminare e di rito dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 102 c.p.c. – assenza di integrità del contraddittorio;
- in via principale e nel merito rigettare la richiesta di nullità per simulazione ex art. 1414 e ss. c.c. dell'atto pubblico a rogito Notaio Persona_2
di Potenza rep.n. 93765, Racc. n. 23213, stipulato in data 16.11.2015, per
[...] assenza dei presupposti giuridici;
per l'effetto confermare la validità del suddetto atto pubblico;
- in via principale e nel merito rigettare la richiesta di inefficacia per revocatoria ex art. 2901 e ss. c.c. dell'atto pubblico a rogito Notaio Per_2
di Potenza rep.n. 93765, Racc. n. 23213, stipulato in data 16.11.2015, per
[...]
assenza dei presupposti giuridici;
per l'effetto confermare la validità del suddetto atto pubblico. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante, oltre IVA e CNA”.
Ha contestato le avverse pretese nei seguenti termini:
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- In via preliminare e in rito, ha dedotto la carenza legittimazione attiva di in merito ai contratti bancari stipulati con Parte_1 Parte_3
in quanto ceduti alla società ,
[...] CP_2 Controparte_2
divenuto di conseguenza l'unico titolare legittimato ad agire rispetto alle suddette linee di credito;
- Con ulteriore osservazione preliminare, ha eccepito il difetto dello ius postulandi del difensore in ragione del rilascio della procura alle liti allo stesso da parte della e non anche della mandataria per mezzo della quale Parte_1 Parte_2
la prima ha dichiarato di costituirsi nonché per carenza del potere rappresentativo in capo al soggetto, , che ha conferito la procura al difensore per Persona_3
conto della non rivestendo più la qualità di legale rappresentante Parte_1
della società;
- Ha censurato la violazione dell'art. 102 c.p.c. per difetto di integrazione del contraddittorio, argomentando che l'omessa notifica della citazione agli eredi del de cuius viziasse ab origine la regolarità del processo, con effetto preclusivo della costituzione del litisconsorzio necessario prescritto dalla norma citata;
- Nel merito, evidenziando l'infondatezza dell'azione proposta da controparte, ha sostenuto che , soffriva dal 2015 di un adenocarcinoma del retto CP_4
con metastasi epatiche, aggravato da altre patologie e la sua condizione, documentata da certificazioni mediche e richieste d'invalidità all'INPS, lo rendeva completamente dipendente dall'assistenza continua della moglie,
[...]
Per queste ragioni, data la progressiva degenerazione della sua CP_1
malattia, i coniugi stipularono l'atto pubblico con cui modificarono il regime patrimoniale in separazione dei beni, assegnando alla moglie la nuda proprietà di tutti i beni comprensivi dell'abitazione familiare. L'atto rappresentava un corrispettivo oneroso per l'assistenza già prestata e futura, data l'età ancora giovane della moglie e la mancanza di prospettive di guarigione, da qui la costituzione del fondo patrimoniale per garantire la tutela del nucleo familiare e le necessità del marito.
Sul punto, ha contestato la richiesta di accertamento della simulazione, sostenendo che mancavano i presupposti giuridici necessari, poiché l'atto era fondato su una causa reale e lecita (motivi di salute e familiari).
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- Ha respinto la legittimità dell'azione revocatoria - proposta contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16.11.2015 - in quanto mancavano i requisiti essenziali previsti dall'art. 2901 c.c.
Con comparsa del 25 giugno 2021 (ai sensi dell'art. 105 c.p.c.), quale Parte_2
mandataria di , subentrata ad Controparte_2 Parte_1 nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco (ex art. 58 TUB –
D.Lgs. n. 385/1993) è intervenuta nel procedimento in corso, aderendo alle ragioni della domanda proposta da insistendo per l'accoglimento di tutte Parte_1
le richieste avanzate dalla banca, ribadendone integralmente il contenuto.
Con comparsa depositata il 4 giugno 2022 (ai sensi dell'art. 111 c.p.c.), Pt_2
in qualità di mandataria di è intervenuta nel
[...] Controparte_3
procedimento in corso come cessionaria del credito (ex art. 58 D.lgs. 385/1993 e artt.
1-4 L. 130/1999), subentrando alla cedente Parte_1
In particolare, ha evidenziato:
- di assumere la posizione processuale di facendo propri tutti gli Parte_1
atti già compiuti nel giudizio (domande, eccezioni, conclusioni, istanze e documentazione);
- di aver chiesto l'estromissione di dalla causa, limitatamente Parte_1
alla posizione creditoria;
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a eventuali richieste di risarcimento o restituzione collegate a condotte attribuibili all'originaria titolare del credito.
Concludeva, pertanto con la richiesta di dichiarazione giudiziale della simulazione e dell'inefficacia dell'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito, e della simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale operati da
[...]
, oltre spese e competenze di causa. CP_4
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
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§1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
§1.1. Sul difetto dello ius postulandi.
La convenuta, con eccezione reiterata anche in sede di comparsa conclusionale, ha sostenuto la nullità dell'originario atto di citazione per assenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ.
L'eccezione si fonda su diverse considerazioni: a) , che ha Persona_3
conferito la procura alle liti per conto della non avrebbe avuto il Parte_1
relativo potere giacché non più titolare ella carica di direttore generale e legale rappresentante di (a sostegno della deduzione produceva un documento Parte_1
contenente una schermata in cui sono raffigurati i membri dell' “Executive
Management Committee” della;
b) la procura sarebbe stata Parte_1
rilasciata solamente dalla e non anche dalla mandataria costituita Parte_1
in giudizio, la c) in sede di comparsa conclusionale precisa Parte_2
l'insanabilità dell'inesistenza originaria della procura secondo quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 37434 del 2022.
La tesi non può essere accolta.
In primo luogo, deve ritenersi che lo ius postulandi sia stato validamente conferito all'Avv. Coluzzi dalla quale titolare effettiva della posizione Parte_1
giuridica dedotta in giudizio, a nulla rilevando l'assenza di procura rilasciata alla stessa da mandataria Parte_2
Invero, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ. “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”; l'art. 88 cod. proc. civ., invece, stabilisce che “Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari”.
Nella fattispecie in esame non è in discussione l'esistenza del potere rappresentativo, espressamente conferito con atto notarile prodotto in giudizio con l'atto di citazione.
Orbene, la rappresentanza volontaria processuale, di cui alla norma da ultimo richiamata, non facendo venir meno la qualità di parte sostanziale in capo al
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rappresentato comporta che questi non perde il potere di nominare, nel proprio interesse, il difensore cui affidare la difesa tecnica.
Ne discende che la procura rilasciata dalla soddisfa pienamente il Parte_1
disposto di cui all'art. 88 cod. proc. civ. e l'eventuale carenza di legittimazione del soggetto conferente, giacché privo di poteri rappresentativi della persona giuridica, è questione non esaminabile in questa sede trattandosi di accertamento compiuto dal notaio AN (la procura generale alle liti, infatti, è stata rilasciata per atto pubblico) con efficacia probatoria privilegiata superabile solo con la proposizione di rituale querela di falso.
L'esistenza della procura rilasciata dal rappresentato, in ogni caso, rende inapplicabile alla fattispecie in esame il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, richiamate dalla convenuta, che, in ragione delle conseguenze dallo stesso scaturenti, non può che trovare un'interpretazione restrittiva anche alla luce della diversa posizione espressa dal legislatore con la modifica dell'art. 182 cod. proc. civ. chiaramente ispirata all'esigenza di salvezza dei giudizi in corso, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi giuridici.
Pertanto, considerando valida la procura rilasciata dalla quale titolare Parte_1
sostanziale del diritto fatto valere in giudizio (e la possibilità, in ogni caso, di sanare il difetto della procura ex art. 182 cod. proc. civ. non potendosi in questo caso parlare di inesistenza), l'eccezione non può che essere disattesa.
§1.2. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di (e Parte_1
conseguentemente di intervenuta ex art. 111 cod. proc. Controparte_3
civ.).
Parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della per Parte_1
intervenuta cessione del credito in favore della (poi Controparte_2
intervenuta nel presente giudizio ex art. 105 cod. proc. civ.), prima dell'instaurazione del presente giudizio, cessione di cui è data notizia sulla
Gazzetta Ufficiale sulla Gazzetta ufficiale Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni
n. 93 dell'8.08.2017 in cui l'oggetto della cessione è precisato in questi termini
“La società con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Controparte_2
Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di
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cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Parte_1
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1.
[...]
della Legge 130 concluso in data 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in Via Alessandro Parte_1
Specchi, 16, 00186 Roma, italia, codice fiscale n. , partita IVA e P.IVA_1
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. P.IVA_1
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Parte_1
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975
e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
L'eccezione non può essere accolta giacché smentita dalla documentazione in atti.
Invero, la posizione creditoria della – per la cui tutela sono state Parte_1
avanzate le domande di simulazione/revocatoria degli atti dispositivi asseritamente lesivi – trova la propria fonte non solo nei contratti bancari intercorsi tra le parti, rientranti nell'oggetto della richiamata cessione in blocco, ma anche in un titolo giudiziario, il decreto ingiuntivo n. 854/2017, emesso in favore della Parte_1
in data 08.11.2017 e, quindi, successivamente alla cartolarizzazione dei
[...]
crediti in favore di . Controparte_2
§1.3. Sulla eccezione mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
L'eccezione è fondata e va accolta per quanto seguito chiarito.
L'atto di citazione introduttivo individua quali soggetti convenuti il Sig.
[...]
e la sig.ra entrambi citati a comparire all'udienza ivi CP_4 Controparte_1
indicata del 24.03.2021.
L'atto reca la data del 01.12.2020, è stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 03.12.2020 e successivamente notificato alla sola in pari CP_1
data ai sensi dell'art. 138 co. 2 cod. proc. civ.
L'attrice iscrive a ruolo la causa nulla chiarendo in ordine alla mancata notifica dell'atto di citazione all'altro convenuto, , invero già deceduto, CP_4
come provato dalla moglie mediante produzione del certificato di morte, CP_1
con l'atto di costituzione in giudizio, dal quale risulta che il è morto in data CP_4
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04.10.2020 e cioè due mesi prima della notifica successivamente effettuata nei confronti dell'altra convenuta.
Poiché la morte è intervenuta anteriormente alla notifica dell'atto di citazione, alcun valido rapporto processuale si è instaurato e, pertanto, alcuna possibilità aveva il Giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi atteso che questi dovevano essere citati regolarmente in giudizio ab origine non essendosi verificato alcun evento successorio in corso di causa ex art. 299 e
300 cod. proc. civ.
In entrambi i casi, infatti, la morte deve riguardare un soggetto che è già parte del giudizio che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio introdotto con citazione, discende dalla intervenuta regolare notificazione della citazione originaria con applicazione dell'art. 299, se la parte non è ancora costituita, ovvero dell'art. 300 ove la parte sia, invece, già costituita in giudizio.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dalla scrivente condiviso, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art.1 c.c. (Cass. Civ. 14360/2013); invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti (Cass. Civ.
11506/2022).
Né efficacia sanante (della notificazione inesistente siccome mai effettuata nei confronti della persona defunta) può rivestire l'estensione del contraddittorio nei confronti degli eredi o la loro eventuale costituzione in giudizio.
In altri termini la inesistenza della notificazione dell'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processuale tra le stesse, con l'ulteriore conseguenza che la decisione che sia stata eventualmente emessa sulla base di una notifica inesistente è affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 14360/2013).
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La Suprema Corte, in particolare, nella sentenza prima citata (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022) ha enunciato il seguente principio, applicabile anche alla fattispecie in esame “La morte dell'attore, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo” (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d'appello impugnata, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la morte dell'attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado).
L'accoglimento dell'eccezione preclude, pertanto, l'esame del merito delle domande avanzate, attesa la nullità dell'intero giudizio.
§2. Sulle spese.
Le spese di causa vanno poste in solido a carico di tutte le parti (attrice ed interventrici), che hanno insistito nell'esame del merito della controversia senza mai peritarsi dell'esistenza in vita del convenuto e della validità di un processo iniziato e proseguito senza che l'atto fosse mai stato notificato ad uno dei soggetti evocati in giudizio.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 tenuto conto del valore indeterminato della controversia e con applicazione dei parametri minimi per l'attività istruttoria stante il mancato deposito di memorie ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. da parte della convenuta e l'assenza di attività istruttoria in ragione del carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando
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sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate da Parte_1
2) Condanna, in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_3 Controparte_1
lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 6.000,00, oltre
IVA CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'Avvocato Vittorio
De Bonis per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza, il 24/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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