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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/23 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Piccolo Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Ferrara Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 21.4.23 la parte di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza 1339/23 emessa il 22.3.23 e notificatale il 27.3.23 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato il ricorso con il quale allegava lo svolgimento di un rapporto in subordinazione tra il dicembre 2012 ed il luglio 2018 alle dipendenze della resistente;
rapporto di cui chiedeva l'accertamento, rivendicando differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità per ferie non godute, versamento delle mensilità aggiuntive ricevute ed indennità da mancato preavviso di licenziamento, allegando l'adibizione in fatto alla mansione di addetta al gioco del lotto ed alla vendita di generi in monopolio, per una domanda di condanna per complessivi euro 147631,80.
Il Tribunale richiamate e messe a confronto le dichiarazioni testimoniali ne faceva conseguire il rigetto della domanda quale effetto del ritenuto contrasto tra le rispettive dichiarazioni con l'esito di giudizio per il mancato assolvimento dell'onere ex art. 2697 cod. civ. ricadente sul ricorrente. Parte appellante lamenta la limitazione della prova orale a soli due testi per parte e censura il mancato confronto tra testi dichiaranti in senso contrario nonché rivendicando profili a sé favorevoli non valorizzati in sentenza.
Parte appellata di cui in epigrafe si è costituita per il rigetto del gravame.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui operate sulla mancata dimostrazione della fondatezza del ricorso per la quale questa Corte, intendendo evitare -secondo quanto segue- un
“non liquet” in base al mero contrasto tra dichiarazioni testimoniali, procede per la valorizzazione delle testimonianze maggiormente attendibili tra quelle assunte nella istruttoria svolta nel primo grado.
A maggior approfondimento delle originarie allegazioni -non particolarmente richiamate nella sentenza impugnata- va rilevato come nel ricorso introduttivo la è individuata quale datore CP_1 di lavoro in ragione della titolarità di licenza di rivendita di generi di monopolio e gioco del lotto con orario fisso per la ricorrente alternato mattina -pomeriggio sera per sette ore dal lunedì al sabato e retribuzione invariabile di euro 550,00 mensili con mansioni di “addetta alla rivendita” ed allegando un licenziamento orale il 14.7.18.
La resistente, poi allegava di essere sublocataria di uno spazio (sullo stesso bancone ove insistevano e “coesistevano” la postazione della resistente che gestiva il gioco del lotto e la rivendita di generi di monopolio e la postazione dei servizi Sisal a cui la ricorrente era talvolta addetta) all'interno dell'immobile locato da gestore di esercizio bar e quale marito della ricorrente Persona_1
-legame del tutto taciuto nel ricorso introduttivo e contro dedotto dalla resistente quale motivo della occasionale presenza della ricorrente in quei locali commerciali-. La infatti indicava la CP_1 ricorrente quale “era sovente presente nel locale, in quanto preposta dal marito, oltre che alla conduzione dell'attività di bar-pasticceria, anche alle giocate ed ai servizi
SISAL……………………alla resistente era preclusa la vendita di qualsiasi articolo alimentare e/o pertinente all'attività di tabacchi (come per esempio accendini o cartine per il tabacco) in quanto i proventi di detti enti venivano incamerati dal , essendo consentito alla stessa soltanto la Per_1 vendita delle sigarette e la effettuazione delle giocate del lotto..”.
E' questo un quadro assai equivoco, obliterato nel ricorso introduttivo e, come qui ritenuto, per nulla superato dall'esito della prova orale. Quanto alla censura sul numero limitato di testi escussi essa non offre alcuna concreta prospettiva, anche solo ipotetica, circa la “decisività” dell'ascolto di testi ulteriori.
Ciò nel contesto di una allegazione originaria assai scarna e che riceveva -come sopra sottolineato- in primo grado contro allegazioni assai più specifiche in ordine a legami parentali e, soprattutto, in ordine alla disposizione materiale e di ruoli nel locale gestito dal su cui alcuna contestazione Per_1 in fatto veniva operata.
La critica dell'appellante circa l'accostamento di due testi è fallace perché il Tribunale, invero, risulta peccare di altro e cioè dell'evocare, come si rileva qui di seguito, la mera “qualità” soggettiva di tali testi senza null'altro dire.
La censura sul mancato confronto tra i testi soffre della discrezionalità di cui al codice di rito -dallo stesso appellante ricordata- e soffre, soprattutto, della mancata indicazione di punti precisi di
“contrasto” tali da porre la giustificazione del confronto (“…Da una semplice lettura dei verbali di causa emerge in modo chiaro e circonciso la contraddittorietà ed il contrasto tra le deposizioni rese dagli escussi testimoni sigg.ri e indicati da parte ricorrente, Testimone_1 Testimone_2 nonché dei sigg.ri e , indicati da parte resistente.……”). Testimone_3 Testimone_4
I testi escussi sono tali cliente del bar, marito della resistente, Testimone_3 Testimone_4 cliente, dipendente. Il giudizio del Tribunale è il seguente: ritiene Testimone_1 Testimone_2
“sporadici “ gli accessi dei testi clienti, indica la “qualità” degli altri due (uno dipendente, uno coniuge attuale della resistente) ed intende sottolineare una assenza di riscontri alle dichiarazioni di tutti (“Due dei testi escussi sono clienti del bar;
deve pertanto ritenersi che la frequentazione sporadica del luogo in cui la ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine alla natura del rapporto di lavoro svolto. I restanti testi, i quali erano maggiormente a conoscenza dei fatti di causa, sono uno dipendente del bar e l'altro attuale coniuge della resistente. Non sussistono, inoltre, riscontri estrinseci tra le dichiarazioni dei testi intimati dal ricorrente, così come tra le dichiarazioni rese dai testi citati dalla resistente. Parte ricorrente infatti non ha fornito alcuna prova documentale
a sostegno della sua tesi difensiva.”).
Questa Corte rileva di par suo quanto segue.
La teste risulta la teste maggiormente attendibile tra quelli escussi;
dichiara le ragioni Testimone_3 per le quali frequentava quotidianamente il locale e ricorda la tipologia delle operazioni in cui sarebbe stata coinvolta la ricorrente (“..Conosco la ricorrente era la moglie del titolare del bar faceva assistenza al banco e mi faceva le ricariche o le giocate all'enalotto. Mai ho visto Parte_1 vendere sigarette, le vendeva la resistente all'intero del bar. La cassa era unica. aveva un Per_2 cassetto in cui riponeva i soldi del lotto e delle sigarette. Quando giocavo il lotto andavo da , Per_2 mi spostavo per pagare il cornetto da . ). Quindi la teste giustifica la sua presenza quasi Parte_2 quotidiana e conferma una sistemazione lavorativa tale da poter indurre anche in confusione sulla titolarità -riferibilità in capo a una o altra delle parti delle attività perché svolte in assoluta contiguità
e con una cassa unica, tutte circostanze che colorano assai equivocamente tale contesto lavorativo e possono fare ipotizzare che le parti in causa abbiano potuto supplire una all'altra o comunque risultando tale convivenza foriera solo del dubbio sui rispettivi ruoli ma di certo totalmente insufficiente a sostenere una pretesa, la cui identità con quella agita dalla figlia della nostra ricorrente
è elemento indiziario contrario e per nulla affrontato da essa.
Il teste dichiara: “Ero cliente abituale del Bar mi recavo almeno tre volte alla Testimone_1 CP_2 settimana perché sono giocatore abituale di lotto, sia la mattina che il pomeriggio talvolta chiamavo la ricorrente o la figlia per le giocate se non riuscivo a recarmi per tempo a giocare. Persona_3
Io sono un dipendente del tempio srls addetto alla vendita di articoli per adulti. Mai ho acquistato sigarette al bar. Conosco la ricorrente era addetta alle giocate del lotto. La cassa era destinata al gioco i miei soldi venivano messi in quella cassa dalla ricorrente. non so chi sia. Controparte_3
Io frequentavo il bar solo per giocare al lotto abitando vicino. Oltre alla ricorrente dal lato del bar vi erano altre persone che non avevano a che fare con le giocate un paio di persona in prevalenza maschi. La l'ho vista dal 2013 e lei era addetta alle giocate e fino a quando non si poteva Pt_1 più giocare a luglio 2018 la vidi. Una volta non riuscivo a recarmi al bar chiamai la figlia della ricorrente nel luglio 2018 e mi disse che la ricevitoria non c'era più e che erano state licenziate. Nel
2015 ho avuto la fortuna di fare una vincita e la mi ha svolto la procedura per l'incasso. Pt_1
Per le giocate non ricordo se chiamavo a un numero fisso o di cellulare”.
Tale ultimo teste rende dichiarazioni quasi opposte alla teste ma va ritenuto meno attendibile di Tes_3 quest'ultima in ragione del fatto che pur proclamando una abitualità di frequentazione mai avrebbe e/o sconosce del tutto la identità della moglie del titolare e il che contrasta con la inverosimiglianza della contemporanea adibizione di due persone (madre e figlia) al medesimo terminale mai
“giustificata” dalla nostra ricorrente.
Il teste , attuale marito della resistente: “ svolgeva una sua Testimone_4 Controparte_1 attività di tabaccheria e lotto nell'angolo esterno del bancone del bar con una sua cassa. La cassa del bar era gestita da perché il marito delegato alla gestione del bar dal fratello Parte_1 malato si occupava di una produzione di pasticceria. La era addetto al servizio bar e Pt_1 all'incasso del bar ma mai ha effettuato giocate né incassato i relativi soldi. Il bancone non aveva separè ma mia moglie lo chiedeva. non ha mai incassato i soldi del lotto né delle Parte_1 sigarette. era sempre presente alla cassa tranne allo scarico dei tabacchi in quel momento CP_1 il lunedì la aiutavo io o il fratello della resistente davanti al bar e durava dieci minuti. Precisavo che lo scarico Lo facevo io o il fratello della lei rimaneva comunque al suo posto. La CP_1 CP_1 fino al giugno 2018 è stata al bar capri poi ha fatto richiesta di spostamento al monopolio rappresentando ammanchi di soldi e la unione con il bar nel bancone.”.
Costui, nonostante il legame coniugale rende dichiarazioni non eccentriche, da un canto coerenti con quelle della e, d'altro canto consonanti con una sistemazione lavorativa equivoca come già Tes_3 rilevato, nonché giustificando le sue dichiarazioni in base a dato incontestato e coerente dato dalla sua presenza in aiuto.
Il teste infine, rende dichiarazioni del tutto collimanti con le allegazioni della Testimone_2 ricorrente;
ma, ad aggiunta chiarificatrice di quanto in sentenza impugnata, questi va ritenuto inattendibile in ragione della perdurante subordinazione in capo al marito della ricorrente e in quanto dichiarazioni in totale contrasto con quelle piane e precise della teste . Tes_3
Quindi, in definitiva emerge un quadro non già / non meramente di ineliminabile contrasto tra testimonianze ma di un compendio probatorio equivoco e del tutto insoddisfacente per la qualità e quantità delle pretese avanzate.
Comunque, anche le dichiarazioni “ipoteticamente” favorevoli alla ricorrente ( e ) si Tes_1 Tes_2 scontrerebbero con la prova del tutto insufficiente, parziale dell'orario, di una cessazione/estromissione avvertita de relato, di una assoluta pochezza delle allegazioni sui cosiddetti
“indici” della subordinazione.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado vengono compensate per la metà in ragione delle integrazioni di motivazioni qui operate;
segue la liquidazione definitiva di cui al dispositivo con attribuzione al procuratore della parte appellata, anticipatario.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per la metà, definitivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata, anticipatario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17.6.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 897/23 R.G.
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Piccolo Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Ferrara Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 21.4.23 la parte di cui in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza 1339/23 emessa il 22.3.23 e notificatale il 27.3.23 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro aveva rigettato il ricorso con il quale allegava lo svolgimento di un rapporto in subordinazione tra il dicembre 2012 ed il luglio 2018 alle dipendenze della resistente;
rapporto di cui chiedeva l'accertamento, rivendicando differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità per ferie non godute, versamento delle mensilità aggiuntive ricevute ed indennità da mancato preavviso di licenziamento, allegando l'adibizione in fatto alla mansione di addetta al gioco del lotto ed alla vendita di generi in monopolio, per una domanda di condanna per complessivi euro 147631,80.
Il Tribunale richiamate e messe a confronto le dichiarazioni testimoniali ne faceva conseguire il rigetto della domanda quale effetto del ritenuto contrasto tra le rispettive dichiarazioni con l'esito di giudizio per il mancato assolvimento dell'onere ex art. 2697 cod. civ. ricadente sul ricorrente. Parte appellante lamenta la limitazione della prova orale a soli due testi per parte e censura il mancato confronto tra testi dichiaranti in senso contrario nonché rivendicando profili a sé favorevoli non valorizzati in sentenza.
Parte appellata di cui in epigrafe si è costituita per il rigetto del gravame.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 17.6.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice, seppure con le integrazioni di motivazioni qui operate sulla mancata dimostrazione della fondatezza del ricorso per la quale questa Corte, intendendo evitare -secondo quanto segue- un
“non liquet” in base al mero contrasto tra dichiarazioni testimoniali, procede per la valorizzazione delle testimonianze maggiormente attendibili tra quelle assunte nella istruttoria svolta nel primo grado.
A maggior approfondimento delle originarie allegazioni -non particolarmente richiamate nella sentenza impugnata- va rilevato come nel ricorso introduttivo la è individuata quale datore CP_1 di lavoro in ragione della titolarità di licenza di rivendita di generi di monopolio e gioco del lotto con orario fisso per la ricorrente alternato mattina -pomeriggio sera per sette ore dal lunedì al sabato e retribuzione invariabile di euro 550,00 mensili con mansioni di “addetta alla rivendita” ed allegando un licenziamento orale il 14.7.18.
La resistente, poi allegava di essere sublocataria di uno spazio (sullo stesso bancone ove insistevano e “coesistevano” la postazione della resistente che gestiva il gioco del lotto e la rivendita di generi di monopolio e la postazione dei servizi Sisal a cui la ricorrente era talvolta addetta) all'interno dell'immobile locato da gestore di esercizio bar e quale marito della ricorrente Persona_1
-legame del tutto taciuto nel ricorso introduttivo e contro dedotto dalla resistente quale motivo della occasionale presenza della ricorrente in quei locali commerciali-. La infatti indicava la CP_1 ricorrente quale “era sovente presente nel locale, in quanto preposta dal marito, oltre che alla conduzione dell'attività di bar-pasticceria, anche alle giocate ed ai servizi
SISAL……………………alla resistente era preclusa la vendita di qualsiasi articolo alimentare e/o pertinente all'attività di tabacchi (come per esempio accendini o cartine per il tabacco) in quanto i proventi di detti enti venivano incamerati dal , essendo consentito alla stessa soltanto la Per_1 vendita delle sigarette e la effettuazione delle giocate del lotto..”.
E' questo un quadro assai equivoco, obliterato nel ricorso introduttivo e, come qui ritenuto, per nulla superato dall'esito della prova orale. Quanto alla censura sul numero limitato di testi escussi essa non offre alcuna concreta prospettiva, anche solo ipotetica, circa la “decisività” dell'ascolto di testi ulteriori.
Ciò nel contesto di una allegazione originaria assai scarna e che riceveva -come sopra sottolineato- in primo grado contro allegazioni assai più specifiche in ordine a legami parentali e, soprattutto, in ordine alla disposizione materiale e di ruoli nel locale gestito dal su cui alcuna contestazione Per_1 in fatto veniva operata.
La critica dell'appellante circa l'accostamento di due testi è fallace perché il Tribunale, invero, risulta peccare di altro e cioè dell'evocare, come si rileva qui di seguito, la mera “qualità” soggettiva di tali testi senza null'altro dire.
La censura sul mancato confronto tra i testi soffre della discrezionalità di cui al codice di rito -dallo stesso appellante ricordata- e soffre, soprattutto, della mancata indicazione di punti precisi di
“contrasto” tali da porre la giustificazione del confronto (“…Da una semplice lettura dei verbali di causa emerge in modo chiaro e circonciso la contraddittorietà ed il contrasto tra le deposizioni rese dagli escussi testimoni sigg.ri e indicati da parte ricorrente, Testimone_1 Testimone_2 nonché dei sigg.ri e , indicati da parte resistente.……”). Testimone_3 Testimone_4
I testi escussi sono tali cliente del bar, marito della resistente, Testimone_3 Testimone_4 cliente, dipendente. Il giudizio del Tribunale è il seguente: ritiene Testimone_1 Testimone_2
“sporadici “ gli accessi dei testi clienti, indica la “qualità” degli altri due (uno dipendente, uno coniuge attuale della resistente) ed intende sottolineare una assenza di riscontri alle dichiarazioni di tutti (“Due dei testi escussi sono clienti del bar;
deve pertanto ritenersi che la frequentazione sporadica del luogo in cui la ricorrente svolgeva la sua attività professionale incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consente di trarre da queste alcuna valutazione in ordine alla natura del rapporto di lavoro svolto. I restanti testi, i quali erano maggiormente a conoscenza dei fatti di causa, sono uno dipendente del bar e l'altro attuale coniuge della resistente. Non sussistono, inoltre, riscontri estrinseci tra le dichiarazioni dei testi intimati dal ricorrente, così come tra le dichiarazioni rese dai testi citati dalla resistente. Parte ricorrente infatti non ha fornito alcuna prova documentale
a sostegno della sua tesi difensiva.”).
Questa Corte rileva di par suo quanto segue.
La teste risulta la teste maggiormente attendibile tra quelli escussi;
dichiara le ragioni Testimone_3 per le quali frequentava quotidianamente il locale e ricorda la tipologia delle operazioni in cui sarebbe stata coinvolta la ricorrente (“..Conosco la ricorrente era la moglie del titolare del bar faceva assistenza al banco e mi faceva le ricariche o le giocate all'enalotto. Mai ho visto Parte_1 vendere sigarette, le vendeva la resistente all'intero del bar. La cassa era unica. aveva un Per_2 cassetto in cui riponeva i soldi del lotto e delle sigarette. Quando giocavo il lotto andavo da , Per_2 mi spostavo per pagare il cornetto da . ). Quindi la teste giustifica la sua presenza quasi Parte_2 quotidiana e conferma una sistemazione lavorativa tale da poter indurre anche in confusione sulla titolarità -riferibilità in capo a una o altra delle parti delle attività perché svolte in assoluta contiguità
e con una cassa unica, tutte circostanze che colorano assai equivocamente tale contesto lavorativo e possono fare ipotizzare che le parti in causa abbiano potuto supplire una all'altra o comunque risultando tale convivenza foriera solo del dubbio sui rispettivi ruoli ma di certo totalmente insufficiente a sostenere una pretesa, la cui identità con quella agita dalla figlia della nostra ricorrente
è elemento indiziario contrario e per nulla affrontato da essa.
Il teste dichiara: “Ero cliente abituale del Bar mi recavo almeno tre volte alla Testimone_1 CP_2 settimana perché sono giocatore abituale di lotto, sia la mattina che il pomeriggio talvolta chiamavo la ricorrente o la figlia per le giocate se non riuscivo a recarmi per tempo a giocare. Persona_3
Io sono un dipendente del tempio srls addetto alla vendita di articoli per adulti. Mai ho acquistato sigarette al bar. Conosco la ricorrente era addetta alle giocate del lotto. La cassa era destinata al gioco i miei soldi venivano messi in quella cassa dalla ricorrente. non so chi sia. Controparte_3
Io frequentavo il bar solo per giocare al lotto abitando vicino. Oltre alla ricorrente dal lato del bar vi erano altre persone che non avevano a che fare con le giocate un paio di persona in prevalenza maschi. La l'ho vista dal 2013 e lei era addetta alle giocate e fino a quando non si poteva Pt_1 più giocare a luglio 2018 la vidi. Una volta non riuscivo a recarmi al bar chiamai la figlia della ricorrente nel luglio 2018 e mi disse che la ricevitoria non c'era più e che erano state licenziate. Nel
2015 ho avuto la fortuna di fare una vincita e la mi ha svolto la procedura per l'incasso. Pt_1
Per le giocate non ricordo se chiamavo a un numero fisso o di cellulare”.
Tale ultimo teste rende dichiarazioni quasi opposte alla teste ma va ritenuto meno attendibile di Tes_3 quest'ultima in ragione del fatto che pur proclamando una abitualità di frequentazione mai avrebbe e/o sconosce del tutto la identità della moglie del titolare e il che contrasta con la inverosimiglianza della contemporanea adibizione di due persone (madre e figlia) al medesimo terminale mai
“giustificata” dalla nostra ricorrente.
Il teste , attuale marito della resistente: “ svolgeva una sua Testimone_4 Controparte_1 attività di tabaccheria e lotto nell'angolo esterno del bancone del bar con una sua cassa. La cassa del bar era gestita da perché il marito delegato alla gestione del bar dal fratello Parte_1 malato si occupava di una produzione di pasticceria. La era addetto al servizio bar e Pt_1 all'incasso del bar ma mai ha effettuato giocate né incassato i relativi soldi. Il bancone non aveva separè ma mia moglie lo chiedeva. non ha mai incassato i soldi del lotto né delle Parte_1 sigarette. era sempre presente alla cassa tranne allo scarico dei tabacchi in quel momento CP_1 il lunedì la aiutavo io o il fratello della resistente davanti al bar e durava dieci minuti. Precisavo che lo scarico Lo facevo io o il fratello della lei rimaneva comunque al suo posto. La CP_1 CP_1 fino al giugno 2018 è stata al bar capri poi ha fatto richiesta di spostamento al monopolio rappresentando ammanchi di soldi e la unione con il bar nel bancone.”.
Costui, nonostante il legame coniugale rende dichiarazioni non eccentriche, da un canto coerenti con quelle della e, d'altro canto consonanti con una sistemazione lavorativa equivoca come già Tes_3 rilevato, nonché giustificando le sue dichiarazioni in base a dato incontestato e coerente dato dalla sua presenza in aiuto.
Il teste infine, rende dichiarazioni del tutto collimanti con le allegazioni della Testimone_2 ricorrente;
ma, ad aggiunta chiarificatrice di quanto in sentenza impugnata, questi va ritenuto inattendibile in ragione della perdurante subordinazione in capo al marito della ricorrente e in quanto dichiarazioni in totale contrasto con quelle piane e precise della teste . Tes_3
Quindi, in definitiva emerge un quadro non già / non meramente di ineliminabile contrasto tra testimonianze ma di un compendio probatorio equivoco e del tutto insoddisfacente per la qualità e quantità delle pretese avanzate.
Comunque, anche le dichiarazioni “ipoteticamente” favorevoli alla ricorrente ( e ) si Tes_1 Tes_2 scontrerebbero con la prova del tutto insufficiente, parziale dell'orario, di una cessazione/estromissione avvertita de relato, di una assoluta pochezza delle allegazioni sui cosiddetti
“indici” della subordinazione.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado vengono compensate per la metà in ragione delle integrazioni di motivazioni qui operate;
segue la liquidazione definitiva di cui al dispositivo con attribuzione al procuratore della parte appellata, anticipatario.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate, previa compensazione per la metà, definitivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata, anticipatario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 17.6.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone