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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.l. 794/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO INGHILTERRA, 17 BIS Parte_1
10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. ARES CERRATO MARCO, che lo rappresenta e difende con l'avv. GUIDO DALMAZZONE, giusta procura allegata telematicamente al ricorso parte ricorrente
c o n t r o elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI, 3 10121 Controparte_1
TORINO, presso lo studio Trifirò & Partners Avvocati in Torino, Via G. Giusti n. 3, e difesa dagli avv. VELLA ENRICO, ANNA MATTIOLI e GIACINTO SIRO FAVALLI, giusta procura allegata telematicamente alla memoria difensiva parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2022 il ricorrente, ha evocato in Parte_1 giudizio educendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal 31/12/2015 alle dipendenze della convenuta come operaio di III livello del CCNL Metalmeccanici Industria, con mansioni di collaudatore di autoveicoli, ruotando ciclicamente su due turni, il primo dalle 06:00 alle 14:00 e il secondo dalle 14:00 alle 22:00;
- di essere stato posto in Cassa Integrazione a fine 2019 (novembre - dicembre), con contestuale affidamento delle sue mansioni a collaudatori della casa madre pagina 1 di 14 polacca, e di aver pertanto contestato alla direzione il mancato rispetto CP_1 dell'accordo aziendale relativo alla CIG e rivendicato il pagamento dell'elemento perequativo della retribuzione, che tuttavia l'azienda non gli ha mai corrisposto;
- di aver subìto, a causa di tali contestazioni, condotte ritorsive da parte del direttore dello stabilimento di , , che lo avrebbe costretto a Pt_2 Persona_1 nuovi periodi in CIG e pressoché totalmente escluso dai turni lavorativi meglio retribuiti;
- di essere inoltre stato oggetto, dal 2020, di plurimi e immotivati attacchi verbali da parte del , finalizzati esclusivamente a provocare una sua reazione Per_1 eccessiva;
- di essersi la situazione ulteriormente aggravata dal 2021, avendo il ricorrente ricevuto dapprima lettera di richiamo del 22/10/2021 per non aver esibito il
Green Pass attraverso QR Code e lettera di contestazione disciplinare del
02/12/2021 per essersi presentato a lavoro, in data 29 novembre 2021, alle ore
07:27 anziché alle 06:00 e, in pari data, lettera di contestazione disciplinare per insubordinazione al direttore nel fornire le giustificazioni al suddetto Per_1 ritardo;
- di essersi visto irrogare in data 17/01/2022, nonostante le giustificazioni scritte fornite il 9/12/2021, la sanzione del richiamo scritto per la contestazione relativa ai fatti del 29/11/2021 (ritardo) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni uno relativamente ai fatti del 01/12/2021 Con (insubordinazione), avverso le quali aveva attivato presso la di Torino la procedura di arbitrato di cui all'art. 7 L. 300/1970 cui l'azienda aveva aderito il
01/03/2022;
- di aver subìto, in conseguenza dell'impugnazione dei suddetti provvedimenti, un'ulteriore contestazione disciplinare in data 18/03/2022, per aver danneggiato l'autovettura del collega parcheggiata nel piazzale dello Parte_3 stabilimento il giorno 14/02/2022;
- di essersi recato, in pari data, a sporgere denuncia per i danneggiamenti a sua volta subìti nei giorni 04/02/2022, 10/02/2022 e 03/03/2022 sulla propria autovettura;
pagina 2 di 14 - di aver ricevuto lettera del 24/03/2022, con cui disattese le sue CP_1 giustificazioni del 22/03/2022 relativamente al contestato danneggiamento, gli intimava il licenziamento per giusta causa, da lui impugnato in data 28/03/2022.
Tanto premesso in fatto e dato atto dell'intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di danneggiamento, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento poiché ritorsivo, con applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 2 del D.lgs. 23/2015, in quanto esclusivamente indotto dall'impugnazione del dipendente dei due precedenti provvedimenti disciplinari del gennaio 2022.
In via subordinata, la difesa attorea ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, non essendo gli atti vandalici contestati ascrivibili all'operato del ricorrente, con conseguente condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione e al risarcimento del danno nella misura massima di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.
In via di estremo subordine, il NT ha invocato la tutela risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015.
Si è costituita in giudizio la contestando nel merito la Controparte_1 ricostruzione dei fatti addotta dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la società convenuta ha allegato di essere in possesso della registrazione video - prodotta su supporto USB - di quanto accaduto la sera del 14/02/2022 presso il piazzale dello stabilimento di , che sconfesserebbe quanto sostenuto dal Pt_2 ricorrente circa la sua estraneità all'atto vandalico contestatogli e alla base del recesso datoriale.
Ha inoltre rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, anche basandosi sulla predetta registrazione video, ha accertato la responsabilità di Pt_1 nella commissione dell'atto vandalico e che il procedimento è stato archiviato solo perché, mancando la circostanza aggravante dell'esposizione del bene danneggiato alla pubblica fede, la condotta non è da ritenersi penalmente rilevante.
Ha infine dedotto la resistente che alcun atteggiamento ostile era stato tenuto dal direttore dello stabilimento nei confronti del ricorrente e che le sanzioni disciplinari conservative irrogate erano pienamente legittime in ragione delle condotte del NT.
pagina 3 di 14 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio del ricorrente ed è stata decisa, all'esito della discussione orale, come da dispositivo in calce.
* * * * *
1. - Nel proporre la presente impugnazione il ricorrente eccepisce in primo luogo la natura ritorsiva del licenziamento intimatogli in data 24/03/2022 dalla
[...]
che troverebbe causa, a suo dire, nell'impugnazione da parte del CP_1 lavoratore dei precedenti provvedimenti disciplinari del 17/01/2022 e nella posizione del ricorrente sgradita in azienda per via delle rivendicazioni salariali formulate in passato, come del resto dimostrato dagli atteggiamenti ostili tenuti dal direttore dello stabilimento.
1.1. – Occorre a tal riguardo richiamare le statuizioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art.
1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cass. civ. n.
9468/2019).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori sul punto, è bene ricordare che costituisce opinione consolidata della giurisprudenza che gravi sul lavoratore l'onere di provare sia l'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento sia il suo carattere determinante della volontà negoziale di recesso. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole o la natura meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa della ragione addotta a suo fondamento (sul punto, si veda Cass., Sez. L, Sentenza n. 17087 dell' 8/8/2011, Sez. L, Sentenza n. 6282 del
18/03/2011, Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024).
In definitiva l'indagine in ordine alla sussistenza, nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo, dovrà essere condotta successivamente a quella pagina 4 di 14 concernente il presupposto giustificativo addotto dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri sullo stesso gravanti e riguardanti la dimostrazione del fatto posto a sostegno del recesso, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo (Cass. civ. n. 9468/2019; in termini
Cass. civ. n. 31526/2019).
Viceversa, la riscontrata sussistenza della giusta causa di recesso esclude in radice la nullità del recesso.
2. - Ciò premesso, nel caso in esame la società resistente ha dimostrato i fatti posti alla base del licenziamento intimato al ricorrente.
2.1. – Giova a tal fine prendere le mosse dalla lettera di contestazione del CP_1
18/03/2022 (doc. 16 del ricorrente e doc. 49 della resistente), la quale testualmente recita:
“Con la presente, ai sensi di legge e del CCNL, Le contestiamo i fatti qui di seguito esposti.
A seguito di diverse segnalazioni e denunce di recente sporte da alcuni dipendenti alle autorità di pubblica sicurezza, abbiamo condotto ampie ed approfondite indagini su alcuni gravi episodi di vandalismo verificatisi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022 a danno di alcune auto parcheggiate sul piazzale antistante l'ingresso del nostro stabilimento o al suo interno.
Ricostruiti i singoli episodi ed effettuati i riscontri del caso, è stato accertato che, in data Per 14.2.2022, , al termine del Suo turno di lavoro, ossia indicativamente alle ore 22,00 ca., con fare sospetto si è avvicinato all'Opel Mokka, targata FK151KN del Sig. Parte_3 parcheggiata in prossimità dell'ingresso degli uffici, e, con un oggetto appuntito, dopo essersi chinato vicino alla macchina, ha colpito ripetutamente la „spalla” della gomma anteriore sinistra
e quella posteriore sinistra praticando diversi piccoli fori.
Di lì a poco, sempre facendo attenzione a non essere visto e con fare circostanziato e prudente, Lei
è ritornato diverse volte vicino al medesimo veicolo per esaminare le gomme e, alla fine, ha danneggiato nello stesso modo la gomma anteriore destra.
Il Sig. ha riferito che, una volta ripresa l'auto al termine del turno notturno, le tre Pt_3 gomme erano sgonfie e che ha chiesto l'intervento del collega tecnico, Sig. , il Testimone_1 quale ha riscontrato la presenza dei fori. Successivamente, l'auto è stata riparata.
pagina 5 di 14 Medesimi atti vandalici e relativi danni sono stati denunciati sulla Fiat 500 L in uso alla
[...]
sulla Opel Agila del Sig. , sulla Lancia Delta del Sig. e CP_3 CP_4 Controparte_5 sulla Fiat 16 del Sig. Persona_3
A fronte delle denunce sporte presso le autorità di pubblica sicurezza, i competenti organi di polizia hanno avviato approfondite indagini, tutt'ora in corso.
Alla luce di quanto accaduto e delle prove a nostre mani, Le contestiamo i suddetti fatti, ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/70 e del CCNL di settore, e La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente.
Ci riserviamo fin d'ora di formulare separata richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
Nel frattempo, vista la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso dal servizio in via cautelare.
Le ricordiamo che per tutta la durata della sospensione Lei non potrà accedere all'azienda né collegarsi alla rete aziendale, salvo nostra espressa autorizzazione.
Distinti saluti.”
Come emerge dalla lettura della lettera di contestazione, la condotta ascritta al ricorrente consiste nell'aver danneggiato, il giorno 14/02/2022, l'autovettura del collega Pt_3
parcheggiata nel piazzale dello stabilimento della società convenuta, dovendosi
[...] ritenere che gli altri atti vandalici – sinteticamente descritti – siano stati menzionati solo a motivazione dell'avvio delle indagini da parte dell'azienda.
2.2. – La condotta risulta provata, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata nel presente giudizio.
2.2.1. – Ed invero, dalla registrazione video prodotta da parte resistente su memoria USB ai doc. 1 e 2, nonché dai frame da essa estrapolati e contenuti nel successivo doc. 3, si vede chiaramente il che, dopo essere uscito dalla azienda alle ore 22.00 circa del Pt_1
14.02.2022, si abbassa sulla parte posteriore e anteriore sinistra dell'autovettura Opel
Mokka targata FK 151 KN del sig. (orario da 22.07.17 in poi) e rientra Parte_3 nuovamente in azienda maneggiando un oggetto appuntito. Meno di un minuto dopo si vede il che esce dallo stabilimento (da 22.08.23 in poi) e, dopo essersi allontanato Pt_1 nel parcheggio, torna nuovamente verso il veicolo di e si abbassa in Pt_3 corrispondenza dello pneumatico anteriore destro della Opel Mokka praticandone la foratura. Successivamente si dirige verso l'ingresso dell'azienda maneggiando il medesimo oggetto appuntito (da 22.10.52 in poi).
pagina 6 di 14 2.2.2. – Che si tratti proprio del lo si evince innanzitutto dal raffronto effettuato Pt_1 dagli inquirenti tra uno dei frame ingrandito della registrazione video e la fotografia della patente di guida, che non lascia dubbi di sorta sull'identità del soggetto ripreso dalle telecamere aziendali;
la circostanza è poi confermata dallo stesso ricorrente che in sede di interrogatorio libero ha dichiarato “ho visto i filmati prodotti da parte resistente;
mi riconosco nel filmato”.
2.2.3. – In tale occasione il ricorrente ha poi precisato, a sua discolpa, “io mi sono avvicinato alla macchina di ) per verificare la pressione delle gomme perché mi aveva Parte_3 detto che aveva le gomme che gli andavano giù di pressione e io gli avevo detto che anche io avevo riscontrato lo stesso problema;
lui mi ha chiesto di andare a verificare e ho verificato la valvola”.
Nondimeno, detta circostanza non ha trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da , il quale ha dichiarato “posso escludere assolutamente di aver Pt_3 chiesto al ricorrente di verificare le gomme della mia macchina;
assolutamente escludo di averlo chiesto la sera prima del ritrovamento delle gomme sgonfie e in generale anche in altri momenti;
con lui non abbiamo mai parlato di queste cose”.
2.2.3.1 – Circa la attendibilità del teste non si ritiene di poter dubitare, stante la Pt_3 sostanziale coerenza tra la ricostruzione dei fatti fornita dal medesimo e quella fornita dal teste , gommista dell'azienda resistente, che di seguito si raffrontano: Testimone_1
- teste : “ho subito un danneggiamento alla MOKKA X tg FK 151KN (…) è accaduto Pt_3 che il 14 ho fatto la notte e il 15 mattina mettendo in moto l'auto si sono accesi i sensori delle gomme;
guardando il computer di bordo mi dava anteriore sinistra sgonfia;
erano circa le 6 meno un quarto, un po' prima di uscire dal turno;
preciso che sono andato in auto per metterla in moto
e scaldarla perché faceva freddo;
al che sono andato dal mio responsabile, e gli ho Testimone_1 chiesto se potevo dargli una gonfiata e cioè attaccarmi al compressore in officina;
mi ha dato Tes_1
l'ok e ho fatto il giro e ho gonfiato la gomma anteriore sinistra”, circostanza confermata dal teste : “ricordo degli episodi di forature (…) di ho memoria di aver ricevuto la Tes_1 Pt_3 richiesta di entrare in officina con la vettura al cambio turno del mattino;
al cambio turno ci si incrocia e io iniziavo alle 6 a lavorare in ufficio e lui smontava;
lui mi ha chiesto di poter usare un manometro per verificare le gomme e io gli ho aperto l'officina per farlo entrare;
abbiamo verificato con il manometro;
so di aver verificato tutte e 4 le gomme;
non ricordo quale risultava sgonfia;
poi lui è andato a casa”
e poi ancora:
pagina 7 di 14 - teste : “sono andato a casa e sono andato a dormire e poi al risveglio ho messo in moto Pt_3
l'auto visto che dovevo andare a prendere mio figlio a scuola alle 16; di nuovo mi segnala che la gomma era bassa di pressione;
di nuovo ho gonfiato la gomma con il piccolo compressore che ho a casa;
nei giorni successivi sono andato avanti un po' così ma non pensavo ad un danneggiamento
e credevo fosse solo un problema di gomme;
sono andato avanti una decina di giorni una cosa così; anche perché avevo altre cose da fare;
inoltre toccando la gomma vedevo che era dura e in ogni caso non era a terra ma solo un po' sgonfia;
dopo un po' preciso che la spia mi è apparsa anche sulla anteriore destra e la posteriore sinistra;
al che sono andato dal gommista perché non mi tornava la cosa;
il gommista mi ha detto che secondo lui non era una foratura accidentale perché era fatta sul fianco della gomma;
lui ha trovato i fori in tutte e tre gli pneumatici;
credo che la segnalazione prima di una e poi delle altre dipenda del computer di bordo;
il gommista mi ha fatto vedere i fori;
mi ha riparato la gomma dall'interno”, circostanza confermata dal teste
: “so che poi la questione non si è risolta lì e poi ha dovuto sostituire le gomme perché Tes_1 bucate, non so se tutte o alcune;
ricordo che mi è stato detto, da lui e anche da altri, che erano stati costretti a sostituire le gomme”.
2.2.4. – La tesi sostenuta dai testi e , secondo la quale quest'ultimo si è reso Tes_1 Pt_3 conto solo una decina di giorni dopo aver invano rigonfiato ripetutamente le gomme che queste erano forate e dunque andavano riparate, spiega anche il perché la ricevuta di pagamento per la riparazione degli pneumatici di (doc. 37 di parte resistente) è Pt_3 datata ad epoca successiva al danneggiamento del 14.02.2022.
Al riguardo va inoltre precisato che la presenza di due distinti documenti relativi alla riparazione – un preventivo per due gomme con indicazione di pagamento in contanti e un successivo scontrino per la riparazione di tre gomme con pagamento tramite pos – è stata plausibilmente giustificata dal , con due successivi accessi dal gommista e Pt_3 dalla necessità di avere documentazione utile ai fini dell'indennizzo assicurativo
(“ricordo di essere andato dal gommista un paio di volte;
credo di essere andato di nuovo perché una non teneva bene e me l'ha riguardata;
non mi sono fatto fare il preventivo ma me l'ha riparato subito;
mi viene fatto notare che nel doc. 37 vi è uno scontrino del 8.3.2022 che indica 30 euro e un documento con dicitura preventivo del 1.3.2022 che reca l'indicazione 20 euro e tuttavia anche l'indicazione del pagamento in contanti e dico che non ricordo di aver richiesto prima il preventivo e poi di essere tornato per la riparazione ma ricordo di essere tornato una seconda volta per verificare di nuovo uno pneumatico e ricordo altresì di aver richiesto una
pagina 8 di 14 fattura; questo per chiedere il risarcimento dei danni perché ho gli atti vandalici come copertura assicurativa”).
2.3. – Viceversa, non hanno trovato riscontro in sede istruttoria le circostanze addotte dal dipendente a sostegno della sua estraneità agli atti vandalici contestati.
2.3.1. – La tesi per cui si sarebbe limitato a verificare la pressione delle gomme Pt_1 del veicolo di , oltre che smentita categoricamente da quest'ultimo, appare Pt_3 quanto mai inverosimile, atteso che per compiere siffatta operazione non sarebbe sufficiente applicare una semplice pressione con le mani sullo pneumatico, ma occorrerebbe uno strumento apposito, che peraltro nulla avrebbe a che vedere con l'oggetto che nella videoregistrazione tiene in mano il ricorrente.
Quanto affermato in proposito dal medesimo (“io non avevo nulla in mano;
mi sfregavo solo le mani tra loro perché mi era rimasto del nero sulle mani”) è sconfessato dalle immagini raccolte dalle telecamere e in cui, come detto, si vede chiaramente il impugnare Pt_1 un oggetto appuntito.
2.3.2. – Inoltre, la circostanza che quest'ultimo avrebbe a sua volta subìto danni all'autovettura BMW X3 M-sport targata FB608KA, della moglie presso Parte_4 lo stabilimento di nei giorni 4/02/2022, 10/02/2022 e 3/03/2022, non solo non Pt_2 risulta provata, ma è addirittura smentita dall'istruttoria.
2.3.2.1 – Ed invero, dal foglio presenza allegato sub doc. 35 di parte resistente risulta che il 4/02/2022 non era a lavoro, così come nei giorni precedenti, di talché la sua Pt_1 autovettura non poteva trovarsi nel piazzale della D'altro canto, il documento CP_1 prodotto dal ricorrente sub doc. 21, che attesterebbe che in quella data sarebbe stata effettuata la riparazione della gomma, non è firmato e non è corredato dalla ricevuta di pagamento.
Dai fogli presenza risulta inoltre che il giorno 10/02/2022 (doc. 35) e il giorno
03/03/2022 (doc. 36) ha svolto il suo turno di lavoro dalle 5:53 alle 14:00 e Pt_1 dunque in orario in cui, per via della luce e per il maggior via vai di macchine e persone, appare inverosimile che qualcuno si possa essere esposto al rischio di essere colto sul fatto.
2.3.2.2 – Vale la pena, infine, evidenziare che il ha sporto denuncia per Pt_1 danneggiamenti alla sua autovettura il giorno 18/03/2022 alle ore 11.32 (doc. 50 di parte resistente), subito dopo aver ricevuto, “nella mattinata del 18/03/2022, alle ore 09:00 circa,
pagina 9 di 14 in ” (punto 26 ricorso), lettura della contestazione avente ad oggetto gli atti di Pt_2 vandalismo verificatisi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022 a danno di alcune auto parcheggiate sul piazzale dello stabilimento aziendale.
2.3.2.3. – La tempistica sopra evidenziata rende poco credibile la tesi attorea, anche tenuto contro del fatto che nessuna previa segnalazione in merito ai danni subìti dall'autovettura risulta essere pervenuta da parte di alla Direzione della Pt_1 CP_1
o ad altri suoi colleghi, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali che di seguito si riportano:
- teste : “non so di danneggiamenti subiti da con non ho Parte_3 Pt_1 Pt_1 parlato nemmeno del mio danneggiamento;
io e lui lavoriamo da tanto tempo insieme e quindi presumo sapesse quale fosse la mia auto” e poi, risentito sul punto, ha aggiunto
“ero a conoscenza di altri episodi simili, come ho già detto nella precedente udienza;
preciso che non avevo avuto conoscenza degli altri episodi occorsi ai colleghi prima del mio episodio”;
- teste “ricordo degli episodi di lamentele di gomme sgonfie e lo ricordo Testimone_2 perché in quelle occasioni chiedevano a me id poter entrare in officina con l'auto per gonfiare le gomme;
ricordo un particolare periodo in cui sono venuti in tre a chiedermelo nel giro di una o due settimane;
si trattava di di sicuro, Controparte_5 [...]
e anche .non ricordo che problemi analoghi li abbia avuti anche Per_3 Persona_4
. Pt_1
- teste : “ricordo degli episodi di forature;
a mente ricordo 5 persone di cui Testimone_1 solo per 3 ricordo i nomi per aver visto in prima persona il danneggiamento;
sono Pt_3
, e ho visto di persona perché sono le tre
[...] Persona_5 Controparte_5 persone per cui ho avuto modo di intervenire, come e per gonfiare le gomme Pt_3 CP_5
o, nel caso di vedendo il foro” e poi “non ho sentito di problemi analoghi avuti Per_5 dal ricorrente”;
- teste : “quanto ai danneggiamenti sono successi più casi;
6, 7 8 persone Persona_1 sono venuti a lamentarsi o meglio dicevano che si trovavano le ruote a terra e sgonfie…ricordo Parte_3 Controparte_5 CP_4 Persona_5 tra l'altro su uno scooter, ; io stesso avevo trovavo una gomma a terra di una Tes_3 nostra auto di servizio;
il ricorrente non si è lamentato di questo;
queste persone sono venute alla spicciolata a dirmelo”; dichiarazioni ribadite poi in sede di confronto con il pagina 10 di 14 teste : “confermo quello che ho detto;
non ho mai ricevuto lamentele da a Tes_4 Pt_1 differenza degli altri, che invece si sono lamentati;
non ho saputo dei tagli alle gomme di nemmeno tramite i colleghi e a conferma di questo posso dire che con le gomme Pt_1 tagliate, due gomme, non sarebbe neppure potuto uscire dal piazzale”.
A fronte delle soprarichiamate testimonianze, circostanziate e concordi, un solo testimone ha dichiarato di aver sentito il ricorrente lamentarsi di danneggiamenti subiti alle gomme del veicolo. Tale testimonianza, tuttavia, per le numerose e continue contraddizioni e incoerenze estrinseche ed intrinseche, non può ritenersi affatto attendibile.
Il teste , in primo luogo, ha riferito che il avrebbe rinvenuto le gomme non Tes_4 Pt_1 già forate bensì tagliate dovendo poi sostituire, e non riparare, gli pneumatici, fatti questi diversi da quelli denunciati dal ricorrente nella denuncia del 18/3/2022 (così il teste
: “penso che ha riferito questo fatto ai colleghi perché so che ha dovuto sostituire le Tes_4 Pt_1 gomme;
me lo ha riferito … nello specifico mi ha detto che aveva le gomme Pt_1 Pt_1 tagliate e le ha dovute sostituire;
mi sembra che si trattasse di due gomme, entrambe tagliate nella stessa occasione… mi viene chiesto se essendo state tagliate le gomme allora lui non era neppure stato in grado di uscire dal piazzale con l'auto e dico che penso di sì; so che le ha poi acquistate nuove;
mi ha detto che le ha trovate tagliate quando l'auto era nel cortile aziendale”).
In secondo luogo, il teste si è ripetutamente contraddetto in relazione alla propalazione della notizia del danneggiamento subito dal affermando dapprima “non so se Pt_1 abbia riferito ad altri in azienda di aver trovato le gomme della sua auto tagliate” salvo Pt_1 poi dichiarare “dico che ho saputo dai colleghi che anche aveva avuto le gomme tagliate” Pt_1
e ancora “mi viene fatto notare che ho detto prima che non sapevo se avesse riferito anche Pt_1 ad altri delle sue gomme tagliate e dico che sarà stato un passaparola perché i colleghi sono pettegoli;
mi viene fatto notare che anche il passaparola non poteva che essere partito da NT o da me e dico che io non ho riferito niente a nessuno;
io in questa faccenda mi sono astenuto;
ho parlato il meno possibile”. Nel corso del confronto con il teste il teste ha Per_1 Tes_4 proseguito nelle continue contraddizioni affermando: “non so il motivo per cui lui non si è lamentato in azienda;
mi viene fatto notare che ho detto prima che si era lamentato;
dico che con me si è lamentato e non so con gli altri colleghi;
mi viene fatto notare che continuo a dire cose in contraddizione e vengo nuovamente ammonito” e ancora “sono sicuro si aver sentito dire il fatto di dal meccanico che si lamentava del motorino;
preciso che il meccanico si è lamentato Pt_1
pagina 11 di 14 solo della sua gomma del motorino e non mi ha riferito del fatto di per poi concludere Pt_1
“allora mi viene chiesto chi mi abbia riferito questo fatto e dico che se ne parlava tutti assieme ma non saprei dire chi”.
3. – Accertata l'ascrivibilità al ricorrente dei fatti contestati nei termini sopra esposti e l'assenza di valide scriminanti, occorre valutare se detti fatti abbiano rilievo disciplinare e se sussista proporzionalità tra il provvedimento espulsivo e le infrazioni oggetto di rilievo.
3.1. – È noto, infatti, che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, verificando in particolare se tali fatti siano idonei a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e a far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali.
Nello svolgere tale ultima indagine è opinione ormai consolidata che, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n.
16784/2020; n. 17231/2020; n. 13865/2019, n. 2518/2023; n. 5588/2024).
3.2. – Nel caso di specie non può dubitarsi del rilievo disciplinare e della gravità dei fatti commessi dal ricorrente: egli ha deliberatamente e senza alcun motivo danneggiato beni di proprietà dei colleghi, arrecando pregiudizio non soltanto al loro patrimonio ma anche alla loro possibilità di movimento, all'interno delle pertinenze dell'ambiente di lavoro, peraltro in orario notturno e cioè in un momento in cui non soltanto l'oscurità rende più insidiosa la condotta ma la possibilità per il danneggiato di rimediare al danno è limitata.
3.3. – Tanto premesso, la condotta del ricorrente non appare rientrare espressamente in alcuna previsione del contratto collettivo.
pagina 12 di 14 Invero, l'art. 10 alla lettera B del CCNL prevede che incorre nella massima sanzione del licenziamento senza preavviso “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di Legge”, ipotesi che ravvisa, tra le altre, nel
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione” (cfr. sottolettera d).
Lo stesso articolo, alla lettera A, prevede la più attenuata sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per il caso in cui il lavoratore abbia commesso “infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B)”, tra le quali è contemplato il “sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione” (cfr. sottolettera b).
Il richiamato art. 9 prevede la sola misura della ammonizione scritta, multa o sospensione per il lavoratore che “per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione” (cfr. sottolettera e).
Ebbene, il discrimine tra la massima sanzione applicabile e quelle ad essa inferiori, secondo la sistematica del CCNL in commento, è da ravvisarsi non tanto nella gravità della condotta (e del danno arrecato all'azienda), quanto nell'elemento soggettivo che caratterizza detta condotta, posto che il licenziamento senza preavviso viene comminato solo in caso di danneggiamento doloso, mentre a seconda della gravità del danno il danneggiamento colposo può essere punito con una sanzione conservativa o con il licenziamento con preavviso.
Pertanto, sebbene nel caso di specie la condotta contestata al dipendente
(danneggiamento a beni privati) non sia espressamente contemplata dal contratto collettivo di riferimento come giusta causa di licenziamento senza preavviso, si ritiene nondimeno che, essendone accertata la natura dolosa, il disvalore della stessa sia del tutto assimilabile al disvalore attribuito dal CCNL al danneggiamento doloso di beni aziendali.
Del resto, si tratta di un atto vandalico avvenuto in danno dei colleghi di lavoro e commesso su beni (seppur non aziendali) in uso agli stessi per recarsi sul posto di lavoro e parcheggiati all'interno dell'azienda e, quindi, di una condotta in grado di ledere l'interesse datoriale a che sia garantita e mantenuta la sicurezza dei dipendenti,
pagina 13 di 14 dei visitatori e dell'ambiente fisico del luogo di lavoro, intesa anche come protezione degli edifici aziendali dalle effrazioni e dagli atti vandalici.
3.4. – In conclusione, alla luce della scala valoriale formulata dalle parti sociali e in considerazione degli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto concreto, con particolare riguardo alle circostanze nelle quali esso è stato commesso e all'intensità del profilo intenzionale, deve ravvisarsi anche la proporzionalità fra il fatto commesso dal NT e la sanzione inflitta al medesimo.
4. – In definitiva, da quanto sopra discende la sussistenza della giusta causa di recesso e quindi la legittimità del licenziamento, con automatica esclusione del suo carattere ritorsivo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai medi dello scaglione di valore tra € 26.000 ed € 52.000, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e del grado di complessità delle questioni affrontate e della istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di causa liquidate in
€ 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Asti, 20/09/2024
Il Giudice
Elisabetta Antoci
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.l. 794/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO INGHILTERRA, 17 BIS Parte_1
10138 TORINO, presso lo studio dell'avv. ARES CERRATO MARCO, che lo rappresenta e difende con l'avv. GUIDO DALMAZZONE, giusta procura allegata telematicamente al ricorso parte ricorrente
c o n t r o elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GIUSTI, 3 10121 Controparte_1
TORINO, presso lo studio Trifirò & Partners Avvocati in Torino, Via G. Giusti n. 3, e difesa dagli avv. VELLA ENRICO, ANNA MATTIOLI e GIACINTO SIRO FAVALLI, giusta procura allegata telematicamente alla memoria difensiva parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2022 il ricorrente, ha evocato in Parte_1 giudizio educendo: Controparte_1
- di aver lavorato dal 31/12/2015 alle dipendenze della convenuta come operaio di III livello del CCNL Metalmeccanici Industria, con mansioni di collaudatore di autoveicoli, ruotando ciclicamente su due turni, il primo dalle 06:00 alle 14:00 e il secondo dalle 14:00 alle 22:00;
- di essere stato posto in Cassa Integrazione a fine 2019 (novembre - dicembre), con contestuale affidamento delle sue mansioni a collaudatori della casa madre pagina 1 di 14 polacca, e di aver pertanto contestato alla direzione il mancato rispetto CP_1 dell'accordo aziendale relativo alla CIG e rivendicato il pagamento dell'elemento perequativo della retribuzione, che tuttavia l'azienda non gli ha mai corrisposto;
- di aver subìto, a causa di tali contestazioni, condotte ritorsive da parte del direttore dello stabilimento di , , che lo avrebbe costretto a Pt_2 Persona_1 nuovi periodi in CIG e pressoché totalmente escluso dai turni lavorativi meglio retribuiti;
- di essere inoltre stato oggetto, dal 2020, di plurimi e immotivati attacchi verbali da parte del , finalizzati esclusivamente a provocare una sua reazione Per_1 eccessiva;
- di essersi la situazione ulteriormente aggravata dal 2021, avendo il ricorrente ricevuto dapprima lettera di richiamo del 22/10/2021 per non aver esibito il
Green Pass attraverso QR Code e lettera di contestazione disciplinare del
02/12/2021 per essersi presentato a lavoro, in data 29 novembre 2021, alle ore
07:27 anziché alle 06:00 e, in pari data, lettera di contestazione disciplinare per insubordinazione al direttore nel fornire le giustificazioni al suddetto Per_1 ritardo;
- di essersi visto irrogare in data 17/01/2022, nonostante le giustificazioni scritte fornite il 9/12/2021, la sanzione del richiamo scritto per la contestazione relativa ai fatti del 29/11/2021 (ritardo) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni uno relativamente ai fatti del 01/12/2021 Con (insubordinazione), avverso le quali aveva attivato presso la di Torino la procedura di arbitrato di cui all'art. 7 L. 300/1970 cui l'azienda aveva aderito il
01/03/2022;
- di aver subìto, in conseguenza dell'impugnazione dei suddetti provvedimenti, un'ulteriore contestazione disciplinare in data 18/03/2022, per aver danneggiato l'autovettura del collega parcheggiata nel piazzale dello Parte_3 stabilimento il giorno 14/02/2022;
- di essersi recato, in pari data, a sporgere denuncia per i danneggiamenti a sua volta subìti nei giorni 04/02/2022, 10/02/2022 e 03/03/2022 sulla propria autovettura;
pagina 2 di 14 - di aver ricevuto lettera del 24/03/2022, con cui disattese le sue CP_1 giustificazioni del 22/03/2022 relativamente al contestato danneggiamento, gli intimava il licenziamento per giusta causa, da lui impugnato in data 28/03/2022.
Tanto premesso in fatto e dato atto dell'intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per il reato di danneggiamento, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento poiché ritorsivo, con applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 2 del D.lgs. 23/2015, in quanto esclusivamente indotto dall'impugnazione del dipendente dei due precedenti provvedimenti disciplinari del gennaio 2022.
In via subordinata, la difesa attorea ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato, non essendo gli atti vandalici contestati ascrivibili all'operato del ricorrente, con conseguente condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione e al risarcimento del danno nella misura massima di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015.
In via di estremo subordine, il NT ha invocato la tutela risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015.
Si è costituita in giudizio la contestando nel merito la Controparte_1 ricostruzione dei fatti addotta dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la società convenuta ha allegato di essere in possesso della registrazione video - prodotta su supporto USB - di quanto accaduto la sera del 14/02/2022 presso il piazzale dello stabilimento di , che sconfesserebbe quanto sostenuto dal Pt_2 ricorrente circa la sua estraneità all'atto vandalico contestatogli e alla base del recesso datoriale.
Ha inoltre rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, anche basandosi sulla predetta registrazione video, ha accertato la responsabilità di Pt_1 nella commissione dell'atto vandalico e che il procedimento è stato archiviato solo perché, mancando la circostanza aggravante dell'esposizione del bene danneggiato alla pubblica fede, la condotta non è da ritenersi penalmente rilevante.
Ha infine dedotto la resistente che alcun atteggiamento ostile era stato tenuto dal direttore dello stabilimento nei confronti del ricorrente e che le sanzioni disciplinari conservative irrogate erano pienamente legittime in ragione delle condotte del NT.
pagina 3 di 14 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio del ricorrente ed è stata decisa, all'esito della discussione orale, come da dispositivo in calce.
* * * * *
1. - Nel proporre la presente impugnazione il ricorrente eccepisce in primo luogo la natura ritorsiva del licenziamento intimatogli in data 24/03/2022 dalla
[...]
che troverebbe causa, a suo dire, nell'impugnazione da parte del CP_1 lavoratore dei precedenti provvedimenti disciplinari del 17/01/2022 e nella posizione del ricorrente sgradita in azienda per via delle rivendicazioni salariali formulate in passato, come del resto dimostrato dagli atteggiamenti ostili tenuti dal direttore dello stabilimento.
1.1. – Occorre a tal riguardo richiamare le statuizioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art.
1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cass. civ. n.
9468/2019).
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori sul punto, è bene ricordare che costituisce opinione consolidata della giurisprudenza che gravi sul lavoratore l'onere di provare sia l'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento sia il suo carattere determinante della volontà negoziale di recesso. Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole o la natura meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa della ragione addotta a suo fondamento (sul punto, si veda Cass., Sez. L, Sentenza n. 17087 dell' 8/8/2011, Sez. L, Sentenza n. 6282 del
18/03/2011, Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024).
In definitiva l'indagine in ordine alla sussistenza, nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo, dovrà essere condotta successivamente a quella pagina 4 di 14 concernente il presupposto giustificativo addotto dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri sullo stesso gravanti e riguardanti la dimostrazione del fatto posto a sostegno del recesso, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo (Cass. civ. n. 9468/2019; in termini
Cass. civ. n. 31526/2019).
Viceversa, la riscontrata sussistenza della giusta causa di recesso esclude in radice la nullità del recesso.
2. - Ciò premesso, nel caso in esame la società resistente ha dimostrato i fatti posti alla base del licenziamento intimato al ricorrente.
2.1. – Giova a tal fine prendere le mosse dalla lettera di contestazione del CP_1
18/03/2022 (doc. 16 del ricorrente e doc. 49 della resistente), la quale testualmente recita:
“Con la presente, ai sensi di legge e del CCNL, Le contestiamo i fatti qui di seguito esposti.
A seguito di diverse segnalazioni e denunce di recente sporte da alcuni dipendenti alle autorità di pubblica sicurezza, abbiamo condotto ampie ed approfondite indagini su alcuni gravi episodi di vandalismo verificatisi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022 a danno di alcune auto parcheggiate sul piazzale antistante l'ingresso del nostro stabilimento o al suo interno.
Ricostruiti i singoli episodi ed effettuati i riscontri del caso, è stato accertato che, in data Per 14.2.2022, , al termine del Suo turno di lavoro, ossia indicativamente alle ore 22,00 ca., con fare sospetto si è avvicinato all'Opel Mokka, targata FK151KN del Sig. Parte_3 parcheggiata in prossimità dell'ingresso degli uffici, e, con un oggetto appuntito, dopo essersi chinato vicino alla macchina, ha colpito ripetutamente la „spalla” della gomma anteriore sinistra
e quella posteriore sinistra praticando diversi piccoli fori.
Di lì a poco, sempre facendo attenzione a non essere visto e con fare circostanziato e prudente, Lei
è ritornato diverse volte vicino al medesimo veicolo per esaminare le gomme e, alla fine, ha danneggiato nello stesso modo la gomma anteriore destra.
Il Sig. ha riferito che, una volta ripresa l'auto al termine del turno notturno, le tre Pt_3 gomme erano sgonfie e che ha chiesto l'intervento del collega tecnico, Sig. , il Testimone_1 quale ha riscontrato la presenza dei fori. Successivamente, l'auto è stata riparata.
pagina 5 di 14 Medesimi atti vandalici e relativi danni sono stati denunciati sulla Fiat 500 L in uso alla
[...]
sulla Opel Agila del Sig. , sulla Lancia Delta del Sig. e CP_3 CP_4 Controparte_5 sulla Fiat 16 del Sig. Persona_3
A fronte delle denunce sporte presso le autorità di pubblica sicurezza, i competenti organi di polizia hanno avviato approfondite indagini, tutt'ora in corso.
Alla luce di quanto accaduto e delle prove a nostre mani, Le contestiamo i suddetti fatti, ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/70 e del CCNL di settore, e La invitiamo a presentare Sue eventuali giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente.
Ci riserviamo fin d'ora di formulare separata richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
Nel frattempo, vista la gravità dei fatti contestati, Lei è sospeso dal servizio in via cautelare.
Le ricordiamo che per tutta la durata della sospensione Lei non potrà accedere all'azienda né collegarsi alla rete aziendale, salvo nostra espressa autorizzazione.
Distinti saluti.”
Come emerge dalla lettura della lettera di contestazione, la condotta ascritta al ricorrente consiste nell'aver danneggiato, il giorno 14/02/2022, l'autovettura del collega Pt_3
parcheggiata nel piazzale dello stabilimento della società convenuta, dovendosi
[...] ritenere che gli altri atti vandalici – sinteticamente descritti – siano stati menzionati solo a motivazione dell'avvio delle indagini da parte dell'azienda.
2.2. – La condotta risulta provata, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata nel presente giudizio.
2.2.1. – Ed invero, dalla registrazione video prodotta da parte resistente su memoria USB ai doc. 1 e 2, nonché dai frame da essa estrapolati e contenuti nel successivo doc. 3, si vede chiaramente il che, dopo essere uscito dalla azienda alle ore 22.00 circa del Pt_1
14.02.2022, si abbassa sulla parte posteriore e anteriore sinistra dell'autovettura Opel
Mokka targata FK 151 KN del sig. (orario da 22.07.17 in poi) e rientra Parte_3 nuovamente in azienda maneggiando un oggetto appuntito. Meno di un minuto dopo si vede il che esce dallo stabilimento (da 22.08.23 in poi) e, dopo essersi allontanato Pt_1 nel parcheggio, torna nuovamente verso il veicolo di e si abbassa in Pt_3 corrispondenza dello pneumatico anteriore destro della Opel Mokka praticandone la foratura. Successivamente si dirige verso l'ingresso dell'azienda maneggiando il medesimo oggetto appuntito (da 22.10.52 in poi).
pagina 6 di 14 2.2.2. – Che si tratti proprio del lo si evince innanzitutto dal raffronto effettuato Pt_1 dagli inquirenti tra uno dei frame ingrandito della registrazione video e la fotografia della patente di guida, che non lascia dubbi di sorta sull'identità del soggetto ripreso dalle telecamere aziendali;
la circostanza è poi confermata dallo stesso ricorrente che in sede di interrogatorio libero ha dichiarato “ho visto i filmati prodotti da parte resistente;
mi riconosco nel filmato”.
2.2.3. – In tale occasione il ricorrente ha poi precisato, a sua discolpa, “io mi sono avvicinato alla macchina di ) per verificare la pressione delle gomme perché mi aveva Parte_3 detto che aveva le gomme che gli andavano giù di pressione e io gli avevo detto che anche io avevo riscontrato lo stesso problema;
lui mi ha chiesto di andare a verificare e ho verificato la valvola”.
Nondimeno, detta circostanza non ha trovato alcuna conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese da , il quale ha dichiarato “posso escludere assolutamente di aver Pt_3 chiesto al ricorrente di verificare le gomme della mia macchina;
assolutamente escludo di averlo chiesto la sera prima del ritrovamento delle gomme sgonfie e in generale anche in altri momenti;
con lui non abbiamo mai parlato di queste cose”.
2.2.3.1 – Circa la attendibilità del teste non si ritiene di poter dubitare, stante la Pt_3 sostanziale coerenza tra la ricostruzione dei fatti fornita dal medesimo e quella fornita dal teste , gommista dell'azienda resistente, che di seguito si raffrontano: Testimone_1
- teste : “ho subito un danneggiamento alla MOKKA X tg FK 151KN (…) è accaduto Pt_3 che il 14 ho fatto la notte e il 15 mattina mettendo in moto l'auto si sono accesi i sensori delle gomme;
guardando il computer di bordo mi dava anteriore sinistra sgonfia;
erano circa le 6 meno un quarto, un po' prima di uscire dal turno;
preciso che sono andato in auto per metterla in moto
e scaldarla perché faceva freddo;
al che sono andato dal mio responsabile, e gli ho Testimone_1 chiesto se potevo dargli una gonfiata e cioè attaccarmi al compressore in officina;
mi ha dato Tes_1
l'ok e ho fatto il giro e ho gonfiato la gomma anteriore sinistra”, circostanza confermata dal teste : “ricordo degli episodi di forature (…) di ho memoria di aver ricevuto la Tes_1 Pt_3 richiesta di entrare in officina con la vettura al cambio turno del mattino;
al cambio turno ci si incrocia e io iniziavo alle 6 a lavorare in ufficio e lui smontava;
lui mi ha chiesto di poter usare un manometro per verificare le gomme e io gli ho aperto l'officina per farlo entrare;
abbiamo verificato con il manometro;
so di aver verificato tutte e 4 le gomme;
non ricordo quale risultava sgonfia;
poi lui è andato a casa”
e poi ancora:
pagina 7 di 14 - teste : “sono andato a casa e sono andato a dormire e poi al risveglio ho messo in moto Pt_3
l'auto visto che dovevo andare a prendere mio figlio a scuola alle 16; di nuovo mi segnala che la gomma era bassa di pressione;
di nuovo ho gonfiato la gomma con il piccolo compressore che ho a casa;
nei giorni successivi sono andato avanti un po' così ma non pensavo ad un danneggiamento
e credevo fosse solo un problema di gomme;
sono andato avanti una decina di giorni una cosa così; anche perché avevo altre cose da fare;
inoltre toccando la gomma vedevo che era dura e in ogni caso non era a terra ma solo un po' sgonfia;
dopo un po' preciso che la spia mi è apparsa anche sulla anteriore destra e la posteriore sinistra;
al che sono andato dal gommista perché non mi tornava la cosa;
il gommista mi ha detto che secondo lui non era una foratura accidentale perché era fatta sul fianco della gomma;
lui ha trovato i fori in tutte e tre gli pneumatici;
credo che la segnalazione prima di una e poi delle altre dipenda del computer di bordo;
il gommista mi ha fatto vedere i fori;
mi ha riparato la gomma dall'interno”, circostanza confermata dal teste
: “so che poi la questione non si è risolta lì e poi ha dovuto sostituire le gomme perché Tes_1 bucate, non so se tutte o alcune;
ricordo che mi è stato detto, da lui e anche da altri, che erano stati costretti a sostituire le gomme”.
2.2.4. – La tesi sostenuta dai testi e , secondo la quale quest'ultimo si è reso Tes_1 Pt_3 conto solo una decina di giorni dopo aver invano rigonfiato ripetutamente le gomme che queste erano forate e dunque andavano riparate, spiega anche il perché la ricevuta di pagamento per la riparazione degli pneumatici di (doc. 37 di parte resistente) è Pt_3 datata ad epoca successiva al danneggiamento del 14.02.2022.
Al riguardo va inoltre precisato che la presenza di due distinti documenti relativi alla riparazione – un preventivo per due gomme con indicazione di pagamento in contanti e un successivo scontrino per la riparazione di tre gomme con pagamento tramite pos – è stata plausibilmente giustificata dal , con due successivi accessi dal gommista e Pt_3 dalla necessità di avere documentazione utile ai fini dell'indennizzo assicurativo
(“ricordo di essere andato dal gommista un paio di volte;
credo di essere andato di nuovo perché una non teneva bene e me l'ha riguardata;
non mi sono fatto fare il preventivo ma me l'ha riparato subito;
mi viene fatto notare che nel doc. 37 vi è uno scontrino del 8.3.2022 che indica 30 euro e un documento con dicitura preventivo del 1.3.2022 che reca l'indicazione 20 euro e tuttavia anche l'indicazione del pagamento in contanti e dico che non ricordo di aver richiesto prima il preventivo e poi di essere tornato per la riparazione ma ricordo di essere tornato una seconda volta per verificare di nuovo uno pneumatico e ricordo altresì di aver richiesto una
pagina 8 di 14 fattura; questo per chiedere il risarcimento dei danni perché ho gli atti vandalici come copertura assicurativa”).
2.3. – Viceversa, non hanno trovato riscontro in sede istruttoria le circostanze addotte dal dipendente a sostegno della sua estraneità agli atti vandalici contestati.
2.3.1. – La tesi per cui si sarebbe limitato a verificare la pressione delle gomme Pt_1 del veicolo di , oltre che smentita categoricamente da quest'ultimo, appare Pt_3 quanto mai inverosimile, atteso che per compiere siffatta operazione non sarebbe sufficiente applicare una semplice pressione con le mani sullo pneumatico, ma occorrerebbe uno strumento apposito, che peraltro nulla avrebbe a che vedere con l'oggetto che nella videoregistrazione tiene in mano il ricorrente.
Quanto affermato in proposito dal medesimo (“io non avevo nulla in mano;
mi sfregavo solo le mani tra loro perché mi era rimasto del nero sulle mani”) è sconfessato dalle immagini raccolte dalle telecamere e in cui, come detto, si vede chiaramente il impugnare Pt_1 un oggetto appuntito.
2.3.2. – Inoltre, la circostanza che quest'ultimo avrebbe a sua volta subìto danni all'autovettura BMW X3 M-sport targata FB608KA, della moglie presso Parte_4 lo stabilimento di nei giorni 4/02/2022, 10/02/2022 e 3/03/2022, non solo non Pt_2 risulta provata, ma è addirittura smentita dall'istruttoria.
2.3.2.1 – Ed invero, dal foglio presenza allegato sub doc. 35 di parte resistente risulta che il 4/02/2022 non era a lavoro, così come nei giorni precedenti, di talché la sua Pt_1 autovettura non poteva trovarsi nel piazzale della D'altro canto, il documento CP_1 prodotto dal ricorrente sub doc. 21, che attesterebbe che in quella data sarebbe stata effettuata la riparazione della gomma, non è firmato e non è corredato dalla ricevuta di pagamento.
Dai fogli presenza risulta inoltre che il giorno 10/02/2022 (doc. 35) e il giorno
03/03/2022 (doc. 36) ha svolto il suo turno di lavoro dalle 5:53 alle 14:00 e Pt_1 dunque in orario in cui, per via della luce e per il maggior via vai di macchine e persone, appare inverosimile che qualcuno si possa essere esposto al rischio di essere colto sul fatto.
2.3.2.2 – Vale la pena, infine, evidenziare che il ha sporto denuncia per Pt_1 danneggiamenti alla sua autovettura il giorno 18/03/2022 alle ore 11.32 (doc. 50 di parte resistente), subito dopo aver ricevuto, “nella mattinata del 18/03/2022, alle ore 09:00 circa,
pagina 9 di 14 in ” (punto 26 ricorso), lettura della contestazione avente ad oggetto gli atti di Pt_2 vandalismo verificatisi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2022 a danno di alcune auto parcheggiate sul piazzale dello stabilimento aziendale.
2.3.2.3. – La tempistica sopra evidenziata rende poco credibile la tesi attorea, anche tenuto contro del fatto che nessuna previa segnalazione in merito ai danni subìti dall'autovettura risulta essere pervenuta da parte di alla Direzione della Pt_1 CP_1
o ad altri suoi colleghi, come si evince dalle dichiarazioni testimoniali che di seguito si riportano:
- teste : “non so di danneggiamenti subiti da con non ho Parte_3 Pt_1 Pt_1 parlato nemmeno del mio danneggiamento;
io e lui lavoriamo da tanto tempo insieme e quindi presumo sapesse quale fosse la mia auto” e poi, risentito sul punto, ha aggiunto
“ero a conoscenza di altri episodi simili, come ho già detto nella precedente udienza;
preciso che non avevo avuto conoscenza degli altri episodi occorsi ai colleghi prima del mio episodio”;
- teste “ricordo degli episodi di lamentele di gomme sgonfie e lo ricordo Testimone_2 perché in quelle occasioni chiedevano a me id poter entrare in officina con l'auto per gonfiare le gomme;
ricordo un particolare periodo in cui sono venuti in tre a chiedermelo nel giro di una o due settimane;
si trattava di di sicuro, Controparte_5 [...]
e anche .non ricordo che problemi analoghi li abbia avuti anche Per_3 Persona_4
. Pt_1
- teste : “ricordo degli episodi di forature;
a mente ricordo 5 persone di cui Testimone_1 solo per 3 ricordo i nomi per aver visto in prima persona il danneggiamento;
sono Pt_3
, e ho visto di persona perché sono le tre
[...] Persona_5 Controparte_5 persone per cui ho avuto modo di intervenire, come e per gonfiare le gomme Pt_3 CP_5
o, nel caso di vedendo il foro” e poi “non ho sentito di problemi analoghi avuti Per_5 dal ricorrente”;
- teste : “quanto ai danneggiamenti sono successi più casi;
6, 7 8 persone Persona_1 sono venuti a lamentarsi o meglio dicevano che si trovavano le ruote a terra e sgonfie…ricordo Parte_3 Controparte_5 CP_4 Persona_5 tra l'altro su uno scooter, ; io stesso avevo trovavo una gomma a terra di una Tes_3 nostra auto di servizio;
il ricorrente non si è lamentato di questo;
queste persone sono venute alla spicciolata a dirmelo”; dichiarazioni ribadite poi in sede di confronto con il pagina 10 di 14 teste : “confermo quello che ho detto;
non ho mai ricevuto lamentele da a Tes_4 Pt_1 differenza degli altri, che invece si sono lamentati;
non ho saputo dei tagli alle gomme di nemmeno tramite i colleghi e a conferma di questo posso dire che con le gomme Pt_1 tagliate, due gomme, non sarebbe neppure potuto uscire dal piazzale”.
A fronte delle soprarichiamate testimonianze, circostanziate e concordi, un solo testimone ha dichiarato di aver sentito il ricorrente lamentarsi di danneggiamenti subiti alle gomme del veicolo. Tale testimonianza, tuttavia, per le numerose e continue contraddizioni e incoerenze estrinseche ed intrinseche, non può ritenersi affatto attendibile.
Il teste , in primo luogo, ha riferito che il avrebbe rinvenuto le gomme non Tes_4 Pt_1 già forate bensì tagliate dovendo poi sostituire, e non riparare, gli pneumatici, fatti questi diversi da quelli denunciati dal ricorrente nella denuncia del 18/3/2022 (così il teste
: “penso che ha riferito questo fatto ai colleghi perché so che ha dovuto sostituire le Tes_4 Pt_1 gomme;
me lo ha riferito … nello specifico mi ha detto che aveva le gomme Pt_1 Pt_1 tagliate e le ha dovute sostituire;
mi sembra che si trattasse di due gomme, entrambe tagliate nella stessa occasione… mi viene chiesto se essendo state tagliate le gomme allora lui non era neppure stato in grado di uscire dal piazzale con l'auto e dico che penso di sì; so che le ha poi acquistate nuove;
mi ha detto che le ha trovate tagliate quando l'auto era nel cortile aziendale”).
In secondo luogo, il teste si è ripetutamente contraddetto in relazione alla propalazione della notizia del danneggiamento subito dal affermando dapprima “non so se Pt_1 abbia riferito ad altri in azienda di aver trovato le gomme della sua auto tagliate” salvo Pt_1 poi dichiarare “dico che ho saputo dai colleghi che anche aveva avuto le gomme tagliate” Pt_1
e ancora “mi viene fatto notare che ho detto prima che non sapevo se avesse riferito anche Pt_1 ad altri delle sue gomme tagliate e dico che sarà stato un passaparola perché i colleghi sono pettegoli;
mi viene fatto notare che anche il passaparola non poteva che essere partito da NT o da me e dico che io non ho riferito niente a nessuno;
io in questa faccenda mi sono astenuto;
ho parlato il meno possibile”. Nel corso del confronto con il teste il teste ha Per_1 Tes_4 proseguito nelle continue contraddizioni affermando: “non so il motivo per cui lui non si è lamentato in azienda;
mi viene fatto notare che ho detto prima che si era lamentato;
dico che con me si è lamentato e non so con gli altri colleghi;
mi viene fatto notare che continuo a dire cose in contraddizione e vengo nuovamente ammonito” e ancora “sono sicuro si aver sentito dire il fatto di dal meccanico che si lamentava del motorino;
preciso che il meccanico si è lamentato Pt_1
pagina 11 di 14 solo della sua gomma del motorino e non mi ha riferito del fatto di per poi concludere Pt_1
“allora mi viene chiesto chi mi abbia riferito questo fatto e dico che se ne parlava tutti assieme ma non saprei dire chi”.
3. – Accertata l'ascrivibilità al ricorrente dei fatti contestati nei termini sopra esposti e l'assenza di valide scriminanti, occorre valutare se detti fatti abbiano rilievo disciplinare e se sussista proporzionalità tra il provvedimento espulsivo e le infrazioni oggetto di rilievo.
3.1. – È noto, infatti, che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, verificando in particolare se tali fatti siano idonei a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e a far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali.
Nello svolgere tale ultima indagine è opinione ormai consolidata che, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n.
16784/2020; n. 17231/2020; n. 13865/2019, n. 2518/2023; n. 5588/2024).
3.2. – Nel caso di specie non può dubitarsi del rilievo disciplinare e della gravità dei fatti commessi dal ricorrente: egli ha deliberatamente e senza alcun motivo danneggiato beni di proprietà dei colleghi, arrecando pregiudizio non soltanto al loro patrimonio ma anche alla loro possibilità di movimento, all'interno delle pertinenze dell'ambiente di lavoro, peraltro in orario notturno e cioè in un momento in cui non soltanto l'oscurità rende più insidiosa la condotta ma la possibilità per il danneggiato di rimediare al danno è limitata.
3.3. – Tanto premesso, la condotta del ricorrente non appare rientrare espressamente in alcuna previsione del contratto collettivo.
pagina 12 di 14 Invero, l'art. 10 alla lettera B del CCNL prevede che incorre nella massima sanzione del licenziamento senza preavviso “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di Legge”, ipotesi che ravvisa, tra le altre, nel
“danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione” (cfr. sottolettera d).
Lo stesso articolo, alla lettera A, prevede la più attenuata sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per il caso in cui il lavoratore abbia commesso “infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B)”, tra le quali è contemplato il “sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione” (cfr. sottolettera b).
Il richiamato art. 9 prevede la sola misura della ammonizione scritta, multa o sospensione per il lavoratore che “per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione” (cfr. sottolettera e).
Ebbene, il discrimine tra la massima sanzione applicabile e quelle ad essa inferiori, secondo la sistematica del CCNL in commento, è da ravvisarsi non tanto nella gravità della condotta (e del danno arrecato all'azienda), quanto nell'elemento soggettivo che caratterizza detta condotta, posto che il licenziamento senza preavviso viene comminato solo in caso di danneggiamento doloso, mentre a seconda della gravità del danno il danneggiamento colposo può essere punito con una sanzione conservativa o con il licenziamento con preavviso.
Pertanto, sebbene nel caso di specie la condotta contestata al dipendente
(danneggiamento a beni privati) non sia espressamente contemplata dal contratto collettivo di riferimento come giusta causa di licenziamento senza preavviso, si ritiene nondimeno che, essendone accertata la natura dolosa, il disvalore della stessa sia del tutto assimilabile al disvalore attribuito dal CCNL al danneggiamento doloso di beni aziendali.
Del resto, si tratta di un atto vandalico avvenuto in danno dei colleghi di lavoro e commesso su beni (seppur non aziendali) in uso agli stessi per recarsi sul posto di lavoro e parcheggiati all'interno dell'azienda e, quindi, di una condotta in grado di ledere l'interesse datoriale a che sia garantita e mantenuta la sicurezza dei dipendenti,
pagina 13 di 14 dei visitatori e dell'ambiente fisico del luogo di lavoro, intesa anche come protezione degli edifici aziendali dalle effrazioni e dagli atti vandalici.
3.4. – In conclusione, alla luce della scala valoriale formulata dalle parti sociali e in considerazione degli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto concreto, con particolare riguardo alle circostanze nelle quali esso è stato commesso e all'intensità del profilo intenzionale, deve ravvisarsi anche la proporzionalità fra il fatto commesso dal NT e la sanzione inflitta al medesimo.
4. – In definitiva, da quanto sopra discende la sussistenza della giusta causa di recesso e quindi la legittimità del licenziamento, con automatica esclusione del suo carattere ritorsivo.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, alla stregua di valori prossimi ai medi dello scaglione di valore tra € 26.000 ed € 52.000, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e del grado di complessità delle questioni affrontate e della istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
• condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di causa liquidate in
€ 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
• fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Asti, 20/09/2024
Il Giudice
Elisabetta Antoci
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