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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N.6332 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Leverano, alla via Sant'Angelo n. 13, presso lo studio dell'avv. Walter Tundo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di del 21.05.2019 n. CP_1 resa nel giudizio n. 3676/2019 RG.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2019 ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza pronunziata dal Giudice di Pace di in data 21.05.2019 con la CP_1 quale era stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso l'ordinanza prefettizia n. 00005108 del 22/01/2019 per la violazione dell'art. CP_2
146 comma 2 C.d.S., ovvero per aver superato la striscia trasversale d'arresto nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
L'appellante ha dedotto anzitutto di non aver commesso il fatto, avendo in realtà proseguito nel senso di marcia indicato dalla luce semaforica verde, e che, al più, avrebbe impegnato una porzione di corsia a sinistra, in quel momento sgombera e libera e ha riproposto i medesimi motivi avanzati in primo grado e, in particolare
“
1- Inesistenza giuridica della violazione comminata, per non aver commesso il fatto rilevato dal verbale contestato, in quanto sanzionato da un altro articolo del C.d.S.;
2- Mancata dimostrazione di eseguita verifica all'impianto di rilevamento denominato
PARCVC matricola n.17100010803; 3- Mancata dimostrazione del corretto utilizzo della strumentazione impiegata ai sensi del decreto dirigenziale n. 1929 del
03/04/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mancata taratura periodica da centri di revisione specializzati;
4- Mancata dimostrazione di segnalazione idonea preventiva a ridosso dell'impianto di rilevamento” nonché ha eccepito che il giudice di prime cure “ha disatteso il dettato della norma di cui all'art.
6, comma decimo lett. B), d.lgs. 150/11, con rifermento all'omesso deposito da parte dell'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato della documentazione di cui all'art. 6, comma ottavo, d.lgs. 150/11. ed il dettato della norma di cui all'art. 6, comma decimo lett. B), d.lgs. 150/11, con rifermento all'omessa verifica in merito alla legittimità del provvedimento impugnato.”
Si è costituita la , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 9.12.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
****appellatoNel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo, in applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida' - secondo cui, come noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v. Cass.
363/2019; Cass. 11458/2018) - risulta sufficiente svolgere le considerazioni che seguono.
In conformità a quanto sancito dalla S.C., da ultimo, con ordinanza 10505/2024, si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire
"fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Lo stesso principio si ritiene applicabile anche ai rilevatori semaforici photored.
Ciò posto, nella specie, l'appellato ha omesso di depositare la documentazione attestante la necessaria omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento dell'infrazione oggetto di giudizio e la taratura dello stesso. Erroneamente, dunque, il primo giudice, nonostante l'assenza di prova incombente sull'Ente circa la sussistenza di uno dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo del dispositivo di rilevazione dell'infrazione stradale ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Stante il recente consolidamento del richiamato principio giurisprudenziale, si ritiene che sussistono mel caso di specie i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6332/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'ordinanza n. CP_2
00005108 del 22/01/2019 emessa dalla;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al N.6332 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Leverano, alla via Sant'Angelo n. 13, presso lo studio dell'avv. Walter Tundo che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di del 21.05.2019 n. CP_1 resa nel giudizio n. 3676/2019 RG.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ed allegate al verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2019 ha proposto appello avverso Parte_1
l'ordinanza pronunziata dal Giudice di Pace di in data 21.05.2019 con la CP_1 quale era stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso l'ordinanza prefettizia n. 00005108 del 22/01/2019 per la violazione dell'art. CP_2
146 comma 2 C.d.S., ovvero per aver superato la striscia trasversale d'arresto nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
L'appellante ha dedotto anzitutto di non aver commesso il fatto, avendo in realtà proseguito nel senso di marcia indicato dalla luce semaforica verde, e che, al più, avrebbe impegnato una porzione di corsia a sinistra, in quel momento sgombera e libera e ha riproposto i medesimi motivi avanzati in primo grado e, in particolare
“
1- Inesistenza giuridica della violazione comminata, per non aver commesso il fatto rilevato dal verbale contestato, in quanto sanzionato da un altro articolo del C.d.S.;
2- Mancata dimostrazione di eseguita verifica all'impianto di rilevamento denominato
PARCVC matricola n.17100010803; 3- Mancata dimostrazione del corretto utilizzo della strumentazione impiegata ai sensi del decreto dirigenziale n. 1929 del
03/04/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mancata taratura periodica da centri di revisione specializzati;
4- Mancata dimostrazione di segnalazione idonea preventiva a ridosso dell'impianto di rilevamento” nonché ha eccepito che il giudice di prime cure “ha disatteso il dettato della norma di cui all'art.
6, comma decimo lett. B), d.lgs. 150/11, con rifermento all'omesso deposito da parte dell'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato della documentazione di cui all'art. 6, comma ottavo, d.lgs. 150/11. ed il dettato della norma di cui all'art. 6, comma decimo lett. B), d.lgs. 150/11, con rifermento all'omessa verifica in merito alla legittimità del provvedimento impugnato.”
Si è costituita la , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti processuali, all'udienza del 9.12.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
****appellatoNel merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo, in applicazione del principio processuale della 'ragione più liquida' - secondo cui, come noto, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (v. Cass.
363/2019; Cass. 11458/2018) - risulta sufficiente svolgere le considerazioni che seguono.
In conformità a quanto sancito dalla S.C., da ultimo, con ordinanza 10505/2024, si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire
"fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Lo stesso principio si ritiene applicabile anche ai rilevatori semaforici photored.
Ciò posto, nella specie, l'appellato ha omesso di depositare la documentazione attestante la necessaria omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento dell'infrazione oggetto di giudizio e la taratura dello stesso. Erroneamente, dunque, il primo giudice, nonostante l'assenza di prova incombente sull'Ente circa la sussistenza di uno dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo del dispositivo di rilevazione dell'infrazione stradale ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante.
Resta assorbito ogni altro motivo.
Stante il recente consolidamento del richiamato principio giurisprudenziale, si ritiene che sussistono mel caso di specie i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 6332/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'ordinanza n. CP_2
00005108 del 22/01/2019 emessa dalla;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.