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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7798/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7798/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Patti Francesco Ettore, presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 302, è elettivamente domiciliata;
attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Gioia Paolo, presso il cui indirizzo digitale
è elettivamente domiciliata;
Email_1 convenuta
(c.f. ), in persona del curatore pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.ssa Aitala Sebastiana, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente Email_2 domiciliato;
convenuto
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
- 1 - pro tempore, (c.f. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_7 tutti convenuti contumaci
***
Successivamente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189, 1° com nn. 1, 2 e 3,
c.p.c. e al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno insistito nelle proprie difese, in data 07.07.2025 la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per .: “Dichiarare nullo o, comunque, annullare e/o rendere Emai_3 Parte_1 inefficace e/o revocare il decreto di trasferimento del 27/4/2023 n. 348/2023, mai registrato e/o trascritto nei registri immobiliari, col quale si dispone il trasferimento alla
OR , nata a [...] il giorno 11.09.1970, residente in [...], C.F.: , dell'appartamento sito in Paternò, C.F._1 posto al piano terra, con ingresso da Piazza Umberto I n.15, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 60 particella 5561 sub 5, in quanto detto immobile non
è stato rinvenuto tra i cespiti oggetto dell'esecuzione, poiché l'immobile offerto in consegna dal Custode Giudiziario in data 10 maggio 2023 alla OR Parte_1
, non è un bene autonomo ma è una porzione dell'immobile di maggior
[...] estensione censito al catasto fabbricati del comune di Paternò al foglio 60 particella
5561 sub 7 e costituente nel suo intero il lotto 5 dei beni immobili già posti in vendita relativi alla proc. es. immob. n. 66/1996 R.G Lotto 5 per il quale il G.E. ha disposto
l'estinzione della procedura esecutiva a seguito della rinuncia all'esecuzione su detto bene da parte dei creditori, stante l'inagibilità dell'intero immobile. - In subordine, ove venisse accertato che l'immobile offerto in consegna dal Custode Giudiziario in data 10 maggio 2023 alla OR fosse effettivamente quello censito al Parte_1 catasto fabbricati del comune di Paternò al foglio 60 particella 5561 sub 5, cioè il lotto
4 messo in vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 66/1966 R.G., dichiarare nullo o, comunque, annullare e/o rendere inefficace e/o revocare, il decreto di trasferimento del 27/4/2023 n. 348/2023, in quanto con esso si dispone il trasferimento alla OR di “Aliud pro Alio”, cioè di un immobile Parte_1 appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita,
- 2 - nonché privo delle peculiari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale di abitazione, indicata nell'ordinanza di vendita, nell'avviso di vendita e nella relazione di stima, e con l'assoluta compromissione della sua destinazione all'uso, considerato che la OR ha effettuato Parte_1
l'offerta di acquisto ritenendo, come elemento dominante della sua volontà di acquisto, quello di acquistare un appartamento e non un pericolante ed inagibile “oscuro antro”, per altro gravato da un ordinanza comunale, emanata prima dell'emissione del decreto di trasferimento opposto, di non uso e sgombero, che lo priva di qualsivoglia utilizzo. In entrambi i casi si chiede, conseguentemente, la restituzione/rimborso di tutte le somme versate a qualsiasi titolo dalla ricorrente per l'acquisto dell'immobile costituente il lotto
4 della procedura esecutiva immobiliare n. 66/1966 R.G. del Tribunale di Catania, che ad oggi ammontano ad €.10.960,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo, precisamente: - €.9.310,00 quale prezzo di aggiudicazione, pagato
a mezzo due assegni circolari, uno di €.931,00 del 9/4/2022 (doc.11) e l'altro di
€.8.379,00 del 9/9/2022 (doc.12), così come indicato nel decreto di trasferimento opposto;
- €.1.650,00 pagati con assegno circolare del 9/9/2022 (doc.13) a titolo di somme corrisposte per “Spese decreto di trasferimento”, considerato anche che detto decreto non è mai stato registrato e/o trascritto. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per “Chiede che il Tribunale Rigetti l'opposizione per Controparte_1 improcedibilità derivante dalla tardiva riassunzione del merito, con atto di citazione notificato oltre il termine di giorni 60 dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione comunicata il 30.04.2024. Rigetti l'opposizione per tardività del ricorso ex art. 617
c.p.c., depositato il 15.05.2023, oltre il termine di giorni 20 da quando l'opponente aveva acquisito legale conoscenza dell'asserito pregiudizio, come peraltro dichiarato a verbale di udienza del 13.12.2022. Rigetti infine l'opposizione nel merito per infondatezza, per i motivi specificati nel presente atto difensivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Per il : “Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore, Dott.sa Controparte_2
Nelly Mangiameli, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettare integralmente
l'Atto di Citazione nel merito, proposto dalla Sig.ra notificato il Parte_1
12 luglio 2024, in ogni sua parte e in ogni sua pretesa richiesta, sia di ammissione dell'articolata prova per testi, sia del consequenziale rimborso somme, a qualsiasi titolo versate, perché destituita da qualsiasi fondamento, in fatto e in diritto, confermando la
- 3 - legittimità dell'emesso Decreto di Trasferimento n.348 del 27.04.2023. - confermare, conseguentemente, la proprietà dell'immobile: abitazione di tipo popolare sita in
Paternò, P.zza Umberto I, n. 15, censita al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 60, particella 5561, sub. 5, categ. A/4, classe 3, cons. 1,5 vani, R.C. € 52,68, in capo alla
Sig.ra per essersela aggiudicata nella vendita dell'11.04.2022, cui Parte_1
è seguito in suo favore, il decreto di trasferimento sopra citato;
- fissarne, quindi, la conseguente immissione nel possesso materiale, non ricorrendo, come ampiamente dimostrato, né il “NIHIL pro alio”, né, men che meno l' ”ALIUD pro alio”, pretesi da parte attrice;
- condannare l'istante alle spese ed ai compensi del presente Giudizio, oltre Rimb. Forf. del 15%, IVA e CPA, come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2024, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi, promossa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 66/1996 R.G. Es.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28.04.2024, comunicato dalla cancelleria alle parti in data 30.04.2024, rilevata la mancanza di una istanza cautelare volta alla sospensione della procedura esecutiva, aveva assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per l'eventuale iscrizione a ruolo della causa di merito.
L'opponente ha, dunque, instaurato il presente giudizio, insistendo sui medesimi motivi di opposizione. Più in dettaglio, ha eccepito la nullità del decreto di trasferimento n.
348/2023, con cui aveva acquistato l'immobile sito in Paternò, con ingresso da Piazza
Umberto I n. 15, in quanto appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita e privo delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale di abitazione, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate.
Si è costituita che ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione, la quale avrebbe dovuto essere riassunta entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del G.E., non potendosi l'opponente giovare dell'ulteriore termine per proporre reclamo;
ha, inoltre, rilevato la tardività e, comunque,
l'infondatezza dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c.
Anche la curatela del ha insistito per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
- 4 - Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., fissata al 07.07.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , della Controparte_3 [...]
dell' della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
della e della non
[...] Controparte_7 Controparte_8 costituitisi in giudizio, sebbene regolarmente citati.
Per il resto, ritiene questo decidente di dover pronunciare l'inammissibilità dell'azione esperita dall'acquirente , perché tardiva. Parte_1
A ragione in seno alla comparsa di costituzione e risposta la ha Controparte_1 sollevato specifica eccezione sul punto, deducendo il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per l'introduzione della causa di merito: l'attrice avrebbe dovuto riassumere l'opposizione entro 60 giorni dal 30.04.2024, data di ricezione dell'ordinanza emessa dal G.E, non potendo, nel caso di specie, giovarsi del differimento della decorrenza del termine previsto per la proposizione del reclamo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.
In sede cautelare, infatti, l'opponente non aveva formulato alcuna istanza di inibitoria, con conseguente inapplicabilità del cpv. dell'art. 624 c.p.c., secondo cui “Contro
l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies”.
In sintesi, il presente giudizio avrebbe dovuto essere riassunto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza resa dal G.E., ossia entro il 01.07.2024, mentre la citazione era stata tardivamente notificata il 12.07.2024.
Di contro, la tesi attorea sull'allungamento del termine di altri 15 giorni, tenuto conto dello schema seguito dal giudice dell'esecuzione nel formulare il dispositivo della sua ordinanza (“il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza ovvero, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza), per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo”), non può trovare accoglimento.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che il G.E. abbia utilizzato una dizione standard.
- 5 - In realtà, la decorrenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito avrebbe potuto essere differita di ulteriori 15 giorni, solo qualora l'ordinanza ex art. 618 c.p.c. fosse stata reclamabile in base agli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.
Dal punto di vista pratico, per stabilire se l'ordinanza sia reclamabile, occorre innanzitutto considerare se sia stata avanzata un'istanza di sospensione del processo esecutivo e se il giudice dell'esecuzione si sia su di essa pronunziato.
Posto che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che, in via di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 624 c.p.c., il reclamo possa essere esperito anche con riguardo all'ordinanza assunta ex artt. 618 e 618-bis c.p.c. con cui viene accolta o rigettata l'istanza di sospensione del processo esecutivo, l'art. 624 c.p.c. presuppone pur sempre l'adozione di un'ordinanza cautelare.
Nella specie, così come rilevato dal Giudice dell'esecuzione, l'opponente in sede cautelare non ha formulato alcuna istanza di sospensione della procedura esecutiva e il provvedimento, reso a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi nel procedimento portante il n. 66/1996 RG. Es., non avendo disposto sulla sospensione, non avrebbe potuto essere reclamato.
Ne viene che la decorrenza del termine perentorio di giorni 60, concesso dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito, va correttamente individuata a far data dal
30.04.2024, sicché l'atto di citazione andava notificato alle controparti entro e non oltre il 01.07.2024 e non entro il 15.07.2024, come erroneamente sostenuto da parte attrice.
L'opposizione successiva formale va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022 per le cause di valore fino a €
26.000,00), applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7798/2024 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia di , della Controparte_3 Controparte_4 dell' della della Controparte_5 Controparte_6 [...]
e della CP_7 Controparte_8
- 6 - -dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
, in quanto il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio
[...] assegnato ai sensi dell'art. 618 c.p.c.;
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e del , che liquida, per ciascuna parte, in € CP_1 Controparte_2
2.538,50, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Catania, 24.07.2025.
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7798/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Patti Francesco Ettore, presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 302, è elettivamente domiciliata;
attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Gioia Paolo, presso il cui indirizzo digitale
è elettivamente domiciliata;
Email_1 convenuta
(c.f. ), in persona del curatore pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.ssa Aitala Sebastiana, presso il cui indirizzo digitale è elettivamente Email_2 domiciliato;
convenuto
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
- 1 - pro tempore, (c.f. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_7 tutti convenuti contumaci
***
Successivamente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 189, 1° com nn. 1, 2 e 3,
c.p.c. e al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno insistito nelle proprie difese, in data 07.07.2025 la causa è stata posta in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per .: “Dichiarare nullo o, comunque, annullare e/o rendere Emai_3 Parte_1 inefficace e/o revocare il decreto di trasferimento del 27/4/2023 n. 348/2023, mai registrato e/o trascritto nei registri immobiliari, col quale si dispone il trasferimento alla
OR , nata a [...] il giorno 11.09.1970, residente in [...], C.F.: , dell'appartamento sito in Paternò, C.F._1 posto al piano terra, con ingresso da Piazza Umberto I n.15, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 60 particella 5561 sub 5, in quanto detto immobile non
è stato rinvenuto tra i cespiti oggetto dell'esecuzione, poiché l'immobile offerto in consegna dal Custode Giudiziario in data 10 maggio 2023 alla OR Parte_1
, non è un bene autonomo ma è una porzione dell'immobile di maggior
[...] estensione censito al catasto fabbricati del comune di Paternò al foglio 60 particella
5561 sub 7 e costituente nel suo intero il lotto 5 dei beni immobili già posti in vendita relativi alla proc. es. immob. n. 66/1996 R.G Lotto 5 per il quale il G.E. ha disposto
l'estinzione della procedura esecutiva a seguito della rinuncia all'esecuzione su detto bene da parte dei creditori, stante l'inagibilità dell'intero immobile. - In subordine, ove venisse accertato che l'immobile offerto in consegna dal Custode Giudiziario in data 10 maggio 2023 alla OR fosse effettivamente quello censito al Parte_1 catasto fabbricati del comune di Paternò al foglio 60 particella 5561 sub 5, cioè il lotto
4 messo in vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. 66/1966 R.G., dichiarare nullo o, comunque, annullare e/o rendere inefficace e/o revocare, il decreto di trasferimento del 27/4/2023 n. 348/2023, in quanto con esso si dispone il trasferimento alla OR di “Aliud pro Alio”, cioè di un immobile Parte_1 appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita,
- 2 - nonché privo delle peculiari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale di abitazione, indicata nell'ordinanza di vendita, nell'avviso di vendita e nella relazione di stima, e con l'assoluta compromissione della sua destinazione all'uso, considerato che la OR ha effettuato Parte_1
l'offerta di acquisto ritenendo, come elemento dominante della sua volontà di acquisto, quello di acquistare un appartamento e non un pericolante ed inagibile “oscuro antro”, per altro gravato da un ordinanza comunale, emanata prima dell'emissione del decreto di trasferimento opposto, di non uso e sgombero, che lo priva di qualsivoglia utilizzo. In entrambi i casi si chiede, conseguentemente, la restituzione/rimborso di tutte le somme versate a qualsiasi titolo dalla ricorrente per l'acquisto dell'immobile costituente il lotto
4 della procedura esecutiva immobiliare n. 66/1966 R.G. del Tribunale di Catania, che ad oggi ammontano ad €.10.960,00, oltre interessi legali dai singoli versamenti sino all'effettivo soddisfo, precisamente: - €.9.310,00 quale prezzo di aggiudicazione, pagato
a mezzo due assegni circolari, uno di €.931,00 del 9/4/2022 (doc.11) e l'altro di
€.8.379,00 del 9/9/2022 (doc.12), così come indicato nel decreto di trasferimento opposto;
- €.1.650,00 pagati con assegno circolare del 9/9/2022 (doc.13) a titolo di somme corrisposte per “Spese decreto di trasferimento”, considerato anche che detto decreto non è mai stato registrato e/o trascritto. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per “Chiede che il Tribunale Rigetti l'opposizione per Controparte_1 improcedibilità derivante dalla tardiva riassunzione del merito, con atto di citazione notificato oltre il termine di giorni 60 dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione comunicata il 30.04.2024. Rigetti l'opposizione per tardività del ricorso ex art. 617
c.p.c., depositato il 15.05.2023, oltre il termine di giorni 20 da quando l'opponente aveva acquisito legale conoscenza dell'asserito pregiudizio, come peraltro dichiarato a verbale di udienza del 13.12.2022. Rigetti infine l'opposizione nel merito per infondatezza, per i motivi specificati nel presente atto difensivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Per il : “Piaccia all'Ill.mo Giudice Istruttore, Dott.sa Controparte_2
Nelly Mangiameli, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigettare integralmente
l'Atto di Citazione nel merito, proposto dalla Sig.ra notificato il Parte_1
12 luglio 2024, in ogni sua parte e in ogni sua pretesa richiesta, sia di ammissione dell'articolata prova per testi, sia del consequenziale rimborso somme, a qualsiasi titolo versate, perché destituita da qualsiasi fondamento, in fatto e in diritto, confermando la
- 3 - legittimità dell'emesso Decreto di Trasferimento n.348 del 27.04.2023. - confermare, conseguentemente, la proprietà dell'immobile: abitazione di tipo popolare sita in
Paternò, P.zza Umberto I, n. 15, censita al N.C.E.U. del Comune di Paternò al foglio 60, particella 5561, sub. 5, categ. A/4, classe 3, cons. 1,5 vani, R.C. € 52,68, in capo alla
Sig.ra per essersela aggiudicata nella vendita dell'11.04.2022, cui Parte_1
è seguito in suo favore, il decreto di trasferimento sopra citato;
- fissarne, quindi, la conseguente immissione nel possesso materiale, non ricorrendo, come ampiamente dimostrato, né il “NIHIL pro alio”, né, men che meno l' ”ALIUD pro alio”, pretesi da parte attrice;
- condannare l'istante alle spese ed ai compensi del presente Giudizio, oltre Rimb. Forf. del 15%, IVA e CPA, come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2024, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi, promossa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 66/1996 R.G. Es.
Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28.04.2024, comunicato dalla cancelleria alle parti in data 30.04.2024, rilevata la mancanza di una istanza cautelare volta alla sospensione della procedura esecutiva, aveva assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per l'eventuale iscrizione a ruolo della causa di merito.
L'opponente ha, dunque, instaurato il presente giudizio, insistendo sui medesimi motivi di opposizione. Più in dettaglio, ha eccepito la nullità del decreto di trasferimento n.
348/2023, con cui aveva acquistato l'immobile sito in Paternò, con ingresso da Piazza
Umberto I n. 15, in quanto appartenente ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita e privo delle qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale di abitazione, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate.
Si è costituita che ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione, la quale avrebbe dovuto essere riassunta entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del G.E., non potendosi l'opponente giovare dell'ulteriore termine per proporre reclamo;
ha, inoltre, rilevato la tardività e, comunque,
l'infondatezza dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c.
Anche la curatela del ha insistito per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
- 4 - Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 189 c.p.c., in uno alle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., fissata al 07.07.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , della Controparte_3 [...]
dell' della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
della e della non
[...] Controparte_7 Controparte_8 costituitisi in giudizio, sebbene regolarmente citati.
Per il resto, ritiene questo decidente di dover pronunciare l'inammissibilità dell'azione esperita dall'acquirente , perché tardiva. Parte_1
A ragione in seno alla comparsa di costituzione e risposta la ha Controparte_1 sollevato specifica eccezione sul punto, deducendo il mancato rispetto del termine perentorio assegnato per l'introduzione della causa di merito: l'attrice avrebbe dovuto riassumere l'opposizione entro 60 giorni dal 30.04.2024, data di ricezione dell'ordinanza emessa dal G.E, non potendo, nel caso di specie, giovarsi del differimento della decorrenza del termine previsto per la proposizione del reclamo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.
In sede cautelare, infatti, l'opponente non aveva formulato alcuna istanza di inibitoria, con conseguente inapplicabilità del cpv. dell'art. 624 c.p.c., secondo cui “Contro
l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies”.
In sintesi, il presente giudizio avrebbe dovuto essere riassunto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza resa dal G.E., ossia entro il 01.07.2024, mentre la citazione era stata tardivamente notificata il 12.07.2024.
Di contro, la tesi attorea sull'allungamento del termine di altri 15 giorni, tenuto conto dello schema seguito dal giudice dell'esecuzione nel formulare il dispositivo della sua ordinanza (“il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza ovvero, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza), per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo”), non può trovare accoglimento.
Ed invero, non può revocarsi in dubbio che il G.E. abbia utilizzato una dizione standard.
- 5 - In realtà, la decorrenza del termine per l'introduzione del giudizio di merito avrebbe potuto essere differita di ulteriori 15 giorni, solo qualora l'ordinanza ex art. 618 c.p.c. fosse stata reclamabile in base agli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c.
Dal punto di vista pratico, per stabilire se l'ordinanza sia reclamabile, occorre innanzitutto considerare se sia stata avanzata un'istanza di sospensione del processo esecutivo e se il giudice dell'esecuzione si sia su di essa pronunziato.
Posto che dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che, in via di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 624 c.p.c., il reclamo possa essere esperito anche con riguardo all'ordinanza assunta ex artt. 618 e 618-bis c.p.c. con cui viene accolta o rigettata l'istanza di sospensione del processo esecutivo, l'art. 624 c.p.c. presuppone pur sempre l'adozione di un'ordinanza cautelare.
Nella specie, così come rilevato dal Giudice dell'esecuzione, l'opponente in sede cautelare non ha formulato alcuna istanza di sospensione della procedura esecutiva e il provvedimento, reso a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi nel procedimento portante il n. 66/1996 RG. Es., non avendo disposto sulla sospensione, non avrebbe potuto essere reclamato.
Ne viene che la decorrenza del termine perentorio di giorni 60, concesso dal G.E. per l'introduzione del giudizio di merito, va correttamente individuata a far data dal
30.04.2024, sicché l'atto di citazione andava notificato alle controparti entro e non oltre il 01.07.2024 e non entro il 15.07.2024, come erroneamente sostenuto da parte attrice.
L'opposizione successiva formale va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ex D.M. 147/2022 per le cause di valore fino a €
26.000,00), applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7798/2024 R.G., così provvede:
-dichiara la contumacia di , della Controparte_3 Controparte_4 dell' della della Controparte_5 Controparte_6 [...]
e della CP_7 Controparte_8
- 6 - -dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
, in quanto il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio
[...] assegnato ai sensi dell'art. 618 c.p.c.;
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e del , che liquida, per ciascuna parte, in € CP_1 Controparte_2
2.538,50, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Catania, 24.07.2025.
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
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