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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 12148/2021
avente per oggetto: Cessione dei crediti
PROMOSSA DA
C.F. con l'Avv. SCUDERI Parte_1 C.F._1
LE IA AR EN ( Indirizzo C.F._2
Telematico;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. con l'Avv. TRISCARI BINONI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
SC
-PARTE RESISTENTE-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo tardivo notificato in data 20/09/2021, le parti opponenti citavano la a comparire dinanzi al Tribunale Controparte_1
civile di Catania contestando sia la legittimità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 6219/18 sia la esistenza delle notifiche, chiedendone la revoca e la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia.
Gli opponenti contestavano il decreto ingiuntivo n. 6219/2018, sostenendo che la notifica era avvenuta oltre i 60 giorni previsti dalla legge e che le firme sul contratto di finanziamento allegato erano false.
Quanto al primo profilo veniva affermato che la notifica alla Sig.ra
[...]
era avvenuta ad un indirizzo errato, diverso dalla sua residenza Parte_1
effettiva, e con modalità contrarie alla legge e che per tale motivo la conoscenza del decreto ingiuntivo era avvenuta solo il 09/09/2021, tramite comunicazione del datore di lavoro.
Quanto al secondo profilo gli opponenti chiedevano il disconoscimento delle firme apposte al contratto di finanziamento e al prospetto economico, dichiarandole false e contestando che parte opposta non si era opposta a tale eccezione né aveva richiesto la procedura di verificazione. Gli opponenti chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, inefficacia e irregolarità delle notifiche e comunque la limitazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo a € 15.000,00, da attribuire solo al Sig. . Persona_1
Si costituiva parte opposta la quale eccepiva la tardività dell'opposizione: sostenendo che era stata notificata il 20 settembre 2021, ma il termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 c.p.c. 3 comma era già decorso, poiché il primo atto di esecuzione
Pag. 2 di 6 (pignoramento presso terzi) era stato notificato il 23 agosto 2021. Pertanto,
l'opposizione era da considerare inammissibile.
La concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'opposizione Controparte_1
inammissibile per tardività e rigettandola in quanto infondata, con richiesta di vittoria delle spese e onorari.
La causa era rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'opposizione non può trovare accoglimento poiché è stata proposta oltre il termine di cui all'art 650 3 comma c.p.c. pertanto è inammissibile.
A tal proposito si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III Civile,
sentenza 6 novembre 2013 - 22 gennaio 2014, n. 1219) affermando che quando l'esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone in teoria di due strumenti di difesa.
“ Nel caso in cui si dolga della totale inesistenza della notificazione del decreto
ingiuntivo, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma,
c.p.c., dinanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma
dell'art. 27 c.p.c.. Questo mezzo è necessario quando la parte opponente nega che in
suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l'ingiunzione è divenuta inefficace (art. 644
cod. proc. civ.) e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell'opposizione.
Pag. 3 di 6 Nel caso, invece, in cui la parte intimata intenda dolersi non già dell'inesistenza della
notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua irregolarità, il mezzo messole a
disposizione dall'ordinamento è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art.
650 c.p.c., che va proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la
parte opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è
stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicché non è
stata posta in grado di presentare opposizione al decreto tempestivamente (artt. 641,
primo comma, e 645 c.p.c.). Quest'opposizione non può essere proposta oltre il termine
di dieci giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione (art. 650, terzo comma, c.p.c.).
Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione all'esecuzione
ex art. 615 c.p.c., se a fondamento della stessa invochi una nullità della notificazione
del decreto;
per converso non può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., se a
fondamento di essa denunci l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.”
Questi principi sono stati fatti propri dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U,
Sentenza n. 9938 del 12/05/2005) e sono divenuti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità.
Da ciò discende che, se la sig.ra ha correttamente fatto valere le sue Pt_1
lagnanze attraverso l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.,
tuttavia, tale norma, affinché l'opposizione sia validamente proposta, pone un limite temporale, ossia richiede che sia rispettato il termine di 10 giorni dal compimento del primo atto di esecuzione. Decorso detto termine l'opposizione non è più ammissibile.
Pag. 4 di 6 Nel caso che ci occupa la parte opponente dichiara di Parte_1
aver conosciuto dell'esecuzione attraverso una non meglio precisata comunicazione del datore di lavoro del 09/09/2021 e che, pertanto, il termine della notifica dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., avvenuto in data 20/09/2021, sarebbe stato rispettoso dei 10 giorni.
In realtà a ben vedere, anche a non voler considerare che il primo atto di esecuzione sia il pignoramento, di tale asserzione non viene fornita alcuna prova, né appare plausibile che il pagamento della retribuzione di agosto, decurtata della trattenuta, sia avvenuto il 09/09/2021.
Ulteriormente se tale fosse stato l'iter cronologico la parte ben avrebbe potuto provare documentalmente tramite estratto conto della banca, quanto asserito.
In assenza di qualsivoglia elemento in tal senso la data del 09/09/2021 non può
prendersi quale riferimento del “dies a quo” dal quale far partire il calcolo dei 10 giorni previsti dalla normativa.
Anche relativamente all'opposizione proposta da deve essere Persona_1
dichiarata l'inammissibilità in quanto tardiva, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato a persona convivente.
Per quanto sinora detto, le ulteriori eccezioni restano assorbite dall'inammissibilità
dell'opposizione e pertanto non possono essere esaminate. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa civile n.12148/2021
R.G.A.C., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta in quanto proposta in violazione dell'art. 650, 3
comma c.p.c. pertanto la dichiara inammissibile;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 6.000,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,30/11/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 6 di 6
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 12148/2021
avente per oggetto: Cessione dei crediti
PROMOSSA DA
C.F. con l'Avv. SCUDERI Parte_1 C.F._1
LE IA AR EN ( Indirizzo C.F._2
Telematico;
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. con l'Avv. TRISCARI BINONI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
SC
-PARTE RESISTENTE-
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo tardivo notificato in data 20/09/2021, le parti opponenti citavano la a comparire dinanzi al Tribunale Controparte_1
civile di Catania contestando sia la legittimità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 6219/18 sia la esistenza delle notifiche, chiedendone la revoca e la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia.
Gli opponenti contestavano il decreto ingiuntivo n. 6219/2018, sostenendo che la notifica era avvenuta oltre i 60 giorni previsti dalla legge e che le firme sul contratto di finanziamento allegato erano false.
Quanto al primo profilo veniva affermato che la notifica alla Sig.ra
[...]
era avvenuta ad un indirizzo errato, diverso dalla sua residenza Parte_1
effettiva, e con modalità contrarie alla legge e che per tale motivo la conoscenza del decreto ingiuntivo era avvenuta solo il 09/09/2021, tramite comunicazione del datore di lavoro.
Quanto al secondo profilo gli opponenti chiedevano il disconoscimento delle firme apposte al contratto di finanziamento e al prospetto economico, dichiarandole false e contestando che parte opposta non si era opposta a tale eccezione né aveva richiesto la procedura di verificazione. Gli opponenti chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, inefficacia e irregolarità delle notifiche e comunque la limitazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo a € 15.000,00, da attribuire solo al Sig. . Persona_1
Si costituiva parte opposta la quale eccepiva la tardività dell'opposizione: sostenendo che era stata notificata il 20 settembre 2021, ma il termine di dieci giorni previsto dall'art. 650 c.p.c. 3 comma era già decorso, poiché il primo atto di esecuzione
Pag. 2 di 6 (pignoramento presso terzi) era stato notificato il 23 agosto 2021. Pertanto,
l'opposizione era da considerare inammissibile.
La concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'opposizione Controparte_1
inammissibile per tardività e rigettandola in quanto infondata, con richiesta di vittoria delle spese e onorari.
La causa era rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'opposizione non può trovare accoglimento poiché è stata proposta oltre il termine di cui all'art 650 3 comma c.p.c. pertanto è inammissibile.
A tal proposito si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III Civile,
sentenza 6 novembre 2013 - 22 gennaio 2014, n. 1219) affermando che quando l'esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone in teoria di due strumenti di difesa.
“ Nel caso in cui si dolga della totale inesistenza della notificazione del decreto
ingiuntivo, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma,
c.p.c., dinanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma
dell'art. 27 c.p.c.. Questo mezzo è necessario quando la parte opponente nega che in
suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente
qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l'ingiunzione è divenuta inefficace (art. 644
cod. proc. civ.) e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell'opposizione.
Pag. 3 di 6 Nel caso, invece, in cui la parte intimata intenda dolersi non già dell'inesistenza della
notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua irregolarità, il mezzo messole a
disposizione dall'ordinamento è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art.
650 c.p.c., che va proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la
parte opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è
stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicché non è
stata posta in grado di presentare opposizione al decreto tempestivamente (artt. 641,
primo comma, e 645 c.p.c.). Quest'opposizione non può essere proposta oltre il termine
di dieci giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione (art. 650, terzo comma, c.p.c.).
Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione all'esecuzione
ex art. 615 c.p.c., se a fondamento della stessa invochi una nullità della notificazione
del decreto;
per converso non può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., se a
fondamento di essa denunci l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.”
Questi principi sono stati fatti propri dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U,
Sentenza n. 9938 del 12/05/2005) e sono divenuti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità.
Da ciò discende che, se la sig.ra ha correttamente fatto valere le sue Pt_1
lagnanze attraverso l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.,
tuttavia, tale norma, affinché l'opposizione sia validamente proposta, pone un limite temporale, ossia richiede che sia rispettato il termine di 10 giorni dal compimento del primo atto di esecuzione. Decorso detto termine l'opposizione non è più ammissibile.
Pag. 4 di 6 Nel caso che ci occupa la parte opponente dichiara di Parte_1
aver conosciuto dell'esecuzione attraverso una non meglio precisata comunicazione del datore di lavoro del 09/09/2021 e che, pertanto, il termine della notifica dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c., avvenuto in data 20/09/2021, sarebbe stato rispettoso dei 10 giorni.
In realtà a ben vedere, anche a non voler considerare che il primo atto di esecuzione sia il pignoramento, di tale asserzione non viene fornita alcuna prova, né appare plausibile che il pagamento della retribuzione di agosto, decurtata della trattenuta, sia avvenuto il 09/09/2021.
Ulteriormente se tale fosse stato l'iter cronologico la parte ben avrebbe potuto provare documentalmente tramite estratto conto della banca, quanto asserito.
In assenza di qualsivoglia elemento in tal senso la data del 09/09/2021 non può
prendersi quale riferimento del “dies a quo” dal quale far partire il calcolo dei 10 giorni previsti dalla normativa.
Anche relativamente all'opposizione proposta da deve essere Persona_1
dichiarata l'inammissibilità in quanto tardiva, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato a persona convivente.
Per quanto sinora detto, le ulteriori eccezioni restano assorbite dall'inammissibilità
dell'opposizione e pertanto non possono essere esaminate. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa civile n.12148/2021
R.G.A.C., così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta in quanto proposta in violazione dell'art. 650, 3
comma c.p.c. pertanto la dichiara inammissibile;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 6.000,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali.
Così Deciso in Catania,30/11/2025
Il GOT
Dott.ssa N. Azzia
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