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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/11/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa NN RI Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 181/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. dagli Avv.ti Vincenzo Di Maggio e Dario Lavegas Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
, rappr. e dif dagli Avv.ti Franco De Laurentiiis e Controparte_1
NA D'NT
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. di seguito riportate:
: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n. 215/19 pubblicata in data 25/01/2019 dal
Tribunale di Taranto, in persona del GOT Dr. Guagnano, nonché della sentenza n.
3272/2022 del Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, in persona della Dott.ssa
CA PE, pubblicata in data 27.12.2022, così provvedere: - In rito: Ordinare all'Ing. di asseverare con giuramento le partite per le quali non si Parte_1 può o non si suole richiedere ricevuta”, oppure che le stesse, in quanto verosimili e ragionevoli, siano ammesse senza giuramento, ai sensi dell'art. 265 II comma c.p.c.. -
Nel merito: - con riguardo alla sentenza non definitiva n. 215/19 del Tribunale di
Taranto, pubblicata in data 25/01/2019, accertare e dichiarare che l'importo iniziale della Polizza SS RE stipulata nel 2004 era di € 368.550,00; e, inoltre, che la gestione dei beni oggetto del giudizio da parte dell'Ing. è decorsa Parte_1 dal 1995; - con riguardo alla sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, in persona della Dott.ssa CA PE, pubblicata in data
27.12.2022, accertare, previa eventuale riconvocazione del C.T.U. a chiarimenti, e dichiarare l'appellante tenuto alla restituzione al Dott. Controparte_1 della somma di € 9.746,11, o di quella inferiore, accertata sulla base delle considerazioni e delle ragioni che precedono. - Per gli effetti, condannare il Dott.
alla restituzione della somma € 54.649,39, corrisposta in Controparte_1 virtù della sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Taranto e del pedissequo atto di precetto, notificato a mezzo del servizio postale in data 10.2.2023 o di quella inferiore che verrà accertata essere dovuta. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. - In subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio in tutto o in parte prevalente a carico dell'appellato.”.
: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito --RIGETTARE ogni richiesta istruttoria dell'appellante: specificatamente la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenuta “esaustiva ed esente da vizi dal primo Giudice Dr.a PE” e pertanto la sua rinnovazione oltre ad essere inutile, defatigatoria, immotivata sarebbe contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Come la richiesta di giuramento suppletorio. … IS … --RIGETTARE l'appello interposto perché affetto da nullità oltre ad essere infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
--CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
--CONDANNARE l'appellante per lite temeraria ex art.96 cpc, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora innanzi Controparte_1 nel corpo della sentenza solo per brevità] conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il fratello al fine di ottenere il conto Parte_1
pag. 2/20 della gestione del patrimonio familiare dal 1993 sino alla morte della madre, avvenuta in data 23 gennaio 2012. Più in dettaglio l'attore chiedeva il rendiconto della gestione in relazione all'azienda agricola 'La Torretta', alle polizze assicurative SS RE e
SS Reddito, al conto corrente n. 2434720 ed al libretto deposito-risparmio n.
3310262, ai canoni di locazione dell'immobile sito in Sava alla Via Garibaldi, al contenzioso civile definitosi con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 4114/1994 ed al libretto di deposito aperto presso la cantina sociale di Sava ed intestato alla madre;
su tali premesse, chiedeva inoltre la restituzione della somma di euro 50.000,00, da versarsi in suo favore quale erede.
si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva di non essere tenuto Parte_1 ad alcun rendiconto per inesistenza del mandato gestorio in suo favore ed al riguardo segnalava che i beni familiari erano sempre stati gestiti in collaborazione tra tutti i fratelli;
concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
In data 19 dicembre 2013 interveniva in giudizio , sorella delle Controparte_2 parti, e aderiva alle conclusioni dell'attore con riferimento alle richieste di rendiconto da parte di avuto riguardo alla gestione del patrimonio dei genitori anche Parte_1 successivamente al loro decesso, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 215/2019 del 25 gennaio 2019, così statuiva: “1) Accoglie, allo stato parzialmente, la domanda attorea
e, per l'effetto, dichiara tenuto ed obbligato a rendere il conto della Parte_1 sua gestione del patrimonio e dei beni familiari, a decorrere dall'anno 1993 sino alla data del decesso della defunta madre , avvenuta il 23.12.2012, Persona_1 così come indicato in motivazione. 2) Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. 3) Spese al definitivo.” e, con separata ordinanza in pari data, ordinava a di depositare il rendiconto di cui in sentenza sino a cinque Parte_1 giorni prima dell'udienza dell'8 aprile 2019, con riserva di disporre all'esito c.t.u. ed ogni altro provvedimento.
In sintesi il Tribunale, ricondotta la fattispecie dedotta a fondamento della domanda alla gestione di affari altrui disciplinata dall'art. 2028 c.c., accertava che Parte_1 aveva gestito il patrimonio familiare sin dal 1993 come dal medesimo dichiarato ed ammesso nella missiva del 4 febbraio 2005, a sua firma non disconosciuta (ove in pag. 3/20 particolare si leggeva: “in questi 12 anni di mia direzione … tu non hai mostrato interesse alcuno”), nonché secondo quanto affermato dall'attore nella proposta transattiva formulata in corso di causa e non contestato dal convenuto ed ancora come risultante dal verbale di interrogatorio dell'udienza penale del 13 marzo 2017, ammissibile in quanto sopravvenuti alla scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ove il convenuto aveva dichiarato, con valore confessorio, di aver sempre gestito, anche per delega della madre, l'azienda agricola, e di aver movimentato i conti bancari e riscosso i fitti;
aggiungeva che era stato nominato amministratore di sostegno della Parte_1 madre sicché era tenuto al rendiconto anche in tale veste;
concludeva per la sussistenza in capo al predetto dell'obbligo di rendiconto della gestione del patrimonio e dei rapporti in essere facenti capo alla madre dall'anno 1993 alla data del decesso della medesima, avvenuto il 23 dicembre 2012, patrimonio avente ad oggetto: ● l'azienda agricola 'La Torretta', sita in agro di Taranto con annessi fabbricati rurali, ● la polizza
SS RE stipulata nel 2004 con i denari di tutti i coeredi ereditati dal padre,
, di importo iniziale pari ad euro 468.499,98, ● il conto corrente n. Persona_2
2434720 acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Sava, ● il libretto di deposito a risparmio nominativo n. 3310262 con saldo all'8 novembre 2005 di euro
9.494,76, ● il libretto di deposito presso la Cantina Sociale di Sava presso cui venivano conferiti i raccolti dell'azienda agricola 'La Torretta', la polizza SS Reddito di euro 10.000,00 intestata alla madre, ● il contenzioso civile definito con sentenza del
Tribunale di Taranto n. 4114/1994, ● i fitti riscossi per la locazione dell'immobile sito in
Sava alla Via Garibaldi n. 12; rigettava l'istanza del convenuto di autorizzazione a fornire la prova di partite prive di ricevuta a mezzo asseverazione con giuramento in quanto una siffatta autorizzazione si sarebbe tradotta in un'inammissibile approvazione di voci di spesa allo stato ignote ed indeterminate.
All'udienza dell'8 aprile 2019 il difensore di formulava riserva di Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva ed insisteva sulla concessione di un breve termine per il deposito del rendiconto corredata della relativa documentazione, già richiesta con istanza del 28 marzo 2019 motivata da ragioni di salute dell'assistito. pag. 4/20 Aggiornato il processo al 31 maggio 2019, veniva accordato nuovo termine per la presentazione del rendiconto sino a cinque giorni prima.
Seguiva il deposito del rendiconto in data 24 maggio 2019 che veniva fatto oggetto di contestazioni dalle altre parti all'udienza del 31 maggio 2019.
Il processo, dichiarato interrotto in data 24 giugno 2019 per la morte di CP_2
avvenuta il 6 maggio 2019, veniva riassunto a cura dell'attore ma nessuno
[...] degli eredi di quest'ultima si costituiva in prosecuzione.
Con ordinanza del 20 luglio 2020 veniva disposta c.t.u. affidata al Dott.
[...]
con l'incarico di esame del rendiconto e della documentazione Persona_3 depositata da e di verifica della esistenza di eventuali somme Parte_1 spettanti agli eredi.
Infine la causa, medio tempore assegnata ad altro giudice, veniva definita con la sentenza n. 3272/2022 pubblicata il 27 dicembre 2022 con il Tribunale così statuiva: “- accerta e dichiara che il conto della gestione degli atti sopra indicati gestiti da ammonta ad euro 180.024,00; - condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
36.004,80 oltre interessi legali dalla data della apertura della successione di
[...]
; - condanna al pagamento delle spese del Persona_1 Parte_1 giudizio sostenute da che si liquidano in euro 468,00 per Controparte_1 spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
- spese di CTU definitivamente a carico del convenuto ”. Parte_1
In tale sentenza il giudice a quo rilevata la insussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri eredi rispetto all'azione di rendiconto ed evidenziato che la pronuncia da adottare risultava strettamente vincolata a quanto già accertato dalla sentenza non definitiva, passava all'esame della relazione di consulenza depositata dal Dott.
, giudicata esaustiva ed esente da vizi, e - dopo averne illustrato in sintesi i Per_3 passaggi principali in punto entrate, spese e i.v.a. - ne recepiva le conclusioni laddove aveva accertato, a seguito delle osservazioni delle parti, un saldo in cassa di euro
180.024,00 al 31 dicembre 2012, a fronte del saldo dichiarato dal convenuto di euro
131.516,00 ed in rettifica rispetto a quello indicato anteriormente alle osservazioni delle parti, pari ad euro 235.833,00; pag. 5/20 concludeva che andava condannato a versare all'attore l'importo Parte_1 complessivo di euro 36.004,80 pari ad 1/5 dell'anzidetta somma di euro 180.024,00, essendoci cinque eredi, come risultava dalla sentenza n. 3583/2015, oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione di , poiché da Persona_1 quel momento era sorto l'obbligo di restituzione a favore dell'attore; regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti e formulando conclusioni coincidenti con quelle esposte nelle note ex art. 352 n.
1 c.p.c. riportate in epigrafe. si è costituito contestando integralmente il fondamento Controparte_1 dell'impugnazione ed opponendosi alle richieste istruttorie avversarie;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., riproposte nelle note ex art. 352 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe previa esclusione della parte motivazionale.
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione di chiarimenti dal c.t.u..
All'esito le parti, ribadite le conclusioni già rassegnate, hanno chiesto la decisione della causa che dunque è stata rimessa al Collegio per la definizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto plurime censure sia alla sentenza non definitiva, con Parte_1 riguardo alla quale aveva formulato riserva d'appello all'udienza dell'8 aprile 2019, sia alla sentenza definitiva, riassumibili come segue: quanto alla prima sentenza, ha lamentato l'erronea indicazione, da parte del giudice a quo, dell'importo iniziale della polizza SS RE, ammontante, invece che ad euro 468.499,98, ad euro 368.550,00, come dichiarato e documentato dalla stessa controparte in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., salvo poi far riferimento nella successiva “memoria transattiva” depositata alla somma di euro 468.499,98, ed ha evidenziato che il corretto importo era stato accertato dal c.t.u. sulla base di indagini effettuate presso la CP_3
pag. 6/20 ha censurato, altresì, la individuazione degli anni di gestione dei beni oggetto di giudizio da parte del deducente ed in particolare dell'azienda agricola 'La Torretta', iniziata - a dire del giudice di prime cure - nel 1993, mentre era iniziata nel 1995 poiché sino a quell'epoca era stato il padre a gestire tutti gli interessi di famiglia, ivi compresa l'azienda agricola;
ha smentito che la lettera, a propria firma, datata 4 febbraio 2004 citata in sentenza contenesse la confessione dell'inizio dell'attività gestoria nel 1993 poiché nel corpo della lettera vi erano evidenti errori con riferimento all'anno di stesura (2005 e non invece 2004 come evincibile dal contenuto della missiva) ed alla durata della gestione ivi indicata (che era stata pari a 11 anni e non invece a 12 anni come scritto); ha sostenuto, a conforto del suo assunto, che nella sentenza n. 3583/2015 del Tribunale di Taranto in atti, pronunciata all'esito di causa in materia di lesione di legittima, si leggeva che aveva gestito l'azienda agricola sino alla sua morte, Persona_2 avvenuta nel 1995; ha evidenziato che anche nella relazione del c.t.u. Dott. si leggeva che negli Per_3 anni 1993 e 1994 a condurre l'azienda agricola era stato , come Persona_2 evincibile dalla firma in calce all'autofattura n. 727 del 25 agosto 1994, dato riscontrato dal registro aziendale relativo al periodo dal settembre 1993 ad aprile 1994, scritto olografo di , mai disconosciuto, ove si richiamavano i resoconti annuali Persona_2 della conduzione dell'azienda agricola 'La Torretta' ed ove risultavano plurime annotazioni a sua firma;
ha poi rimarcato che lo stesso sino al 2005 aveva svolto un ruolo Controparte_1 attivo nella gestione del patrimonio di famiglia, riscuotendo e gestendo le pensioni, i titoli bancari della madre, i fitti del locale di Via Garibaldi nonché pagando le badanti e provvedendo in buona parte al sostentamento della medesima, come dal medesimo dichiarato in occasione dell'interpello reso all'udienza dell'8 ottobre 2015 e come confermato dal c.t.u. a pag. 26 della relazione inviata alle parti prima delle osservazioni dei cc.tt.pp.; sulla base di tali deduzioni ha affermato che il più ristretto periodo gestorio impone il ricalcolo del conto della gestione con eliminazione degli anni non di sua pertinenza;
pag. 7/20 quanto alla sentenza definitiva, ha censurato il calcolo della somma da restituire a da parte del deducente e, più in dettaglio, ha evidenziato che il Controparte_1 rendiconto presentato dal deducente conduceva all'esistenza di un patrimonio mobiliare al 17 gennaio 2013 pari ad euro 131.293,47, al netto delle spese successive alla morte della madre autorizzate dal giudice tutelare, quale saldo effettivamente esistente in cassa relativo al conto corrente n. 24347.20 ed al conto titoli della madre aperti presso la
Filiale di Sava di Monte dei Paschi di Siena S.p.A, patrimonio che era stato suddiviso tra i cinque eredi ed ha rimarcato che il c.t.u. aveva elaborato una ricostruzione alternativa a quella del deducente, con saldo finale di gestione pari ad euro 180.024,00, da cui però doveva sottrarsi l'importo esistente in cassa di euro 131.293,47, sicché era l'importo derivante dalla sottrazione (euro 48.730,53) a dover essere suddiviso per cinque (numero degli eredi) e non invece l'importo di euro 180.024,00 come ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che la somma spettante a si Controparte_1 riduceva da euro 36.004,80 a euro 9,746,11; ha sostenuto che tali conclusioni erano ricavabili dalla relazione di consulenza del Dott.
ed ha evidenziato che la reale giacenza di euro 131.516,00 era documentata Per_3 dalla relazione finale dell'amministrazione di sostegno, dalla copia della dichiarazione di successione presentata il 19 dicembre 2013 e dai documenti allegati al rendiconto presentato ed in particolare dalla lettera dell'1 febbraio 2013 della Filiale di Sava di
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove - a pochi giorni dalla morte - si illustrava la situazione contabile dell'intestataria che si componeva di euro Persona_1
100.000,00 nominali di obbligazioni MPS e di euro 31,293,47 quale liquidità in conto corrente considerata l'ultima operazione del 17 gennaio 2013 comportante un addebito di euro 222,53; ha chiesto, ove ritenuto utile, la convocazione a chiarimenti del c.t.u.; ha comunque lamentato l'ingiusta esclusione di capi di spesa necessari e provati per la gestione dei beni e, sotto il profilo istruttorio, ha censurato l'omessa e/o carente motivazione in merito alle richieste istruttorie formulate ai sensi dell'art. 265, co. 2,
c.p.c.; ha, in particolare, sostenuto che non siano stati riconosciuti costi per un totale di euro
48.508,00 relativi ad operazioni effettuate e mai contestate espressamente, di carattere pag. 8/20 indispensabile per il funzionamento dell'azienda agricola o propedeutiche rispetto a provvidenze economiche ricevute, incassate e contabilizzate, ed ha segnalato che, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rendiconto eventuali lacunosità o incompletezze probatorie devono essere superate attraverso consulenza tecnica, giuramento ex art. 265 c.p.c. o con giuramento suppletorio non essendovi spazio per una pronuncia di non liquet; di seguito ha elencato una serie di spese annotate già in sede di rendicontazione ed in particolare: ‣ spese non ammesse per un totale di euro 15.997,82, riportate nella rendicontazione presentata dal deducente alla colonna “spese ed incassi vari”, costituite
∙ da lavori in Torre Ovo di importo pari ad euro 2.147,00 consistenti in lavori annuali
(euro 126,00/anno) per il mantenimento e l'uso estivo della proprietà immobiliare sita a
Torre Ovo- Comune di Torricella di Grazia RI Di Maggio composta da una vasta casa di villeggiatura e da mq 6.400 di terreno agricolo circostante, ∙ da lavori di manutenzione ordinaria immobili di importo pari ad euro 3.034,00 consistenti in lavori del tipo pitturazioni, impermeabilizzazioni terrazze dell'abitazione della , ∙ da Per_1 lavori di manutenzione dell'immobile di Via Garibaldi, pari ad euro 8.900,00, eseguiti nel maggio-giugno 2011 quando la era usufruttuaria, ∙ da spese varie Per_1 ammontanti ad euro 1.916,82; ‣ spese non ammesse riportate nella rendicontazione alla colonna 3 - spese e incassi aziendali di importo totale pari ad euro 32.510,00 costituite ∙ dai costi per lavori di manutenzione e riparazione di mezzi aziendali (due trattrici per i lavori nei campi ed un pulmino per il trasporto giornaliero del personale, attrezzi vari ecc.) per un totale di euro 4.385,68 (euro 320/anno), ∙ da spese per la presentazione delle domande di integrazione grano pari ad euro 1.213,64, sostenuto dal 2002 e propedeutiche all'ottenimento degli aiuti sui terreni non seminati e relative alla presentazione telematiche di dichiarazioni, aiuti annualmente incassati e rendicontati, ∙ da spese per mano d'opera regolarmente assunta e denunziata di ammontare pari ad euro 15.395,86, ∙ da spese per “mano d'opera non assunta” ammontanti ad euro
8.681,00, da spese una tantum pari ad euro 1.834,00 (di cui euro 500,00 versati in contanti in acconto al momento dell'ordine di acquisto di un trattore nuovo, euro 414,00
a titolo di spese di finanziamento della relativa pratica, euro 900,00 per l'estirpazione dell'impianto di vigneto a tendone, spesa questa funzionale all'ottenimento di pag. 9/20 contributo comunitario di euro 18.141,82, riportato come incasso nel rendiconto alla colonna 3 dell'anno 2011); ha insistito nell'invocare l'ordine - diretto al deducente - di asseverare con giuramento le partite per le quali, ai sensi dell'art. 265, co. 2, c.p.c., non si può o non si suole richiedere ricevuta o, in alternativa, nella richiesta che le stesse, in quanto verosimili e ragionevoli, siano ammesse senza giuramento ai sensi della medesima norma.
***
Così riassunti i motivi di appello e prima di passare allo scrutinio delle singole censure, si osserva che l'impugnante non ha contestato nella presente sede l'obbligo a suo carico di rendere il conto con riguardo ai beni indicati nella sentenza non definitiva atteso che si è qui limitato a confutare la durata del periodo oggetto dell'obbligo di rendiconto,
l'importo di un investimento di cui era titolare la madre rientrante tra i beni oggetto di gestione nonché a dolersi della esclusione di alcune spese riportate nel rendiconto presentato e tuttavia escluse dal c.t.u. e, per conseguenza, dal primo giudice.
Ebbene, partendo per ragioni di ordine logico dall'esame di quest'ultimo punto e delle correlate istanze istruttorie riproposte nella presente sede, si segnala in via preliminare che, ove il procedimento disciplinato dagli artt. 263 e ss. c.p.c. sfoci in fase contenziosa a seguito delle contestazioni dei destinatari del rendiconto, ricade su chi è tenuto a rendere il conto l'onere di provarne la veridicità.
Si evidenzia poi che in prime cure è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta ad esaminare il rendiconto presentato da e la relativa documentazione Parte_1 allegata nonché a verificare la sussistenza di eventuali somme spettanti agli eredi.
L'appellante non può quindi dolersi di un insufficiente ricorso ad indagini istruttorie.
Venendo al punto delle spese escluse, si rileva che la c.t.u. espletata non ha consentito di reperire né documenti né altri elementi di valutazione utili ad ammettere l'inserimento nel conto di gestione di alcune spese ed in particolare le spese per la pulizia e la manutenzione dell'appartamento di Torre Ovo, per i lavori di aratura, per il compenso di tale Rag. nonché le spese di manutenzione e riparazione Pt_2 dell'abitazione di , dell'immobile di Via Garibaldi e della Persona_1 cappella cimiteriale (si veda pag. 21 della relazione di consulenza) e le spese c.d. una tantum non documentate della colonna 2 del rendiconto denominate “spese e incassi pag. 10/20 vari”. Con riguardo alle spese di manodopera per colture agricole, il c.t.u. ha spiegato, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. dell'impugnante, di aver effettuato il ricalcolo delle giornate lavorative degli operai impiegate in azienda sulla base della normativa che consente la quantificazione del numero delle giornate lavorative per unità di superficie coltivata per supplire e mancanze documentali.
Tanto precisato, con specifico riferimento alle spese elencate in atto di appello su riportate, con riferimento alle quali l'impugnante ha sollecitato l'ammissione del peculiare giuramento suppletorio previsto dall'art. 265, co. 2, c.p.c., si osserva che o ad esse o non si attaglia la fattispecie prevista dalla norma, poiché non è stato né specificamente allegato né dimostrato che le spese in questione rientrassero tra quelle per le quali non si può o non si suole accusare ricevuta, oppure su di esse si è espresso il
Dott. (come poco sopra si è detto) senza che siano state formulate censure Per_3 avverso le conclusioni del consulente. Del resto, a ben vedere e a giudicare dalla descrizione delle causali, nella gran parte dei casi si tratta di spese del tutto documentabili e che anzi avrebbero dovuto essere documentate sicché difetta in radice il presupposto per l'applicazione dell'art. 265, co. 2, c.p.c., costituente il presupposto della prima parte e della seconda parte del comma in esame. In ogni caso non vi sono elementi che consentano di qualificare le anzidette spese, quanto meno sotto il profilo della loro entità, “verosimili e ragionevoli”, come richiesto dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 265 c.p.c., ossia conformi a verità e ragionevolezza secondo massime di comune esperienza al punto da essere ammesse senza giuramento.
In definitiva, a prescindere dall'opposizione dell'appellato all'ammissione del giuramento suppletorio invocato dall'impugnante in ragione della inattendibilità del richiedente desunta dalla motivazione di sentenza penale n. 45/2019 del Tribunale di
Taranto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 265 c.p.c..
Acclarato, dunque, che le anzidette spese non possono essere prese in considerazione e che quindi gli esiti della c.t.u. espletata in prime cure sono condivisibili, si passa ora all'esame delle rimanenti censure, con la notazione che l'allegazione della partecipazione di alla gestione oggetto di rendiconto non ha ricevuto Controparte_1 in causa riscontri tali da escludere, né in tutto né in parte, l'obbligo di rendiconto a carico dell'odierno impugnante. D'altra parte non si registrano conclusioni coerenti con pag. 11/20 tale allegazione poiché, come si è detto in premessa e come si dirà appena oltre, non risulta censurata la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva in ordine alla sussistenza a carico di dell'obbligo di rendiconto con riguardo ai beni Parte_1 lì indicati. Alla anzidetta allegazione, pertanto, nella presente sede non può assegnarsi alcun rilievo.
Quanto alle doglianze rivolte al contenuto della sentenza non definitiva si osserva che esse sono nella sostanza funzionali alla durata della rendicontazione e ad una puntualizzazione del suo oggetto. Ed infatti l'impugnante ha concluso chiedendo che si tenga di un minor periodo del rendiconto, i.e. dal 1995 al 23 dicembre 2012 invece che dal 1993 al 23 dicembre 2012 come stabilito dal primo giudice, e che per l'effetto si elimini il biennio 1993-1995 sul presupposto la sua gestione aveva riguardato appunto l'arco temporale intercorso dal 1995 al dicembre 2012; ha poi segnalato che l'importo iniziale della polizza SS RE stipulata nel 2004 ammontava ad euro
368.550,00, come peraltro accertato dal c.t.u., e non invece ad euro 468.499,98, come indicato nella sentenza non definitiva.
E' opportuno evidenziare in via preliminare che l'azione di rendimento dei conti presuppone una fattispecie legale o negoziale che generi l'obbligo di rendiconto e, a prescindere dalla natura del procedimento (di cognizione o probatorio) costituente questione dibattuta in dottrina, essa è destinata a sfociare nella presentazione del rendiconto o a definirsi con ordinanza di approvazione del conto, ove non vi siano contestazioni né sull'obbligo di rendimento del conto né sul rendiconto presentato, oppure in una sentenza, ove invece si discuta dell'obbligo di rendiconto e/o del rendiconto presentato perché contestato (ex plurimis Cass. 23 luglio 2010, n. 17823,
Cass. 10 novembre 1999, n. 12463). Tale seconda ipotesi si è verificata nella vicenda in esame che si è dipanata da una sentenza non definitiva di accertamento dell'obbligo di rendiconto a carico di e di adozione di un conseguente ordine di Parte_1 rendimento del conto e successivamente ad una sentenza definitiva con cui, dopo aver deciso le contestazioni mosse da al rendiconto presentato da Controparte_1 [...]
e dopo aver ricostruito la gestione ed il relativo conto, si è infine adottata Parte_1 una statuizione di condanna di al pagamento della somma di sua Parte_1
pag. 12/20 spettanza pari ad un quinto del saldo attivo risultante dal rendiconto di gestione come ricostruito.
In definitiva nella vicenda in esame è stato necessario, per un verso, l'accertamento dell'obbligo di di rendere il conto della gestione dei beni oggetto di Parte_1 causa nei confronti di e, per altro verso, nella verifica del rendiconto Controparte_1 presentato e nell'accertamento della somma dovuta a da parte di Controparte_1
per il caso di ricostruzione della gestione tale da condurre ad un Parte_1 risultato comportante un credito in capo al primo.
Ebbene, la questione della declaratoria dell'importo dell'investimento iniziale della polizza SS RE è nella sostanza ininfluente poiché il c.t.u. ha ricostruito documentalmente il conto di gestione spiegando che l'importo originario di euro
368.550,00 si accrebbe di un importo pari ad euro 10.000,00, a seguito di bonifico del 7 luglio 2006 dal c/c 24347.20 (si veda a pagina 19 della relazione datata 2 aprile 2022), così pervenendosi al capitale lordo di euro 468.550,00, su cui furono operati due riscatti parziali per un totale di euro 120.000,00, destinati alla copertura di debiti previdenziali
INPS di relativi al periodo 1993/2004 e ad un residuo di euro Persona_1
375.552,80 dell'investimento al netto di spese, penali e imposte, oggetto di riscatto, profilo quest'ultimo incontroverso come dichiarato dalle parti all'udienza del 17 settembre 2025 in occasione dei chiarimenti resi dal c.t.u.. Sulla questione non residuano dubbi, non configurabili in verità neppure ab origine atteso che si trattava di punto agevolmente accertabili ed effettivamente accertati documentalmente.
Va detto, inoltre, che il conto è stato ricostruito dal c.t.u. a far tempo dal 1995 e sino al
2012 sul rilievo della mancanza di documentazione fornita da , come Parte_1 si legge alle pagine 17 e 18. Sul punto non ha proposto appello Controparte_1 sicché, considerato che l'azione di rendiconto in esame risulta funzionale alla ricostruzione del conto di gestione ed alla individuazione della somma eventualmente spettante a come si in precedenza esposto, il periodo oggetto di Controparte_1 rendiconto rimane nella sostanza circoscritto all'anzidetto arco temporale (1995 –
2012). Se così è, anche in tal caso risulta superfluo ogni altro accertamento.
Ad ogni buon conto e in sintesi si osserva che non appaiono giustificati gli errori asseritamente materiali addotti dall'impugnante per mutare i riferimenti temporali del pag. 13/20 contenuto della missiva datata 4 febbraio 2004 (corretta in 4 febbraio 2005 con la apposizione di una tratto di penna sul 4 e aggiunta a mano del 5 in colore blu), ritenuto confessorio dal primo giudice. Se invero si può dar credito all'assunto secondo cui la data della missiva prodotta dall'odierno appellato, scritta a macchina e firmata dall'odierno appellante, diretta al fratello alle sorelle e NN RI CP_1 CP_4 nonché al nipote , è affetta da errore materiale nella indicazione dell'anno (si Per_2 tratterebbe dell'anno 2005 e non dell'anno 2004) poiché nel suo contenuto vi sono riferimenti a fatti accaduti nei mesi successivi al febbraio 2004 oppure avvenuti prima del 4 febbraio 2005, non vi sono elementi per ritenere che la affermazione proveniente da della durata della sua “direzione” dell'azienda agricola fosse Parte_1 affetta da errore materiale, pari ad undici anni piuttosto che a dodici anni (si legge nel documento: “… IS … Io non intendo più condurre l'azienda agricola, mi mancano le motivazioni, la voglia di fare sapendo che c'è chi sa solo pugnalare alle spalle e calunniare. In questi 12 anni di mia direzione e non ero obbligato e/o dovuto a farli, mi sono stati assicurati da mamma l'incondizionato consenso, approvazione, piena fiducia per ogni cosa fatta e/o da fare, nessuno di voi ha mai contesto alcuna mia decisione aziendale anche in relazione ai conti annuali messi a disposizione di tutti. … IS …”). A ben vedere, proprio considerando che la lettera risaliva al 4 febbraio
2005 e calcolando a ritroso i dodici anni di affermata durata della “direzione” dell'azienda agricola, si arriva all'anno 1993. Calcolo che, all'evidenza, non quadrerebbe se la data fosse quella del 4 febbraio 2004. Tanto conferma quanto statuito nella sentenza non definitiva.
Si aggiunga che , padre di appellante e appellato, fu colpito da Persona_2 ischemia cerebrale acuta nel 1993, circostanza non contestata, e morì nel gennaio 1995, sicché deve ritenersi che ragionevolmente a far tempo dal verificarsi dell'ischemia egli non poté più occuparsi in prima persona della gestione dei numerosi beni di famiglia, oggetto dell'azione di rendimento dei conti, e che dunque già da allora gli subentrò il figlio . Pt_1
Quanto ai documenti in atti riconducibili a , richiamati anche dal c.t.u., Persona_2 essi hanno carattere episodico e non provano una costante e massiva gestione dei beni a cui si riferisce l'obbligo di rendiconto gravante sull'impugnante. Ciò esclude che possa pag. 14/20 svolgere un rilievo nella presente causa quanto affermato - in ordine alla gestione dell'azienda agricola da parte di - nella sentenza n. 3583/2015 del Persona_2
Tribunale di Taranto richiamata dall'impugnante, pronunciata in giudizio in materia di lesione di legittima del quale peraltro non si conosce l'esito definitivo.
Venendo al saldo finale del conto come ricostruito dal c.t.u., e ribadita l'esclusione delle spese che quest'ultimo non ha considerato, si osserva che nella relazione di consulenza inviata alle parti, datata 2 aprile 2021, il Dott. perveniva ad un saldo finale di Per_3 euro 235.833,00 al 31 dicembre 2012 a fronte di quello quantificato da
[...]
nel rendiconto presentato pari ad euro 131.516,00. A seguito delle Parte_1 osservazioni delle parti ed in accoglimento di alcune di esse, su cui non è necessario soffermarsi poiché non vi sono contestazioni al riguardo mosse nel presente giudizio di impugnazione, il c.t.u. perveniva al diverso importo di euro 180.024,00 (si veda pagina
18 della risposta datata 12 maggio 2021 alle osservazioni dei cc.tt.pp.).
Come emergente dalla relazione di consulenza e confermato dal Dott. sentito Per_3
a chiarimenti all'udienza del 17 settembre 2025, il saldo di euro 235.833,00 e quello di euro 180.024,00 sono i saldi, alternativi tra loro, derivanti dalla ricostruzione del conto di gestione elaborata nella relazione datata 2 aprile 2021 e successivamente rielaborata a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni formulate dai cc.tt.pp., mentre l'ammontare di euro 131.516,00 costituisce il saldo del rendiconto presentato da
[...]
. Ebbene, tale ultimo importo risultava presente in cassa al 31 dicembre 2012, Parte_1 come si annota a pagina 27 della relazione di consulenza del 2 aprile 2021 ed a pagina
18 della risposta del 12 maggio 2021 alle osservazioni dei cc.tt.pp. e come confermato dal c.t.u. in occasione dei chiarimenti acquisiti all'udienza del 17 settembre 2025.
Più in dettaglio a pagina 18 della risposta alle osservazioni delle parti ove si legge: “In base all'odierno conteggio alternativo [si ripete: euro 180.024,00 in luogo di euro
235.833,00], dovrebbe restituire la somma di euro 48.508,00 anziché quella di Pt_1 euro 104.317 quantificata nella mia relazione”, cioè della relazione data 2 aprile 2021, con la notazione che la somma di euro 48.508,00 si riferiva alla somma totale da versare ai cinque eredi e dunque spettante a ciascuno nella misura di un quinto.
Se ne ricava che non vi erano tre saldi del conto di gestione, alternativi tra loro, da suddividere tra gli eredi di bensì due saldi alternativi Persona_1
pag. 15/20 (ammontanti ad euro 235.833,00 e ad euro 180.024,00) da cui occorreva sottrarre il saldo in cassa, quantificato dal c.t.u. in euro 48.508,00 al 31 dicembre 2012.
Va poi detto che l'impugnante in atto di appello, come riportato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame, sulla base della situazione contabile all'1 febbraio 2013 attestata dalla banca presso cui aveva il conto Persona_1 corrente n. 24347.20 e un deposito titoli nonché considerato che da tale situazione contabile risultava un'ultima operazione avvenuta in data 17 gennaio 2013 comportante un addebito sul conto corrente di euro 222,53, nel formulare le sue conclusioni in punto riforma della statuizione di condanna pronunciata in prime cure ha indicato l'importo esistente in cassa da portare in detrazione al saldo ricalcolato dal c.t.u. nella misura di euro 131.293,47 (euro 131.508,00 – euro 222,53), con conseguente aumento della somma da suddividere tra gli eredi (euro 180.024,00 – euro 131.293,47 = euro
48.730,53) ed ha chiesto la limitazione dell'importo da versare in favore della controparte ad euro 9.746,11 (euro 48.730,53 : 5), in luogo dell'importo di euro
36.004,80 stabilito dal giudice a quo.
Del resto con riguardo all'esistenza del patrimonio mobiliare della de cuius in titoli e in liquidità al termine della gestione dell'impugnante (fine anno 2012) sopra descritto e confluito nella dichiarazione di successione e nell'asse ereditario, come spiegato in atto di appello mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'appellato nulla ha replicato in comparsa di costituzione e risposta e negli atti difensivi finali previsti dall'art. 352 c.p.c..
Ne deriva che, ferma l'opzione del saldo finale di ammontare pari ad euro 180.024,00
(in luogo del saldo di euro 235.833,00) in difetto di appello incidentale di
[...]
e stante il mancato accoglimento delle censure formulate dall'impugnante CP_1 volte ad ottenere l'accertamento di un minor saldo finale sulla base della inclusione di maggiori spese nel rendiconto di gestione, dall'importo anzidetto di euro 180.024,00 va detratto l'importo di euro 131.293,47.
Deve, dunque, riconoscersi in capo a il diritto a conseguire il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 9.746,11, oltre interessi dalla data di apertura della successione di come stabilito dal primo giudice con Persona_1 statuizione non investita da alcuna censura. pag. 16/20 Con un ultimo motivo di appello l'impugnante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite dacché si era dichiarato subito pronto a rendere il conto della gestione dei beni oggetto di causa mentre la controparte non aveva tenuto un comportamento improntato a buona fede ed aveva insistito nel richiedere la rendicontazione dal 1993, invece che dal 1995 nonché nell'additare il deducente quale unico gestore dei beni familiari e nel perseverare nell'affermare che il valore iniziale della polizza SS
RE ammontasse ad euro 468.499,98 anziché ad euro 368.550,00 e, sulla base di tali elementi di valutazione, ha concluso che il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o almeno maggioritaria delle spese di lite, mentre aveva posto gli oneri processuali a totale carico dell'esponente.
Ebbene, puntualizzato che la regolamentazione delle spese del grado precedente - a seguito della riforma sia pure parziale delle statuizioni emesse in prime cure - deve essere riconsiderata (ex plurimis Cass. 1 giugno 2016, n. 11423), è però opportuno esaminare le ridette doglianze in quanto comunque influenti sulla disciplina degli oneri processuali. Le ragioni poste dall'appellante a fondamento della richiesta compensazione totale o parziale delle spese di lite non sono condivisibili. Al riguardo si rileva che non aderì alla richiesta di presentazione del rendiconto Parte_1 della gestione dei beni di famiglia posto che svolse plurime eccezioni, difese e contestazioni e concluse in via principale per il rigetto della domanda e solo in via subordinata chiese che venisse ordinato il deposito del rendiconto e dei documenti giustificativi per il periodo ritenuto “utile e necessario”, tanto vero che, con sentenza n.
215/2019 il Tribunale adito, si pronunciò sull'obbligo di rendiconto gravante su
[...]
. In secondo luogo il riferimento della durata della gestione al periodo dal Parte_1
1993 al 23 dicembre 2012 invece che al periodo dal 1995 al 23 dicembre 2012 non ha nella sostanza influito, come si è visto in precedenza, sugli esiti della ricostruzione del conto di gestione mentre la indicazione dell'importo iniziale della polizza SS
RE, trattandosi di un dato documentale, non ha inciso in maniera significativa né sulla necessità di svolgimento della fase contenziosa né sulla sua durata.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 3272/2022, va confermata la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di della minor somma di euro 9.746,11, oltre Controparte_1
pag. 17/20 interessi dalla data di apertura della successione di sino al Persona_1 saldo, pagamento già avvenuto in data 16 febbraio 2023 come da documentazione prodotta unitamente all'atto di appello, per un totale di euro 10.468,24.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, va registrata la soccombenza di sia rispetto all'accertamento dell'obbligo di Parte_1 rendiconto sia rispetto alla ricostruzione del conto di gestione, diverso e superiore rispetto a quello dal medesimo presentato. Si reputa, pertanto di tener ferma la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza che si reputa giustificata sia rispetto alle spese di c.t.u., rese necessarie dalla necessità di verificare il risultato del conto di gestione depositato dall'odierno impugnante e valutato l'esito della verifica, sia rispetto alle spese per la difesa, liquidate in applicazione del d.m. n. 147/2022 in ragione delle attività espletate e del valore indeterminabile di prima fascia della controversia, vertente come si è visto sull'accertamento dell'obbligo di rendiconto.
Con riguardo alle spese del presente grado, si reputa che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. ma che debba tenersi conto del fatto che con l'appello non è stato rimesso in discussione l'obbligo di rendiconto. Ne deriva che i compensi vanno parametrati al devolutum, e quindi alla differenza tra il saldo accertato e quello risultante dalla ricostruzione del conto di gestione, e liquidati, in applicazione del d.m.
n. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo in relazione a tutte le fasi ivi previste in ragione delle attività svolte nel presente giudizio, compresa la fase di istruttoria/trattazione attesa la rinnovazione della valutazione delle istanze istruttorie, e valutato il contenuto iterativo degli atti difensivi.
La richiesta dell'appellato di condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso l'esito del gravame deve essere rigettata.
Infine, deve essere esaminata la domanda restitutoria formulata dall'impugnante avente ad oggetto le somme versate in esecuzione della sentenza n. 3272/2022, eccedenti rispetto al dovuto a seguito della sua riforma.
L'impugnante ha prodotto, unitamente all'atto di appello, documentazione comprovante il versamento in favore della controparte di complessivi euro 54.649,39, effettuato attraverso due bonifici, l'uno di importo pari ad euro 30.000,00 e l'altro di importo pari ad euro 24.649,39, con valuta rispettivamente del 16 e del 17 febbraio 2023. La somma pag. 18/20 totale corrisponde, come si evince dal precetto anch'esso depositato, all'importo oggetto di condanna, agli interessi maturati ed alle spese di lite, in particolare all'importo di euro 36.004,80 a titolo di sorte capitale stabilita nella sentenza n. 3272/2022, all'importo di euro 2.421,09 a titolo di interessi (calcolati - come si ricava dalla premessa del precetto e come riscontrato attraverso la verifica dei conteggi - dal 24 dicembre 2012, giorno successivo al decesso di , al 21 Persona_1 dicembre 2022), oltre agli oneri processuali.
Tanto premesso, la domanda restitutoria va accolta per quanto di ragione essendo venuto meno il titolo giustificante parte dei versamenti. Considerata la conferma della regolamentazione degli oneri processuali contenuta nella sentenza n. 3272/2022, con la conseguenza che le spese versate non vanno restituite, e considerata, altresì, la riduzione ad euro 9.746,11 della somma spettante a , va disposta la condanna Controparte_1 di quest'ultimo alla restituzione in favore della controparte della somma di euro
28.024,44 (euro 26.258,69 a titolo di sorte capitale + euro 1.765,75 a titolo di interessi), pari alla differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di sorte capitale, decurtata della somma accertata come dovuta con la presente sentenza, differenza accresciuta degli interessi legali come calcolati nel precetto (e cioè - si ripete
- dal 24 dicembre 2012 al 21 dicembre 2022 e quindi: euro 26.258,69, derivante da euro
36.004,80 – euro 9.746,11, + euro 1.765,75 a titolo di interessi calcolati su euro
26.258,69 dal 24 dicembre 2012 al 21 dicembre 2022). Sulla somma di euro 28.024,44 sono poi dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., a far tempo dal secondo bonifico con valuta al 17 febbraio 2023 sino alla effettiva restituzione (ex plurimis Cass. 12 novembre 2021, n. 34011).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 215/2019 ed avverso la sentenza definitiva n. 3272/2022 del
Tribunale di Taranto, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n.
3272/2022:
pag. 19/20 condanna al pagamento in favore di la Parte_1 Controparte_1 minor somma di euro 9.746,11, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di (23 dicembre 2012) al saldo già avvenuto in Persona_1 data 16 febbraio 2023, per un totale di euro 10.468,24;
2) conferma per il resto le impugnate sentenze;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali, spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5) condanna, infine, alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 28.024,44, calcolata in motivazione, oltre interessi Parte_1 legali dal 17 febbraio 2023 al saldo.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa NN RI Marra)
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa NN RI Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 181/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. dagli Avv.ti Vincenzo Di Maggio e Dario Lavegas Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
, rappr. e dif dagli Avv.ti Franco De Laurentiiis e Controparte_1
NA D'NT
APPELLATO
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c. di seguito riportate:
: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in Parte_1 riforma della sentenza non definitiva n. 215/19 pubblicata in data 25/01/2019 dal
Tribunale di Taranto, in persona del GOT Dr. Guagnano, nonché della sentenza n.
3272/2022 del Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, in persona della Dott.ssa
CA PE, pubblicata in data 27.12.2022, così provvedere: - In rito: Ordinare all'Ing. di asseverare con giuramento le partite per le quali non si Parte_1 può o non si suole richiedere ricevuta”, oppure che le stesse, in quanto verosimili e ragionevoli, siano ammesse senza giuramento, ai sensi dell'art. 265 II comma c.p.c.. -
Nel merito: - con riguardo alla sentenza non definitiva n. 215/19 del Tribunale di
Taranto, pubblicata in data 25/01/2019, accertare e dichiarare che l'importo iniziale della Polizza SS RE stipulata nel 2004 era di € 368.550,00; e, inoltre, che la gestione dei beni oggetto del giudizio da parte dell'Ing. è decorsa Parte_1 dal 1995; - con riguardo alla sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, in persona della Dott.ssa CA PE, pubblicata in data
27.12.2022, accertare, previa eventuale riconvocazione del C.T.U. a chiarimenti, e dichiarare l'appellante tenuto alla restituzione al Dott. Controparte_1 della somma di € 9.746,11, o di quella inferiore, accertata sulla base delle considerazioni e delle ragioni che precedono. - Per gli effetti, condannare il Dott.
alla restituzione della somma € 54.649,39, corrisposta in Controparte_1 virtù della sentenza n. 3272/2022 del Tribunale di Taranto e del pedissequo atto di precetto, notificato a mezzo del servizio postale in data 10.2.2023 o di quella inferiore che verrà accertata essere dovuta. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. - In subordine, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio in tutto o in parte prevalente a carico dell'appellato.”.
: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito --RIGETTARE ogni richiesta istruttoria dell'appellante: specificatamente la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenuta “esaustiva ed esente da vizi dal primo Giudice Dr.a PE” e pertanto la sua rinnovazione oltre ad essere inutile, defatigatoria, immotivata sarebbe contraria ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Come la richiesta di giuramento suppletorio. … IS … --RIGETTARE l'appello interposto perché affetto da nullità oltre ad essere infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza impugnata;
--CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
--CONDANNARE l'appellante per lite temeraria ex art.96 cpc, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato [d'ora innanzi Controparte_1 nel corpo della sentenza solo per brevità] conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il fratello al fine di ottenere il conto Parte_1
pag. 2/20 della gestione del patrimonio familiare dal 1993 sino alla morte della madre, avvenuta in data 23 gennaio 2012. Più in dettaglio l'attore chiedeva il rendiconto della gestione in relazione all'azienda agricola 'La Torretta', alle polizze assicurative SS RE e
SS Reddito, al conto corrente n. 2434720 ed al libretto deposito-risparmio n.
3310262, ai canoni di locazione dell'immobile sito in Sava alla Via Garibaldi, al contenzioso civile definitosi con la sentenza del Tribunale di Taranto n. 4114/1994 ed al libretto di deposito aperto presso la cantina sociale di Sava ed intestato alla madre;
su tali premesse, chiedeva inoltre la restituzione della somma di euro 50.000,00, da versarsi in suo favore quale erede.
si costituiva ritualmente in giudizio ed eccepiva di non essere tenuto Parte_1 ad alcun rendiconto per inesistenza del mandato gestorio in suo favore ed al riguardo segnalava che i beni familiari erano sempre stati gestiti in collaborazione tra tutti i fratelli;
concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
In data 19 dicembre 2013 interveniva in giudizio , sorella delle Controparte_2 parti, e aderiva alle conclusioni dell'attore con riferimento alle richieste di rendiconto da parte di avuto riguardo alla gestione del patrimonio dei genitori anche Parte_1 successivamente al loro decesso, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 215/2019 del 25 gennaio 2019, così statuiva: “1) Accoglie, allo stato parzialmente, la domanda attorea
e, per l'effetto, dichiara tenuto ed obbligato a rendere il conto della Parte_1 sua gestione del patrimonio e dei beni familiari, a decorrere dall'anno 1993 sino alla data del decesso della defunta madre , avvenuta il 23.12.2012, Persona_1 così come indicato in motivazione. 2) Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. 3) Spese al definitivo.” e, con separata ordinanza in pari data, ordinava a di depositare il rendiconto di cui in sentenza sino a cinque Parte_1 giorni prima dell'udienza dell'8 aprile 2019, con riserva di disporre all'esito c.t.u. ed ogni altro provvedimento.
In sintesi il Tribunale, ricondotta la fattispecie dedotta a fondamento della domanda alla gestione di affari altrui disciplinata dall'art. 2028 c.c., accertava che Parte_1 aveva gestito il patrimonio familiare sin dal 1993 come dal medesimo dichiarato ed ammesso nella missiva del 4 febbraio 2005, a sua firma non disconosciuta (ove in pag. 3/20 particolare si leggeva: “in questi 12 anni di mia direzione … tu non hai mostrato interesse alcuno”), nonché secondo quanto affermato dall'attore nella proposta transattiva formulata in corso di causa e non contestato dal convenuto ed ancora come risultante dal verbale di interrogatorio dell'udienza penale del 13 marzo 2017, ammissibile in quanto sopravvenuti alla scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ove il convenuto aveva dichiarato, con valore confessorio, di aver sempre gestito, anche per delega della madre, l'azienda agricola, e di aver movimentato i conti bancari e riscosso i fitti;
aggiungeva che era stato nominato amministratore di sostegno della Parte_1 madre sicché era tenuto al rendiconto anche in tale veste;
concludeva per la sussistenza in capo al predetto dell'obbligo di rendiconto della gestione del patrimonio e dei rapporti in essere facenti capo alla madre dall'anno 1993 alla data del decesso della medesima, avvenuto il 23 dicembre 2012, patrimonio avente ad oggetto: ● l'azienda agricola 'La Torretta', sita in agro di Taranto con annessi fabbricati rurali, ● la polizza
SS RE stipulata nel 2004 con i denari di tutti i coeredi ereditati dal padre,
, di importo iniziale pari ad euro 468.499,98, ● il conto corrente n. Persona_2
2434720 acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Sava, ● il libretto di deposito a risparmio nominativo n. 3310262 con saldo all'8 novembre 2005 di euro
9.494,76, ● il libretto di deposito presso la Cantina Sociale di Sava presso cui venivano conferiti i raccolti dell'azienda agricola 'La Torretta', la polizza SS Reddito di euro 10.000,00 intestata alla madre, ● il contenzioso civile definito con sentenza del
Tribunale di Taranto n. 4114/1994, ● i fitti riscossi per la locazione dell'immobile sito in
Sava alla Via Garibaldi n. 12; rigettava l'istanza del convenuto di autorizzazione a fornire la prova di partite prive di ricevuta a mezzo asseverazione con giuramento in quanto una siffatta autorizzazione si sarebbe tradotta in un'inammissibile approvazione di voci di spesa allo stato ignote ed indeterminate.
All'udienza dell'8 aprile 2019 il difensore di formulava riserva di Parte_1 appello avverso la sentenza non definitiva ed insisteva sulla concessione di un breve termine per il deposito del rendiconto corredata della relativa documentazione, già richiesta con istanza del 28 marzo 2019 motivata da ragioni di salute dell'assistito. pag. 4/20 Aggiornato il processo al 31 maggio 2019, veniva accordato nuovo termine per la presentazione del rendiconto sino a cinque giorni prima.
Seguiva il deposito del rendiconto in data 24 maggio 2019 che veniva fatto oggetto di contestazioni dalle altre parti all'udienza del 31 maggio 2019.
Il processo, dichiarato interrotto in data 24 giugno 2019 per la morte di CP_2
avvenuta il 6 maggio 2019, veniva riassunto a cura dell'attore ma nessuno
[...] degli eredi di quest'ultima si costituiva in prosecuzione.
Con ordinanza del 20 luglio 2020 veniva disposta c.t.u. affidata al Dott.
[...]
con l'incarico di esame del rendiconto e della documentazione Persona_3 depositata da e di verifica della esistenza di eventuali somme Parte_1 spettanti agli eredi.
Infine la causa, medio tempore assegnata ad altro giudice, veniva definita con la sentenza n. 3272/2022 pubblicata il 27 dicembre 2022 con il Tribunale così statuiva: “- accerta e dichiara che il conto della gestione degli atti sopra indicati gestiti da ammonta ad euro 180.024,00; - condanna al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
36.004,80 oltre interessi legali dalla data della apertura della successione di
[...]
; - condanna al pagamento delle spese del Persona_1 Parte_1 giudizio sostenute da che si liquidano in euro 468,00 per Controparte_1 spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
- spese di CTU definitivamente a carico del convenuto ”. Parte_1
In tale sentenza il giudice a quo rilevata la insussistenza del litisconsorzio necessario con gli altri eredi rispetto all'azione di rendiconto ed evidenziato che la pronuncia da adottare risultava strettamente vincolata a quanto già accertato dalla sentenza non definitiva, passava all'esame della relazione di consulenza depositata dal Dott.
, giudicata esaustiva ed esente da vizi, e - dopo averne illustrato in sintesi i Per_3 passaggi principali in punto entrate, spese e i.v.a. - ne recepiva le conclusioni laddove aveva accertato, a seguito delle osservazioni delle parti, un saldo in cassa di euro
180.024,00 al 31 dicembre 2012, a fronte del saldo dichiarato dal convenuto di euro
131.516,00 ed in rettifica rispetto a quello indicato anteriormente alle osservazioni delle parti, pari ad euro 235.833,00; pag. 5/20 concludeva che andava condannato a versare all'attore l'importo Parte_1 complessivo di euro 36.004,80 pari ad 1/5 dell'anzidetta somma di euro 180.024,00, essendoci cinque eredi, come risultava dalla sentenza n. 3583/2015, oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione di , poiché da Persona_1 quel momento era sorto l'obbligo di restituzione a favore dell'attore; regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti e formulando conclusioni coincidenti con quelle esposte nelle note ex art. 352 n.
1 c.p.c. riportate in epigrafe. si è costituito contestando integralmente il fondamento Controparte_1 dell'impugnazione ed opponendosi alle richieste istruttorie avversarie;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., riproposte nelle note ex art. 352 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe previa esclusione della parte motivazionale.
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione di chiarimenti dal c.t.u..
All'esito le parti, ribadite le conclusioni già rassegnate, hanno chiesto la decisione della causa che dunque è stata rimessa al Collegio per la definizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto plurime censure sia alla sentenza non definitiva, con Parte_1 riguardo alla quale aveva formulato riserva d'appello all'udienza dell'8 aprile 2019, sia alla sentenza definitiva, riassumibili come segue: quanto alla prima sentenza, ha lamentato l'erronea indicazione, da parte del giudice a quo, dell'importo iniziale della polizza SS RE, ammontante, invece che ad euro 468.499,98, ad euro 368.550,00, come dichiarato e documentato dalla stessa controparte in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., salvo poi far riferimento nella successiva “memoria transattiva” depositata alla somma di euro 468.499,98, ed ha evidenziato che il corretto importo era stato accertato dal c.t.u. sulla base di indagini effettuate presso la CP_3
pag. 6/20 ha censurato, altresì, la individuazione degli anni di gestione dei beni oggetto di giudizio da parte del deducente ed in particolare dell'azienda agricola 'La Torretta', iniziata - a dire del giudice di prime cure - nel 1993, mentre era iniziata nel 1995 poiché sino a quell'epoca era stato il padre a gestire tutti gli interessi di famiglia, ivi compresa l'azienda agricola;
ha smentito che la lettera, a propria firma, datata 4 febbraio 2004 citata in sentenza contenesse la confessione dell'inizio dell'attività gestoria nel 1993 poiché nel corpo della lettera vi erano evidenti errori con riferimento all'anno di stesura (2005 e non invece 2004 come evincibile dal contenuto della missiva) ed alla durata della gestione ivi indicata (che era stata pari a 11 anni e non invece a 12 anni come scritto); ha sostenuto, a conforto del suo assunto, che nella sentenza n. 3583/2015 del Tribunale di Taranto in atti, pronunciata all'esito di causa in materia di lesione di legittima, si leggeva che aveva gestito l'azienda agricola sino alla sua morte, Persona_2 avvenuta nel 1995; ha evidenziato che anche nella relazione del c.t.u. Dott. si leggeva che negli Per_3 anni 1993 e 1994 a condurre l'azienda agricola era stato , come Persona_2 evincibile dalla firma in calce all'autofattura n. 727 del 25 agosto 1994, dato riscontrato dal registro aziendale relativo al periodo dal settembre 1993 ad aprile 1994, scritto olografo di , mai disconosciuto, ove si richiamavano i resoconti annuali Persona_2 della conduzione dell'azienda agricola 'La Torretta' ed ove risultavano plurime annotazioni a sua firma;
ha poi rimarcato che lo stesso sino al 2005 aveva svolto un ruolo Controparte_1 attivo nella gestione del patrimonio di famiglia, riscuotendo e gestendo le pensioni, i titoli bancari della madre, i fitti del locale di Via Garibaldi nonché pagando le badanti e provvedendo in buona parte al sostentamento della medesima, come dal medesimo dichiarato in occasione dell'interpello reso all'udienza dell'8 ottobre 2015 e come confermato dal c.t.u. a pag. 26 della relazione inviata alle parti prima delle osservazioni dei cc.tt.pp.; sulla base di tali deduzioni ha affermato che il più ristretto periodo gestorio impone il ricalcolo del conto della gestione con eliminazione degli anni non di sua pertinenza;
pag. 7/20 quanto alla sentenza definitiva, ha censurato il calcolo della somma da restituire a da parte del deducente e, più in dettaglio, ha evidenziato che il Controparte_1 rendiconto presentato dal deducente conduceva all'esistenza di un patrimonio mobiliare al 17 gennaio 2013 pari ad euro 131.293,47, al netto delle spese successive alla morte della madre autorizzate dal giudice tutelare, quale saldo effettivamente esistente in cassa relativo al conto corrente n. 24347.20 ed al conto titoli della madre aperti presso la
Filiale di Sava di Monte dei Paschi di Siena S.p.A, patrimonio che era stato suddiviso tra i cinque eredi ed ha rimarcato che il c.t.u. aveva elaborato una ricostruzione alternativa a quella del deducente, con saldo finale di gestione pari ad euro 180.024,00, da cui però doveva sottrarsi l'importo esistente in cassa di euro 131.293,47, sicché era l'importo derivante dalla sottrazione (euro 48.730,53) a dover essere suddiviso per cinque (numero degli eredi) e non invece l'importo di euro 180.024,00 come ritenuto dal primo giudice, con la conseguenza che la somma spettante a si Controparte_1 riduceva da euro 36.004,80 a euro 9,746,11; ha sostenuto che tali conclusioni erano ricavabili dalla relazione di consulenza del Dott.
ed ha evidenziato che la reale giacenza di euro 131.516,00 era documentata Per_3 dalla relazione finale dell'amministrazione di sostegno, dalla copia della dichiarazione di successione presentata il 19 dicembre 2013 e dai documenti allegati al rendiconto presentato ed in particolare dalla lettera dell'1 febbraio 2013 della Filiale di Sava di
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove - a pochi giorni dalla morte - si illustrava la situazione contabile dell'intestataria che si componeva di euro Persona_1
100.000,00 nominali di obbligazioni MPS e di euro 31,293,47 quale liquidità in conto corrente considerata l'ultima operazione del 17 gennaio 2013 comportante un addebito di euro 222,53; ha chiesto, ove ritenuto utile, la convocazione a chiarimenti del c.t.u.; ha comunque lamentato l'ingiusta esclusione di capi di spesa necessari e provati per la gestione dei beni e, sotto il profilo istruttorio, ha censurato l'omessa e/o carente motivazione in merito alle richieste istruttorie formulate ai sensi dell'art. 265, co. 2,
c.p.c.; ha, in particolare, sostenuto che non siano stati riconosciuti costi per un totale di euro
48.508,00 relativi ad operazioni effettuate e mai contestate espressamente, di carattere pag. 8/20 indispensabile per il funzionamento dell'azienda agricola o propedeutiche rispetto a provvidenze economiche ricevute, incassate e contabilizzate, ed ha segnalato che, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rendiconto eventuali lacunosità o incompletezze probatorie devono essere superate attraverso consulenza tecnica, giuramento ex art. 265 c.p.c. o con giuramento suppletorio non essendovi spazio per una pronuncia di non liquet; di seguito ha elencato una serie di spese annotate già in sede di rendicontazione ed in particolare: ‣ spese non ammesse per un totale di euro 15.997,82, riportate nella rendicontazione presentata dal deducente alla colonna “spese ed incassi vari”, costituite
∙ da lavori in Torre Ovo di importo pari ad euro 2.147,00 consistenti in lavori annuali
(euro 126,00/anno) per il mantenimento e l'uso estivo della proprietà immobiliare sita a
Torre Ovo- Comune di Torricella di Grazia RI Di Maggio composta da una vasta casa di villeggiatura e da mq 6.400 di terreno agricolo circostante, ∙ da lavori di manutenzione ordinaria immobili di importo pari ad euro 3.034,00 consistenti in lavori del tipo pitturazioni, impermeabilizzazioni terrazze dell'abitazione della , ∙ da Per_1 lavori di manutenzione dell'immobile di Via Garibaldi, pari ad euro 8.900,00, eseguiti nel maggio-giugno 2011 quando la era usufruttuaria, ∙ da spese varie Per_1 ammontanti ad euro 1.916,82; ‣ spese non ammesse riportate nella rendicontazione alla colonna 3 - spese e incassi aziendali di importo totale pari ad euro 32.510,00 costituite ∙ dai costi per lavori di manutenzione e riparazione di mezzi aziendali (due trattrici per i lavori nei campi ed un pulmino per il trasporto giornaliero del personale, attrezzi vari ecc.) per un totale di euro 4.385,68 (euro 320/anno), ∙ da spese per la presentazione delle domande di integrazione grano pari ad euro 1.213,64, sostenuto dal 2002 e propedeutiche all'ottenimento degli aiuti sui terreni non seminati e relative alla presentazione telematiche di dichiarazioni, aiuti annualmente incassati e rendicontati, ∙ da spese per mano d'opera regolarmente assunta e denunziata di ammontare pari ad euro 15.395,86, ∙ da spese per “mano d'opera non assunta” ammontanti ad euro
8.681,00, da spese una tantum pari ad euro 1.834,00 (di cui euro 500,00 versati in contanti in acconto al momento dell'ordine di acquisto di un trattore nuovo, euro 414,00
a titolo di spese di finanziamento della relativa pratica, euro 900,00 per l'estirpazione dell'impianto di vigneto a tendone, spesa questa funzionale all'ottenimento di pag. 9/20 contributo comunitario di euro 18.141,82, riportato come incasso nel rendiconto alla colonna 3 dell'anno 2011); ha insistito nell'invocare l'ordine - diretto al deducente - di asseverare con giuramento le partite per le quali, ai sensi dell'art. 265, co. 2, c.p.c., non si può o non si suole richiedere ricevuta o, in alternativa, nella richiesta che le stesse, in quanto verosimili e ragionevoli, siano ammesse senza giuramento ai sensi della medesima norma.
***
Così riassunti i motivi di appello e prima di passare allo scrutinio delle singole censure, si osserva che l'impugnante non ha contestato nella presente sede l'obbligo a suo carico di rendere il conto con riguardo ai beni indicati nella sentenza non definitiva atteso che si è qui limitato a confutare la durata del periodo oggetto dell'obbligo di rendiconto,
l'importo di un investimento di cui era titolare la madre rientrante tra i beni oggetto di gestione nonché a dolersi della esclusione di alcune spese riportate nel rendiconto presentato e tuttavia escluse dal c.t.u. e, per conseguenza, dal primo giudice.
Ebbene, partendo per ragioni di ordine logico dall'esame di quest'ultimo punto e delle correlate istanze istruttorie riproposte nella presente sede, si segnala in via preliminare che, ove il procedimento disciplinato dagli artt. 263 e ss. c.p.c. sfoci in fase contenziosa a seguito delle contestazioni dei destinatari del rendiconto, ricade su chi è tenuto a rendere il conto l'onere di provarne la veridicità.
Si evidenzia poi che in prime cure è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta ad esaminare il rendiconto presentato da e la relativa documentazione Parte_1 allegata nonché a verificare la sussistenza di eventuali somme spettanti agli eredi.
L'appellante non può quindi dolersi di un insufficiente ricorso ad indagini istruttorie.
Venendo al punto delle spese escluse, si rileva che la c.t.u. espletata non ha consentito di reperire né documenti né altri elementi di valutazione utili ad ammettere l'inserimento nel conto di gestione di alcune spese ed in particolare le spese per la pulizia e la manutenzione dell'appartamento di Torre Ovo, per i lavori di aratura, per il compenso di tale Rag. nonché le spese di manutenzione e riparazione Pt_2 dell'abitazione di , dell'immobile di Via Garibaldi e della Persona_1 cappella cimiteriale (si veda pag. 21 della relazione di consulenza) e le spese c.d. una tantum non documentate della colonna 2 del rendiconto denominate “spese e incassi pag. 10/20 vari”. Con riguardo alle spese di manodopera per colture agricole, il c.t.u. ha spiegato, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. dell'impugnante, di aver effettuato il ricalcolo delle giornate lavorative degli operai impiegate in azienda sulla base della normativa che consente la quantificazione del numero delle giornate lavorative per unità di superficie coltivata per supplire e mancanze documentali.
Tanto precisato, con specifico riferimento alle spese elencate in atto di appello su riportate, con riferimento alle quali l'impugnante ha sollecitato l'ammissione del peculiare giuramento suppletorio previsto dall'art. 265, co. 2, c.p.c., si osserva che o ad esse o non si attaglia la fattispecie prevista dalla norma, poiché non è stato né specificamente allegato né dimostrato che le spese in questione rientrassero tra quelle per le quali non si può o non si suole accusare ricevuta, oppure su di esse si è espresso il
Dott. (come poco sopra si è detto) senza che siano state formulate censure Per_3 avverso le conclusioni del consulente. Del resto, a ben vedere e a giudicare dalla descrizione delle causali, nella gran parte dei casi si tratta di spese del tutto documentabili e che anzi avrebbero dovuto essere documentate sicché difetta in radice il presupposto per l'applicazione dell'art. 265, co. 2, c.p.c., costituente il presupposto della prima parte e della seconda parte del comma in esame. In ogni caso non vi sono elementi che consentano di qualificare le anzidette spese, quanto meno sotto il profilo della loro entità, “verosimili e ragionevoli”, come richiesto dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 265 c.p.c., ossia conformi a verità e ragionevolezza secondo massime di comune esperienza al punto da essere ammesse senza giuramento.
In definitiva, a prescindere dall'opposizione dell'appellato all'ammissione del giuramento suppletorio invocato dall'impugnante in ragione della inattendibilità del richiedente desunta dalla motivazione di sentenza penale n. 45/2019 del Tribunale di
Taranto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 265 c.p.c..
Acclarato, dunque, che le anzidette spese non possono essere prese in considerazione e che quindi gli esiti della c.t.u. espletata in prime cure sono condivisibili, si passa ora all'esame delle rimanenti censure, con la notazione che l'allegazione della partecipazione di alla gestione oggetto di rendiconto non ha ricevuto Controparte_1 in causa riscontri tali da escludere, né in tutto né in parte, l'obbligo di rendiconto a carico dell'odierno impugnante. D'altra parte non si registrano conclusioni coerenti con pag. 11/20 tale allegazione poiché, come si è detto in premessa e come si dirà appena oltre, non risulta censurata la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva in ordine alla sussistenza a carico di dell'obbligo di rendiconto con riguardo ai beni Parte_1 lì indicati. Alla anzidetta allegazione, pertanto, nella presente sede non può assegnarsi alcun rilievo.
Quanto alle doglianze rivolte al contenuto della sentenza non definitiva si osserva che esse sono nella sostanza funzionali alla durata della rendicontazione e ad una puntualizzazione del suo oggetto. Ed infatti l'impugnante ha concluso chiedendo che si tenga di un minor periodo del rendiconto, i.e. dal 1995 al 23 dicembre 2012 invece che dal 1993 al 23 dicembre 2012 come stabilito dal primo giudice, e che per l'effetto si elimini il biennio 1993-1995 sul presupposto la sua gestione aveva riguardato appunto l'arco temporale intercorso dal 1995 al dicembre 2012; ha poi segnalato che l'importo iniziale della polizza SS RE stipulata nel 2004 ammontava ad euro
368.550,00, come peraltro accertato dal c.t.u., e non invece ad euro 468.499,98, come indicato nella sentenza non definitiva.
E' opportuno evidenziare in via preliminare che l'azione di rendimento dei conti presuppone una fattispecie legale o negoziale che generi l'obbligo di rendiconto e, a prescindere dalla natura del procedimento (di cognizione o probatorio) costituente questione dibattuta in dottrina, essa è destinata a sfociare nella presentazione del rendiconto o a definirsi con ordinanza di approvazione del conto, ove non vi siano contestazioni né sull'obbligo di rendimento del conto né sul rendiconto presentato, oppure in una sentenza, ove invece si discuta dell'obbligo di rendiconto e/o del rendiconto presentato perché contestato (ex plurimis Cass. 23 luglio 2010, n. 17823,
Cass. 10 novembre 1999, n. 12463). Tale seconda ipotesi si è verificata nella vicenda in esame che si è dipanata da una sentenza non definitiva di accertamento dell'obbligo di rendiconto a carico di e di adozione di un conseguente ordine di Parte_1 rendimento del conto e successivamente ad una sentenza definitiva con cui, dopo aver deciso le contestazioni mosse da al rendiconto presentato da Controparte_1 [...]
e dopo aver ricostruito la gestione ed il relativo conto, si è infine adottata Parte_1 una statuizione di condanna di al pagamento della somma di sua Parte_1
pag. 12/20 spettanza pari ad un quinto del saldo attivo risultante dal rendiconto di gestione come ricostruito.
In definitiva nella vicenda in esame è stato necessario, per un verso, l'accertamento dell'obbligo di di rendere il conto della gestione dei beni oggetto di Parte_1 causa nei confronti di e, per altro verso, nella verifica del rendiconto Controparte_1 presentato e nell'accertamento della somma dovuta a da parte di Controparte_1
per il caso di ricostruzione della gestione tale da condurre ad un Parte_1 risultato comportante un credito in capo al primo.
Ebbene, la questione della declaratoria dell'importo dell'investimento iniziale della polizza SS RE è nella sostanza ininfluente poiché il c.t.u. ha ricostruito documentalmente il conto di gestione spiegando che l'importo originario di euro
368.550,00 si accrebbe di un importo pari ad euro 10.000,00, a seguito di bonifico del 7 luglio 2006 dal c/c 24347.20 (si veda a pagina 19 della relazione datata 2 aprile 2022), così pervenendosi al capitale lordo di euro 468.550,00, su cui furono operati due riscatti parziali per un totale di euro 120.000,00, destinati alla copertura di debiti previdenziali
INPS di relativi al periodo 1993/2004 e ad un residuo di euro Persona_1
375.552,80 dell'investimento al netto di spese, penali e imposte, oggetto di riscatto, profilo quest'ultimo incontroverso come dichiarato dalle parti all'udienza del 17 settembre 2025 in occasione dei chiarimenti resi dal c.t.u.. Sulla questione non residuano dubbi, non configurabili in verità neppure ab origine atteso che si trattava di punto agevolmente accertabili ed effettivamente accertati documentalmente.
Va detto, inoltre, che il conto è stato ricostruito dal c.t.u. a far tempo dal 1995 e sino al
2012 sul rilievo della mancanza di documentazione fornita da , come Parte_1 si legge alle pagine 17 e 18. Sul punto non ha proposto appello Controparte_1 sicché, considerato che l'azione di rendiconto in esame risulta funzionale alla ricostruzione del conto di gestione ed alla individuazione della somma eventualmente spettante a come si in precedenza esposto, il periodo oggetto di Controparte_1 rendiconto rimane nella sostanza circoscritto all'anzidetto arco temporale (1995 –
2012). Se così è, anche in tal caso risulta superfluo ogni altro accertamento.
Ad ogni buon conto e in sintesi si osserva che non appaiono giustificati gli errori asseritamente materiali addotti dall'impugnante per mutare i riferimenti temporali del pag. 13/20 contenuto della missiva datata 4 febbraio 2004 (corretta in 4 febbraio 2005 con la apposizione di una tratto di penna sul 4 e aggiunta a mano del 5 in colore blu), ritenuto confessorio dal primo giudice. Se invero si può dar credito all'assunto secondo cui la data della missiva prodotta dall'odierno appellato, scritta a macchina e firmata dall'odierno appellante, diretta al fratello alle sorelle e NN RI CP_1 CP_4 nonché al nipote , è affetta da errore materiale nella indicazione dell'anno (si Per_2 tratterebbe dell'anno 2005 e non dell'anno 2004) poiché nel suo contenuto vi sono riferimenti a fatti accaduti nei mesi successivi al febbraio 2004 oppure avvenuti prima del 4 febbraio 2005, non vi sono elementi per ritenere che la affermazione proveniente da della durata della sua “direzione” dell'azienda agricola fosse Parte_1 affetta da errore materiale, pari ad undici anni piuttosto che a dodici anni (si legge nel documento: “… IS … Io non intendo più condurre l'azienda agricola, mi mancano le motivazioni, la voglia di fare sapendo che c'è chi sa solo pugnalare alle spalle e calunniare. In questi 12 anni di mia direzione e non ero obbligato e/o dovuto a farli, mi sono stati assicurati da mamma l'incondizionato consenso, approvazione, piena fiducia per ogni cosa fatta e/o da fare, nessuno di voi ha mai contesto alcuna mia decisione aziendale anche in relazione ai conti annuali messi a disposizione di tutti. … IS …”). A ben vedere, proprio considerando che la lettera risaliva al 4 febbraio
2005 e calcolando a ritroso i dodici anni di affermata durata della “direzione” dell'azienda agricola, si arriva all'anno 1993. Calcolo che, all'evidenza, non quadrerebbe se la data fosse quella del 4 febbraio 2004. Tanto conferma quanto statuito nella sentenza non definitiva.
Si aggiunga che , padre di appellante e appellato, fu colpito da Persona_2 ischemia cerebrale acuta nel 1993, circostanza non contestata, e morì nel gennaio 1995, sicché deve ritenersi che ragionevolmente a far tempo dal verificarsi dell'ischemia egli non poté più occuparsi in prima persona della gestione dei numerosi beni di famiglia, oggetto dell'azione di rendimento dei conti, e che dunque già da allora gli subentrò il figlio . Pt_1
Quanto ai documenti in atti riconducibili a , richiamati anche dal c.t.u., Persona_2 essi hanno carattere episodico e non provano una costante e massiva gestione dei beni a cui si riferisce l'obbligo di rendiconto gravante sull'impugnante. Ciò esclude che possa pag. 14/20 svolgere un rilievo nella presente causa quanto affermato - in ordine alla gestione dell'azienda agricola da parte di - nella sentenza n. 3583/2015 del Persona_2
Tribunale di Taranto richiamata dall'impugnante, pronunciata in giudizio in materia di lesione di legittima del quale peraltro non si conosce l'esito definitivo.
Venendo al saldo finale del conto come ricostruito dal c.t.u., e ribadita l'esclusione delle spese che quest'ultimo non ha considerato, si osserva che nella relazione di consulenza inviata alle parti, datata 2 aprile 2021, il Dott. perveniva ad un saldo finale di Per_3 euro 235.833,00 al 31 dicembre 2012 a fronte di quello quantificato da
[...]
nel rendiconto presentato pari ad euro 131.516,00. A seguito delle Parte_1 osservazioni delle parti ed in accoglimento di alcune di esse, su cui non è necessario soffermarsi poiché non vi sono contestazioni al riguardo mosse nel presente giudizio di impugnazione, il c.t.u. perveniva al diverso importo di euro 180.024,00 (si veda pagina
18 della risposta datata 12 maggio 2021 alle osservazioni dei cc.tt.pp.).
Come emergente dalla relazione di consulenza e confermato dal Dott. sentito Per_3
a chiarimenti all'udienza del 17 settembre 2025, il saldo di euro 235.833,00 e quello di euro 180.024,00 sono i saldi, alternativi tra loro, derivanti dalla ricostruzione del conto di gestione elaborata nella relazione datata 2 aprile 2021 e successivamente rielaborata a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni formulate dai cc.tt.pp., mentre l'ammontare di euro 131.516,00 costituisce il saldo del rendiconto presentato da
[...]
. Ebbene, tale ultimo importo risultava presente in cassa al 31 dicembre 2012, Parte_1 come si annota a pagina 27 della relazione di consulenza del 2 aprile 2021 ed a pagina
18 della risposta del 12 maggio 2021 alle osservazioni dei cc.tt.pp. e come confermato dal c.t.u. in occasione dei chiarimenti acquisiti all'udienza del 17 settembre 2025.
Più in dettaglio a pagina 18 della risposta alle osservazioni delle parti ove si legge: “In base all'odierno conteggio alternativo [si ripete: euro 180.024,00 in luogo di euro
235.833,00], dovrebbe restituire la somma di euro 48.508,00 anziché quella di Pt_1 euro 104.317 quantificata nella mia relazione”, cioè della relazione data 2 aprile 2021, con la notazione che la somma di euro 48.508,00 si riferiva alla somma totale da versare ai cinque eredi e dunque spettante a ciascuno nella misura di un quinto.
Se ne ricava che non vi erano tre saldi del conto di gestione, alternativi tra loro, da suddividere tra gli eredi di bensì due saldi alternativi Persona_1
pag. 15/20 (ammontanti ad euro 235.833,00 e ad euro 180.024,00) da cui occorreva sottrarre il saldo in cassa, quantificato dal c.t.u. in euro 48.508,00 al 31 dicembre 2012.
Va poi detto che l'impugnante in atto di appello, come riportato in precedenza nell'esposizione dei motivi di gravame, sulla base della situazione contabile all'1 febbraio 2013 attestata dalla banca presso cui aveva il conto Persona_1 corrente n. 24347.20 e un deposito titoli nonché considerato che da tale situazione contabile risultava un'ultima operazione avvenuta in data 17 gennaio 2013 comportante un addebito sul conto corrente di euro 222,53, nel formulare le sue conclusioni in punto riforma della statuizione di condanna pronunciata in prime cure ha indicato l'importo esistente in cassa da portare in detrazione al saldo ricalcolato dal c.t.u. nella misura di euro 131.293,47 (euro 131.508,00 – euro 222,53), con conseguente aumento della somma da suddividere tra gli eredi (euro 180.024,00 – euro 131.293,47 = euro
48.730,53) ed ha chiesto la limitazione dell'importo da versare in favore della controparte ad euro 9.746,11 (euro 48.730,53 : 5), in luogo dell'importo di euro
36.004,80 stabilito dal giudice a quo.
Del resto con riguardo all'esistenza del patrimonio mobiliare della de cuius in titoli e in liquidità al termine della gestione dell'impugnante (fine anno 2012) sopra descritto e confluito nella dichiarazione di successione e nell'asse ereditario, come spiegato in atto di appello mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'appellato nulla ha replicato in comparsa di costituzione e risposta e negli atti difensivi finali previsti dall'art. 352 c.p.c..
Ne deriva che, ferma l'opzione del saldo finale di ammontare pari ad euro 180.024,00
(in luogo del saldo di euro 235.833,00) in difetto di appello incidentale di
[...]
e stante il mancato accoglimento delle censure formulate dall'impugnante CP_1 volte ad ottenere l'accertamento di un minor saldo finale sulla base della inclusione di maggiori spese nel rendiconto di gestione, dall'importo anzidetto di euro 180.024,00 va detratto l'importo di euro 131.293,47.
Deve, dunque, riconoscersi in capo a il diritto a conseguire il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 9.746,11, oltre interessi dalla data di apertura della successione di come stabilito dal primo giudice con Persona_1 statuizione non investita da alcuna censura. pag. 16/20 Con un ultimo motivo di appello l'impugnante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite dacché si era dichiarato subito pronto a rendere il conto della gestione dei beni oggetto di causa mentre la controparte non aveva tenuto un comportamento improntato a buona fede ed aveva insistito nel richiedere la rendicontazione dal 1993, invece che dal 1995 nonché nell'additare il deducente quale unico gestore dei beni familiari e nel perseverare nell'affermare che il valore iniziale della polizza SS
RE ammontasse ad euro 468.499,98 anziché ad euro 368.550,00 e, sulla base di tali elementi di valutazione, ha concluso che il giudice a quo avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o almeno maggioritaria delle spese di lite, mentre aveva posto gli oneri processuali a totale carico dell'esponente.
Ebbene, puntualizzato che la regolamentazione delle spese del grado precedente - a seguito della riforma sia pure parziale delle statuizioni emesse in prime cure - deve essere riconsiderata (ex plurimis Cass. 1 giugno 2016, n. 11423), è però opportuno esaminare le ridette doglianze in quanto comunque influenti sulla disciplina degli oneri processuali. Le ragioni poste dall'appellante a fondamento della richiesta compensazione totale o parziale delle spese di lite non sono condivisibili. Al riguardo si rileva che non aderì alla richiesta di presentazione del rendiconto Parte_1 della gestione dei beni di famiglia posto che svolse plurime eccezioni, difese e contestazioni e concluse in via principale per il rigetto della domanda e solo in via subordinata chiese che venisse ordinato il deposito del rendiconto e dei documenti giustificativi per il periodo ritenuto “utile e necessario”, tanto vero che, con sentenza n.
215/2019 il Tribunale adito, si pronunciò sull'obbligo di rendiconto gravante su
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. In secondo luogo il riferimento della durata della gestione al periodo dal Parte_1
1993 al 23 dicembre 2012 invece che al periodo dal 1995 al 23 dicembre 2012 non ha nella sostanza influito, come si è visto in precedenza, sugli esiti della ricostruzione del conto di gestione mentre la indicazione dell'importo iniziale della polizza SS
RE, trattandosi di un dato documentale, non ha inciso in maniera significativa né sulla necessità di svolgimento della fase contenziosa né sulla sua durata.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n. 3272/2022, va confermata la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di della minor somma di euro 9.746,11, oltre Controparte_1
pag. 17/20 interessi dalla data di apertura della successione di sino al Persona_1 saldo, pagamento già avvenuto in data 16 febbraio 2023 come da documentazione prodotta unitamente all'atto di appello, per un totale di euro 10.468,24.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, va registrata la soccombenza di sia rispetto all'accertamento dell'obbligo di Parte_1 rendiconto sia rispetto alla ricostruzione del conto di gestione, diverso e superiore rispetto a quello dal medesimo presentato. Si reputa, pertanto di tener ferma la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza che si reputa giustificata sia rispetto alle spese di c.t.u., rese necessarie dalla necessità di verificare il risultato del conto di gestione depositato dall'odierno impugnante e valutato l'esito della verifica, sia rispetto alle spese per la difesa, liquidate in applicazione del d.m. n. 147/2022 in ragione delle attività espletate e del valore indeterminabile di prima fascia della controversia, vertente come si è visto sull'accertamento dell'obbligo di rendiconto.
Con riguardo alle spese del presente grado, si reputa che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. ma che debba tenersi conto del fatto che con l'appello non è stato rimesso in discussione l'obbligo di rendiconto. Ne deriva che i compensi vanno parametrati al devolutum, e quindi alla differenza tra il saldo accertato e quello risultante dalla ricostruzione del conto di gestione, e liquidati, in applicazione del d.m.
n. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo in relazione a tutte le fasi ivi previste in ragione delle attività svolte nel presente giudizio, compresa la fase di istruttoria/trattazione attesa la rinnovazione della valutazione delle istanze istruttorie, e valutato il contenuto iterativo degli atti difensivi.
La richiesta dell'appellato di condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso l'esito del gravame deve essere rigettata.
Infine, deve essere esaminata la domanda restitutoria formulata dall'impugnante avente ad oggetto le somme versate in esecuzione della sentenza n. 3272/2022, eccedenti rispetto al dovuto a seguito della sua riforma.
L'impugnante ha prodotto, unitamente all'atto di appello, documentazione comprovante il versamento in favore della controparte di complessivi euro 54.649,39, effettuato attraverso due bonifici, l'uno di importo pari ad euro 30.000,00 e l'altro di importo pari ad euro 24.649,39, con valuta rispettivamente del 16 e del 17 febbraio 2023. La somma pag. 18/20 totale corrisponde, come si evince dal precetto anch'esso depositato, all'importo oggetto di condanna, agli interessi maturati ed alle spese di lite, in particolare all'importo di euro 36.004,80 a titolo di sorte capitale stabilita nella sentenza n. 3272/2022, all'importo di euro 2.421,09 a titolo di interessi (calcolati - come si ricava dalla premessa del precetto e come riscontrato attraverso la verifica dei conteggi - dal 24 dicembre 2012, giorno successivo al decesso di , al 21 Persona_1 dicembre 2022), oltre agli oneri processuali.
Tanto premesso, la domanda restitutoria va accolta per quanto di ragione essendo venuto meno il titolo giustificante parte dei versamenti. Considerata la conferma della regolamentazione degli oneri processuali contenuta nella sentenza n. 3272/2022, con la conseguenza che le spese versate non vanno restituite, e considerata, altresì, la riduzione ad euro 9.746,11 della somma spettante a , va disposta la condanna Controparte_1 di quest'ultimo alla restituzione in favore della controparte della somma di euro
28.024,44 (euro 26.258,69 a titolo di sorte capitale + euro 1.765,75 a titolo di interessi), pari alla differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di sorte capitale, decurtata della somma accertata come dovuta con la presente sentenza, differenza accresciuta degli interessi legali come calcolati nel precetto (e cioè - si ripete
- dal 24 dicembre 2012 al 21 dicembre 2022 e quindi: euro 26.258,69, derivante da euro
36.004,80 – euro 9.746,11, + euro 1.765,75 a titolo di interessi calcolati su euro
26.258,69 dal 24 dicembre 2012 al 21 dicembre 2022). Sulla somma di euro 28.024,44 sono poi dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., a far tempo dal secondo bonifico con valuta al 17 febbraio 2023 sino alla effettiva restituzione (ex plurimis Cass. 12 novembre 2021, n. 34011).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 215/2019 ed avverso la sentenza definitiva n. 3272/2022 del
Tribunale di Taranto, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza n.
3272/2022:
pag. 19/20 condanna al pagamento in favore di la Parte_1 Controparte_1 minor somma di euro 9.746,11, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione di (23 dicembre 2012) al saldo già avvenuto in Persona_1 data 16 febbraio 2023, per un totale di euro 10.468,24;
2) conferma per il resto le impugnate sentenze;
3) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado, liquidate in euro 6.500,00 per compensi professionali, spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5) condanna, infine, alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 28.024,44, calcolata in motivazione, oltre interessi Parte_1 legali dal 17 febbraio 2023 al saldo.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa NN RI Marra)
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