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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 22/09/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42018 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to PATTUMELLI DAMASO , Parte_1 Parte_2
[...]
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to DE MARTINO ROBERTO , CP_1
resistente
Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 19.11.24 e ritualmente notificato, ,premesso di Parte_1
aver infruttuosamente esperito il prescritto iter amministrativo, si opponeva all'accertamento della percentuale di menomazione derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica di cui all'art.13 c.1 Dlgs
1 CP_ n.38/2000 -già riconosciuta nella misura del 16%– e chiedeva la condanna dell' alla corresponsione della rendita nella misura del 25% e comunque non inferiore al 17%.
CP_ L' si costituiva, contestando la diversa valutazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Nominato un CTU per l'accertamento di quanto lamentato in ricorso, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata.
Il CTU dott. anche a seguito di osservazioni del CT di parte attrice, ha stabilito che la Per_1
percentuale di minorazione accertata è pari al 18%, con stabilizzazione del danno al 18.10.2023.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e la motivazione esposta nella relazione peritale immune da vizi, peraltro non specificamente evidenziati.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta in parte.
Stante il parziale accoglimento, le spese processuali possono compensarsi nella misura del 50%; il residuo 50% è liquidato come in dispositivo a carico della parte soccombente, con distrazione come richiesto;
le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente.
P Q M
Definitivamente pronunziando:
1) Accerta e dichiara che la percentuale di menomazione derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica di cui all'art.13 c.1 Dlgs n.38/2000 è pari al 18% dal 18.10.2023 e condanna l' alla CP_1
liquidazione della rendita corrispondente a tale percentuale con la decorrenza e nella misura di legge , oltre interessi legali con stessa decorrenza;
CP_ 2) dichiara compensate le spese nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico di e liquida l'intero in E. 2.750,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi come richiesto;
2 CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 22.9.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 22/09/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter
CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42018 /2024 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to PATTUMELLI DAMASO , Parte_1 Parte_2
[...]
ricorrente contro
rappresentato e difeso dall' avv.to DE MARTINO ROBERTO , CP_1
resistente
Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
Con ricorso depositato in data 19.11.24 e ritualmente notificato, ,premesso di Parte_1
aver infruttuosamente esperito il prescritto iter amministrativo, si opponeva all'accertamento della percentuale di menomazione derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica di cui all'art.13 c.1 Dlgs
1 CP_ n.38/2000 -già riconosciuta nella misura del 16%– e chiedeva la condanna dell' alla corresponsione della rendita nella misura del 25% e comunque non inferiore al 17%.
CP_ L' si costituiva, contestando la diversa valutazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Nominato un CTU per l'accertamento di quanto lamentato in ricorso, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata.
Il CTU dott. anche a seguito di osservazioni del CT di parte attrice, ha stabilito che la Per_1
percentuale di minorazione accertata è pari al 18%, con stabilizzazione del danno al 18.10.2023.
Le conclusioni del CTU sono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita e la motivazione esposta nella relazione peritale immune da vizi, peraltro non specificamente evidenziati.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta in parte.
Stante il parziale accoglimento, le spese processuali possono compensarsi nella misura del 50%; il residuo 50% è liquidato come in dispositivo a carico della parte soccombente, con distrazione come richiesto;
le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente.
P Q M
Definitivamente pronunziando:
1) Accerta e dichiara che la percentuale di menomazione derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica di cui all'art.13 c.1 Dlgs n.38/2000 è pari al 18% dal 18.10.2023 e condanna l' alla CP_1
liquidazione della rendita corrispondente a tale percentuale con la decorrenza e nella misura di legge , oltre interessi legali con stessa decorrenza;
CP_ 2) dichiara compensate le spese nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico di e liquida l'intero in E. 2.750,00 per compensi professionali, oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi come richiesto;
2 CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma 22.9.2025
IL GIUDICE
Dott.S.Rossi
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