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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.350
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taranto alla via Pitagora n.24, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
- APPELLATO –
-contumace-
1
All'udienza del 24.09.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.883\2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva i ricorsi (riuniti) proposti da , Parte_1
operaio alle dipendente della e della , diretti ad ottenere, il CP_2 CP_3
pagamento della rendita per malattia professionale per la ulteriore patologia già
denunciata nel febbraio 2019 (spondilodiscopatie del tratto lombare) da quantificare unitamente alla già riconosciuta ipocusia,malattia professionale valutata nella misura del 13% in sede di revisione,misura ritenuta insufficiente e per l'effetto condannava l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui CP_1
all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019,previa decurtazione dell'indennizzo già erogato, oltre interessi legali.
Compensava le spese legali, ponendo definitivamente a carico dello stesso Ente il costo della CTU.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la parziale Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma in ordine al capo relativo alla condanna alle spese.
L' , in persona del legale rappresentante,rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
2 da parte del giudice di primo grado.
L'appello è fondato.
,con un primo ricorso adiva il Tribunale al fine di ottenere, il Parte_1
pagamento della rendita per malattia professionale dalla quale era affetto
(spondilopatie del tratto lombare)comportante una invalidità nella misura da accertarsi in corso di causa.
Con successivo ricorso il adiva il Tribunale al fine di sentir dichiarare Pt_1
l'intervenuto aggravamento della malattia professionale (ipocusia bilaterale),già riconosciuta dall' nella misura dell'8% e poi nella misura dell'11% CP_1
costituendo una rendita unica nella misura del 13% a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 26.9.2007.
Riuniti i ricorsi,a seguito di CTU,il Tribunale accoglieva la domanda come ridetto in narrativa, condannando l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1
cui all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019.
Riteneva il primo giudice con l'adottata decisione, di compensare le spese di giudizio “ in ragione del parziale accoglimento della domanda, limitato alla sola patologia osteoarticolare ”.
Invero, il Tribunale accoglieva le domande del ricorrente integralmente.
La Suprema Corte ha chiarito che "Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese di lite” (Cassazione civile, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1572).
Nel caso concreto il primo Giudice, riconoscendo il diritto del ricorrente l'indennizzo di cui all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una
3 menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019,previa decurtazione dell'indennizzo già erogato, oltre interessi legali.
accoglieva integralmente la domanda, pertanto, erroneamente disponeva la compensazione delle spese di lite.
La sentenza dev'essere parzialmente riformata.
Spese di entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
.
P.Q.M.
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di CP_1 Parte_1
le spese di giudizio del primo grado che si liquidano in € 1400,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania;
2- Condanna l' , in persona del per al pagamento delle spese di giudizio di CP_1
questo grado che si liquidano in € 1200,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania.
Taranto, 24.09.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.350
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.09.2025
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taranto alla via Pitagora n.24, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
- APPELLATO –
-contumace-
1
All'udienza del 24.09.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.883\2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva i ricorsi (riuniti) proposti da , Parte_1
operaio alle dipendente della e della , diretti ad ottenere, il CP_2 CP_3
pagamento della rendita per malattia professionale per la ulteriore patologia già
denunciata nel febbraio 2019 (spondilodiscopatie del tratto lombare) da quantificare unitamente alla già riconosciuta ipocusia,malattia professionale valutata nella misura del 13% in sede di revisione,misura ritenuta insufficiente e per l'effetto condannava l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui CP_1
all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019,previa decurtazione dell'indennizzo già erogato, oltre interessi legali.
Compensava le spese legali, ponendo definitivamente a carico dello stesso Ente il costo della CTU.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la parziale Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma in ordine al capo relativo alla condanna alle spese.
L' , in persona del legale rappresentante,rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
2 da parte del giudice di primo grado.
L'appello è fondato.
,con un primo ricorso adiva il Tribunale al fine di ottenere, il Parte_1
pagamento della rendita per malattia professionale dalla quale era affetto
(spondilopatie del tratto lombare)comportante una invalidità nella misura da accertarsi in corso di causa.
Con successivo ricorso il adiva il Tribunale al fine di sentir dichiarare Pt_1
l'intervenuto aggravamento della malattia professionale (ipocusia bilaterale),già riconosciuta dall' nella misura dell'8% e poi nella misura dell'11% CP_1
costituendo una rendita unica nella misura del 13% a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 26.9.2007.
Riuniti i ricorsi,a seguito di CTU,il Tribunale accoglieva la domanda come ridetto in narrativa, condannando l' a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di CP_1
cui all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019.
Riteneva il primo giudice con l'adottata decisione, di compensare le spese di giudizio “ in ragione del parziale accoglimento della domanda, limitato alla sola patologia osteoarticolare ”.
Invero, il Tribunale accoglieva le domande del ricorrente integralmente.
La Suprema Corte ha chiarito che "Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese di lite” (Cassazione civile, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1572).
Nel caso concreto il primo Giudice, riconoscendo il diritto del ricorrente l'indennizzo di cui all'art.13,secondo comma, d. lgs 38\2000,in capitale, corrispondente ad una
3 menomazione della integrità psicofisica del 19% dal febbraio 2019 e del 22% dal novembre 2019,previa decurtazione dell'indennizzo già erogato, oltre interessi legali.
accoglieva integralmente la domanda, pertanto, erroneamente disponeva la compensazione delle spese di lite.
La sentenza dev'essere parzialmente riformata.
Spese di entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
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P.Q.M.
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di CP_1 Parte_1
le spese di giudizio del primo grado che si liquidano in € 1400,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania;
2- Condanna l' , in persona del per al pagamento delle spese di giudizio di CP_1
questo grado che si liquidano in € 1200,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania.
Taranto, 24.09.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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