Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 6364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6364/2023 avente ad oggetto “rapporto di locazione” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di intimazione, dall'avv. Marta Lanzara, presso il cui studio, sito in Napoli, alla piazza Vanvitelli n. 5, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimiliano Setaro, presso il cui studio, sito in Napoli, al viale Gramsci n. 21, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, la esponeva che, con contratto regolarmente Parte_1
registrato e sottoscritto il 4.1.2000, la società Gianmaro Building s.r.l. aveva concesso in locazione, ad uso commerciale, alla l'immobile sito in Parte_2
1
Melito di Napoli, alla via Papa Giovanni XXIII n. 69, piano terra, interno M, scala A, (in catasto fg. 2, p.lla 832, sub 12, cat. C/1, classe 2); che la titolarità di detto immobile le era stata trasferita con decreto emesso dal Tribunale di Napoli nell'ambito della procedura espropriativa recante n. R.G.E. 831/2010; di aver, in data 20.10.2021, comunicato regolare disdetta, ragione per cui il contratto sarebbe venuto definitivamente a scadere alla data del 4.1.2024.
Tutto ciò premesso, citava in giudizio la - notificando l'atto Parte_2
introduttivo all'indirizzo PEC riferito alla - per ottenere la convalida Controparte_1
dell'intimata licenza per finita locazione.
Si costituiva in giudizio la società , la quale, eccependo la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva ed opponendosi alla convalida, assumeva: che la propria denominazione sociale ed il numero di partita Iva era diverso dalla quello della nei cui confronti l'intimante aveva dichiarato di voler agire;
di Parte_2
essere nella materiale detenzione dell'immobile de quo, ma di non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione;
che, in ogni caso, la disdetta documentata dall'intimante era improduttiva di effetti in quanto non era stata data prova della ricezione da parte del destinatario, effettivamente mai avvenuta;
che la società che aveva stipulato il contratto, la Termo Idraulica Ciampa s.a.s. di era stata cancellata dal registro delle CP_2
imprese nel 2000 ed il fatto che la società costituitasi nel 2013 - avesse poi CP_3
corrisposto gli importi dei canoni non dimostrava alcuna successione nel rapporto locatizio;
che affetta da nullità doveva ritenersi la procura conferita dal sig. , CP_4
il quale non aveva dimostrato la propria qualità di legale rappresentante della Parte_1
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti allo scopo di definire bonariamente la controversia, con ordinanza del 3.7.2023 veniva negata sia la convalida dello sfratto, sia l'ordinanza provvisoria di rilascio sul presupposto che la parte intimante non aveva dato prova della regolare notifica della disdetta;
era quindi disposto il mutamento del rito con invito rivolto alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata il 5.1.2024 la parte intimante chiedeva che, in via subordinata al mancato accoglimento della domanda originariamente proposta, venisse accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della
[...]
e che questa fosse condannata al rilascio del bene. CP_1
Con memoria depositata il 22.1.2024 la parte resistente, ribadendo la propria carenza di
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legittimazione passiva, instava per il rigetto delle domande.
Stante la natura documentale della lite, la causa veniva rinviata per la discussione al
5.12.2024, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte. Le parti, depositando note ex art. 127 ter c.p.c., si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa della e CP_1
relativa all'invalidità della procura alle liti conferita dalla società intimante al proprio difensore atteso che questa risulta ritualmente rilasciata da legale CP_4
rappresentante della società, circostanza chiaramente emergente dalla visura camerale in atti.
Orbene, in via principale la ha chiesto accertarsi la Parte_1
definitiva scadenza del contratto di locazione alla data del 4.1.2024.
Tale domanda è infondata per due ordini di ragione.
In primo luogo, il contratto risulta stipulato, in veste di parte conduttrice, dalla società
Termo Idraulica Ciampa SAS di A. Ciampa. Ebbene, dagli atti di causa non risultano in alcun modo chiariti e documentati i rapporti tra tale società e la Parte_2
(nei cui confronti la ricorrente ha inteso agire con l'intimazione di licenza), né tanto
[...]
meno con la società Controparte_1
Pertanto, certamente va esclusa l'efficacia e la vincolatività del contratto di locazione nei confronti sia della che della Parte_2 Controparte_1
In secondo luogo, emerge come, rispetto alla disdetta contrattuale allegata in atti, non sia stata dall'intimante fornita alcuna prova di spedizione e ricezione in favore del destinatario (nemmeno espressamente indicato nell'ambito della missiva).
Pertanto, la domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento della data di scadenza del contratto di locazione non può che essere disattesa.
E' invece inammissibile la domanda proposta in via subordinata e tendente ad ottenere il rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo della Controparte_1
E' certamente vero che a seguito del mutamento del rito, si apre una fase di cognizione piena ed ordinaria in cui è possibile proporre anche domande nuove (cfr. ex multis Cass.
Civ. sent. n. 5955/2023 “Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che
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il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario”). Tuttavia, presupposto indefettibile per l'ammissibilità della nuova domanda è che sia immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae. Al contrario, nel caso di specie, il procedimento di convalida di licenza per finita locazione risultava proposto nei confronti della soggetto societario differente dalla Parte_2 Controparte_1
Anche i rapporti tra tali due società non sono stati in alcun modo chiariti, di talché deve escludersi che sussista quella connessione soggettiva tra la domanda originaria e quella proposta in via subordinata dopo il mutamento del rito, tale da far ritenere quest'ultima ammissibile.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda avente ad oggetto l'accertamento della scadenza del contratto di locazione alla data del 4.1.2024;
• dichiara inammissibile la domanda subordinata volta ad ottenere il rilascio dell'immobile per occupazione sine titulo della Controparte_1
• condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore della delle spese di lite relative al Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Massimiliano Setaro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 2.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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