Articolo 33 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 32Articolo 34
Versione
18 agosto 1967
Art. 33.
Il titolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in localita' di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.
L'aliquota dovuta e' pari all'8 per cento della quantita' di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.
L'aliquota non e' dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.
Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.
Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, puo' essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalita' di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967
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