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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g.v.g. 192/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Muraro
e
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Guido Mario Mella e Francesco De Martino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “[…] Il Tribunale voglia disporre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.6.2007 nel Comune di RO (VI) trascritto dallo Stato Civile del Comune di RO Atto N. 15
P. 2 S. A anno 2007, ordinandosi le necessarie annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di RO, Via Giacomo Puccini 19, lettera
D, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie che vi vivrà con il figlio, dandosi atto che il signor ha già lasciato la stessa. Controparte_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio, oppure dal sabato mattina (a scelta del padre che verrà comunicata per tempo) sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna. Nel caso in cui il padre non dovesse lavorare nel corso della settimana, previo accordo tra i genitori, il figlio potrà trascorrere alcuni giorni infrasettimanali con il padre.
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre fino a un massimo di 6 (sei) settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il signor verserà alla signora tramite bonifico in c/c, entro e non CP_1 Pt_1 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma di € 2.000,00 (Euro due mila/00)
a titolo di mantenimento per il figlio, detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre.
Esse sono individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere.
6. I coniugi hanno definito gli altri rapporti economici, e dichiarano di essere
2 autonomi dal punto di vista economico e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23.1.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in RO (Vi) in data 11.6.2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
All'esito dell'udienza del 19.3.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 28/2024 resa all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024 il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio riportate nel provvedimento, disponendo la trasmissione della copia della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni e incombenti di competenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 26.11.2024, poi trattata ex art. 127ter c.p.c. disponendosi che le parti producessero copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, poi depositata dalle parti. Nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti
3 precisavano di non essersi riconciliati, di non aver intenzione di riconciliarsi e chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese delle parti può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa l'affidamento, il collocamento, i regimi di visita e di assegno di mantenimento del figlio minore che si ritiene Per_1 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 11.6.2007 in RO (Vi) alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 15, parte I, serie A dell'anno 2007;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
4 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g.v.g. 192/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Muraro
e
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Guido Mario Mella e Francesco De Martino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: “[…] Il Tribunale voglia disporre la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.6.2007 nel Comune di RO (VI) trascritto dallo Stato Civile del Comune di RO Atto N. 15
P. 2 S. A anno 2007, ordinandosi le necessarie annotazioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di RO, Via Giacomo Puccini 19, lettera
D, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie che vi vivrà con il figlio, dandosi atto che il signor ha già lasciato la stessa. Controparte_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio, oppure dal sabato mattina (a scelta del padre che verrà comunicata per tempo) sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna. Nel caso in cui il padre non dovesse lavorare nel corso della settimana, previo accordo tra i genitori, il figlio potrà trascorrere alcuni giorni infrasettimanali con il padre.
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre fino a un massimo di 6 (sei) settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il signor verserà alla signora tramite bonifico in c/c, entro e non CP_1 Pt_1 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma di € 2.000,00 (Euro due mila/00)
a titolo di mantenimento per il figlio, detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre.
Esse sono individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere.
6. I coniugi hanno definito gli altri rapporti economici, e dichiarano di essere
2 autonomi dal punto di vista economico e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23.1.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in RO (Vi) in data 11.6.2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
All'esito dell'udienza del 19.3.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Con sentenza n. 28/2024 resa all'esito della camera di consiglio del 26.3.2024 il
Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione, omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio riportate nel provvedimento, disponendo la trasmissione della copia della sentenza all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni e incombenti di competenza.
Con ordinanza resa all'esito della stessa camera di consiglio, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili ancora procedibile non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provvedesse a acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'uopo veniva fissata l'udienza del 26.11.2024, poi trattata ex art. 127ter c.p.c. disponendosi che le parti producessero copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato, poi depositata dalle parti. Nelle note ex art. 127ter c.p.c. le parti
3 precisavano di non essersi riconciliati, di non aver intenzione di riconciliarsi e chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge ex art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/1970 di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi ai fini della separazione personale;
- dalle difese delle parti può dirsi confermato che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti, non essendovi motivo di disattendere le determinazioni circa l'affidamento, il collocamento, i regimi di visita e di assegno di mantenimento del figlio minore che si ritiene Per_1 congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del figlio;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 11.6.2007 in RO (Vi) alle condizioni riportate in epigrafe;
Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 15, parte I, serie A dell'anno 2007;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del
4 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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