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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 26/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4979/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. Lucia Vitale, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1 resistente
Fatto e diritto
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 4624/2021) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza prevista dall'art. 12 della L. 118/71, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una invalidità pari al 46% a far data dalla domanda amministrativa del 13.1.2021, che in sede di atp veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket con un invalidità pari al 68%; di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 22.9.2022 la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data
18.10.2022 ha chiesto che le siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.1.2021.
Si costituiva l'Ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico e nel merito ha chiesto il rigetto per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario. Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta conferma quanto già accertato dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pretesa oggi avanzata. Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “Spondilo-artrosi della colonna vertebrale con protrusioni discali multiple. Cardiopatia ipertensiva con conservata frazione di eiezione in trattamento farmacologico (Cl NYHA II). Artrosi acromion-claveare sinistra con impegno funzionale, coxartrosi bilaterale a modesto impegno funzionale” e affermando che “Il quadro clinico emerso dalla documentazione in atti e dalla visita espletata, nel complesso comporta una riduzione della capacità lavorativa che risulta comunque essere ben lontana dal configurare le condizioni di inabilità previste dall'art. 12 L 118/71. Per le patologie in diagnosi e le disfunzionalità derivanti, anche attualmente, le condizioni cliniche emerse non concretizzano, le condizioni di cui all'art. 12 L 118/71.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile, e non risulta superato dalla documentazione medica successiva, la quale non si appalesa come decisiva al fine del raggiungimento della soglia di invalidità oggetto di domanda.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4979/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 26.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 26/3/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4979/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. Lucia Vitale, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1 resistente
Fatto e diritto
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 4624/2021) al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza prevista dall'art. 12 della L. 118/71, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa di una invalidità pari al 46% a far data dalla domanda amministrativa del 13.1.2021, che in sede di atp veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket con un invalidità pari al 68%; di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 22.9.2022 la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data
18.10.2022 ha chiesto che le siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.1.2021.
Si costituiva l'Ente resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico e nel merito ha chiesto il rigetto per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e discussa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario. Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta conferma quanto già accertato dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pretesa oggi avanzata. Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “Spondilo-artrosi della colonna vertebrale con protrusioni discali multiple. Cardiopatia ipertensiva con conservata frazione di eiezione in trattamento farmacologico (Cl NYHA II). Artrosi acromion-claveare sinistra con impegno funzionale, coxartrosi bilaterale a modesto impegno funzionale” e affermando che “Il quadro clinico emerso dalla documentazione in atti e dalla visita espletata, nel complesso comporta una riduzione della capacità lavorativa che risulta comunque essere ben lontana dal configurare le condizioni di inabilità previste dall'art. 12 L 118/71. Per le patologie in diagnosi e le disfunzionalità derivanti, anche attualmente, le condizioni cliniche emerse non concretizzano, le condizioni di cui all'art. 12 L 118/71.”.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile, e non risulta superato dalla documentazione medica successiva, la quale non si appalesa come decisiva al fine del raggiungimento della soglia di invalidità oggetto di domanda.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente, a fronte dell'irripetibilità delle stesse in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4979/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara le spese processuali irripetibili;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 26.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni