Art. 33. (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.
Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformita' al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Copia dei bilanci preventivi e consuntivi, e' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.
L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo.
Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformita' al secondo comma del precedente articolo 27. Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Copia dei bilanci preventivi e consuntivi, e' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.