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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 5.5.2025 con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, promossa da:
(C.F. ), in persona dell' l.r. e, Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Controparte_2 per essa, la mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
AL De IS del Foro di Teramo presso il cui studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31, è elettivamente domiciliata come da procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a PR GN (AQ) in [...] Controparte_3 C.F._1
14/02/1949, e (C.F.: , nata a Popoli (PE) in [...] CP_4 C.F._2
13/03/1952, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Cimarelli del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona, Via Aragona n. 32, sono elettivamente domiciliati come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA nonché contro
oggi Controparte_5 Controparte_6
(C.F. ); Controparte_7 P.IVA_3
e;
CP_8 Controparte_9
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti: - in via principale: accogliere il ricorso ex art. 617, II comma c.p.c. proposto e quindi revocare l'ordinanza del 11.06.2021 di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 84/2017 R.G.E. per tutte le ragioni
1 sovraesposte da intendersi qui integralmente richiamate in quanto carente di motivazione, infondata, abnorme ed errata, e per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura ed ulteriori tentativi di vendita, previamente se del caso incaricando il C.t.u. di depositare nuova perizia estimativa che rivaluti il valore dei Lotti rimasti invenduti onde adeguare il prezzo base di asta ed altresì perché si provveda ad adottare i provvedimenti più opportuni ex artt. 596,597,598 c.p.c. conseguenti all'aggiudicazione dei Lotti n. 2 e n. 3; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di improcedibilità, in via subordinata si chiede che la stessa sia modificata e che il Giudice dell'esecuzione provveda ad adottare i provvedimenti più opportuni ex artt. 596,597,598 c.p.c. conseguenti all'aggiudicazione dei Lotti n. 2 e n. 3. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: In via preliminare, dichiarare tardivo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e pertanto dichiarare improcedibile l'azione: Nel merito ed in via principale, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare le domande proposte ex adverso, confermando l'impugnato provvedimento, condannando controparte al pagamento delle spese di lite, onorari e competenze del presente giudizio. Si formula sin da ora dichiarazione di antistatarietà da parte dello scrivente avvocato”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ex art. 617, comma 2, c.p.c. ritualmente notificato (di Parte_1 Parte seguito solo ”) e per essa , nella qualità di creditore opponente, ha convenuto Parte_3 in giudizio e , quali debitori opposti, e Controparte_3 CP_4 CP_6 CP_10
e tutti quali creditori intervenuti, al fine di sentir revocare CP_8 Controparte_9
l'ordinanza del 11.6.2021 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 84/2017 R.G.E. e disporre la prosecuzione della procedura con ulteriori tentativi di vendita.
Sulla premessa che:
-BCC ha concluso in data 16.11.2021 con n. 77 banche cedenti contratti di cessione in blocco di crediti pro soluto vantati verso debitori classificati a sofferenza (tra i quali quello oggetto del presente giudizio), unitamente a diritti accessori, garanzie e privilegi, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 140 del 25.11.2021 e ha aver conferito procura speciale a per lo Parte_2 svolgimento delle attività di recupero;
-con ordinanza del G.E. del Tribunale di Sulmona, resa in data 11.6.2021 è stata dichiarata l'improcedibilità della esecuzione immobiliare n. 87/2014 ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.;
-l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., proposta dalla cedente GU BA PA avverso tale provvedimento è stata rigettata con ordinanza del 29.3.2023 con contestuale assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito, in questa sede instaurato;
a sostegno della domanda, parte attrice – riportandosi al ricorso cautelare - ha esposto:
-di aver instaurato, in qualità di creditore procedente nonché intervenuto (ad altro titolo), procedura esecutiva immobiliare nei confronti degli odierni esecutati, regolarmente trascritta presso i pubblici registri;
-che in data 8.9.2015 veniva depositata perizia estimativa immobiliare relativamente ai n. 5 lotti staggiti (- Lotto n. 1: prezzo base €. 1.361.162,81 (poi aumentato dal G.E. ad e 1.400.000,00 - Lotto n. 2: prezzo base €. 153.237,15 - Lotto n. 3: prezzo base €. 105.721,47 - Lotto n. 4: prezzo base €. 337,17 - Lotto n. 5: prezzo base €. 18.422,33;);
2 -che all'esito di n. 7 tentativi di vendita, in data 15.1.2020 venivano aggiudicati i lotti n. 2 e 3 per la somma, rispettivamente, di €. 32.250,00 e di €. 22.238,00;
-che a seguito di ulteriore asta fissata senza incanto – poi andata deserta – venivano posti in vendita i residui lotti ai seguenti prezzi base: - Lotto n. 1: prezzo base €. 392.590,00 - Lotto n. 4: prezzo base
€. 97,00 - Lotto n. 5: prezzo base €. 5.181,00;
-che in data 11.6.2021 il G.E. accoglieva l'istanza di chiusura anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. avanzata dai debitori esecutati, rilevando che “il fondo spese per gli adempimenti pubblicitari risulta versato correttamente, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso ex art. 164 bis e 187 bis disp. att. c.p.c.; considerati, tuttavia, i costi necessari per la prosecuzione della procedura, la probabilità di liquidazione del bene stimato e del valore di realizzo, la procedura appare antieconomica ed il prezzo di vendita sarebbe insufficiente a soddisfare i crediti azionati dalla procedura;
rilevato in particolar modo che sono già stati autorizzati ulteriori e successivi tentativi di vendita rispetto a quelli originariamente previsti nell'ordinanza di delega, visto l'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito, dichiara l'improcedibilità della procedura”; e ha quindi sollevato i seguenti motivi di opposizione:
-la carenza di motivazione del provvedimento opposto e la sua adozione in carenza di contradittorio con i creditori e con il Professionista delegato;
-l'infondatezza dell'ordinanza, non rilevando il mero dato numerico dei tentativi di vendita esperiti e dovendo la norma richiamata essere letta in combinato disposto con l'art. 591 c.p.c., i cui presupposti non avrebbero trovato alcuna analisi da parte del Giudice (neppure in punto di una possibile amministrazione giudiziaria), atteso che il prezzo base d'asta del lotto n. 1 (attività di ristorazione ancora in esercizio ed in buone condizioni) sarebbe comunque sufficiente a soddisfare interamente il proprio credito e i costi della procedura, oltre che parzialmente i crediti degli intervenuti;
-la abnormità dell'ordinanza nella misura in cui, tra le altre cose, non si è dato luogo alla distribuzione del ricavato derivante dall'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3. Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Con decreto del 26.7.2023 è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, attesane la nullità per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
3.Con successivo decreto del 14.11.2023 è stata nuovamente rilevata la nullità della citazione e disposta la relativa rinnovazione.
4.In sede di verifiche preliminari del 15.4.2024 le parti sono state invitate a trattare nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. la questione relativa alla tempestività dell'opposizione “atteso che l'ordinanza di cui si chiede la revoca è datata 11.6.2021 mentre dall'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare risulta che il ricorso sia stato depositato in data 7.7.2021”.
5.Con le citate memorie parte attrice ha argomentato in ordine alla tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito.
6.Con comparsa del 10.6.2024 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 CP_4 eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente introdotta e il rigetto nel merito in ragione della sua infondatezza. Sotto il primo profilo i convenuti hanno fatto rilevare come la assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione dell'atto di citazione non sia idoneo a sanare un vizio assoluto dell'atto introduttivo, che pertanto deve ritenersi tardivamente introdotto. Nel merito ha eccepito che le somme ricavate dalla vendita sono state distribuite con approvazione del piano di riparto del 23.5.2024. Inoltre, ha evidenziato il totale disinteresse del mercato rispetto al lotto n. 1 che costituisce sostanzialmente l'unico bene rimasto nella titolarità degli odierni opposti.
3 7.La causa è stata istruita in via documentale e trattenuta in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 5.5.2025, celebrata in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti CP_6 [...]
, e per non essersi costoro costituiti nonostante Controparte_7 CP_8 Controparte_9 la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, come effettuata all'esito del decreto ex art. 171- bis c.p.c. del 14.11.2023.
In rito – eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti e di CP_3 CP_4 inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
Sul punto si osserva infatti che risulta rispettato sia il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. - per essere stato il ricorso cautelare depositato in data 30.6.2021, dunque nei 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza opposta dell'11.6.2021 – sia il termine dei 60 giorni assegnato dal G.E. della fase cautelare con ordinanza del 29.3.2023 per l'introduzione del giudizio di merito (essendo stata la citazione notificata in data 29.5.2023, quale primo giorno non festivo successivo al 60°).
Inoltre, quanto ai rilievi mossi in sede di verifiche preliminari, si osserva che con un primo provvedimento del 26.7.2023 questo Giudice ha rilevato la nullità della citazione per essere stato assegnato ai convenuti di un termine a comparire inferiore a quello di legge (seppur conforme a quanto disposto del G.E. con ordinanza del 29.3.2023) e ordinato all'attore “di rinnovare la rinnovazione della citazione” entro un termine perentorio. Entro tale termine, parte attrice provvedeva a rinnovare la sola notificazione dell'atto di citazione, rimasto per il resto immutato.
Tuttavia, la circostanza che il decreto del 26.7.2023 contenesse il citato refuso (che poteva verosimilmente aver indotto parte attrice ad intendere che dovesse in effetti rinnovarsi la sola notificazione dell'atto e non l'atto stesso) in uno al principio di conservazione degli atti processuali ha deposto nella successiva sede delle verifiche preliminari nel senso di non ritenere la parte decaduta bensì di assegnare nuovo termine per la rinnovazione dell'atto, nei termini meglio esplicitati nel decreto del 14.11.2023.
All'esito, il contraddittorio veniva correttamente instaurato ed il giudizio proseguiva il suo corso.
Tale ultimo dato ha quindi, ad avviso del Tribunale, integrato la fattispecie di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c., a mente del quale la rinnovazione dell'atto entro un termine perentorio sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
L'eccezione si appalesa dunque come infondata.
Nel merito – domanda principale.
Nel merito la domanda principale non può trovare accoglimento stante, in via assorbente, la inosservanza dell'onere probatorio gravante in capo all'odierna attrice.
Invero, l'opponente si duole dell'errata adozione della pronuncia di estinzione del processo esecutivo immobiliare per infruttuosità del medesimo, senza tuttavia corroborare le proprie allegazioni con il benché minimo riscontro documentale.
4 È noto che costituisce principio fondamentale del processo civile ai sensi dell'art. 2697 c.c. quello che pone in capo alle parti l'onere di allegare e produrre in giudizio gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Orbene, analizzando le produzioni documentali di si osserva che: unitamente all'atto di Parte_2 citazione la stessa ha versato in atti documenti rilevanti sul piano della propria legittimazione attiva (procure notarili, G.U.), il ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. e l'ordinanza del 29.3.2023 emessa all'esito della fase cautelare del presente giudizio;
nulla è stato allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., mentre con la memoria n. 2 sono stati prodotti il decreto di trasferimento dei due lotti venduti e l'ordinanza oggetto di opposizione.
Parte attrice ha invece del tutto omesso di produrre il titolo esecutivo, prova del proprio credito e del suo ammontare, la perizia di stima, l'ordinanza di vendita e gli altri atti dai quali poter evincere la natura, il valore e le caratteristiche dei beni pignorati, i verbali delle operazioni di vendita (dai quali poter verificare il prezzo base dei vari lotti) nonché i documenti attestanti le spese in prededuzione (per pignoramento, perizia e custodia), tutti atti indubitabilmente nella disponibilità della parte, la quale si è invece limitata a chiedere nella memoria n. 2 l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, così traslando sostanzialmente sul Tribunale gli oneri istruttori esclusivamente su di sé gravanti.
Ne consegue che l'istanza istruttoria attorea non ha potuto trovare accoglimento difettando, ancor più in radice, la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a sostegno della propria domanda: non vi è chi non veda, infatti, come sia assolutamente precluso a questo Giudice operare la richiesta valutazione di merito (e anche di opportunità) su una vicenda processuale della quale l'attrice non ha offerto il minimo riscontro documentale, pur avendo nella propria disponibilità tutti gli atti all'uopo rilevanti.
Rebus sic stantibus, va quindi integralmente confermata l'ordinanza reclamata.
Sul punto si osserva comunque come il Giudice della cautela, con il provvedimento del 26.3.2025, abbia sostanzialmente dettagliato le ragioni già espresse – seppur in maniera più sintetica – nell'ordinanza opposta, di talché dall'esame degli unici atti presenti nel fascicolo si ha che:
-per i lotti rimasti invenduti siano stati effettuati nel periodo di tempo dal marzo 2017 ad aprile 2029 n. 7 tentativi di vendita a prezzi progressivamente ribassati, tutti andati deserti;
-sul lotto n. 1, avente un valore maggiore rispetto agli altri, risulta presente un fabbricato non dichiarato, al quale è stata catastalmente attribuita una rendita provvisoria, ma la cui pratica andrebbe perfezionata (anche in questo caso l'ordinanza rimanda alla perizia di stima non prodotta in questo giudizio);
-non è dato sapere se e in che misura i beni oggetto di esecuzione necessitassero di costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né l'entità delle spese già sostenute e portate in prededuzione;
-parimenti ignota (in quanto neppure allegata) è l'entità dei crediti vantati dagli altri creditori in questa sede non costituitisi, il cui ammontare è evidentemente decisivo dal punto di vista della valutazione circa l'effettiva economicità (sostenuta da parte attrice) del prosieguo della procedura.
Se, pertanto, è ben noto al Tribunale che “In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ricorre nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali volti alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato e nondimeno
5 risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11116), nondimeno l' ingiustificata inerzia dell'attrice rispetto al proprio onere probatorio non consente al Giudice di operare quella valutazione che la stessa parte richiede;
né può ammettersi che a tale omissione sia il Tribunale a porre rimedio d'ufficio, superando il chiaro dettato dell'art. 2697 c.c. che consacra il processo civile come un processo rimesso alle parti.
La domanda va pertanto rigettata.
Per mera completezza si osserva, inoltre, come del tutto infondata risulti la doglianza relativa alla mancata ripartizione del ricavato della vendita dei lotti n. 2 e n. 3, atteso che parte convenuta ha depositato il provvedimento del 23.5.2024 con cui il G.E. ha approvato il progetto di distribuzione e mandato la Cancelleria per l'emissione dei mandati di pagamento: ciò nonostante, parte attrice ha insistito nel motivo di opposizione.
Infine, parimenti priva di pregio risulta l'opposizione nella parte in cui lamenta il difetto di contraddittorio in ordine all'applicazione dell'art. 164-bis c.p.c., giacché la previa interlocuzione delle parti, seppur senz'altro auspicabile, non è espressamente prevista dalla norma, con la conseguenza che la sua omissione non può dar luogo ad alcun vizio (né sotto un profilo di nullità che di illegittimità) del provvedimento assunto.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede: dichiara la contumacia di , e CP_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9
rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sulmona, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 5.5.2025 con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, promossa da:
(C.F. ), in persona dell' l.r. e, Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Controparte_2 per essa, la mandataria (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_2
AL De IS del Foro di Teramo presso il cui studio sito in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31, è elettivamente domiciliata come da procura in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), nato a PR GN (AQ) in [...] Controparte_3 C.F._1
14/02/1949, e (C.F.: , nata a Popoli (PE) in [...] CP_4 C.F._2
13/03/1952, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Cimarelli del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona, Via Aragona n. 32, sono elettivamente domiciliati come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA nonché contro
oggi Controparte_5 Controparte_6
(C.F. ); Controparte_7 P.IVA_3
e;
CP_8 Controparte_9
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti: - in via principale: accogliere il ricorso ex art. 617, II comma c.p.c. proposto e quindi revocare l'ordinanza del 11.06.2021 di declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 84/2017 R.G.E. per tutte le ragioni
1 sovraesposte da intendersi qui integralmente richiamate in quanto carente di motivazione, infondata, abnorme ed errata, e per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura ed ulteriori tentativi di vendita, previamente se del caso incaricando il C.t.u. di depositare nuova perizia estimativa che rivaluti il valore dei Lotti rimasti invenduti onde adeguare il prezzo base di asta ed altresì perché si provveda ad adottare i provvedimenti più opportuni ex artt. 596,597,598 c.p.c. conseguenti all'aggiudicazione dei Lotti n. 2 e n. 3; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di improcedibilità, in via subordinata si chiede che la stessa sia modificata e che il Giudice dell'esecuzione provveda ad adottare i provvedimenti più opportuni ex artt. 596,597,598 c.p.c. conseguenti all'aggiudicazione dei Lotti n. 2 e n. 3. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: In via preliminare, dichiarare tardivo l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e pertanto dichiarare improcedibile l'azione: Nel merito ed in via principale, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare le domande proposte ex adverso, confermando l'impugnato provvedimento, condannando controparte al pagamento delle spese di lite, onorari e competenze del presente giudizio. Si formula sin da ora dichiarazione di antistatarietà da parte dello scrivente avvocato”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ex art. 617, comma 2, c.p.c. ritualmente notificato (di Parte_1 Parte seguito solo ”) e per essa , nella qualità di creditore opponente, ha convenuto Parte_3 in giudizio e , quali debitori opposti, e Controparte_3 CP_4 CP_6 CP_10
e tutti quali creditori intervenuti, al fine di sentir revocare CP_8 Controparte_9
l'ordinanza del 11.6.2021 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 84/2017 R.G.E. e disporre la prosecuzione della procedura con ulteriori tentativi di vendita.
Sulla premessa che:
-BCC ha concluso in data 16.11.2021 con n. 77 banche cedenti contratti di cessione in blocco di crediti pro soluto vantati verso debitori classificati a sofferenza (tra i quali quello oggetto del presente giudizio), unitamente a diritti accessori, garanzie e privilegi, come da avviso di cessione pubblicato nella G.U. n. 140 del 25.11.2021 e ha aver conferito procura speciale a per lo Parte_2 svolgimento delle attività di recupero;
-con ordinanza del G.E. del Tribunale di Sulmona, resa in data 11.6.2021 è stata dichiarata l'improcedibilità della esecuzione immobiliare n. 87/2014 ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.;
-l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., proposta dalla cedente GU BA PA avverso tale provvedimento è stata rigettata con ordinanza del 29.3.2023 con contestuale assegnazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito, in questa sede instaurato;
a sostegno della domanda, parte attrice – riportandosi al ricorso cautelare - ha esposto:
-di aver instaurato, in qualità di creditore procedente nonché intervenuto (ad altro titolo), procedura esecutiva immobiliare nei confronti degli odierni esecutati, regolarmente trascritta presso i pubblici registri;
-che in data 8.9.2015 veniva depositata perizia estimativa immobiliare relativamente ai n. 5 lotti staggiti (- Lotto n. 1: prezzo base €. 1.361.162,81 (poi aumentato dal G.E. ad e 1.400.000,00 - Lotto n. 2: prezzo base €. 153.237,15 - Lotto n. 3: prezzo base €. 105.721,47 - Lotto n. 4: prezzo base €. 337,17 - Lotto n. 5: prezzo base €. 18.422,33;);
2 -che all'esito di n. 7 tentativi di vendita, in data 15.1.2020 venivano aggiudicati i lotti n. 2 e 3 per la somma, rispettivamente, di €. 32.250,00 e di €. 22.238,00;
-che a seguito di ulteriore asta fissata senza incanto – poi andata deserta – venivano posti in vendita i residui lotti ai seguenti prezzi base: - Lotto n. 1: prezzo base €. 392.590,00 - Lotto n. 4: prezzo base
€. 97,00 - Lotto n. 5: prezzo base €. 5.181,00;
-che in data 11.6.2021 il G.E. accoglieva l'istanza di chiusura anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. avanzata dai debitori esecutati, rilevando che “il fondo spese per gli adempimenti pubblicitari risulta versato correttamente, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso ex art. 164 bis e 187 bis disp. att. c.p.c.; considerati, tuttavia, i costi necessari per la prosecuzione della procedura, la probabilità di liquidazione del bene stimato e del valore di realizzo, la procedura appare antieconomica ed il prezzo di vendita sarebbe insufficiente a soddisfare i crediti azionati dalla procedura;
rilevato in particolar modo che sono già stati autorizzati ulteriori e successivi tentativi di vendita rispetto a quelli originariamente previsti nell'ordinanza di delega, visto l'art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito, dichiara l'improcedibilità della procedura”; e ha quindi sollevato i seguenti motivi di opposizione:
-la carenza di motivazione del provvedimento opposto e la sua adozione in carenza di contradittorio con i creditori e con il Professionista delegato;
-l'infondatezza dell'ordinanza, non rilevando il mero dato numerico dei tentativi di vendita esperiti e dovendo la norma richiamata essere letta in combinato disposto con l'art. 591 c.p.c., i cui presupposti non avrebbero trovato alcuna analisi da parte del Giudice (neppure in punto di una possibile amministrazione giudiziaria), atteso che il prezzo base d'asta del lotto n. 1 (attività di ristorazione ancora in esercizio ed in buone condizioni) sarebbe comunque sufficiente a soddisfare interamente il proprio credito e i costi della procedura, oltre che parzialmente i crediti degli intervenuti;
-la abnormità dell'ordinanza nella misura in cui, tra le altre cose, non si è dato luogo alla distribuzione del ricavato derivante dall'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3. Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Con decreto del 26.7.2023 è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, attesane la nullità per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge.
3.Con successivo decreto del 14.11.2023 è stata nuovamente rilevata la nullità della citazione e disposta la relativa rinnovazione.
4.In sede di verifiche preliminari del 15.4.2024 le parti sono state invitate a trattare nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. la questione relativa alla tempestività dell'opposizione “atteso che l'ordinanza di cui si chiede la revoca è datata 11.6.2021 mentre dall'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare risulta che il ricorso sia stato depositato in data 7.7.2021”.
5.Con le citate memorie parte attrice ha argomentato in ordine alla tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito.
6.Con comparsa del 10.6.2024 si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 CP_4 eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto tardivamente introdotta e il rigetto nel merito in ragione della sua infondatezza. Sotto il primo profilo i convenuti hanno fatto rilevare come la assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione dell'atto di citazione non sia idoneo a sanare un vizio assoluto dell'atto introduttivo, che pertanto deve ritenersi tardivamente introdotto. Nel merito ha eccepito che le somme ricavate dalla vendita sono state distribuite con approvazione del piano di riparto del 23.5.2024. Inoltre, ha evidenziato il totale disinteresse del mercato rispetto al lotto n. 1 che costituisce sostanzialmente l'unico bene rimasto nella titolarità degli odierni opposti.
3 7.La causa è stata istruita in via documentale e trattenuta in decisione all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 5.5.2025, celebrata in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti CP_6 [...]
, e per non essersi costoro costituiti nonostante Controparte_7 CP_8 Controparte_9 la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, come effettuata all'esito del decreto ex art. 171- bis c.p.c. del 14.11.2023.
In rito – eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti e di CP_3 CP_4 inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
Sul punto si osserva infatti che risulta rispettato sia il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. - per essere stato il ricorso cautelare depositato in data 30.6.2021, dunque nei 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza opposta dell'11.6.2021 – sia il termine dei 60 giorni assegnato dal G.E. della fase cautelare con ordinanza del 29.3.2023 per l'introduzione del giudizio di merito (essendo stata la citazione notificata in data 29.5.2023, quale primo giorno non festivo successivo al 60°).
Inoltre, quanto ai rilievi mossi in sede di verifiche preliminari, si osserva che con un primo provvedimento del 26.7.2023 questo Giudice ha rilevato la nullità della citazione per essere stato assegnato ai convenuti di un termine a comparire inferiore a quello di legge (seppur conforme a quanto disposto del G.E. con ordinanza del 29.3.2023) e ordinato all'attore “di rinnovare la rinnovazione della citazione” entro un termine perentorio. Entro tale termine, parte attrice provvedeva a rinnovare la sola notificazione dell'atto di citazione, rimasto per il resto immutato.
Tuttavia, la circostanza che il decreto del 26.7.2023 contenesse il citato refuso (che poteva verosimilmente aver indotto parte attrice ad intendere che dovesse in effetti rinnovarsi la sola notificazione dell'atto e non l'atto stesso) in uno al principio di conservazione degli atti processuali ha deposto nella successiva sede delle verifiche preliminari nel senso di non ritenere la parte decaduta bensì di assegnare nuovo termine per la rinnovazione dell'atto, nei termini meglio esplicitati nel decreto del 14.11.2023.
All'esito, il contraddittorio veniva correttamente instaurato ed il giudizio proseguiva il suo corso.
Tale ultimo dato ha quindi, ad avviso del Tribunale, integrato la fattispecie di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c., a mente del quale la rinnovazione dell'atto entro un termine perentorio sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
L'eccezione si appalesa dunque come infondata.
Nel merito – domanda principale.
Nel merito la domanda principale non può trovare accoglimento stante, in via assorbente, la inosservanza dell'onere probatorio gravante in capo all'odierna attrice.
Invero, l'opponente si duole dell'errata adozione della pronuncia di estinzione del processo esecutivo immobiliare per infruttuosità del medesimo, senza tuttavia corroborare le proprie allegazioni con il benché minimo riscontro documentale.
4 È noto che costituisce principio fondamentale del processo civile ai sensi dell'art. 2697 c.c. quello che pone in capo alle parti l'onere di allegare e produrre in giudizio gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Orbene, analizzando le produzioni documentali di si osserva che: unitamente all'atto di Parte_2 citazione la stessa ha versato in atti documenti rilevanti sul piano della propria legittimazione attiva (procure notarili, G.U.), il ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c. e l'ordinanza del 29.3.2023 emessa all'esito della fase cautelare del presente giudizio;
nulla è stato allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., mentre con la memoria n. 2 sono stati prodotti il decreto di trasferimento dei due lotti venduti e l'ordinanza oggetto di opposizione.
Parte attrice ha invece del tutto omesso di produrre il titolo esecutivo, prova del proprio credito e del suo ammontare, la perizia di stima, l'ordinanza di vendita e gli altri atti dai quali poter evincere la natura, il valore e le caratteristiche dei beni pignorati, i verbali delle operazioni di vendita (dai quali poter verificare il prezzo base dei vari lotti) nonché i documenti attestanti le spese in prededuzione (per pignoramento, perizia e custodia), tutti atti indubitabilmente nella disponibilità della parte, la quale si è invece limitata a chiedere nella memoria n. 2 l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione, così traslando sostanzialmente sul Tribunale gli oneri istruttori esclusivamente su di sé gravanti.
Ne consegue che l'istanza istruttoria attorea non ha potuto trovare accoglimento difettando, ancor più in radice, la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a sostegno della propria domanda: non vi è chi non veda, infatti, come sia assolutamente precluso a questo Giudice operare la richiesta valutazione di merito (e anche di opportunità) su una vicenda processuale della quale l'attrice non ha offerto il minimo riscontro documentale, pur avendo nella propria disponibilità tutti gli atti all'uopo rilevanti.
Rebus sic stantibus, va quindi integralmente confermata l'ordinanza reclamata.
Sul punto si osserva comunque come il Giudice della cautela, con il provvedimento del 26.3.2025, abbia sostanzialmente dettagliato le ragioni già espresse – seppur in maniera più sintetica – nell'ordinanza opposta, di talché dall'esame degli unici atti presenti nel fascicolo si ha che:
-per i lotti rimasti invenduti siano stati effettuati nel periodo di tempo dal marzo 2017 ad aprile 2029 n. 7 tentativi di vendita a prezzi progressivamente ribassati, tutti andati deserti;
-sul lotto n. 1, avente un valore maggiore rispetto agli altri, risulta presente un fabbricato non dichiarato, al quale è stata catastalmente attribuita una rendita provvisoria, ma la cui pratica andrebbe perfezionata (anche in questo caso l'ordinanza rimanda alla perizia di stima non prodotta in questo giudizio);
-non è dato sapere se e in che misura i beni oggetto di esecuzione necessitassero di costi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né l'entità delle spese già sostenute e portate in prededuzione;
-parimenti ignota (in quanto neppure allegata) è l'entità dei crediti vantati dagli altri creditori in questa sede non costituitisi, il cui ammontare è evidentemente decisivo dal punto di vista della valutazione circa l'effettiva economicità (sostenuta da parte attrice) del prosieguo della procedura.
Se, pertanto, è ben noto al Tribunale che “In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ricorre nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali volti alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato e nondimeno
5 risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11116), nondimeno l' ingiustificata inerzia dell'attrice rispetto al proprio onere probatorio non consente al Giudice di operare quella valutazione che la stessa parte richiede;
né può ammettersi che a tale omissione sia il Tribunale a porre rimedio d'ufficio, superando il chiaro dettato dell'art. 2697 c.c. che consacra il processo civile come un processo rimesso alle parti.
La domanda va pertanto rigettata.
Per mera completezza si osserva, inoltre, come del tutto infondata risulti la doglianza relativa alla mancata ripartizione del ricavato della vendita dei lotti n. 2 e n. 3, atteso che parte convenuta ha depositato il provvedimento del 23.5.2024 con cui il G.E. ha approvato il progetto di distribuzione e mandato la Cancelleria per l'emissione dei mandati di pagamento: ciò nonostante, parte attrice ha insistito nel motivo di opposizione.
Infine, parimenti priva di pregio risulta l'opposizione nella parte in cui lamenta il difetto di contraddittorio in ordine all'applicazione dell'art. 164-bis c.p.c., giacché la previa interlocuzione delle parti, seppur senz'altro auspicabile, non è espressamente prevista dalla norma, con la conseguenza che la sua omissione non può dar luogo ad alcun vizio (né sotto un profilo di nullità che di illegittimità) del provvedimento assunto.
La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede: dichiara la contumacia di , e CP_6 Controparte_7 CP_8
Controparte_9
rigetta l'opposizione proposta da parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sulmona, 14.10.2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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