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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Enna
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. AV Naldi Giudice
Dott. AV ZZ Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21/2024 r.p.u.
promosso da con Parte_1 Controparte_1 [...]
c.f. , p.iva con Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Rho (MI), L.go Metropolitana n. 5, in persona dei procuratori pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Migliaccio;
-ricorrente;
nei confronti di
1 (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale in Leonforte (EN), Contrada S. Elena SN, 94013;
-resistente
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, e precisamente in Leonforte (cfr. visura camerale);
ritenuto che il debitore è assoggettabile a liquidazione giudiziale;
ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 121 CCII “le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), …”;
ritenuto che non è revocabile in dubbio la qualifica di imprenditore commerciale della parte resistente, vista la sua forma giuridica e l'oggetto sociale risultante dalla consultazione della visura camerale (“…COMMERCIO AL DETTAGLIO E/O
ALL'INGROSSO DEI SEGUENTI PRODOTTI: MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA,
ELETTRODOMESTICI…”);
pag. 2 di 9
ritenuto che
scegliendo di non costituirsi la società resistente non ha provato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) del CCII e che dall'istruttoria compiuta non emergono elementi per ritenere superata la presunzione legale in ordine al mancato possesso dei requisiti in questione (presunzione che, si noti, deriva direttamente dal fatto che viene posto in capo al resistente l'onere di fornire la prova contraria, ossia la prova del possesso dei requisiti);
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per € 151.352,77 oltre interessi e spese della fase monitoria;
ritenuto che versa effettivamente in Controparte_3
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancata costituzione nel presente giudizio;
mancato deposito dei bilanci a far data dal 2020; stato risultante dalla visura camerale di “inattività”; ammontare dei debiti erariali dichiarati da CP_4
ultramilionario; inadempimento nei confronti, oltre che dell'erario (come risulta dal carico affidato ad ), nei confronti del ricorrente risultante da decreto ingiuntivo CP_4
come detto divenuto esecutivo per mancata opposizione nonostante la notificazione dello stesso;
ritenuto, ancora sul punto, e più in particolare, che trattandosi di società in liquidazione va richiamato il condivisibile orientamento della Corte regolatrice (formatosi nel pag. 3 di 9 vigore della legge fallimentare ma senz'altro applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII) secondo cui “quando la società è in liquidazione la valutazione del
giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad
accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non
proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come
esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non
è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e
di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; cfr. nello stesso senso, ex multis, Cass. 24660/2020 e Cass.
19414/2017). E' necessario poi ribadire – come già ha opportunamente fatto la Corte
di merito – che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro
nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare
compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio,
esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto
con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento
temporale dello stesso” (si veda, in questi termini, Cass. 25167/2016, § 4). Il che
significa che la società in liquidazione non solo è obbligata, ai sensi dell'art. 15,
comma 4, l. fall. a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione
pag. 4 di 9 patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma anche a rappresentare e
dimostrare l'esatta entità del passivo da soddisfare ed il valore di pronta liquidazione
dell'attivo (cfr. Cass. 28193/2020) in termini oggettivamente idonei a soddisfare
integralmente la massa creditoria” (cfr. Cass. 2025 n. 20191);
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera evidentemente la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI sia avuto riguardo al credito vantato dall'istante, sia avuto riguardo al credito comunicato da;
CP_4
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
, CF , con sede in CONTRADA S.EL SN
[...] P.IVA_3
LE (EN);
nomina
il dott. AV ZZ Giudice Delegato per la procedura
nomina
pag. 5 di 9 Curatore l'avv. Giovanni Maggialetti, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
pag. 6 di 9 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita
il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce
il giorno 28/4/2026 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative pag. 7 di 9 domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 8 di 9 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AV ZZ dott.ssa. Marika Motta
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Enna
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. AV Naldi Giudice
Dott. AV ZZ Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21/2024 r.p.u.
promosso da con Parte_1 Controparte_1 [...]
c.f. , p.iva con Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Rho (MI), L.go Metropolitana n. 5, in persona dei procuratori pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Migliaccio;
-ricorrente;
nei confronti di
1 (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale in Leonforte (EN), Contrada S. Elena SN, 94013;
-resistente
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, e precisamente in Leonforte (cfr. visura camerale);
ritenuto che il debitore è assoggettabile a liquidazione giudiziale;
ritenuto, infatti, che ai sensi dell'art. 121 CCII “le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso
congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), …”;
ritenuto che non è revocabile in dubbio la qualifica di imprenditore commerciale della parte resistente, vista la sua forma giuridica e l'oggetto sociale risultante dalla consultazione della visura camerale (“…COMMERCIO AL DETTAGLIO E/O
ALL'INGROSSO DEI SEGUENTI PRODOTTI: MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA,
ELETTRODOMESTICI…”);
pag. 2 di 9
ritenuto che
scegliendo di non costituirsi la società resistente non ha provato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 let. d) del CCII e che dall'istruttoria compiuta non emergono elementi per ritenere superata la presunzione legale in ordine al mancato possesso dei requisiti in questione (presunzione che, si noti, deriva direttamente dal fatto che viene posto in capo al resistente l'onere di fornire la prova contraria, ossia la prova del possesso dei requisiti);
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per € 151.352,77 oltre interessi e spese della fase monitoria;
ritenuto che versa effettivamente in Controparte_3
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancata costituzione nel presente giudizio;
mancato deposito dei bilanci a far data dal 2020; stato risultante dalla visura camerale di “inattività”; ammontare dei debiti erariali dichiarati da CP_4
ultramilionario; inadempimento nei confronti, oltre che dell'erario (come risulta dal carico affidato ad ), nei confronti del ricorrente risultante da decreto ingiuntivo CP_4
come detto divenuto esecutivo per mancata opposizione nonostante la notificazione dello stesso;
ritenuto, ancora sul punto, e più in particolare, che trattandosi di società in liquidazione va richiamato il condivisibile orientamento della Corte regolatrice (formatosi nel pag. 3 di 9 vigore della legge fallimentare ma senz'altro applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore del CCII) secondo cui “quando la società è in liquidazione la valutazione del
giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad
accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non
proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come
esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non
è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e
di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass. 25167/2016; cfr. nello stesso senso, ex multis, Cass. 24660/2020 e Cass.
19414/2017). E' necessario poi ribadire – come già ha opportunamente fatto la Corte
di merito – che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro
nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare
compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio,
esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto
con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento
temporale dello stesso” (si veda, in questi termini, Cass. 25167/2016, § 4). Il che
significa che la società in liquidazione non solo è obbligata, ai sensi dell'art. 15,
comma 4, l. fall. a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione
pag. 4 di 9 patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma anche a rappresentare e
dimostrare l'esatta entità del passivo da soddisfare ed il valore di pronta liquidazione
dell'attivo (cfr. Cass. 28193/2020) in termini oggettivamente idonei a soddisfare
integralmente la massa creditoria” (cfr. Cass. 2025 n. 20191);
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera evidentemente la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI sia avuto riguardo al credito vantato dall'istante, sia avuto riguardo al credito comunicato da;
CP_4
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
, CF , con sede in CONTRADA S.EL SN
[...] P.IVA_3
LE (EN);
nomina
il dott. AV ZZ Giudice Delegato per la procedura
nomina
pag. 5 di 9 Curatore l'avv. Giovanni Maggialetti, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
pag. 6 di 9 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita
il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce
il giorno 28/4/2026 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative pag. 7 di 9 domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pag. 8 di 9 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AV ZZ dott.ssa. Marika Motta
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