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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4732 \ 2019 decisa ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. il 17 dicembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] ( CT) il 23/05/1946 codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina Via F.Todaro C.F._1
11 presso lo studio dell'avvocato Agostino Crisafulli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti Pec:
Email_1
Attore
Contro
codice fiscale residente in Parte_1 C.F._2
Renaich -Basilea (Svizzera) Landoskonstrass
Convenuto contumace
Oggetto : azione di arricchimento senza causa. Conclusioni: il procuratore di parte attrice insiste nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio il proprio e, premesso di aver acquistato Controparte_1
nell'interesse di quest'ultimo un immobile sito in Giardini Naxos in data
08/10/2018 , corrispondendo a tal uopo un importo pari ad euro 47.292,40 , ne chiedeva la restituzione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio sebbene regolarmente citato.
Il giudice designato ammetteva l'interrogatorio formale di quest'ultimo, il quale non si presentava a deferire l'interrogatorio.
Il procedimento de quo veniva differito per la precisazione delle conclusioni, perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 28 novembre 2023 indi differito per gli stessi incombenti stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 dicembre 2025 ove assunto in decisione. Va preliminaarmente dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
che sebbene regolarmente citato non si è costituito nel presente
[...]
giudizio.
Il caso di specie è sussumibile nella fattispecie dell' arricchimento senza causa .
Secondo quanto previsto dall'art 2041 c.c. l'azione è concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona , può essere esperita, nei limiti dell'arricchimento e rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa
(Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013).
Giova osservare che l'azione sopra indicata pone come elementi costitutivi il fatto che l'incremento patrimoniale di un soggetto sia correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro e, che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima. Se l'incremento patrimoniale
è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, esso non si può considerare un ingiustificato arricchimento (sul punto ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione).
Invero, nel caso di specie l'attore aveva acquistato l'immobile nell'interesse del proprio nipote il quale gli aveva conferito procura speciale, sicchè accese un finanziamento con la soc. CR al fine di ottenere un prestito pari ad euro 44.192,40 compresi interessi e premio assicurativo, sopportando i costi notarili per il rogito pari ad euro 3.100,00 , al fine di corrispondere parte del prezzo di acquisto dell'immobile sito in Giardini Naxos in Via Vittorio
UE n 213.
Detta circostanza risulta confermata dal quadro probatorio delineatosi. Giova osservare infatti che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, tantomeno ha reso l'interrogatorio formale ammesso, rifiutando l'accettazione del plico contenete l'intimazione, pertanto in applicazione dell'art 232 c.p.c. valutato ogni elemento di prova vanno dati per ammessi i fatti dedotti in giudizio.
Secondo l'articolo sopra citato infati “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Orbene dalla documentazione versata in atti si evince che nessuna contestazione è seguita alla diffida di pagamento inviata a mezzo racc AR al convenuto del 4/giugno 2019,
La domanda attorea pertanto merita accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato il 18 Parte_1
settembre 2019 nei confronti di così provvede. Parte_1
Dichiara la contumacia di nato a [...] l'11 novembre Parte_1
1999 .
Condanna nato a [...] l'11/novembre 1999 alla Parte_1
corresponsione della somma pari ad euro 47.292,40 in favore dell'attore
Parte_1
Condanna il convenuto alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.356,00 per compensi, euro 24,93 per spese vive oltre iva cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avvocato Agostino Crisafulli, procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.4732 \ 2019 decisa ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. il 17 dicembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] ( CT) il 23/05/1946 codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina Via F.Todaro C.F._1
11 presso lo studio dell'avvocato Agostino Crisafulli dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti Pec:
Email_1
Attore
Contro
codice fiscale residente in Parte_1 C.F._2
Renaich -Basilea (Svizzera) Landoskonstrass
Convenuto contumace
Oggetto : azione di arricchimento senza causa. Conclusioni: il procuratore di parte attrice insiste nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio il proprio e, premesso di aver acquistato Controparte_1
nell'interesse di quest'ultimo un immobile sito in Giardini Naxos in data
08/10/2018 , corrispondendo a tal uopo un importo pari ad euro 47.292,40 , ne chiedeva la restituzione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio sebbene regolarmente citato.
Il giudice designato ammetteva l'interrogatorio formale di quest'ultimo, il quale non si presentava a deferire l'interrogatorio.
Il procedimento de quo veniva differito per la precisazione delle conclusioni, perveniva per la prima volta innanzi a questo decidente all'udienza del 28 novembre 2023 indi differito per gli stessi incombenti stante il carico di ruolo fino all'udienza del 16 dicembre 2025 ove assunto in decisione. Va preliminaarmente dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
che sebbene regolarmente citato non si è costituito nel presente
[...]
giudizio.
Il caso di specie è sussumibile nella fattispecie dell' arricchimento senza causa .
Secondo quanto previsto dall'art 2041 c.c. l'azione è concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona , può essere esperita, nei limiti dell'arricchimento e rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa
(Cassazione civile, sez. II, 06/06/2017, n. 14013).
Giova osservare che l'azione sopra indicata pone come elementi costitutivi il fatto che l'incremento patrimoniale di un soggetto sia correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro e, che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima. Se l'incremento patrimoniale
è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, esso non si può considerare un ingiustificato arricchimento (sul punto ordinanza n. 23471 del 2 settembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione).
Invero, nel caso di specie l'attore aveva acquistato l'immobile nell'interesse del proprio nipote il quale gli aveva conferito procura speciale, sicchè accese un finanziamento con la soc. CR al fine di ottenere un prestito pari ad euro 44.192,40 compresi interessi e premio assicurativo, sopportando i costi notarili per il rogito pari ad euro 3.100,00 , al fine di corrispondere parte del prezzo di acquisto dell'immobile sito in Giardini Naxos in Via Vittorio
UE n 213.
Detta circostanza risulta confermata dal quadro probatorio delineatosi. Giova osservare infatti che il convenuto non si è costituito nel presente giudizio, tantomeno ha reso l'interrogatorio formale ammesso, rifiutando l'accettazione del plico contenete l'intimazione, pertanto in applicazione dell'art 232 c.p.c. valutato ogni elemento di prova vanno dati per ammessi i fatti dedotti in giudizio.
Secondo l'articolo sopra citato infati “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Orbene dalla documentazione versata in atti si evince che nessuna contestazione è seguita alla diffida di pagamento inviata a mezzo racc AR al convenuto del 4/giugno 2019,
La domanda attorea pertanto merita accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa in accoglimento della domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato il 18 Parte_1
settembre 2019 nei confronti di così provvede. Parte_1
Dichiara la contumacia di nato a [...] l'11 novembre Parte_1
1999 .
Condanna nato a [...] l'11/novembre 1999 alla Parte_1
corresponsione della somma pari ad euro 47.292,40 in favore dell'attore
Parte_1
Condanna il convenuto alla refusione delle spese processuali che liquida in euro 2.356,00 per compensi, euro 24,93 per spese vive oltre iva cpa e spese generali che vanno distratte in favore dell'avvocato Agostino Crisafulli, procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò