TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/09/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OV D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti TAGLIALATELA GIOVANNI ) e TAGLIALATELA C.F._2
MONICA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4 atti, dall'avv. DI FOGGIA NICOLA ( ) presso cui è elettivamente C.F._5 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 14/01/2025 i procuratori delle parti, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi in conformità all'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/02/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto
1 matrimonio con il resistente in data 12/06/1997 dal quale erano nati tre figli: il Persona_1
24/09/1998, il 05/06/2003 e il 16/02/2005. Rilevava che, Persona_2 Persona_3 in costanza di matrimonio, il resistente si era mostrato interessato a perseguire meri interessi economici, avendola esclusa da qualsiasi decisione inerente agli affari familiari e non comunicandole alcuna informazione relativa al patrimonio e agli investimenti comuni, tra cui la società “Giovar Costruzione s.r.l.”. Aggiungeva che il coniuge aveva anche instaurato relazioni extraconiugali. Rappresentava che il marito percepiva circa € 6.000,00 al mese, mentre lei era titolare di un reddito mensile medio di circa € 3.500,00. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido e il collocamento dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 3.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10/05/2019, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, rappresentava che la ricorrente svolgeva l'attività di biologa nutrizionista con studio in ND e che, nel 2017, aveva costituito il Centro
[...]
a ND ove, oltre a svolgere l'attività primaria di nutrizionista, Controparte_3 erogava altresì trattamenti estetici e di benessere e vendeva prodotti cosmetici;
allegava pertanto una capacità economica della ricorrente pari a circa € 10.000,00 al mese (di cui solo € 4.000,00 dichiarati). Rappresentava che i coniugi erano contitolari al 50% della società “Giovar Costruzioni
s.r.l.” di cui egli era amministratore. Aggiungeva di non avere attualmente alcuna capacità economica. Rilevava che la ricorrente si era sempre disinteressata della crescita dei figli, oltre a essere affettivamente carente nei propri confronti, e che lo aveva spesso aggredito verbalmente e fisicamente. Precisava che la ricorrente gli aveva procurato lesioni quando aveva cercato di difendere il figlio OV da un'aggressione della stessa con una mazza di ferro. Allegava che la ricorrente aveva instaurato relazioni extraconiugali: una del 2005 e una nel 2015/2016 e che nel
2018 l'aveva sentita mentre ne parlava con un'amica. Pertanto, concludeva per la dichiarazione di addebito a carico della moglie, l'affido esclusivo dei minori a sé con collocamento prevalente presso lo stesso nella casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con la madre, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 per ciascun figlio, un assegno di € 1.000,00 a titolo di mantenimento per sé, nonché la condanna di controparte al pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di danno esistenziale, biologico e morale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 31/10/2019, il Presidente delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava
2 i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, fissava in € 2.100,00 il contributo al mantenimento per i tre figli minori a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie (tra cui le rette universitarie e le spese per l'alloggio a Milano per la figlia) e rilevava l'inammissibilità di ulteriori domande non connesse in maniera forte con la domanda di separazione (cfr. ordinanza del 30/01/2020). Ascoltati
i tre figli della coppia (cfr. verbale del 22/10/2020), veniva disposto il collocamento di OV presso il padre (cfr. ordinanza del 25/11/2020 nel proc. r.g. n. 1322-1/2019) e l'obbligo a carico della madre di contribuire al suo mantenimento versando un assegno mensile di € 700,00 al resistente con decorrenza dal 25/11/2020 (cfr. ordinanza del 25/07/2022). Sentito nuovamente il figlio (cfr. verbale del 15/11/2024), veniva disposto il suo collocamento presso il padre con ER obbligo a carico della madre di versare € 700,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento con decorrenza da febbraio 2022 (cfr. ordinanza del 27/12/2022). Escussi i testi (cfr. verbali del
10/10/2023, 16/01/2024 e 09/04/2024) e formulate diverse proposte conciliative, all'esito dell'udienza del 14/01/2025, constatato l'esito negativo di un bonario componimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito. In particolare, la ricorrente ha allegato condotte svilenti ed elusive del coniuge con particolare riferimento alla gestione economica del patrimonio familiare, nonché comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, sottolineando altresì il comportamento processuale tenuto dal resistente. Quest'ultimo ha invece allegato l'instaurazione di relazioni extraconiugali da parte della moglie, nonché episodi di aggressione nei propri confronti.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.,
Sez. 1, 20/12/2021, n. 40795).
Nel caso de quo, le allegazioni della ricorrente non trovano adeguato riscontro probatorio. Invero, da un lato, i comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli non sono stati supportati nel corso
3 del giudizio da elementi atti a comprovare una violazione dei doveri genitoriali nei loro confronti,
d'altro lato, il comportamento processuale tenuto dal resistente, successivo alla sua instaurazione, è irrilevante ai fini dell'addebito giacché è necessario indagare sull'eventuale responsabilità di uno dei coniugi nel causare la crisi coniugale nel periodo antecedente l'introduzione del procedimento di separazione, quale, per l'appunto, causa diretta ed esclusiva della crisi stessa. Da ultimo, alcuna prova è stata fornita nemmeno della condotta del resistente relativa alla sua volontà di perseguire meri personali interessi economici tramite il vincolo coniugale con la ricorrente. Peraltro, come già evidenziato dal giudice istruttore, i capi formulati dalla ricorrente sono generici in quanto privi degli indispensabili riferimenti di luogo e di tempo o riferiti a circostanze valutative, inidonei pertanto a provare le citate allegazioni.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, quest'ultimo ha allegato condotte aggressive della moglie nei suoi confronti e l'instaurazione di diverse relazioni extraconiugali: una del 2005 e una nel 2015/2016, dando atto che nel 2018 l'aveva sentita mentre ne parlava con un'amica.
Ciò posto, non trova adeguato riscontro probatorio l'allegazione del resistente relative alle presunte aggressioni subite dalla ricorrente, posto che le testi escusse nel corso del giudizio (sorella del resistente e amica della coppia) non hanno personalmente assistito ad alcun episodio fra quelli riportati da (cfr. ADR. sul capo n. 10 verbali del 10/10/2023 e del 09/04/2024). CP_1
È altresì carente di prova l'allegazione del resistente relativa all'addebitabilità della separazione alla moglie per la sua condotta fedifraga. Infatti, occorre ricordare che, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, è necessario valutare complessivamente il comportamento dei coniugi al fine verificarne la rilevanza in relazione alla crisi coniugale, ovvero il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 12/06/2006, n. 13592).
Nel caso di specie, le due testi escusse (sopra citate) hanno esposto due versioni opposte: la sorella del resistente, , in qualità di confidente della ricorrente, ha confermato che Controparte_4 quest'ultima avrebbe intrapreso le relazioni extraconiugali indicate dal resistente, ovvero con il dott.
e con il dott. ; l'amica della coppia, ha invece negato tali Per_4 Persona_5 Testimone_1 circostanze, precisando che tali persone erano solo dei colleghi di lavoro di entrambe. Tuttavia, la prima teste ) ha dato conferma di circostanze che le sarebbero state riferite Controparte_4 dalla ricorrente ma non su fatti ai quali ha personalmente assistito, non potendo quindi assumere la sua dichiarazione da sola alcuna rilevanza probatoria sul punto, tenendo peraltro conto della dichiarazione testimoniale avversa. Pertanto, non risultando provate nemmeno le allegazioni del resistente, va respinta la domanda di addebito da questi formulata e la separazione dei coniugi va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
4 Atteso il raggiungimento della maggiore età di tutti i figli della coppia, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
In merito alle statuizioni in favore dei figli maggiorenni, la ricorrente chiede da ultimo la conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del resistente e la revoca ER dell'obbligo posto a proprio carico di versare l'assegno per i figli OV e in favore del ER resistente con decorrenza dal mese di novembre 2022, attesa la carenza di legittimazione in capo al padre per esser venuta mena la convivenza padre-figli; il resistente chiede invece la revoca dell'assegno posto a proprio carico in favore della figlia con decorrenza dal 01/05/2023, ER atteso il raggiungimento dell'autosufficienza economica, e l'aumento dell'assegno per i figli
OV e posto a carico della ricorrente a € 1.500,00 per ciascuno (o pari alla somma ER ritenuta equa in base alla capacità economica della ricorrente), oltre al 100% delle spese extra- assegno (in subordine il 50%).
Occorre preliminarmente ricordare i principi giurisprudenziali applicabili in tema di assegno in favore dei figli maggiorenni.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento cessa quando gli stessi siano avviati ad un'attività lavorativa idonea a permettere il raggiungimento dell'indipendenza economica. Inoltre, l'onere della prova relativo agli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni è a carico dei richiedenti alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova. Sul tema, la Cassazione afferma che: “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Quanto all'onere probatorio, “è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del
5 diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. 1° luglio 2009, n. 15406)” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Ancora, in ordine alla decorrenza in caso di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la regola della retroattività della statuizione giudiziale deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di tali prestazioni, le quali hanno carattere alimentare. Pertanto, da un lato, la parte creditrice non può essere costretta a restituire quanto già versato per il periodo intercorrente dal deposito della domanda sino alla statuizione definitiva di riduzione o revoca, dall'altro, la parte debitrice non deve corrispondere quanto non versato per il medesimo periodo. Così si legge: “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (vd. Cass., Sez. 6 – 1, 4 luglio 2016, n. 13609; cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 27 maggio 2024, n. 14691).
Ciò posto, con riferimento alla situazione della figlia (ventiseienne), la ricorrente contesta ER il raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza in quanto sarebbe ancora impegnata negli studi universitari per conseguire la laurea magistrale, nonché che da maggio 2023 a ottobre
2023 è stata stagista senza retribuzione e che l'attuale contratto presso Teleperformance sarebbe rappresentativo di un percorso formativo che le garantirebbe un mero rimborso spese, non sufficiente a coprire le spese di vitto, di alloggio e delle tasse universitarie.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'immagine del suo profilo LinkedIn (cfr. doc. depositato da parte resistente il 15/01/2024), il cui contenuto non è stato specificamente contestato dalla ricorrente ma solo parzialmente interpretato in modo diverso senza un supporto probatorio contrario, risulta invero che ha conseguito la laurea triennale in «Impresa e Management» ER
6 presso l'università “Luiss Guido Carli” nel giugno 2020, successivamente ha completato un master in «Sales & Account Management» presso la “Luiss Business School” nel giugno 2021 e, in seguito, si è iscritta al corso di laurea magistrale in «Analisi e misure di marketing» presso la “Luiss
Guido Carli” nel settembre 2021. Nondimeno, risulta altresì che la stessa lavora attualmente presso
“Teleperformance per GoogleAds” con un contratto a tempo pieno a Barcellona (Spagna) e che, precedentemente, aveva già avuto un'esperienza lavorativa (contratto semestrale da maggio 2023 a ottobre 2023) presso “Papernest” a Barcellona;
quest'ultima, tuttavia, non risulta indicativa del raggiungimento dell'autosufficienza economica già nel maggio 2023 in quanto trattasi di un contratto della durata semestrale (cfr. Cass., Sez. I 15/12/2021, n. 40282), equiparabile a un periodo di stage formativo, come allegato dalla ricorrente.
Tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti, a fronte della contestazione del resistente, era onere della richiedente provare con adeguata documentazione le citate allegazioni. In particolare, non è stato provato che la ragazza stia ancora seguendo il corso di laurea magistrale (la cui durata ordinaria è pari a due anni), né alcun riscontro è stato fornito in merito alla tipologia di contratto con la Teleperformance al fine di provare che la retribuzione corrisposta rappresenti effettivamente un mero rimborso spese. Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra emerso e della documentazione in atti, risulta provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, e va revocato l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ER con decorrenza dalla data della domanda e cioè dal 15/01/2024, fatta salva l'irripetibilità delle somme corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della stessa.
Ne consegue la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Per quanto riguarda, invece, gli altri due figli maggiorenni OV (ventunenne) e ER
(ventenne), è circostanza incontestata che gli stessi siano studenti universitari presso la facoltà di
Ingegneria presso l'Università di Aversa e che, pertanto, non siano economicamente autosufficienti, tenuto peraltro conto della loro età.
La ricorrente chiede tuttavia la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore del resistente in quanto i due figli si sarebbero trasferiti ad Aversa ove hanno locato un'abitazione per motivi di studio, rappresentando quindi che il resistente non avrebbe più la legittimazione attiva a richiedere l'assegno in loro favore, potendo al più disporsi il versamento diretto in loro favore
(cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente del 17/03/2025).
Il resistente chiede invece la conferma della predetta corresponsione in proprio favore atteso il
7 costante rientro dei figli presso la di lui abitazione, modificandone inoltre la data di decorrenza per
OV dal 27/05/2019 in luogo del 25/11/2020 e il riconoscimento dell'obbligo di ottenere il versamento dell'assegno in favore di anche per il periodo in cui avrebbe con lui convissuto, ER ovvero da giugno 2020 a febbraio 2021.
In merito alla legittimazione attiva in capo al padre a richiedere l'assegno in loro favore, si ricorda che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essa permane fin quando la casa genitoriale, dalla quale i figli si sono allontanati per motivi di studio, rappresenti per loro uno stabile punto di riferimento presso cui ritornare in modo sistematico e che il genitore che la abiti si occupi materialmente delle loro esigenze. In particolare, “la legittimazione iure proprio del genitore
a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Questa decisione spiega - con riferimento a una norma (l'art. 337-septies cod. civ.) che prevede, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione" del giudice, come nel caso in cui venga disposto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio - che il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (vd. Cass., Sez. I, 22/11/2024, n. 30179).
Inoltre, non è possibile disporre il versamento diretto dell'assegno in favore dei figli maggiorenni in assenza di un'espressa domanda in tal senso da questi formulata;
“in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
8 quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati
a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (vd. Cass., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100).
Nel caso di specie, risulta che i due ragazzi rientrano sistematicamente nei fine settimana presso il padre, domiciliato in ND, via Domiziana, 317 (cfr. contratto di locazione), non avendo gli stessi accettato né richiesto che la corresponsione dell'assegno di mantenimento avvenga in modo diretto in loro favore (cfr. verbale dell'11/06/2024).
Quanto alla decorrenza dei rispettivi assegni, si ribadisce che, in virtù del principio della domanda, come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 19/10/2023, all'udienza del 10/05/2022 il resistente ha chiesto, da un lato, di fissare quale data di decorrenza dell'assegno per OV quella del deposito dell'ordinanza modificativa del relativo collocamento, ovvero il 25/11/2020, dall'altro, di disporre il collocamento di presso di lui con decorrenza dal 23/02/2022, senza fare alcun ER riferimento al precedente periodo di convivenza (da giugno 2020 a febbraio 2021), il cui esame fuoriesce in ogni caso dall'ambito di cognizione del presente giudizio. Il giudice istruttore ha, nel corso del giudizio, quindi disposto in conformità alle richieste del resistente in virtù del principio della domanda (cfr. ordinanze del 25/07/2022 e 27/12/2022) e, pertanto, va confermato l'obbligo a carico della ricorrente di versare al resistente l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni OV e : per il primo con decorrenza dal ER
24/11/2020, per il secondo con decorrenza dal 23/02/2022.
In merito all'assegnazione della casa familiare (di proprietà di entrambi i coniugi), occorre osservare che la Cassazione chiarisce che viene meno l'interesse dei figli a mantenere il loro ambiente domestico quando essi si limitino a un'utilizzazione saltuaria della casa stessa, non rappresentando più il centro dei loro affetti. Sul punto, si legge: “questa Corte ha chiarito in diverse occasioni come il carattere del tutto saltuario dell'utilizzazione da parte della prole dell'originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l'habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti (Cass. n. 11218/13), e come “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva
9 presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass.
4555/2012)” (vd. Cass., Sez. VI, 06/05/2019, n. 11844; cfr. altresì Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n.
10453).
Nel caso in esame, i due figli maggiorenni hanno come punto di riferimento stabile un'abitazione diversa dalla casa familiare (sita in ND, via G. Montegrappa n. 13/15) da un considerevole lasso di tempo, avendo nel corso del giudizio deciso di trasferirsi presso l'abitazione presa in locazione dal resistente (sita in ND, via Domiziana n. 317): OV dal novembre 2020 e da febbraio 2022. Pertanto, è venuto meno l'interesse dei due figli maggiorenni a preservare ER
l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori stavano insieme, non sussistendo i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al resistente.
Ne consegue che in relazione alla casa familiare si applicheranno le ordinarie leggi previste dall'ordinamento civile.
Passando ora all'importo degli assegni posti a carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli OV e , il resistente chiede l'aumento a € 1.500,00 per ER ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Occorre sul punto ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il principio di proporzionalità trova applicazione anche per il pagamento delle spese extra-assegno, tra cui rientrano le spese per l'alloggio fuori sede per frequentare i corsi universitari (cfr. Cass. Sez. I, 18/03/2024, n. 7169) per le quali è tuttavia necessario il preventivo accordo dei genitori (cfr. Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V. del
28/03/2024 e linee guida del CNF del 29/11/2017).
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, risulta che quest'ultima svolge l'attività di nutrizionista percependo circa € 3.500,00 lordi al mese (cfr. ricorso introduttivo e verbale del 31/10/2019) e vive nella casa familiare in comproprietà dei coniugi, la cui assegnazione è in questa sede revocata. Il resistente non è più amministratore della “Giovar
Costruzioni s.r.l.”, giacché la società è in liquidazione a seguito dello scioglimento disposto per la paralizzazione della società dovuta dal conflitto dei due soci - coniugi (cfr. PEC del liquidatore giudiziale del 28/10/2022), è iscritto al centro di collocamento (cfr. certificato del 08/01/2024) ma è stato provato che continua a svolgere l'attività di imprenditore (cfr. verbali del 16/01/2024 e
09/04/2024), e paga € 400,00 quale canone locatizio (cfr. contratto di locazione). Non risulta invece esser stata provata nel corso del giudizio una maggiore capacità economica della ricorrente, né sono stati formulati capi istruttori puntuali sul punto. Pertanto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione delle ordinanze del 25/07/2022 e del 27/12/2022, il
10 Collegio reputa congruo confermare la somma mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni (€ 700,00 per ciascun figlio) a carico della ricorrente, oltre al 50% delle spese extra-assegno per la cui disciplina il Tribunale si riporta al Protocollo del
Tribunale di S. Maria C.V. del 28/03/2024.
Inoltre, va rigettata la domanda di mantenimento formulata dal resistente atteso che non sono stati provati i fatti costitutivi della domanda previsti dall'art. 156 c.c., ossia l'inadeguatezza del reddito del richiedente atto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Come sopra anticipato, nel corso dell'istruttoria è stato provato che il resistente, pur essendo iscritto formalmente al centro di collocamento, continua a svolgere l'attività di imprenditore (cfr. verbali del 16/01/2024 e 09/04/2024), mentre alcun preciso riscontro è stato fornito in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alla disparità reddituale dei coniugi, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria al fine di provare i fatti a fondamento della domanda. In particolare, la teste , conoscente del nucleo familiare, ha dichiarato che nel mese di agosto Testimone_2
2023 il resistente le aveva riferito che lavorava fuori ND come imprenditore (cfr. verbale del 16/01/2024 cit.), così come la teste amica della coppia, ha a sua volta Testimone_1 affermato che lavora e ha sempre lavorato come imprenditore (cfr. verbale del CP_1
09/04/2024 cit.).
Va infine dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente poiché fondata su allegazioni generiche e, in ogni caso, non connessa in maniera forte con il presente giudizio.
La reciproca soccombenza sulle domande di addebito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ON (CE) il 07/08/1970, e , nato a [...] il Controparte_1
12/05/1969, ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. , parte II, serie A, anno 1997);
3) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4) revoca l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5) revoca l'obbligo a carico del resistente di versare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data della domanda (15/01/2024), fatta ER salva l'irripetibilità delle somme corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della domanda;
11 6) conferma l'obbligo a carico della ricorrente di versare al resistente, entro il 5 di ogni mese,
l'assegno mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni
OV (con decorrenza dal 25/11/2020) e (con decorrenza dal 23/02/2022), con ER rivalutazione ISTAT automatica, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 24/04/2025 Il Presidente est. dott. OV D'Onofrio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OV D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dagli avv.ti TAGLIALATELA GIOVANNI ) e TAGLIALATELA C.F._2
MONICA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4 atti, dall'avv. DI FOGGIA NICOLA ( ) presso cui è elettivamente C.F._5 domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 14/01/2025 i procuratori delle parti, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi in conformità all'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 11/02/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto
1 matrimonio con il resistente in data 12/06/1997 dal quale erano nati tre figli: il Persona_1
24/09/1998, il 05/06/2003 e il 16/02/2005. Rilevava che, Persona_2 Persona_3 in costanza di matrimonio, il resistente si era mostrato interessato a perseguire meri interessi economici, avendola esclusa da qualsiasi decisione inerente agli affari familiari e non comunicandole alcuna informazione relativa al patrimonio e agli investimenti comuni, tra cui la società “Giovar Costruzione s.r.l.”. Aggiungeva che il coniuge aveva anche instaurato relazioni extraconiugali. Rappresentava che il marito percepiva circa € 6.000,00 al mese, mentre lei era titolare di un reddito mensile medio di circa € 3.500,00. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido e il collocamento dei minori presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di € 3.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10/05/2019, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, rappresentava che la ricorrente svolgeva l'attività di biologa nutrizionista con studio in ND e che, nel 2017, aveva costituito il Centro
[...]
a ND ove, oltre a svolgere l'attività primaria di nutrizionista, Controparte_3 erogava altresì trattamenti estetici e di benessere e vendeva prodotti cosmetici;
allegava pertanto una capacità economica della ricorrente pari a circa € 10.000,00 al mese (di cui solo € 4.000,00 dichiarati). Rappresentava che i coniugi erano contitolari al 50% della società “Giovar Costruzioni
s.r.l.” di cui egli era amministratore. Aggiungeva di non avere attualmente alcuna capacità economica. Rilevava che la ricorrente si era sempre disinteressata della crescita dei figli, oltre a essere affettivamente carente nei propri confronti, e che lo aveva spesso aggredito verbalmente e fisicamente. Precisava che la ricorrente gli aveva procurato lesioni quando aveva cercato di difendere il figlio OV da un'aggressione della stessa con una mazza di ferro. Allegava che la ricorrente aveva instaurato relazioni extraconiugali: una del 2005 e una nel 2015/2016 e che nel
2018 l'aveva sentita mentre ne parlava con un'amica. Pertanto, concludeva per la dichiarazione di addebito a carico della moglie, l'affido esclusivo dei minori a sé con collocamento prevalente presso lo stesso nella casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con la madre, l'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.000,00 per ciascun figlio, un assegno di € 1.000,00 a titolo di mantenimento per sé, nonché la condanna di controparte al pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di danno esistenziale, biologico e morale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 31/10/2019, il Presidente delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava
2 i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, assegnava la casa familiare a quest'ultima, fissava in € 2.100,00 il contributo al mantenimento per i tre figli minori a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie (tra cui le rette universitarie e le spese per l'alloggio a Milano per la figlia) e rilevava l'inammissibilità di ulteriori domande non connesse in maniera forte con la domanda di separazione (cfr. ordinanza del 30/01/2020). Ascoltati
i tre figli della coppia (cfr. verbale del 22/10/2020), veniva disposto il collocamento di OV presso il padre (cfr. ordinanza del 25/11/2020 nel proc. r.g. n. 1322-1/2019) e l'obbligo a carico della madre di contribuire al suo mantenimento versando un assegno mensile di € 700,00 al resistente con decorrenza dal 25/11/2020 (cfr. ordinanza del 25/07/2022). Sentito nuovamente il figlio (cfr. verbale del 15/11/2024), veniva disposto il suo collocamento presso il padre con ER obbligo a carico della madre di versare € 700,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento con decorrenza da febbraio 2022 (cfr. ordinanza del 27/12/2022). Escussi i testi (cfr. verbali del
10/10/2023, 16/01/2024 e 09/04/2024) e formulate diverse proposte conciliative, all'esito dell'udienza del 14/01/2025, constatato l'esito negativo di un bonario componimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, entrambe le parti hanno presentato domanda di addebito. In particolare, la ricorrente ha allegato condotte svilenti ed elusive del coniuge con particolare riferimento alla gestione economica del patrimonio familiare, nonché comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli, sottolineando altresì il comportamento processuale tenuto dal resistente. Quest'ultimo ha invece allegato l'instaurazione di relazioni extraconiugali da parte della moglie, nonché episodi di aggressione nei propri confronti.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.,
Sez. 1, 20/12/2021, n. 40795).
Nel caso de quo, le allegazioni della ricorrente non trovano adeguato riscontro probatorio. Invero, da un lato, i comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli non sono stati supportati nel corso
3 del giudizio da elementi atti a comprovare una violazione dei doveri genitoriali nei loro confronti,
d'altro lato, il comportamento processuale tenuto dal resistente, successivo alla sua instaurazione, è irrilevante ai fini dell'addebito giacché è necessario indagare sull'eventuale responsabilità di uno dei coniugi nel causare la crisi coniugale nel periodo antecedente l'introduzione del procedimento di separazione, quale, per l'appunto, causa diretta ed esclusiva della crisi stessa. Da ultimo, alcuna prova è stata fornita nemmeno della condotta del resistente relativa alla sua volontà di perseguire meri personali interessi economici tramite il vincolo coniugale con la ricorrente. Peraltro, come già evidenziato dal giudice istruttore, i capi formulati dalla ricorrente sono generici in quanto privi degli indispensabili riferimenti di luogo e di tempo o riferiti a circostanze valutative, inidonei pertanto a provare le citate allegazioni.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, quest'ultimo ha allegato condotte aggressive della moglie nei suoi confronti e l'instaurazione di diverse relazioni extraconiugali: una del 2005 e una nel 2015/2016, dando atto che nel 2018 l'aveva sentita mentre ne parlava con un'amica.
Ciò posto, non trova adeguato riscontro probatorio l'allegazione del resistente relative alle presunte aggressioni subite dalla ricorrente, posto che le testi escusse nel corso del giudizio (sorella del resistente e amica della coppia) non hanno personalmente assistito ad alcun episodio fra quelli riportati da (cfr. ADR. sul capo n. 10 verbali del 10/10/2023 e del 09/04/2024). CP_1
È altresì carente di prova l'allegazione del resistente relativa all'addebitabilità della separazione alla moglie per la sua condotta fedifraga. Infatti, occorre ricordare che, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, è necessario valutare complessivamente il comportamento dei coniugi al fine verificarne la rilevanza in relazione alla crisi coniugale, ovvero il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale (cfr. Cass., Sez. 1, 12/06/2006, n. 13592).
Nel caso di specie, le due testi escusse (sopra citate) hanno esposto due versioni opposte: la sorella del resistente, , in qualità di confidente della ricorrente, ha confermato che Controparte_4 quest'ultima avrebbe intrapreso le relazioni extraconiugali indicate dal resistente, ovvero con il dott.
e con il dott. ; l'amica della coppia, ha invece negato tali Per_4 Persona_5 Testimone_1 circostanze, precisando che tali persone erano solo dei colleghi di lavoro di entrambe. Tuttavia, la prima teste ) ha dato conferma di circostanze che le sarebbero state riferite Controparte_4 dalla ricorrente ma non su fatti ai quali ha personalmente assistito, non potendo quindi assumere la sua dichiarazione da sola alcuna rilevanza probatoria sul punto, tenendo peraltro conto della dichiarazione testimoniale avversa. Pertanto, non risultando provate nemmeno le allegazioni del resistente, va respinta la domanda di addebito da questi formulata e la separazione dei coniugi va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
4 Atteso il raggiungimento della maggiore età di tutti i figli della coppia, nulla deve disporsi in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
In merito alle statuizioni in favore dei figli maggiorenni, la ricorrente chiede da ultimo la conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del resistente e la revoca ER dell'obbligo posto a proprio carico di versare l'assegno per i figli OV e in favore del ER resistente con decorrenza dal mese di novembre 2022, attesa la carenza di legittimazione in capo al padre per esser venuta mena la convivenza padre-figli; il resistente chiede invece la revoca dell'assegno posto a proprio carico in favore della figlia con decorrenza dal 01/05/2023, ER atteso il raggiungimento dell'autosufficienza economica, e l'aumento dell'assegno per i figli
OV e posto a carico della ricorrente a € 1.500,00 per ciascuno (o pari alla somma ER ritenuta equa in base alla capacità economica della ricorrente), oltre al 100% delle spese extra- assegno (in subordine il 50%).
Occorre preliminarmente ricordare i principi giurisprudenziali applicabili in tema di assegno in favore dei figli maggiorenni.
La giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento cessa quando gli stessi siano avviati ad un'attività lavorativa idonea a permettere il raggiungimento dell'indipendenza economica. Inoltre, l'onere della prova relativo agli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni è a carico dei richiedenti alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova. Sul tema, la Cassazione afferma che: “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Quanto all'onere probatorio, “è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del
5 diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. 1° luglio 2009, n. 15406)” (vd. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183).
Ancora, in ordine alla decorrenza in caso di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, la regola della retroattività della statuizione giudiziale deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di tali prestazioni, le quali hanno carattere alimentare. Pertanto, da un lato, la parte creditrice non può essere costretta a restituire quanto già versato per il periodo intercorrente dal deposito della domanda sino alla statuizione definitiva di riduzione o revoca, dall'altro, la parte debitrice non deve corrispondere quanto non versato per il medesimo periodo. Così si legge: “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (vd. Cass., Sez. 6 – 1, 4 luglio 2016, n. 13609; cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, n. 27 maggio 2024, n. 14691).
Ciò posto, con riferimento alla situazione della figlia (ventiseienne), la ricorrente contesta ER il raggiungimento dell'autosufficienza economica della ragazza in quanto sarebbe ancora impegnata negli studi universitari per conseguire la laurea magistrale, nonché che da maggio 2023 a ottobre
2023 è stata stagista senza retribuzione e che l'attuale contratto presso Teleperformance sarebbe rappresentativo di un percorso formativo che le garantirebbe un mero rimborso spese, non sufficiente a coprire le spese di vitto, di alloggio e delle tasse universitarie.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'immagine del suo profilo LinkedIn (cfr. doc. depositato da parte resistente il 15/01/2024), il cui contenuto non è stato specificamente contestato dalla ricorrente ma solo parzialmente interpretato in modo diverso senza un supporto probatorio contrario, risulta invero che ha conseguito la laurea triennale in «Impresa e Management» ER
6 presso l'università “Luiss Guido Carli” nel giugno 2020, successivamente ha completato un master in «Sales & Account Management» presso la “Luiss Business School” nel giugno 2021 e, in seguito, si è iscritta al corso di laurea magistrale in «Analisi e misure di marketing» presso la “Luiss
Guido Carli” nel settembre 2021. Nondimeno, risulta altresì che la stessa lavora attualmente presso
“Teleperformance per GoogleAds” con un contratto a tempo pieno a Barcellona (Spagna) e che, precedentemente, aveva già avuto un'esperienza lavorativa (contratto semestrale da maggio 2023 a ottobre 2023) presso “Papernest” a Barcellona;
quest'ultima, tuttavia, non risulta indicativa del raggiungimento dell'autosufficienza economica già nel maggio 2023 in quanto trattasi di un contratto della durata semestrale (cfr. Cass., Sez. I 15/12/2021, n. 40282), equiparabile a un periodo di stage formativo, come allegato dalla ricorrente.
Tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti, a fronte della contestazione del resistente, era onere della richiedente provare con adeguata documentazione le citate allegazioni. In particolare, non è stato provato che la ragazza stia ancora seguendo il corso di laurea magistrale (la cui durata ordinaria è pari a due anni), né alcun riscontro è stato fornito in merito alla tipologia di contratto con la Teleperformance al fine di provare che la retribuzione corrisposta rappresenti effettivamente un mero rimborso spese. Pertanto, alla luce del quadro giurisprudenziale sopra emerso e della documentazione in atti, risulta provato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, e va revocato l'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ER con decorrenza dalla data della domanda e cioè dal 15/01/2024, fatta salva l'irripetibilità delle somme corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della stessa.
Ne consegue la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Per quanto riguarda, invece, gli altri due figli maggiorenni OV (ventunenne) e ER
(ventenne), è circostanza incontestata che gli stessi siano studenti universitari presso la facoltà di
Ingegneria presso l'Università di Aversa e che, pertanto, non siano economicamente autosufficienti, tenuto peraltro conto della loro età.
La ricorrente chiede tuttavia la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore del resistente in quanto i due figli si sarebbero trasferiti ad Aversa ove hanno locato un'abitazione per motivi di studio, rappresentando quindi che il resistente non avrebbe più la legittimazione attiva a richiedere l'assegno in loro favore, potendo al più disporsi il versamento diretto in loro favore
(cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente del 17/03/2025).
Il resistente chiede invece la conferma della predetta corresponsione in proprio favore atteso il
7 costante rientro dei figli presso la di lui abitazione, modificandone inoltre la data di decorrenza per
OV dal 27/05/2019 in luogo del 25/11/2020 e il riconoscimento dell'obbligo di ottenere il versamento dell'assegno in favore di anche per il periodo in cui avrebbe con lui convissuto, ER ovvero da giugno 2020 a febbraio 2021.
In merito alla legittimazione attiva in capo al padre a richiedere l'assegno in loro favore, si ricorda che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, essa permane fin quando la casa genitoriale, dalla quale i figli si sono allontanati per motivi di studio, rappresenti per loro uno stabile punto di riferimento presso cui ritornare in modo sistematico e che il genitore che la abiti si occupi materialmente delle loro esigenze. In particolare, “la legittimazione iure proprio del genitore
a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).
Questa decisione spiega - con riferimento a una norma (l'art. 337-septies cod. civ.) che prevede, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione" del giudice, come nel caso in cui venga disposto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio - che il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (vd. Cass., Sez. I, 22/11/2024, n. 30179).
Inoltre, non è possibile disporre il versamento diretto dell'assegno in favore dei figli maggiorenni in assenza di un'espressa domanda in tal senso da questi formulata;
“in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
8 quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati
a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (vd. Cass., Sez. I, 12/11/2021, n. 34100).
Nel caso di specie, risulta che i due ragazzi rientrano sistematicamente nei fine settimana presso il padre, domiciliato in ND, via Domiziana, 317 (cfr. contratto di locazione), non avendo gli stessi accettato né richiesto che la corresponsione dell'assegno di mantenimento avvenga in modo diretto in loro favore (cfr. verbale dell'11/06/2024).
Quanto alla decorrenza dei rispettivi assegni, si ribadisce che, in virtù del principio della domanda, come già evidenziato nell'ordinanza depositata in data 19/10/2023, all'udienza del 10/05/2022 il resistente ha chiesto, da un lato, di fissare quale data di decorrenza dell'assegno per OV quella del deposito dell'ordinanza modificativa del relativo collocamento, ovvero il 25/11/2020, dall'altro, di disporre il collocamento di presso di lui con decorrenza dal 23/02/2022, senza fare alcun ER riferimento al precedente periodo di convivenza (da giugno 2020 a febbraio 2021), il cui esame fuoriesce in ogni caso dall'ambito di cognizione del presente giudizio. Il giudice istruttore ha, nel corso del giudizio, quindi disposto in conformità alle richieste del resistente in virtù del principio della domanda (cfr. ordinanze del 25/07/2022 e 27/12/2022) e, pertanto, va confermato l'obbligo a carico della ricorrente di versare al resistente l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni OV e : per il primo con decorrenza dal ER
24/11/2020, per il secondo con decorrenza dal 23/02/2022.
In merito all'assegnazione della casa familiare (di proprietà di entrambi i coniugi), occorre osservare che la Cassazione chiarisce che viene meno l'interesse dei figli a mantenere il loro ambiente domestico quando essi si limitino a un'utilizzazione saltuaria della casa stessa, non rappresentando più il centro dei loro affetti. Sul punto, si legge: “questa Corte ha chiarito in diverse occasioni come il carattere del tutto saltuario dell'utilizzazione da parte della prole dell'originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l'habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti (Cass. n. 11218/13), e come “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva
9 presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass.
4555/2012)” (vd. Cass., Sez. VI, 06/05/2019, n. 11844; cfr. altresì Cass., Sez. 1, 31/03/2022, n.
10453).
Nel caso in esame, i due figli maggiorenni hanno come punto di riferimento stabile un'abitazione diversa dalla casa familiare (sita in ND, via G. Montegrappa n. 13/15) da un considerevole lasso di tempo, avendo nel corso del giudizio deciso di trasferirsi presso l'abitazione presa in locazione dal resistente (sita in ND, via Domiziana n. 317): OV dal novembre 2020 e da febbraio 2022. Pertanto, è venuto meno l'interesse dei due figli maggiorenni a preservare ER
l'habitat sociale e abitativo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori stavano insieme, non sussistendo i presupposti per l'assegnazione della casa familiare al resistente.
Ne consegue che in relazione alla casa familiare si applicheranno le ordinarie leggi previste dall'ordinamento civile.
Passando ora all'importo degli assegni posti a carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei due figli OV e , il resistente chiede l'aumento a € 1.500,00 per ER ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Occorre sul punto ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il principio di proporzionalità trova applicazione anche per il pagamento delle spese extra-assegno, tra cui rientrano le spese per l'alloggio fuori sede per frequentare i corsi universitari (cfr. Cass. Sez. I, 18/03/2024, n. 7169) per le quali è tuttavia necessario il preventivo accordo dei genitori (cfr. Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V. del
28/03/2024 e linee guida del CNF del 29/11/2017).
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, risulta che quest'ultima svolge l'attività di nutrizionista percependo circa € 3.500,00 lordi al mese (cfr. ricorso introduttivo e verbale del 31/10/2019) e vive nella casa familiare in comproprietà dei coniugi, la cui assegnazione è in questa sede revocata. Il resistente non è più amministratore della “Giovar
Costruzioni s.r.l.”, giacché la società è in liquidazione a seguito dello scioglimento disposto per la paralizzazione della società dovuta dal conflitto dei due soci - coniugi (cfr. PEC del liquidatore giudiziale del 28/10/2022), è iscritto al centro di collocamento (cfr. certificato del 08/01/2024) ma è stato provato che continua a svolgere l'attività di imprenditore (cfr. verbali del 16/01/2024 e
09/04/2024), e paga € 400,00 quale canone locatizio (cfr. contratto di locazione). Non risulta invece esser stata provata nel corso del giudizio una maggiore capacità economica della ricorrente, né sono stati formulati capi istruttori puntuali sul punto. Pertanto, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione delle ordinanze del 25/07/2022 e del 27/12/2022, il
10 Collegio reputa congruo confermare la somma mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni (€ 700,00 per ciascun figlio) a carico della ricorrente, oltre al 50% delle spese extra-assegno per la cui disciplina il Tribunale si riporta al Protocollo del
Tribunale di S. Maria C.V. del 28/03/2024.
Inoltre, va rigettata la domanda di mantenimento formulata dal resistente atteso che non sono stati provati i fatti costitutivi della domanda previsti dall'art. 156 c.c., ossia l'inadeguatezza del reddito del richiedente atto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Come sopra anticipato, nel corso dell'istruttoria è stato provato che il resistente, pur essendo iscritto formalmente al centro di collocamento, continua a svolgere l'attività di imprenditore (cfr. verbali del 16/01/2024 e 09/04/2024), mentre alcun preciso riscontro è stato fornito in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alla disparità reddituale dei coniugi, né è stata formulata alcuna istanza istruttoria al fine di provare i fatti a fondamento della domanda. In particolare, la teste , conoscente del nucleo familiare, ha dichiarato che nel mese di agosto Testimone_2
2023 il resistente le aveva riferito che lavorava fuori ND come imprenditore (cfr. verbale del 16/01/2024 cit.), così come la teste amica della coppia, ha a sua volta Testimone_1 affermato che lavora e ha sempre lavorato come imprenditore (cfr. verbale del CP_1
09/04/2024 cit.).
Va infine dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente poiché fondata su allegazioni generiche e, in ogni caso, non connessa in maniera forte con il presente giudizio.
La reciproca soccombenza sulle domande di addebito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
ON (CE) il 07/08/1970, e , nato a [...] il Controparte_1
12/05/1969, ex art. 151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (atto n. , parte II, serie A, anno 1997);
3) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4) revoca l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
5) revoca l'obbligo a carico del resistente di versare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data della domanda (15/01/2024), fatta ER salva l'irripetibilità delle somme corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della domanda;
11 6) conferma l'obbligo a carico della ricorrente di versare al resistente, entro il 5 di ogni mese,
l'assegno mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni
OV (con decorrenza dal 25/11/2020) e (con decorrenza dal 23/02/2022), con ER rivalutazione ISTAT automatica, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7) rigetta la domanda di mantenimento formulata dal resistente;
8) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal resistente;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 24/04/2025 Il Presidente est. dott. OV D'Onofrio
12