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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/10/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, all'esito dell'udienza di discussione di cui agli artt. 127 ter, 128 e 281 sexies terzo comma c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 9608/2023 promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore Parte_1
, in persona del Direttore Parte_2 pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
RICORRENTI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Lavagetto
CP_2
[...] [...]
Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Buffa Giuseppe
Controparte_4
CP_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Varese Nicola
BUFFA Controparte_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Romano e Dadone Daniela
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
1 Per i ricorrenti (come da ricorso in riassunzione del 17.09.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- dichiarare la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia impugnato posto in essere dalla società cooperativa a responsabilità limitata “ ” con atto del 9.12.2015 ricevuto dal Notaio CP_7
, rep. n. 5800 – racc. n. 4455, in relazione ai terreni censiti al Catasto Terreni Persona_1 del Comune di Genova, Sezione 1, foglio 57, numeri di mappa 487, 578, 579, meglio identificati nell'atto di rinuncia che si produce sub doc. 1., per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza contro , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, , nonché contro gli eredi del sig. . CP_4 CP_5 CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
Per il resistente (come da comparsa di costituzione): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza,
a) In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. CP_1 per i motivi espressi in narrativa con ogni conseguenziale provvedimento;
[...]
b) nel merito rigettare la domanda attrice infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Con condanna al pagamento delle spese legali”.
Per i resistenti e (come da comparsa di CP_2 CP_8 Controparte_3 costituzione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis:
1) Dichiarare inammissibili, improponibili o come meglio e, comunque, respingere le domande attrici, mandandone i convenuti assolti.
2) Respingere le eccezioni dei signori , e , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 che negano la loro qualità di soci, confermando che essi erano soci al tempo della liquidazione della società cooperativa.
3) Porre a carico delle controparti le spese e i compensi professionali della lite, maggiorati di spese generali, CPA e IVA”.
Per i resistenti e (come da comparsa di costituzione): Controparte_4 CP_5
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi, in via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire della ricorrente, e/o per carenza di legittimazione passiva dei conchiudenti;
nel merito respingere siccome infondata, non provata, irrita, illegittima, nulla, la domanda attorea.
Vinte le spese ed onorari di giudizio”.
2 Per la resistente (come da memoria ex art. 281-duodecies, 4°c, n.1, c.p.c): Controparte_9
“In via principale e nel merito,
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'Agenzia e del
Ministero attori
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora Controparte_9
- dichiarare infondate e pertanto respingere tutte le domande dell'Agenzia e del ricorrenti, Parte_1 in ogni caso
- con il favore delle spese, compensi, esborsi, rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta al momento dell'esazione”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte ricorrente
1.1) Il e l' Parte_1 Parte_2
, con ricorso ex art 281-decies c.p.c, depositato in data 23.10.2023, convenivano davanti a
[...] questo Tribunale i resistenti indicati in epigrafe, affinché venisse accertata e dichiarata la nullità, per non meritevolezza e/o illiceità della causa, dell'atto unilaterale di rinuncia posto in essere dalla
Società cooperativa a responsabilità limitata ” con atto pubblico del 09.12.2015 ricevuto CP_7 dal Notaio rep. N.5800-racc. n. 4455, in relazione ai terreni censiti al Catasto Persona_1 terreni del Comune di Genova, sezione 1, figlio 57, mappali n. 487,578 e 579, con il quale i medesimi erano stati trasferiti ai sensi dell'art. 827 c.c. al Demanio pubblico (v. doc. 1).
1.2) A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva:
- che la trascrizione del predetto atto non era stata comunicata né all'Agenzia del Demanio né al
; Parte_1
- che i terreni oggetti di rinuncia risultavano del tutto privi di utilità economica e potenziale commerciabilità, versando gli stessi in stato di degrado tale da inficiarne la stabilità statica, a causa di dissesto idrogeologico, ed essendo forieri di importanti oneri manutentivi e fiscali e che l'atto di rinuncia era stato posto in essere al solo fine di trasferire in capo all'Erario, e per esso alla collettività,
i costi necessari per le opere di consolidamento;
- che la pericolosità per l'incolumità pubblica e le criticità dei luoghi emergevano dal verbale di ispezione demaniale disposta dalla Direzione Regionale Liguria, effettuata in data 15.03.2022, nonché dalle plurime denunce di sinistri dovute a fenomeni di caduta massi pervenute all'Agenzia del Demanio, oltre che dai numerosi procedimenti civili e amministrativi che avevano negli anni interessato tali terreni;
- che la risultava cancellata dal registro delle imprese ed estinta in data 15.01.2026 Controparte_10
(v. doc. 3) e che, pertanto, legittimati passivi nella presente causa erano gli odierni resistenti, per aver
3 rivestito gli stessi la qualità di soci alla data dell'estinzione della società, così come risultante, con riferimento ai soci , e dai verbali di CP_8 CP_2 Controparte_3 CP_9 assemblea straordinaria del 03.03.2024 (v. doc. 4) e, riguardo ai soci Controparte_1 [...]
e , da apposita dichiarazione resa da a mezzo nota del CP_4 CP_5 CP_8 proprio difensore (v. doc. 6), con la sola esclusione delle Sig.re e in CP_11 Persona_2 quanto decedute in data anteriore all'estinzione della società ed alla stipula dell'atto di rinuncia.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte resistente Controparte_1
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2024 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo cessato
[...] di essere socio della cooperativa dal 05.03.2007, così come da visura camerale prodotta (v. doc. 2) e, chiedendo, nel merito, la reiezione dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato atteso anche il fatto che lo scioglimento della cooperativa si era reso necessario a seguito dell'impossibilità di realizzare l'obiettivo per cui la medesima era stata costituita, ovvero la realizzazione di un compendio immobiliare sui terreni oggetti di causa poi divenuti inedificabili per loro destinazione agricola.
3. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei resistenti , e CP_2 CP_8
Controparte_3
3.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2024 si costituivano in giudizio , CP_2
e , chiedendo la reiezione dell'avverso ricorso, deducendo che i terreni CP_8 Controparte_3 di cui trattasi erano stati acquistati dalla società “La Quercia s.r.l.” nel 1990 al fine di perseguire il proprio oggetto sociale di attività immobiliare, volta alla realizzazione di porzioni immobiliari da assegnare ai soci, ma che, a seguito di deliberazione del Comune di Genova del 14.12.1995, gli stessi erano stati destinati a zona agricola, con conseguente venir meno di ogni possibilità edificatoria e che, per tale ragione, nell'assemblea del 03.03.2014 i soci avevano deciso di porre in liquidazione la società e, successivamente, in data 09.12.2015 la Sig.ra quale liquidatrice e legale CP_8 rappresentante delle medesima, aveva stipulato l'atto di rinuncia abdicativa della proprietà sui terreni per cui è causa, essendo fallito ogni antecedente tentativo di vendita dei medesimi.
3.2) Sostenevano l'ammissibilità della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento e ribadivano altresì la liceità della causa alla base dell'atto di rinuncia, resosi necessario dall'impossibilità che la società potesse raggiungere il proprio scopo sociale, precisando, comunque, che in caso di accoglimento della domanda di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa, si sarebbe instaurata tra i soci una comunione indivisa sui terreni, ma sempre con i limiti di responsabilità di cui all'art. 2945 c.c. nel rispetto dell'originario patto sociale, rappresentato dalla forma della società a responsabilità limitata.
4
4. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei resistenti e Controparte_4 CP_5
[...]
4.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2024 si costituivano in giudizio
[...]
e , eccependo, in via preliminare, la loro carenza di legittimazione CP_4 CP_5 passiva, non emergendo la loro qualifica di soci da alcuno degli atti ex adverso prodotti e non potendo ricavarsi la stessa dalla dichiarazione unilaterale resa dalla Sig.ra dovendo per contro CP_8 tale qualifica emergere dal libro dei soci, obbligatorio per le e, comunque, da un atto Parte_3 avente le forme richieste ex art. 1350 e/o 2521 c.c. Asserivano, inoltre, che la loro estraneità alla cooperativa era confermata dal fatto che i medesimi non avevano partecipato alle assemblee della società (compresa quella del 03.03.2014 in cui era stata decretata la cancellazione della società e la nomina della liquidatrice né erano stati alle stesse convocati e ribadivano, pertanto, la CP_8 loro estraneità alla stipula dell'atto di rinuncia abdicativa per cui è causa, compiuto dalla cooperativa, in persona della liquidatrice, senza una sottostante delibera.
4.2) Precisavano, altresì, che tutti i soci erano del tutto carenti di legittimazione passiva, essendo la
Quercia s.r.l una società cooperativa a mutualità prevalente e dovendo, pertanto, trovare applicazione quanto previsto dall'art. 45 lett. b) dello Statuto, oltre che quanto disposto dall'art. 11 della legge n.
59 del 31.01.1992, secondo i quali, in caso di estinzione, l'intero patrimonio sociale residuo risultante dalla liquidazione non poteva essere devoluto ai soci, ma doveva essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e che conseguentemente, nel caso,
l'odierna azione andava proposta nei confronti del predetto fondo.
4.3) Eccepivano, altresì, stante il divieto ex lege di qualsiasi assegnazione dei beni sociali in loro favore, la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'Agenzia del Demanio.
4.4) Chiedevano che venisse integrato il contraddittorio anche nei confronti degli eredi delle due socie defunte prima dell'estinzione della cooperativa, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto, riguardando il presente giudizio una potenziale, anche se contestata, comunione indivisa;
nel merito chiedevano anch'essi la reiezione dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
5. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della resistente Controparte_9
5.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2024 si costituiva in giudizio CP_9
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo
[...] più la carica di socia al momento della stipulazione dell'atto di rinuncia per cui è causa, avendo la medesima esercitato il proprio diritto di recesso dalla società con effetto dal 10.03.2014 (v. doc. 1) e, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato, trovando l'atto di rinuncia abdicativa fondamento nell'impossibilità da parte della società di dare attuazione al CP_7
5 proprio scopo sociale e, comunque, non essendo provato che la società fosse al momento della rinuncia a conoscenza delle problematiche idrogeologiche interessanti i terreni per cui è causa.
5.2) Nella prima memoria ex art. 281 duodecies, 4°c, c.p.c., associandosi alle difese delle parti e eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva e/o CP_5 Controparte_4 interesse ad agire dell'Agenzia del Demanio.
6. Esposizione dello svolgimento processo
6.1) Il Giudice, concessi i termini per le memorie ex art.281-duodecies, 4°comma c.p.c., sentite le parti in merito alla necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli eredi delle Sig.re e e ritenuto di poter decidere unitamente al merito le eccezioni relative CP_11 Persona_2 all'integrità del contraddittorio, fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando i difensori al deposito di note conclusionali e repliche.
6.2) Il giudizio veniva successivamente interrotto a causa del decesso, prima della celebrazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, del Sig. e poi riassunto da parte CP_2 dei ricorrenti ai sensi dell'art. 303 c.p.c., con conseguente fissazione di udienza per la prosecuzione e assegnazione di un termine per la notifica del ricorso in riassunzione agli eredi del Sig. CP_2
ed alle restanti parti.
[...]
6.3) All'udienza del 22.09.2025 le parti chiedevano nuovamente che la causa fosse rimessa in decisione ed il Giudice fissava, pertanto, udienza ex art. 281 sexies c.p.c al 02.10.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
7. Sulle eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire, di legittimazione passiva e attiva avanzate dai resistenti e sulla necessità dell'integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi delle due socie defunte.
7.1) Si osserva che le due ricorrenti chiedono la nullità dell'atto abdicativo della proprietà immobiliare.
7.2) Nessun dubbio può esservi sull'interesse delle ricorrenti ex art. 1421 c.c. ad ottenere una dichiarazione di nullità della c.d. rinuncia abdicativa poiché ciò permetterebbe allo Stato di non acquisire al proprio patrimonio beni non solo privi di alcun valore ma addirittura implicanti, come consta dalla stessa documentazione allegata dalla difesa erariale, ingenti costi di manutenzione.
7.3) Si osserva altresì che la declaratoria di nullità invocata dalla difesa erariale, privando la rinuncia abdicativa della sua efficacia abdicativa, avrebbe l'evidente effetto giuridico di mantenere la proprietà dell'immobile nel patrimonio della cooperativa la quale, medio tempore, si è pacificamente sciolta.
7.4) Secondo principio costituente ius receptum, per effetto dell'estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio dei soci nei rapporti patrimoniali che mettevano capo alla società.
6 7.5) In fattispecie analoga la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in caso di estinzione della società, i soci hanno legittimazione passiva rispetto all'azione di risoluzione di contratto di locazione stipulato dalla società quando ancora in vita (cfr. in termini Sez. 3 - , Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023).
7.6) Sempre sulla base di analogo impianto argomentativo la Cassazione ritiene che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci, fra l'altro, “i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione” (cfr. in termini Sez. 2 - , Sentenza n. 24246 del 09/08/2023).
7.7) Né pare idonea ad escludere l'applicazione dei principi esposti l'articolo 11, comma 5, L.
59/1992 (e l'analoga disposizione contenuta nello statuto della cooperativa estinta), che stabilisce che deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il patrimonio delle cooperative come residuato dalla liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, giacché tale disposizione implica che il bene sia stato compreso nell'attività di liquidazione laddove, nel caso in specie, chiedendo le ricorrenti la nullità di un negozio traslativo, appare pacifico che il cespite ceduto non fosse stato incluso nel bilancio finale di liquidazione.
7.8) Per le considerazioni che precedono non può revocarsi in dubbio che la qualità di socio implichi, una volta estinta la società, la legittimazione passiva rispetto ad eventuali azioni di nullità di atti traslativi posti in essere dalla stessa società quando ancora in vita.
7.9) Sicché non può essere esclusa la legittimazione passiva degli ex soci della cooperativa.
7.10) Alla stregua dei principi che precedono non paiono meritevoli di accoglimento le eccezioni di carenza di legittimazione passiva opposte dai resistenti sigg.ri e Controparte_1 CP_5
, posto che: Controparte_4
7.10.a) la giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza 22794/2020) ritiene che il libro soci, riproducendo il verbale della delibera di ammissione a socio (dal quale dipende la costituzione del rapporto associativo), costituisce documento idoneo per dimostrare il rapporto associativo;
7.10.b) la sig.ra figura al numero 54, il sig. al numero 55 e il Controparte_4 CP_5 sig. al numero 60 del libro soci (cfr. prod.doc. 55 Agenzia del Demanio) senza Controparte_1 che in corrispondenza delle rispettive iscrizioni figuri, come per altri soci, l'annotazione della cessazione del rapporto associativo;
7.10.c) il fatto che costoro non presenziassero più da molto tempo alle assemblee dei soci o del consiglio di amministrazione di per sé non determina la caducazione o l'estinzione del rapporto associativo;
7 7.10.d) non figura agli atti alcun documento, come dichiarazioni di recesso o delibera di esclusione, dal quale possa dedursi la cessazione del rapporto societario degli stessi figurando costoro, peraltro, anche in alcuni verbali dell'assemblea della società.
7.10.e) il fatto che il Sig. , come emerge dalla visura storica della società in atti, avesse CP_1 dismesso in data 05.03.2007 la carica di consigliere di amministrazione della società, non determina automaticamente lo scioglimento del rapporto associativo non constando alcuna lettera di recesso dello stesso.
7.11) Quanto alla contestata qualità di socia della Sig.ra si osserva che la Controparte_9 stessa aveva esercitato il proprio recesso in data 5.3.2014 (cfr. prod.doc. 1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta) allorché l'assemblea della società cooperativa aveva già disposto, con delibera del 3.3.2014 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione.
7.12) Come noto l'art. 2437-bis, terzo comma, c.c. – dettato in materia di società per azioni ma reso applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2519 primo comma c.c. – prevede che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”.
7.13) E' evidente che il dato normativo ricollega alla delibera di scioglimento l'inefficacia del recesso o, se questo non e stato ancora esercitato, l'estinzione del relativo diritto.
7.14) Sicché, alla stregua della citata norma, la dichiarazione di recesso della sig.ra Controparte_9
– poiché successiva alla deliberazione che ha disposto lo scioglimento della società – è priva
[...] di efficacia.
7.15) Pertanto anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente
[...] non è meritevole di accoglimento. Controparte_9
7.16) Si deve, infine, escludere la necessità dell'instaurazione del contradditorio nei confronti degli eredi delle ex socie e decedute rispettivamente in data 23.05.2015 e CP_11 Persona_2
15.12.2013, come da certificati in atti (v. doc. 10 resistente e doc.57 Controparte_9 ricorrenti), alla luce di quanto statuito dallo Statuto della cooperativa (v. doc. C CP_7 resistenti ), nella sua versione aggiornata, in cui all'art. 9 (intitolato “Perdita della qualità di CP_5 socio”) si legge che “La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica […]” ed all'art. 14 “Morte del socio” si prevede che: “Al socio che muoia dopo la prenotazione o l'assegnazione dell'alloggio succedono gli eredi secondo il diritto comune. In ogni caso nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile. Nel caso di morte
8 di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, nella misura
e con le modalità stabilite dal precedente art.6, fatto salvo quanto segue. Gli eredi, entro sei mesi dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la liquidazione della quota anzidetta, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio soltanto se il
Consiglio di amministrazione avrà accolto la designazione”.
7.17) Alla luce degli articoli testé citati la successione degli eredi al socio defunto opera solo ed esclusivamente nel caso in cui il de cuius muoia dopo la prenotazione o l'assegnazione dell'alloggio.
7.18) Ove, invece, non si sia proceduto alla prenotazione o all'assegnazione dell'alloggio, come nel caso de quo, gli eredi hanno diritto soltanto – conformemente al disposto dell'art. 2534 c.c. – al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, fatto salvo il caso in cui si proceda ad una loro designazione a soci da parte del Consiglio di amministrazione, previa apposita richiesta.
7.19) Orbene, nel caso di specie, essendo divenuto impossibile la realizzazione del progetto edilizio per cui la cooperativa era stata costituita, non erano mai stati prenotati o assegnati alloggi ai soci, ivi comprese anche le socie e né risulta che gli eredi di queste ultime CP_11 Persona_2 fossero stati designati soci dal Consiglio di amministrazione.
7.20) Sicché deve ritenersi che gli eredi delle sig.re e non siano CP_11 Persona_2 succeduti alle predette nella qualità di soci della con conseguente applicabilità dell'art. Parte_3
9 dello Statuto.
7.21) Pertanto non avendo tali eredi assunto la qualità di soci della cooperativa non si ravvisa alcuna necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
8. Sulla domanda di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa avanzata da parte ricorrente
8.1) Passando ora al merito della causa, si deve, preliminarmente, premettere che l'annosa questione dell'ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà nel nostro ordinamento e della possibilità per l'autorità giudiziaria, in caso di ammissibilità della stessa, di sindacarne la meritevolezza degli interessi e la causa in concreto, sono state oggetto della recente pronuncia n. 23093 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 11.08.2025.
8.2) Con tale arresto le SS.UU., prendendo posizione anche sui rilievi critici dedotti dall'Avvocatura erariale nella propria nota sostitutiva di udienza, ha ritenuto pienamente ammissibile la rinuncia abdicativa della proprietà nel nostro ordinamento quale “modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art.832 cod. civ, realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione”, avente “la funzione di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale o successivo
9 eventuale acquisto da parte di un altro soggetto”, purché la stessa risulti da un atto unilaterale non recettizio, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, opportunamente trascritto, al fine di renderlo opponibile ai terzi.
8.3) Tale atto di rinuncia non richiede, invece, che “alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il proprietario a rimanere proprietario”, con conseguente mancanza di alcun onere comunicativo in capo al rinunciante, in aggiunta all'adempimento dell'onere di trascrizione, il quale, come ben precisato dalla S.C., inerisce non al campo delle regole di validità e di efficacia della rinuncia, ma a quello delle regole di comportamento, che possono essere soltanto fonte di eventuale responsabilità.
8.4) Effetto essenziale ed immediato dell'atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è, pertanto, come precisato dalla S.C., la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare e l'originarsi di una situazione di vacanza in merito a tale bene, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 827 c.c., secondo cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato, il quale, pertanto, diviene proprietario a titolo originario di tali beni, senza essere tenuto a svolgere alcuna attività positiva di accettazione o impossessamento.
8.5) Con riferimento, infine, alla meritevolezza dell'interesse perseguito, la S.C. ha precisato che l'atto di rinuncia abdicativa, quale espressione del potere di disposizione del proprietario, non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo e “trova causa in se stessa e non nell'adesione di un altro contraente”, non essendo predicabile la validità della rinuncia alla proprietà immobiliare, con conseguente acquisizione del bene da parte dello Stato, solo nel caso in cui il bene sia non inutile o conveniente in base al suo valore economico, non dovendosi valutare in tal caso i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione.
8.6) Sul punto, la S.C. ha, infine, precisato che “allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare […], appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
10 8.7) Orbene, fatta questa doverosa premessa, appare, pertanto, evidente come l'atto di rinuncia stipulato dalla società “La Quercia S.r.l.”, stipulato con atto pubblico e debitamente trascritto nei registri immobiliari (v. doc. 4 resistente ) debba ritenersi pienamente valido ed efficace, non CP_1 essendo ravvisabile in esso alcun profilo di illiceità della causa o di non meritevolezza dell'interesse perseguito, essendo in potere della società decidere di rinunciare alla proprietà dei terreni per cui è causa, ancorché oggetto di problemi di dissesto idrogeologico, senza doversi preoccupare dell'adesione di un altro contraente.
8.8) Da ciò deriva, come detto, stante la situazione di vacanza creatasi, l'acquisto da parte dello Stato
a titolo originario ai sensi dell'art. 827 c.c., non essendo necessaria alcuna sua preventiva accettazione o la ricezione di alcuna comunicazione da parte della società rinunciante, dal momento che, perché si verifichi l'effetto devolutivo in favore dello Stato, è sufficiente la mera trascrizione dell'atto di rinuncia nei registri immobiliari, essendo indubbia la natura non recettizia di tale atto.
8.9) Si ritiene, pertanto, che la domanda di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa relativa ai terreni per cui è causa formulata dai ricorrenti vada rigettata.
9. Spese di lite.
9.1) Stante il contrasto giurisprudenziale al momento dell'incardinamento del giudizio si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti;
2. rigetta le domande formulate dalle parti ricorrenti;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Genova in data 3 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Parentini Mirko, all'esito dell'udienza di discussione di cui agli artt. 127 ter, 128 e 281 sexies terzo comma c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 9608/2023 promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore Parte_1
, in persona del Direttore Parte_2 pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
RICORRENTI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Lavagetto
CP_2
[...] [...]
Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Buffa Giuseppe
Controparte_4
CP_5 rappresentati e difesi dall'Avv. Varese Nicola
BUFFA Controparte_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Romano e Dadone Daniela
RESISTENTI
CONCLUSIONI:
1 Per i ricorrenti (come da ricorso in riassunzione del 17.09.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- dichiarare la nullità dell'atto unilaterale di rinuncia impugnato posto in essere dalla società cooperativa a responsabilità limitata “ ” con atto del 9.12.2015 ricevuto dal Notaio CP_7
, rep. n. 5800 – racc. n. 4455, in relazione ai terreni censiti al Catasto Terreni Persona_1 del Comune di Genova, Sezione 1, foglio 57, numeri di mappa 487, 578, 579, meglio identificati nell'atto di rinuncia che si produce sub doc. 1., per le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente, ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza contro , , , CP_8 Controparte_9 Controparte_1 Controparte_3 [...]
, , nonché contro gli eredi del sig. . CP_4 CP_5 CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
Per il resistente (come da comparsa di costituzione): Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza,
a) In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. CP_1 per i motivi espressi in narrativa con ogni conseguenziale provvedimento;
[...]
b) nel merito rigettare la domanda attrice infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
Con condanna al pagamento delle spese legali”.
Per i resistenti e (come da comparsa di CP_2 CP_8 Controparte_3 costituzione):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis:
1) Dichiarare inammissibili, improponibili o come meglio e, comunque, respingere le domande attrici, mandandone i convenuti assolti.
2) Respingere le eccezioni dei signori , e , Controparte_1 Controparte_4 CP_5 che negano la loro qualità di soci, confermando che essi erano soci al tempo della liquidazione della società cooperativa.
3) Porre a carico delle controparti le spese e i compensi professionali della lite, maggiorati di spese generali, CPA e IVA”.
Per i resistenti e (come da comparsa di costituzione): Controparte_4 CP_5
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi, in via preliminare dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire della ricorrente, e/o per carenza di legittimazione passiva dei conchiudenti;
nel merito respingere siccome infondata, non provata, irrita, illegittima, nulla, la domanda attorea.
Vinte le spese ed onorari di giudizio”.
2 Per la resistente (come da memoria ex art. 281-duodecies, 4°c, n.1, c.p.c): Controparte_9
“In via principale e nel merito,
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'Agenzia e del
Ministero attori
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della signora Controparte_9
- dichiarare infondate e pertanto respingere tutte le domande dell'Agenzia e del ricorrenti, Parte_1 in ogni caso
- con il favore delle spese, compensi, esborsi, rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta al momento dell'esazione”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte ricorrente
1.1) Il e l' Parte_1 Parte_2
, con ricorso ex art 281-decies c.p.c, depositato in data 23.10.2023, convenivano davanti a
[...] questo Tribunale i resistenti indicati in epigrafe, affinché venisse accertata e dichiarata la nullità, per non meritevolezza e/o illiceità della causa, dell'atto unilaterale di rinuncia posto in essere dalla
Società cooperativa a responsabilità limitata ” con atto pubblico del 09.12.2015 ricevuto CP_7 dal Notaio rep. N.5800-racc. n. 4455, in relazione ai terreni censiti al Catasto Persona_1 terreni del Comune di Genova, sezione 1, figlio 57, mappali n. 487,578 e 579, con il quale i medesimi erano stati trasferiti ai sensi dell'art. 827 c.c. al Demanio pubblico (v. doc. 1).
1.2) A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva:
- che la trascrizione del predetto atto non era stata comunicata né all'Agenzia del Demanio né al
; Parte_1
- che i terreni oggetti di rinuncia risultavano del tutto privi di utilità economica e potenziale commerciabilità, versando gli stessi in stato di degrado tale da inficiarne la stabilità statica, a causa di dissesto idrogeologico, ed essendo forieri di importanti oneri manutentivi e fiscali e che l'atto di rinuncia era stato posto in essere al solo fine di trasferire in capo all'Erario, e per esso alla collettività,
i costi necessari per le opere di consolidamento;
- che la pericolosità per l'incolumità pubblica e le criticità dei luoghi emergevano dal verbale di ispezione demaniale disposta dalla Direzione Regionale Liguria, effettuata in data 15.03.2022, nonché dalle plurime denunce di sinistri dovute a fenomeni di caduta massi pervenute all'Agenzia del Demanio, oltre che dai numerosi procedimenti civili e amministrativi che avevano negli anni interessato tali terreni;
- che la risultava cancellata dal registro delle imprese ed estinta in data 15.01.2026 Controparte_10
(v. doc. 3) e che, pertanto, legittimati passivi nella presente causa erano gli odierni resistenti, per aver
3 rivestito gli stessi la qualità di soci alla data dell'estinzione della società, così come risultante, con riferimento ai soci , e dai verbali di CP_8 CP_2 Controparte_3 CP_9 assemblea straordinaria del 03.03.2024 (v. doc. 4) e, riguardo ai soci Controparte_1 [...]
e , da apposita dichiarazione resa da a mezzo nota del CP_4 CP_5 CP_8 proprio difensore (v. doc. 6), con la sola esclusione delle Sig.re e in CP_11 Persona_2 quanto decedute in data anteriore all'estinzione della società ed alla stipula dell'atto di rinuncia.
2. Esposizione delle domande e deduzioni difensive di parte resistente Controparte_1
2.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2024 si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo cessato
[...] di essere socio della cooperativa dal 05.03.2007, così come da visura camerale prodotta (v. doc. 2) e, chiedendo, nel merito, la reiezione dell'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato atteso anche il fatto che lo scioglimento della cooperativa si era reso necessario a seguito dell'impossibilità di realizzare l'obiettivo per cui la medesima era stata costituita, ovvero la realizzazione di un compendio immobiliare sui terreni oggetti di causa poi divenuti inedificabili per loro destinazione agricola.
3. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei resistenti , e CP_2 CP_8
Controparte_3
3.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2024 si costituivano in giudizio , CP_2
e , chiedendo la reiezione dell'avverso ricorso, deducendo che i terreni CP_8 Controparte_3 di cui trattasi erano stati acquistati dalla società “La Quercia s.r.l.” nel 1990 al fine di perseguire il proprio oggetto sociale di attività immobiliare, volta alla realizzazione di porzioni immobiliari da assegnare ai soci, ma che, a seguito di deliberazione del Comune di Genova del 14.12.1995, gli stessi erano stati destinati a zona agricola, con conseguente venir meno di ogni possibilità edificatoria e che, per tale ragione, nell'assemblea del 03.03.2014 i soci avevano deciso di porre in liquidazione la società e, successivamente, in data 09.12.2015 la Sig.ra quale liquidatrice e legale CP_8 rappresentante delle medesima, aveva stipulato l'atto di rinuncia abdicativa della proprietà sui terreni per cui è causa, essendo fallito ogni antecedente tentativo di vendita dei medesimi.
3.2) Sostenevano l'ammissibilità della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento e ribadivano altresì la liceità della causa alla base dell'atto di rinuncia, resosi necessario dall'impossibilità che la società potesse raggiungere il proprio scopo sociale, precisando, comunque, che in caso di accoglimento della domanda di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa, si sarebbe instaurata tra i soci una comunione indivisa sui terreni, ma sempre con i limiti di responsabilità di cui all'art. 2945 c.c. nel rispetto dell'originario patto sociale, rappresentato dalla forma della società a responsabilità limitata.
4
4. Esposizione delle domande e deduzioni difensive dei resistenti e Controparte_4 CP_5
[...]
4.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2024 si costituivano in giudizio
[...]
e , eccependo, in via preliminare, la loro carenza di legittimazione CP_4 CP_5 passiva, non emergendo la loro qualifica di soci da alcuno degli atti ex adverso prodotti e non potendo ricavarsi la stessa dalla dichiarazione unilaterale resa dalla Sig.ra dovendo per contro CP_8 tale qualifica emergere dal libro dei soci, obbligatorio per le e, comunque, da un atto Parte_3 avente le forme richieste ex art. 1350 e/o 2521 c.c. Asserivano, inoltre, che la loro estraneità alla cooperativa era confermata dal fatto che i medesimi non avevano partecipato alle assemblee della società (compresa quella del 03.03.2014 in cui era stata decretata la cancellazione della società e la nomina della liquidatrice né erano stati alle stesse convocati e ribadivano, pertanto, la CP_8 loro estraneità alla stipula dell'atto di rinuncia abdicativa per cui è causa, compiuto dalla cooperativa, in persona della liquidatrice, senza una sottostante delibera.
4.2) Precisavano, altresì, che tutti i soci erano del tutto carenti di legittimazione passiva, essendo la
Quercia s.r.l una società cooperativa a mutualità prevalente e dovendo, pertanto, trovare applicazione quanto previsto dall'art. 45 lett. b) dello Statuto, oltre che quanto disposto dall'art. 11 della legge n.
59 del 31.01.1992, secondo i quali, in caso di estinzione, l'intero patrimonio sociale residuo risultante dalla liquidazione non poteva essere devoluto ai soci, ma doveva essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e che conseguentemente, nel caso,
l'odierna azione andava proposta nei confronti del predetto fondo.
4.3) Eccepivano, altresì, stante il divieto ex lege di qualsiasi assegnazione dei beni sociali in loro favore, la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire dell'Agenzia del Demanio.
4.4) Chiedevano che venisse integrato il contraddittorio anche nei confronti degli eredi delle due socie defunte prima dell'estinzione della cooperativa, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto, riguardando il presente giudizio una potenziale, anche se contestata, comunione indivisa;
nel merito chiedevano anch'essi la reiezione dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato.
5. Esposizione delle domande e deduzioni difensive della resistente Controparte_9
5.1) Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2024 si costituiva in giudizio CP_9
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo
[...] più la carica di socia al momento della stipulazione dell'atto di rinuncia per cui è causa, avendo la medesima esercitato il proprio diritto di recesso dalla società con effetto dal 10.03.2014 (v. doc. 1) e, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato, trovando l'atto di rinuncia abdicativa fondamento nell'impossibilità da parte della società di dare attuazione al CP_7
5 proprio scopo sociale e, comunque, non essendo provato che la società fosse al momento della rinuncia a conoscenza delle problematiche idrogeologiche interessanti i terreni per cui è causa.
5.2) Nella prima memoria ex art. 281 duodecies, 4°c, c.p.c., associandosi alle difese delle parti e eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva e/o CP_5 Controparte_4 interesse ad agire dell'Agenzia del Demanio.
6. Esposizione dello svolgimento processo
6.1) Il Giudice, concessi i termini per le memorie ex art.281-duodecies, 4°comma c.p.c., sentite le parti in merito alla necessità di integrare il contradditorio nei confronti degli eredi delle Sig.re e e ritenuto di poter decidere unitamente al merito le eccezioni relative CP_11 Persona_2 all'integrità del contraddittorio, fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando i difensori al deposito di note conclusionali e repliche.
6.2) Il giudizio veniva successivamente interrotto a causa del decesso, prima della celebrazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione, del Sig. e poi riassunto da parte CP_2 dei ricorrenti ai sensi dell'art. 303 c.p.c., con conseguente fissazione di udienza per la prosecuzione e assegnazione di un termine per la notifica del ricorso in riassunzione agli eredi del Sig. CP_2
ed alle restanti parti.
[...]
6.3) All'udienza del 22.09.2025 le parti chiedevano nuovamente che la causa fosse rimessa in decisione ed il Giudice fissava, pertanto, udienza ex art. 281 sexies c.p.c al 02.10.2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
7. Sulle eccezioni preliminari di carenza di interesse ad agire, di legittimazione passiva e attiva avanzate dai resistenti e sulla necessità dell'integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi delle due socie defunte.
7.1) Si osserva che le due ricorrenti chiedono la nullità dell'atto abdicativo della proprietà immobiliare.
7.2) Nessun dubbio può esservi sull'interesse delle ricorrenti ex art. 1421 c.c. ad ottenere una dichiarazione di nullità della c.d. rinuncia abdicativa poiché ciò permetterebbe allo Stato di non acquisire al proprio patrimonio beni non solo privi di alcun valore ma addirittura implicanti, come consta dalla stessa documentazione allegata dalla difesa erariale, ingenti costi di manutenzione.
7.3) Si osserva altresì che la declaratoria di nullità invocata dalla difesa erariale, privando la rinuncia abdicativa della sua efficacia abdicativa, avrebbe l'evidente effetto giuridico di mantenere la proprietà dell'immobile nel patrimonio della cooperativa la quale, medio tempore, si è pacificamente sciolta.
7.4) Secondo principio costituente ius receptum, per effetto dell'estinzione della società, si verifica un fenomeno successorio dei soci nei rapporti patrimoniali che mettevano capo alla società.
6 7.5) In fattispecie analoga la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in caso di estinzione della società, i soci hanno legittimazione passiva rispetto all'azione di risoluzione di contratto di locazione stipulato dalla società quando ancora in vita (cfr. in termini Sez. 3 - , Ordinanza n. 30832 del 06/11/2023).
7.6) Sempre sulla base di analogo impianto argomentativo la Cassazione ritiene che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci, fra l'altro, “i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione” (cfr. in termini Sez. 2 - , Sentenza n. 24246 del 09/08/2023).
7.7) Né pare idonea ad escludere l'applicazione dei principi esposti l'articolo 11, comma 5, L.
59/1992 (e l'analoga disposizione contenuta nello statuto della cooperativa estinta), che stabilisce che deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il patrimonio delle cooperative come residuato dalla liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, giacché tale disposizione implica che il bene sia stato compreso nell'attività di liquidazione laddove, nel caso in specie, chiedendo le ricorrenti la nullità di un negozio traslativo, appare pacifico che il cespite ceduto non fosse stato incluso nel bilancio finale di liquidazione.
7.8) Per le considerazioni che precedono non può revocarsi in dubbio che la qualità di socio implichi, una volta estinta la società, la legittimazione passiva rispetto ad eventuali azioni di nullità di atti traslativi posti in essere dalla stessa società quando ancora in vita.
7.9) Sicché non può essere esclusa la legittimazione passiva degli ex soci della cooperativa.
7.10) Alla stregua dei principi che precedono non paiono meritevoli di accoglimento le eccezioni di carenza di legittimazione passiva opposte dai resistenti sigg.ri e Controparte_1 CP_5
, posto che: Controparte_4
7.10.a) la giurisprudenza di legittimità (cfr. Ordinanza 22794/2020) ritiene che il libro soci, riproducendo il verbale della delibera di ammissione a socio (dal quale dipende la costituzione del rapporto associativo), costituisce documento idoneo per dimostrare il rapporto associativo;
7.10.b) la sig.ra figura al numero 54, il sig. al numero 55 e il Controparte_4 CP_5 sig. al numero 60 del libro soci (cfr. prod.doc. 55 Agenzia del Demanio) senza Controparte_1 che in corrispondenza delle rispettive iscrizioni figuri, come per altri soci, l'annotazione della cessazione del rapporto associativo;
7.10.c) il fatto che costoro non presenziassero più da molto tempo alle assemblee dei soci o del consiglio di amministrazione di per sé non determina la caducazione o l'estinzione del rapporto associativo;
7 7.10.d) non figura agli atti alcun documento, come dichiarazioni di recesso o delibera di esclusione, dal quale possa dedursi la cessazione del rapporto societario degli stessi figurando costoro, peraltro, anche in alcuni verbali dell'assemblea della società.
7.10.e) il fatto che il Sig. , come emerge dalla visura storica della società in atti, avesse CP_1 dismesso in data 05.03.2007 la carica di consigliere di amministrazione della società, non determina automaticamente lo scioglimento del rapporto associativo non constando alcuna lettera di recesso dello stesso.
7.11) Quanto alla contestata qualità di socia della Sig.ra si osserva che la Controparte_9 stessa aveva esercitato il proprio recesso in data 5.3.2014 (cfr. prod.doc. 1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta) allorché l'assemblea della società cooperativa aveva già disposto, con delibera del 3.3.2014 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo del giudizio), lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione.
7.12) Come noto l'art. 2437-bis, terzo comma, c.c. – dettato in materia di società per azioni ma reso applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2519 primo comma c.c. – prevede che “il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”.
7.13) E' evidente che il dato normativo ricollega alla delibera di scioglimento l'inefficacia del recesso o, se questo non e stato ancora esercitato, l'estinzione del relativo diritto.
7.14) Sicché, alla stregua della citata norma, la dichiarazione di recesso della sig.ra Controparte_9
– poiché successiva alla deliberazione che ha disposto lo scioglimento della società – è priva
[...] di efficacia.
7.15) Pertanto anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla resistente
[...] non è meritevole di accoglimento. Controparte_9
7.16) Si deve, infine, escludere la necessità dell'instaurazione del contradditorio nei confronti degli eredi delle ex socie e decedute rispettivamente in data 23.05.2015 e CP_11 Persona_2
15.12.2013, come da certificati in atti (v. doc. 10 resistente e doc.57 Controparte_9 ricorrenti), alla luce di quanto statuito dallo Statuto della cooperativa (v. doc. C CP_7 resistenti ), nella sua versione aggiornata, in cui all'art. 9 (intitolato “Perdita della qualità di CP_5 socio”) si legge che “La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica […]” ed all'art. 14 “Morte del socio” si prevede che: “Al socio che muoia dopo la prenotazione o l'assegnazione dell'alloggio succedono gli eredi secondo il diritto comune. In ogni caso nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile. Nel caso di morte
8 di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, nella misura
e con le modalità stabilite dal precedente art.6, fatto salvo quanto segue. Gli eredi, entro sei mesi dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la liquidazione della quota anzidetta, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio soltanto se il
Consiglio di amministrazione avrà accolto la designazione”.
7.17) Alla luce degli articoli testé citati la successione degli eredi al socio defunto opera solo ed esclusivamente nel caso in cui il de cuius muoia dopo la prenotazione o l'assegnazione dell'alloggio.
7.18) Ove, invece, non si sia proceduto alla prenotazione o all'assegnazione dell'alloggio, come nel caso de quo, gli eredi hanno diritto soltanto – conformemente al disposto dell'art. 2534 c.c. – al rimborso delle azioni versate dal loro dante causa, fatto salvo il caso in cui si proceda ad una loro designazione a soci da parte del Consiglio di amministrazione, previa apposita richiesta.
7.19) Orbene, nel caso di specie, essendo divenuto impossibile la realizzazione del progetto edilizio per cui la cooperativa era stata costituita, non erano mai stati prenotati o assegnati alloggi ai soci, ivi comprese anche le socie e né risulta che gli eredi di queste ultime CP_11 Persona_2 fossero stati designati soci dal Consiglio di amministrazione.
7.20) Sicché deve ritenersi che gli eredi delle sig.re e non siano CP_11 Persona_2 succeduti alle predette nella qualità di soci della con conseguente applicabilità dell'art. Parte_3
9 dello Statuto.
7.21) Pertanto non avendo tali eredi assunto la qualità di soci della cooperativa non si ravvisa alcuna necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
8. Sulla domanda di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa avanzata da parte ricorrente
8.1) Passando ora al merito della causa, si deve, preliminarmente, premettere che l'annosa questione dell'ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà nel nostro ordinamento e della possibilità per l'autorità giudiziaria, in caso di ammissibilità della stessa, di sindacarne la meritevolezza degli interessi e la causa in concreto, sono state oggetto della recente pronuncia n. 23093 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 11.08.2025.
8.2) Con tale arresto le SS.UU., prendendo posizione anche sui rilievi critici dedotti dall'Avvocatura erariale nella propria nota sostitutiva di udienza, ha ritenuto pienamente ammissibile la rinuncia abdicativa della proprietà nel nostro ordinamento quale “modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art.832 cod. civ, realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione”, avente “la funzione di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale o successivo
9 eventuale acquisto da parte di un altro soggetto”, purché la stessa risulti da un atto unilaterale non recettizio, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, opportunamente trascritto, al fine di renderlo opponibile ai terzi.
8.3) Tale atto di rinuncia non richiede, invece, che “alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il proprietario a rimanere proprietario”, con conseguente mancanza di alcun onere comunicativo in capo al rinunciante, in aggiunta all'adempimento dell'onere di trascrizione, il quale, come ben precisato dalla S.C., inerisce non al campo delle regole di validità e di efficacia della rinuncia, ma a quello delle regole di comportamento, che possono essere soltanto fonte di eventuale responsabilità.
8.4) Effetto essenziale ed immediato dell'atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è, pertanto, come precisato dalla S.C., la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare e l'originarsi di una situazione di vacanza in merito a tale bene, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 827 c.c., secondo cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato, il quale, pertanto, diviene proprietario a titolo originario di tali beni, senza essere tenuto a svolgere alcuna attività positiva di accettazione o impossessamento.
8.5) Con riferimento, infine, alla meritevolezza dell'interesse perseguito, la S.C. ha precisato che l'atto di rinuncia abdicativa, quale espressione del potere di disposizione del proprietario, non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo e “trova causa in se stessa e non nell'adesione di un altro contraente”, non essendo predicabile la validità della rinuncia alla proprietà immobiliare, con conseguente acquisizione del bene da parte dello Stato, solo nel caso in cui il bene sia non inutile o conveniente in base al suo valore economico, non dovendosi valutare in tal caso i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione.
8.6) Sul punto, la S.C. ha, infine, precisato che “allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare […], appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
10 8.7) Orbene, fatta questa doverosa premessa, appare, pertanto, evidente come l'atto di rinuncia stipulato dalla società “La Quercia S.r.l.”, stipulato con atto pubblico e debitamente trascritto nei registri immobiliari (v. doc. 4 resistente ) debba ritenersi pienamente valido ed efficace, non CP_1 essendo ravvisabile in esso alcun profilo di illiceità della causa o di non meritevolezza dell'interesse perseguito, essendo in potere della società decidere di rinunciare alla proprietà dei terreni per cui è causa, ancorché oggetto di problemi di dissesto idrogeologico, senza doversi preoccupare dell'adesione di un altro contraente.
8.8) Da ciò deriva, come detto, stante la situazione di vacanza creatasi, l'acquisto da parte dello Stato
a titolo originario ai sensi dell'art. 827 c.c., non essendo necessaria alcuna sua preventiva accettazione o la ricezione di alcuna comunicazione da parte della società rinunciante, dal momento che, perché si verifichi l'effetto devolutivo in favore dello Stato, è sufficiente la mera trascrizione dell'atto di rinuncia nei registri immobiliari, essendo indubbia la natura non recettizia di tale atto.
8.9) Si ritiene, pertanto, che la domanda di nullità dell'atto di rinuncia abdicativa relativa ai terreni per cui è causa formulata dai ricorrenti vada rigettata.
9. Spese di lite.
9.1) Stante il contrasto giurisprudenziale al momento dell'incardinamento del giudizio si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti;
2. rigetta le domande formulate dalle parti ricorrenti;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Genova in data 3 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Mirko Parentini)
11