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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR AL Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. MA LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 358/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 79, presso lo studio dell'avv. Roberto Rigoni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giacomo Frigo;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Corso Europa n. CP_1 P.IVA_1
13, presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Francesco Mocci;
appellato
Avente ad oggetto: vendita cose mobili – risarcimento del danno pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito.
1) In parziale riforma del capo n. 1 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre che al CP_1 risarcimento del danno in favore di nell'importo di € 29.179,28, anche al Parte_1
risarcimento del danno patito in relazione ai diamanti di cui alle posizioni Parte_2
n. 19162 del 08.07.2010 e n. 24943 del 01.07.2011 , nell'importo di € 87.452,94
[...]
(pag. 6 7 della CTU) indicato nella CTU estimativa di primo grado o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il pregiudizio derivante dal minor valore dei diamanti e corrispondente alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti ed il loro valore effettivo stimato, oltre interessi di legge dalla data di acquisto dei diamanti al saldo.
2) In parziale riforma del capo n. 1 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano,
condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre che al CP_1
risarcimento del danno e agli interessi come per legge, per la posizione Parte_2
n. 22916 del 22.03.2011 anche alla rivalutazione monetaria per € 7.294,82 dalla data
[...] dell'acquisto al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e, nel caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1) delle presenti conclusioni, anche rivalutazione monetaria per le posizioni
[...]
n. 24943 del 01.07.2011 per € 6.881,43 e n. 19162 del 8.7.2010 per € Parte_2
15.864,17, per entrambe dette posizioni calcolata dalla data di acquisto al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione, o nella diversa somma maggiore e o minore ritenuta di giustizia, in quanto la rivalutazione è stata ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado ed è dovuta in quanto l'acquisto di diamanti costituisce obbligazione di valore.
3) Per gli effetti, sentire integralmente accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di citazione del giudizio di primo grado avanzate dal sig. integralmente riportate nella narrativa in Parte_1
pagina 2 di 13 fatto del presente atto e, conseguentemente, integralmente rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi il Tribunale di Milano nel primo grado di giudizio. CP_1
4) In parziale riforma del capo n. 2 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in CP_1
favore del sig. , delle spese e competenze del giudizio di primo grado, nella misura Parte_1 del totale del complessivo liquidato, quest'ultimo pari ad € 7.000,00, per onorario, € 518,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, C.P.A. ed Rf come per legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia per la soccombenza integrale di ed oltre CP_1
alle spese di CTU, sempre nella misura del totale del complessivo liquidato.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per CP_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni Pt_1
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5967 pubblicata in data 13 luglio
2023 dal Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la legittimazione attiva del signor con riguardo agli acquisti di diamanti contraddisti dai nn. 19162 e 24943, con riguardi Pt_1
a tali acquisti accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che di seguito si trascrivono: in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2
avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso
formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
in via principale:
pagina 3 di 13 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili,
improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor ai Parte_1
sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme CP_2
di denaro in favore del signor , ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri Pt_1
indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
affinchè venisse condannato al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro
201.068,23 o in quella diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
2. Essenzialmente, l'attore prospettava, in via alternativa:
- la responsabilità contrattuale della per avere violato gli obblighi di CP_2
informazione e di protezione del cliente, allorquando quest'ultimo si determinava ad acquistare, da i “diamanti”, presso i locali della Parte_2
stessa e presentati come “bene – rifugio”, oltre che un investimento di pronta CP_2
liquidità.
Deduceva, in particolare, l'attore di avere acquistato tre tranches di diamanti e così identificate:
- “posizione n. 19162”, in data 8 luglio 2010;
- “posizione n. 22916”, in data 22.03.2011; pagina 4 di 13 - “posizione n. 24943”, in data 1° luglio 2011.
Inoltre, allegava che la differenza fra quanto corrisposto per l'acquisto di tutti i diamanti e il loro valore effettivo fosse pari ad euro 201.068,23, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Sulla base degli stessi fatti, in via alternativa, chiedeva accertarsi:
- il “dolo del terzo” ex art. 1439, 2° comma, c.p.c.;
- il dolo incidente ex art. 1440 c.c., poiché il medesimo attore avrebbe concluso i contratti di acquisto dei diamanti a condizioni differenti, se la NC non avesse prospettato l'investimento nei termini già indicati.
3. , costituendosi in primo grado, chiedeva: CP_1
- in via preliminare, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alle “posizioni nn. 19162 e 24943”;
- nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata,
l'accertamento del concorso colposo dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227
c.c.
- infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle proposte domande, chiedeva accertarsi l'effettivo danno subito da Parte_1
4. Con sentenza n. 5967/2023 pubblicata in data 13 luglio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore di Parte_1
nell'importo di euro 29.179,28, oltre interessi come per legge.
2) per l'effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di causa, nella misura dei 2/3 del complessivo liquidato, quest'ultimo pari ad euro 7000,00 per onorario, euro 518,00 per spese, oltre iva, sei dovuta, cpa e Rf. come per legge, ed oltre le spese di CTU, sempre nella misura di 2/3 del complessivo liquidato”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue. pagina 5 di 13 (i) Innanzi tutto, si evidenziava che l'unica compravendita di diamanti perfezionata da
“ fosse quella del 22 marzo 2011 e relativa alla “posizione n. 22916”, Parte_1
per la quale veniva corrisposto il prezzo di euro 50.769,28.
(ii) Gli altri due acquisti erano stati perfezionati da “ (suocero di Persona_1
) – il quale, solo successivamente, trasferiva la proprietà di tali beni al Parte_1
medesimo attore.
Quindi, – proseguiva il Tribunale – non poteva dolersi della responsabilità della Parte_1
per omessa informazione e per violazione della buona fede, in relazione a tali due CP_2
ulteriori acquisti, in quanto non effettuati dal medesimo personalmente, così come anche confermato dai testi escussi (sigg.re e ). Testimone_1 Testimone_2
Di conseguenza, rispetto a tali ultime posizioni, il Tribunale riteneva che fosse Parte_1
“privo di legittimazione attiva”.
(iii) Invece, riguardo all'unica “posizione n. 22916”, l'acquisto risultava essere avvenuto mediante il pagamento di complessivi euro 50.769,28, da parte del medesimo attore.
L'esperita CTU aveva accertato che il danno patrimoniale subito, in conseguenza della minusvalenza dei diamanti rispetto al prezzo corrisposto, fosse pari ad “euro 29.179,28”.
Su tali basi, il Tribunale condannava al risarcimento dei danni e che liquidava CP_1
in “euro 29.179,28, oltre interessi come per legge”.
(iv) Infine, le spese di lite e di CTU venivano compensate per 1/3 e, per la restante parte, venivano poste a carico della CP_2
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5967/2023, della quale chiede la Parte_1
parziale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione di legge. L'omessa pronuncia in sede di risarcimento del danno, in merito alla condanna della convenuta alla rivalutazione monetaria, oltre che agli interessi di legge”;
II^ motivo: “Violazione di legge. La mancata condanna di al risarcimento del CP_1
danno (oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) in relazione ai diamanti pagina 6 di 13 successivamente acquistati dal sig. dal sig. (posizioni nn. Parte_1 Persona_1
19162 e 24943)”.
7. si è costituita nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello principale, riproponendo le questioni rimaste assorbite in primo grado nella sola ipotesi in cui sia ritenuto “legittimato attivo” in relazione alle Parte_1
ulteriori “posizioni” in precedenza indicate.
8. All'udienza celebrata in data 2 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva rinviata per discussione, avanti al Collegio, all'udienza dell'8 ottobre 2025, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
per avere liquidato il danno nella misura di “euro 29.179,28, oltre interessi come per legge”, senza riconoscere la “rivalutazione monetaria”.
Deduce, in particolare, parte appellante che il primo Giudice ha errato per non avere considerato l'obbligazione risarcitoria quale “debito di valore” – sebbene avesse ad oggetto, in origine, un'obbligazione diversa dal denaro e, dunque, non regolata dal “principio nominalistico” di cui all'art. 1277 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia meritevole di accoglimento.
I.A. Così come evidenziato dal primo Giudice, nel caso di specie, la ha violato “gli CP_2
obblighi informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente sig. nascenti Parte_1
da un contatto sociale qualificato, espressamente disciplinato dall'art. 1173 c.c. Ed invero – si proseguiva – come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n.
24071 del 13/10/2017), in capo al soggetto qualificato, gravano obblighi di buona fede, di
pagina 7 di 13 protezione e di informazione, ben più rigorosi rispetto ai meri obblighi di protezione ex art.
1174 c.c.” (pg. 7 sentenza).
Inoltre, si è ritenuto che “La banca era un soggetto qualificato, pertanto, era tenuta a conformare la propria condotta in modo da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal Contr sig. nella serietà e trasparenza della stessa. Di contro, aveva svolto un Parte_1
ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, rivelatesi poi pregiudizievoli per il cliente;
ed invero, il sig. aveva Pt_1
preso dal funzionario della banca della possibilità di investire nei preziosi della DB S.p.a. ed aveva ricevuto, proprio dall'Istituto di credito, il relativo materiale informativo. L'attore aveva inoltrato il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca ed aveva stipulato il relativo contratto nei locali della filiale della banca stessa” (pg. 7 sentenza).
Sulla base di tali principali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno – ravvisando la responsabilità della nei termini già evidenziati e non oggetto CP_2
di appello incidentale – nella misura pari al minore valore dei diamanti rispetto al prezzo corrisposto al momento dell'acquisto del 22.3.2023 e stimato dal CTU in euro 29.179,28.
Sul capitale così liquidato sono stati riconosciuti i soli “interessi legali”.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'obbligazione risarcitoria, conseguente all'inadempimento contrattuale della NC (da c.d. contatto sociale), sia “debito di valore”, tale che – sulla somma capitale così liquidata – vada applicata la “rivalutazione monetaria” dal giorno dell'inadempimento, al fine di liquidare tale importo in valori monetari attuali (sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7948 del 20 aprile 2020, in base alla quale: “L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie”. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 9517 del 1° luglio
2002).
pagina 8 di 13 Pertanto, sulla somma capitale già liquidata in primo grado, anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat – F.O.I., devono applicarsi gli interessi nella misura legale – anch'essi già riconosciuti in primo grado, con statuizione non impugnata – sino alla data odierna1; dal giorno della presente liquidazione, sono dovuti i soli interessi legali, senza ulteriore rivalutazione monetaria, sino al pagamento effettivo.
Il dies a quo si individua nel momento di verificazione del danno conseguente a detto inadempimento contrattuale e, dunque, nel giorno di acquisto dei diamanti del 22.3.2023.
II. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno – in relazione alle ulteriori “posizioni nn. 19162 e 24943” – e, in particolare, per non avere tenuto conto che, anche per queste ultime, la condotta della NC – così come già in precedenza descritta – si era realizzata con le medesime modalità (circa la promozione della vendita dei diamanti e la comunicazione di informazioni non corrette, oltre che per il perfezionamento degli acquisti presso i locali della stessa
. CP_2
Inoltre, l'appellante evidenzia che tali acquisti venivano effettuati, dapprima, da Per_1
e che quest'ultimo, successivamente, trasferiva la proprietà di detti beni, in suo favore,
[...]
a titolo gratuito;
infine, che la era stata messa a conoscenza del trasferimento della CP_2
proprietà.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia non fondato. 1 Si richiama, sul punto, il principio di diritto espresso, tra le altre, da Cass. Civ., 1, sentenza n. 5567 del 6 marzo
2009 e in base alla quale – in relazione alle obbligazioni risarcitorie che costituiscono “debiti di valore” – “… la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno all'epoca dell'illecito rivalutato alla data della decisione, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice d'appello anche di ufficio"; nello stesso senso: Cass. Civ., 3, sentenza n. 4010 del 23.02.2006, Cass. Civ., 3, sentenza n. 7272 dell'11 maggio
2012.
pagina 9 di 13 II.A. Si premette che i fatti indicati da parte appellante, così come in precedenza evidenziati, siano pacifici - con particolare riferimento ai tempi ed ai soggetti che hanno effettuato tali acquisti.
Sul punto, si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2951/2016 e in base al quale “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”.
Con tale intervento nomofilattico, le Sezioni Unite hanno risolto il precedente contrasto interpretativo, avendo valutato “se il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subito il danno ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio”.
Le Sezioni Unite cit. hanno ritenuto maggiormente persuasiva la tesi prevalente ed in base alla quale il diritto al risarcimento del danno non è “accessorio” al diritto di proprietà, ma è “un diritto di credito, distinto e autonomo rispetto al diritto reale” (così, sentenza cit.).
Pertanto – in relazione al caso ivi affrontato e relativo alla domanda di risarcimento del danno promossa da chi era divenuto proprietario di “un bene immobile” dopo la sua verificazione – si è evidenziato che “L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come
accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà,
non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.
Fatta tale premessa, questa Corte ritiene che tale principio di diritto sia applicabile anche al caso in decisione, in quanto principio avente portata generale e, di conseguenza, nella fattispecie in esame,
è legittimato attivo alla domanda di risarcimento del danno solo colui che era proprietario di tali beni nel momento in cui il danno si è verificato – (dunque, il sig. - con esclusione Per_1
pagina 10 di 13 dell'odierno appellante, in quanto - solo successivamente - ne ha acquistato la proprietà in base ad atto di trasferimento inter vivos.
Inoltre, si osserva che - da quanto risulta sub documento n.4) prodotto da - in data CP_1
10 agosto 2011, , “quale titolare degli investimenti n. 19162 dell'8.7.2011 e n. Persona_1
24943 dell'1.7.2011”, comunicava per iscritto, a la sua volontà a Parte_2 che le “pietre” venissero intestate al sig. Parte_1
Peraltro, né in tale comunicazione, né successivamente, risulta allegata e/o documentata la cessione del credito, relativamente al diritto al risarcimento del danno spettante al danneggiato, in favore di
Parte_1
Pertanto, la censura in esame non appare fondata.
II.B. Sulla base delle considerazioni già delineate, si ritiene non meritevole di condivisione la diversa interpretazione offerta da parte appellante, nella parte in cui – pur richiamando il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili n. 2951/2016 cit. – conclude nel senso che, nel caso in esame, il medesimo appellante sia “legittimato attivo” all'azione, in relazione a tali due posizioni (nn.
19162 e 24943), in quanto la “conoscibilità” dell'evento dannoso (id est: il minor valore dei diamanti) è stata acquisita, dal punto di vista temporale, allorquando aveva già Parte_1
acquistato la proprietà di tali beni.
Invero – assume parte appellante – la conoscibilità dell'evento dannoso deve essere individuata, diversi anni più tardi e, in particolare, nel mese di maggio 2018 (allorquando DB SP comunicava la sospensione delle vendite) o nel mese di gennaio 2019 (allorquando veniva dichiarato il fallimento di DB SP).
Ciò premesso, tale prospettazione non appare condivisibile.
In particolare, si osserva che – ai fini della “legittimazione attiva” all'azione di risarcimento del danno – in base al principio generale innanzi ricordato, deve aversi riguardo al momento in cui il danno si è verificato e, dunque, al soggetto che, a tale momento, era proprietario di tali beni ed ha subito il relativo pregiudizio.
pagina 11 di 13 Diversamente, la “conoscibilità” dell'evento dannoso può rilevare ad altri fini (come ad esempio, per l'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione) - fermo restando che ciò non è in discussione nel presente giudizio di appello.
Per tale principale ragione, il secondo motivo di impugnazione viene respinto.
III. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, dunque, del parziale accoglimento dell'appello, limitatamente al primo motivo di appello e della conferma, per il resto, della statuizione impugnata;
inoltre, osservato che non è stato proposto alcun autonomo motivo di appello, da alcuna delle parti, in relazione alla liquidazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice (avendo, diversamente, l'appellante chiesto la riforma del capo accessorio sulle spese solo in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione); infine, richiamato il principio di diritto in base al quale “La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato”2; le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensate nella misura di 1/3, vengono poste - per la restante parte - a carico di ivi comprese le spese di CTU, già liquidate in primo grado con CP_1
decreto del 22 dicembre 2022 e ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 5967/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 luglio 2023,
condanna al risarcimento del danno che liquida in euro 29.179,28, oltre CP_1
interessi nella misura legale, su tale somma anno per anno rivalutata secondo gli indici 2 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., 3, ordinanza n. 28136 del 5 ottobre 2023 (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata, nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata); pagina 12 di 13 Ista – F.O.I., dal giorno 22 marzo 2011 sino alla data odierna e oltre ai soli interessi, nella misura legale, senza ulteriore rivalutazione, sino all'effettivo pagamento.
Conferma nel resto;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di un 1/3,
liquida, per la restante parte, in complessivi euro 14.695,00, di cui euro 13.661,00 per compensi (euro 7.000,00 per il primo grado ed euro 6.661,00 per l'appello) ed euro
1.034,00 per esborsi (euro 516,00 per il primo grado ed euro 518,00 per l'appello), oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU svolta in primo grado e liquidate con decreto
22.12.2022, a carico di per 1/3 e di per i restanti 2/3, Parte_1 CP_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA LL AR AL
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR AL Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. MA LL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 358/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vicenza, Viale Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 79, presso lo studio dell'avv. Roberto Rigoni, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Giacomo Frigo;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Milano, Corso Europa n. CP_1 P.IVA_1
13, presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Francesco Mocci;
appellato
Avente ad oggetto: vendita cose mobili – risarcimento del danno pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito.
1) In parziale riforma del capo n. 1 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre che al CP_1 risarcimento del danno in favore di nell'importo di € 29.179,28, anche al Parte_1
risarcimento del danno patito in relazione ai diamanti di cui alle posizioni Parte_2
n. 19162 del 08.07.2010 e n. 24943 del 01.07.2011 , nell'importo di € 87.452,94
[...]
(pag. 6 7 della CTU) indicato nella CTU estimativa di primo grado o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il pregiudizio derivante dal minor valore dei diamanti e corrispondente alla differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei diamanti ed il loro valore effettivo stimato, oltre interessi di legge dalla data di acquisto dei diamanti al saldo.
2) In parziale riforma del capo n. 1 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano,
condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, oltre che al CP_1
risarcimento del danno e agli interessi come per legge, per la posizione Parte_2
n. 22916 del 22.03.2011 anche alla rivalutazione monetaria per € 7.294,82 dalla data
[...] dell'acquisto al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e, nel caso di accoglimento della domanda di cui al punto 1) delle presenti conclusioni, anche rivalutazione monetaria per le posizioni
[...]
n. 24943 del 01.07.2011 per € 6.881,43 e n. 19162 del 8.7.2010 per € Parte_2
15.864,17, per entrambe dette posizioni calcolata dalla data di acquisto al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione, o nella diversa somma maggiore e o minore ritenuta di giustizia, in quanto la rivalutazione è stata ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado ed è dovuta in quanto l'acquisto di diamanti costituisce obbligazione di valore.
3) Per gli effetti, sentire integralmente accogliere tutte le conclusioni di cui all'atto di citazione del giudizio di primo grado avanzate dal sig. integralmente riportate nella narrativa in Parte_1
pagina 2 di 13 fatto del presente atto e, conseguentemente, integralmente rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate da dinanzi il Tribunale di Milano nel primo grado di giudizio. CP_1
4) In parziale riforma del capo n. 2 del dispositivo della Sentenza n. 5967/2023, pubbl. il
13/07/2023, RG n. 11138/2020, Repert. n. 6593/2023 del 13/07/2023 resa dal Tribunale di Milano, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in CP_1
favore del sig. , delle spese e competenze del giudizio di primo grado, nella misura Parte_1 del totale del complessivo liquidato, quest'ultimo pari ad € 7.000,00, per onorario, € 518,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, C.P.A. ed Rf come per legge, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia per la soccombenza integrale di ed oltre CP_1
alle spese di CTU, sempre nella misura del totale del complessivo liquidato.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per CP_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni Pt_1
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5967 pubblicata in data 13 luglio
2023 dal Tribunale di Milano;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la legittimazione attiva del signor con riguardo agli acquisti di diamanti contraddisti dai nn. 19162 e 24943, con riguardi Pt_1
a tali acquisti accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che di seguito si trascrivono: in preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2
avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso
formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
in via principale:
pagina 3 di 13 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili,
improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in subordine:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al signor ai Parte_1
sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme CP_2
di denaro in favore del signor , ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri Pt_1
indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
affinchè venisse condannato al risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro
201.068,23 o in quella diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
2. Essenzialmente, l'attore prospettava, in via alternativa:
- la responsabilità contrattuale della per avere violato gli obblighi di CP_2
informazione e di protezione del cliente, allorquando quest'ultimo si determinava ad acquistare, da i “diamanti”, presso i locali della Parte_2
stessa e presentati come “bene – rifugio”, oltre che un investimento di pronta CP_2
liquidità.
Deduceva, in particolare, l'attore di avere acquistato tre tranches di diamanti e così identificate:
- “posizione n. 19162”, in data 8 luglio 2010;
- “posizione n. 22916”, in data 22.03.2011; pagina 4 di 13 - “posizione n. 24943”, in data 1° luglio 2011.
Inoltre, allegava che la differenza fra quanto corrisposto per l'acquisto di tutti i diamanti e il loro valore effettivo fosse pari ad euro 201.068,23, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Sulla base degli stessi fatti, in via alternativa, chiedeva accertarsi:
- il “dolo del terzo” ex art. 1439, 2° comma, c.p.c.;
- il dolo incidente ex art. 1440 c.c., poiché il medesimo attore avrebbe concluso i contratti di acquisto dei diamanti a condizioni differenti, se la NC non avesse prospettato l'investimento nei termini già indicati.
3. , costituendosi in primo grado, chiedeva: CP_1
- in via preliminare, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di parte attrice in relazione alle “posizioni nn. 19162 e 24943”;
- nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata,
l'accertamento del concorso colposo dell'attore nella causazione del danno ex art. 1227
c.c.
- infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle proposte domande, chiedeva accertarsi l'effettivo danno subito da Parte_1
4. Con sentenza n. 5967/2023 pubblicata in data 13 luglio 2023, il Tribunale di Milano così disponeva:
“1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna , in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore di Parte_1
nell'importo di euro 29.179,28, oltre interessi come per legge.
2) per l'effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di causa, nella misura dei 2/3 del complessivo liquidato, quest'ultimo pari ad euro 7000,00 per onorario, euro 518,00 per spese, oltre iva, sei dovuta, cpa e Rf. come per legge, ed oltre le spese di CTU, sempre nella misura di 2/3 del complessivo liquidato”.
5. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue. pagina 5 di 13 (i) Innanzi tutto, si evidenziava che l'unica compravendita di diamanti perfezionata da
“ fosse quella del 22 marzo 2011 e relativa alla “posizione n. 22916”, Parte_1
per la quale veniva corrisposto il prezzo di euro 50.769,28.
(ii) Gli altri due acquisti erano stati perfezionati da “ (suocero di Persona_1
) – il quale, solo successivamente, trasferiva la proprietà di tali beni al Parte_1
medesimo attore.
Quindi, – proseguiva il Tribunale – non poteva dolersi della responsabilità della Parte_1
per omessa informazione e per violazione della buona fede, in relazione a tali due CP_2
ulteriori acquisti, in quanto non effettuati dal medesimo personalmente, così come anche confermato dai testi escussi (sigg.re e ). Testimone_1 Testimone_2
Di conseguenza, rispetto a tali ultime posizioni, il Tribunale riteneva che fosse Parte_1
“privo di legittimazione attiva”.
(iii) Invece, riguardo all'unica “posizione n. 22916”, l'acquisto risultava essere avvenuto mediante il pagamento di complessivi euro 50.769,28, da parte del medesimo attore.
L'esperita CTU aveva accertato che il danno patrimoniale subito, in conseguenza della minusvalenza dei diamanti rispetto al prezzo corrisposto, fosse pari ad “euro 29.179,28”.
Su tali basi, il Tribunale condannava al risarcimento dei danni e che liquidava CP_1
in “euro 29.179,28, oltre interessi come per legge”.
(iv) Infine, le spese di lite e di CTU venivano compensate per 1/3 e, per la restante parte, venivano poste a carico della CP_2
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 5967/2023, della quale chiede la Parte_1
parziale riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione di legge. L'omessa pronuncia in sede di risarcimento del danno, in merito alla condanna della convenuta alla rivalutazione monetaria, oltre che agli interessi di legge”;
II^ motivo: “Violazione di legge. La mancata condanna di al risarcimento del CP_1
danno (oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge) in relazione ai diamanti pagina 6 di 13 successivamente acquistati dal sig. dal sig. (posizioni nn. Parte_1 Persona_1
19162 e 24943)”.
7. si è costituita nel presente grado di giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1
dell'appello principale, riproponendo le questioni rimaste assorbite in primo grado nella sola ipotesi in cui sia ritenuto “legittimato attivo” in relazione alle Parte_1
ulteriori “posizioni” in precedenza indicate.
8. All'udienza celebrata in data 2 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di note conclusive, la causa veniva rinviata per discussione, avanti al Collegio, all'udienza dell'8 ottobre 2025, ex art. 350 bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
per avere liquidato il danno nella misura di “euro 29.179,28, oltre interessi come per legge”, senza riconoscere la “rivalutazione monetaria”.
Deduce, in particolare, parte appellante che il primo Giudice ha errato per non avere considerato l'obbligazione risarcitoria quale “debito di valore” – sebbene avesse ad oggetto, in origine, un'obbligazione diversa dal denaro e, dunque, non regolata dal “principio nominalistico” di cui all'art. 1277 c.c.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia meritevole di accoglimento.
I.A. Così come evidenziato dal primo Giudice, nel caso di specie, la ha violato “gli CP_2
obblighi informativi e protettivi nei confronti del proprio cliente sig. nascenti Parte_1
da un contatto sociale qualificato, espressamente disciplinato dall'art. 1173 c.c. Ed invero – si proseguiva – come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n.
24071 del 13/10/2017), in capo al soggetto qualificato, gravano obblighi di buona fede, di
pagina 7 di 13 protezione e di informazione, ben più rigorosi rispetto ai meri obblighi di protezione ex art.
1174 c.c.” (pg. 7 sentenza).
Inoltre, si è ritenuto che “La banca era un soggetto qualificato, pertanto, era tenuta a conformare la propria condotta in modo da non ledere l'affidamento legittimamente riposto dal Contr sig. nella serietà e trasparenza della stessa. Di contro, aveva svolto un Parte_1
ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, rivelatesi poi pregiudizievoli per il cliente;
ed invero, il sig. aveva Pt_1
preso dal funzionario della banca della possibilità di investire nei preziosi della DB S.p.a. ed aveva ricevuto, proprio dall'Istituto di credito, il relativo materiale informativo. L'attore aveva inoltrato il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca ed aveva stipulato il relativo contratto nei locali della filiale della banca stessa” (pg. 7 sentenza).
Sulla base di tali principali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno – ravvisando la responsabilità della nei termini già evidenziati e non oggetto CP_2
di appello incidentale – nella misura pari al minore valore dei diamanti rispetto al prezzo corrisposto al momento dell'acquisto del 22.3.2023 e stimato dal CTU in euro 29.179,28.
Sul capitale così liquidato sono stati riconosciuti i soli “interessi legali”.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'obbligazione risarcitoria, conseguente all'inadempimento contrattuale della NC (da c.d. contatto sociale), sia “debito di valore”, tale che – sulla somma capitale così liquidata – vada applicata la “rivalutazione monetaria” dal giorno dell'inadempimento, al fine di liquidare tale importo in valori monetari attuali (sul punto, si rimanda a Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7948 del 20 aprile 2020, in base alla quale: “L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie”. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 9517 del 1° luglio
2002).
pagina 8 di 13 Pertanto, sulla somma capitale già liquidata in primo grado, anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat – F.O.I., devono applicarsi gli interessi nella misura legale – anch'essi già riconosciuti in primo grado, con statuizione non impugnata – sino alla data odierna1; dal giorno della presente liquidazione, sono dovuti i soli interessi legali, senza ulteriore rivalutazione monetaria, sino al pagamento effettivo.
Il dies a quo si individua nel momento di verificazione del danno conseguente a detto inadempimento contrattuale e, dunque, nel giorno di acquisto dei diamanti del 22.3.2023.
II. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui non ha accolto la domanda di risarcimento del danno – in relazione alle ulteriori “posizioni nn. 19162 e 24943” – e, in particolare, per non avere tenuto conto che, anche per queste ultime, la condotta della NC – così come già in precedenza descritta – si era realizzata con le medesime modalità (circa la promozione della vendita dei diamanti e la comunicazione di informazioni non corrette, oltre che per il perfezionamento degli acquisti presso i locali della stessa
. CP_2
Inoltre, l'appellante evidenzia che tali acquisti venivano effettuati, dapprima, da Per_1
e che quest'ultimo, successivamente, trasferiva la proprietà di detti beni, in suo favore,
[...]
a titolo gratuito;
infine, che la era stata messa a conoscenza del trasferimento della CP_2
proprietà.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia non fondato. 1 Si richiama, sul punto, il principio di diritto espresso, tra le altre, da Cass. Civ., 1, sentenza n. 5567 del 6 marzo
2009 e in base alla quale – in relazione alle obbligazioni risarcitorie che costituiscono “debiti di valore” – “… la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno all'epoca dell'illecito rivalutato alla data della decisione, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice d'appello anche di ufficio"; nello stesso senso: Cass. Civ., 3, sentenza n. 4010 del 23.02.2006, Cass. Civ., 3, sentenza n. 7272 dell'11 maggio
2012.
pagina 9 di 13 II.A. Si premette che i fatti indicati da parte appellante, così come in precedenza evidenziati, siano pacifici - con particolare riferimento ai tempi ed ai soggetti che hanno effettuato tali acquisti.
Sul punto, si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 2951/2016 e in base al quale “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. E' un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”.
Con tale intervento nomofilattico, le Sezioni Unite hanno risolto il precedente contrasto interpretativo, avendo valutato “se il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subito il danno ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento in cui viene promosso il giudizio”.
Le Sezioni Unite cit. hanno ritenuto maggiormente persuasiva la tesi prevalente ed in base alla quale il diritto al risarcimento del danno non è “accessorio” al diritto di proprietà, ma è “un diritto di credito, distinto e autonomo rispetto al diritto reale” (così, sentenza cit.).
Pertanto – in relazione al caso ivi affrontato e relativo alla domanda di risarcimento del danno promossa da chi era divenuto proprietario di “un bene immobile” dopo la sua verificazione – si è evidenziato che “L'autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come
accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c. Di conseguenza, quando accanto all'atto di trasferimento della proprietà,
non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.
Fatta tale premessa, questa Corte ritiene che tale principio di diritto sia applicabile anche al caso in decisione, in quanto principio avente portata generale e, di conseguenza, nella fattispecie in esame,
è legittimato attivo alla domanda di risarcimento del danno solo colui che era proprietario di tali beni nel momento in cui il danno si è verificato – (dunque, il sig. - con esclusione Per_1
pagina 10 di 13 dell'odierno appellante, in quanto - solo successivamente - ne ha acquistato la proprietà in base ad atto di trasferimento inter vivos.
Inoltre, si osserva che - da quanto risulta sub documento n.4) prodotto da - in data CP_1
10 agosto 2011, , “quale titolare degli investimenti n. 19162 dell'8.7.2011 e n. Persona_1
24943 dell'1.7.2011”, comunicava per iscritto, a la sua volontà a Parte_2 che le “pietre” venissero intestate al sig. Parte_1
Peraltro, né in tale comunicazione, né successivamente, risulta allegata e/o documentata la cessione del credito, relativamente al diritto al risarcimento del danno spettante al danneggiato, in favore di
Parte_1
Pertanto, la censura in esame non appare fondata.
II.B. Sulla base delle considerazioni già delineate, si ritiene non meritevole di condivisione la diversa interpretazione offerta da parte appellante, nella parte in cui – pur richiamando il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili n. 2951/2016 cit. – conclude nel senso che, nel caso in esame, il medesimo appellante sia “legittimato attivo” all'azione, in relazione a tali due posizioni (nn.
19162 e 24943), in quanto la “conoscibilità” dell'evento dannoso (id est: il minor valore dei diamanti) è stata acquisita, dal punto di vista temporale, allorquando aveva già Parte_1
acquistato la proprietà di tali beni.
Invero – assume parte appellante – la conoscibilità dell'evento dannoso deve essere individuata, diversi anni più tardi e, in particolare, nel mese di maggio 2018 (allorquando DB SP comunicava la sospensione delle vendite) o nel mese di gennaio 2019 (allorquando veniva dichiarato il fallimento di DB SP).
Ciò premesso, tale prospettazione non appare condivisibile.
In particolare, si osserva che – ai fini della “legittimazione attiva” all'azione di risarcimento del danno – in base al principio generale innanzi ricordato, deve aversi riguardo al momento in cui il danno si è verificato e, dunque, al soggetto che, a tale momento, era proprietario di tali beni ed ha subito il relativo pregiudizio.
pagina 11 di 13 Diversamente, la “conoscibilità” dell'evento dannoso può rilevare ad altri fini (come ad esempio, per l'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione) - fermo restando che ciò non è in discussione nel presente giudizio di appello.
Per tale principale ragione, il secondo motivo di impugnazione viene respinto.
III. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, dunque, del parziale accoglimento dell'appello, limitatamente al primo motivo di appello e della conferma, per il resto, della statuizione impugnata;
inoltre, osservato che non è stato proposto alcun autonomo motivo di appello, da alcuna delle parti, in relazione alla liquidazione delle spese processuali effettuata dal primo giudice (avendo, diversamente, l'appellante chiesto la riforma del capo accessorio sulle spese solo in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'impugnazione); infine, richiamato il principio di diritto in base al quale “La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato”2; le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensate nella misura di 1/3, vengono poste - per la restante parte - a carico di ivi comprese le spese di CTU, già liquidate in primo grado con CP_1
decreto del 22 dicembre 2022 e ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 5967/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 13 luglio 2023,
condanna al risarcimento del danno che liquida in euro 29.179,28, oltre CP_1
interessi nella misura legale, su tale somma anno per anno rivalutata secondo gli indici 2 Sul punto, si rimanda a Cass. Civ., 3, ordinanza n. 28136 del 5 ottobre 2023 (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, nel compensare per un terzo le spese del giudizio di primo grado, a seguito del parziale accoglimento del gravame, le aveva anche rideterminate in aumento rispetto alla decisione del tribunale, pur in mancanza di appello incidentale della parte interessata, nonché di qualsivoglia concreta dipendenza dalla questione principale riformata); pagina 12 di 13 Ista – F.O.I., dal giorno 22 marzo 2011 sino alla data odierna e oltre ai soli interessi, nella misura legale, senza ulteriore rivalutazione, sino all'effettivo pagamento.
Conferma nel resto;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che, compensate nella misura di un 1/3,
liquida, per la restante parte, in complessivi euro 14.695,00, di cui euro 13.661,00 per compensi (euro 7.000,00 per il primo grado ed euro 6.661,00 per l'appello) ed euro
1.034,00 per esborsi (euro 516,00 per il primo grado ed euro 518,00 per l'appello), oltre alle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della CTU svolta in primo grado e liquidate con decreto
22.12.2022, a carico di per 1/3 e di per i restanti 2/3, Parte_1 CP_1
ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA LL AR AL
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