TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 807/2019 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bassi, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ER Lombardi, come da procura Controparte_1
in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione erano nate due figlie (ER in data 23.10.1994, e in data 25.7.1996), Per_1
con ricorso depositato in data 8.1.2019 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito per essersi lo stesso allontanato dalla casa coniugale l'1.5.2018, avere intrattenuto una relazione extraconiugale, essere stato verbalmente aggressivo, avere privato la famiglia dell'assistenza morale e materiale dopo il suo allontanamento;
un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per le figlie e pari ad euro 300,00 mensili per sè; l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'Ater; la divisione dei conti correnti intestati al resistente, la restituzione di quanto indebitamente prelevato successivamente al suo allontanamento, la corresponsione del
50% del ricavato dalla vendita dell'autovettura indicata nel ricorso in comunione di beni;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione, deduceva che da anni il rapporto coniugale era di mera facciata, in quanto lui aveva trovato la moglie con un altro uomo nella casa coniugale, che le figlie lavoravano, e chiedeva: l'addebito della separazione alla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
la restituzione della metà delle somme versate dal resistente per il pagamento dei due finanziamenti indicati nella memoria difensiva.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che il 1.5.2008 il marito si è allontanato dalla casa coniugale;
rilevato che le figlie ER e vivono con la madre nella casa coniugale;
Per_1
rilevato che la figlia è indipendente economicamente mentre la figlia ER non è Per_1
indipendente economicamente;
rilevato che la moglie espleta attivita' lavorativa di collaboratrice domestica e percepisce un reddito mensile pari ad euro 200,00 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e come dichiarato dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale;
rilevato, altresì, che il marito espleta attivita' lavorativa come operaio presso la Autoimport spa e percepisce un reddito mensile pari ad euro 1400,00 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'e come dichiarato dal predetto nel corso dell'udienza presidenziale;
ritenuto che la casa coniugale sita in Roma Via Federico Borromeo n°33 deve essere assegnata alla moglie in ragione della convivenza con la figlia ER, maggiorenne, ma non indipendente economicamente;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie la somma mensile di euro
200,00 mensili per il suo mantenimento posto che la differenza tra le rispettive condizioni economiche non consentirebbe il mantenimento del pregresso tenore di vita nonché la somma mensile di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia ER, maggiorenne ma non indipendente economicamente, tenuto conto del reddito percepito dallo stesso, dei costi per la nuova soluzione abitativa, delle presumibili esigenze economiche della figlia ER rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia ER;
visto l'articolo 708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Federico Borromeo n°33 dalla quale Parte_1
si è gia' allontanato;
Controparte_1
3)pone a carico di il pagamento della somma mensile pari ad euro 200,00 per il Controparte_1
mantenimento della moglie e della somma mensile pari ad euro 200,00 quale Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia ER che dovranno essere versate a Parte_1
presso il suo domicilio ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2019, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia ER da concordarsi preventivamente e da documentarsi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
…”.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla Pt_1
con la memoria conclusionale, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili la domanda relativa al rilascio del passaporto svolta dalla ricorrente, in quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare, quelle relativa alla divisione dei conti correnti e del ricavato della vendita dell'autovettura, pure svolte dalla nonchè quella inerente il pagamento dei finanziamenti, svolta dal Pt_1
resistente, in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e sottoposte a diverso rito (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del
12.01.2000).
Quanto alla domanda di addebito svolta dal , nessuna prova veniva articolata dal CP_1
resistente, il quale non forniva alcun supporto nemmeno documentale alle contestazioni dedotte nei riguardi della moglie, dunque la domanda citata deve essere rigettata.
Deve, invece, essere accolta la domanda della di addebito della separazione al Pt_1
marito, il quale intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, come ammesso da lui stesso in presenza delle due figlie (sentite come testi, prova alla quale va aggiunta la mancata risposta del al deferitogli interrogatorio formale sul punto ex CP_1
art. 232 c.p.c.), assenti elementi che possano far ritenere che la coppia fosse già in crisi e perpetrando una condotta in sé idonea a causare la frattura del vincolo coniugale.
Quanto, poi, alle condizioni economiche delle due figlie, deve rilevarsi che entrambe, stando a quanto dedotto dalla stessa nella memoria conclusionale, svolgono Pt_1
attività lavorativa con la quale suppliscono anche alle necessità familiari, oltre che proprie, con ciò dovendosi ritenere, anche vista della dedotta inadempienza del CP_1
agli obblighi economici statuiti con l'ordinanza presidenziale ed alla pure dedotta assenza di reddito della che il loro reddito sia tale da poterle ritenere economicamente Pt_1
autonome. Dunque, la domanda di un assegno di mantenimento per le stesse a carico del deve essere rigettata e l'assegno vigente per la figlia ER deve essere CP_1
revocato a far data dalla presente sentenza.
Come conseguenza della riconosciuta autonomia dele figlie, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, deve essere respinta e detta assegnazione deve essere revocata.
In ordine, invece, all'assegno di mantenimento per la moglie, deve rilevarsi che la stessa, in sede di memoria conclusionale, deduceva che da anni non svolgeva attività lavorativa e che era sostenuta dalle figlie, come detto. D'altra parte, anche il reddito precedentemente dichiarato che percepiva dalla sua attività di colf era comunque minimo, indicato in euro 300,00 mensili circa (come anche dedotto nella memoria conclusionale). Ciò premesso, vista la condizione economica dei coniugi come già anche risultate in sede presidenziale, ritiene questo Collegio di poter determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili a far data dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa entro il g. 5 di ogni mese, anche valutata la condotta processuale del il quale non depositava quanto richiestogli dal G.I. con CP_1
l'ordinanza istruttoria (cioè la documentazione fiscale, modello unico, 730, CUD, buste paga, nonchè bancaria e/o postale, come la movimentazione conti correnti e conti titoli intestati o cointestati ovvero intestati a terzi con delega di firma, a decorrere dall'anno
2017, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nei modi ed ai sensi di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°245 circa la posizione economica complessiva come ivi meglio specificata), con una condotta processale che, deve ritenersi, è tesa a nascondere le sue effettive capacità patrimoniali.
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della soccombenza del resistente circa la domanda di addebito, nonchè della reciproca parziale soccombenza sulle questioni economiche, sono poste a carico del nella misura di un terzo, liquidate come in CP_1
dispositivo, da devolversi in favore dello Stato essendo la stata ammessa al Pt_1
gratuito patrocinio, e compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-addebita la separazione al;
CP_1
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia ER a CP_1
far data dalla presente sentenza;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
-determina un assegno di mantenimento per la a carico del pari ad euro Pt_1 CP_1
300,00 mensili a far data dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa entro il g. 5 di ogni mese;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura CP_1 Pt_1
di un terzo, che si liquidano in euro 592,31 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da liquidarsi in favore dello Stato. Così deciso in Roma, 13.2.2025 IL GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 807/2019 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bassi, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ER Lombardi, come da procura Controparte_1
in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente, dalla cui unione erano nate due figlie (ER in data 23.10.1994, e in data 25.7.1996), Per_1
con ricorso depositato in data 8.1.2019 chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito per essersi lo stesso allontanato dalla casa coniugale l'1.5.2018, avere intrattenuto una relazione extraconiugale, essere stato verbalmente aggressivo, avere privato la famiglia dell'assistenza morale e materiale dopo il suo allontanamento;
un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili per le figlie e pari ad euro 300,00 mensili per sè; l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'Ater; la divisione dei conti correnti intestati al resistente, la restituzione di quanto indebitamente prelevato successivamente al suo allontanamento, la corresponsione del
50% del ricavato dalla vendita dell'autovettura indicata nel ricorso in comunione di beni;
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione, deduceva che da anni il rapporto coniugale era di mera facciata, in quanto lui aveva trovato la moglie con un altro uomo nella casa coniugale, che le figlie lavoravano, e chiedeva: l'addebito della separazione alla moglie;
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
la restituzione della metà delle somme versate dal resistente per il pagamento dei due finanziamenti indicati nella memoria difensiva.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che il 1.5.2008 il marito si è allontanato dalla casa coniugale;
rilevato che le figlie ER e vivono con la madre nella casa coniugale;
Per_1
rilevato che la figlia è indipendente economicamente mentre la figlia ER non è Per_1
indipendente economicamente;
rilevato che la moglie espleta attivita' lavorativa di collaboratrice domestica e percepisce un reddito mensile pari ad euro 200,00 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e come dichiarato dalla stessa nel corso dell'udienza presidenziale;
rilevato, altresì, che il marito espleta attivita' lavorativa come operaio presso la Autoimport spa e percepisce un reddito mensile pari ad euro 1400,00 come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'e come dichiarato dal predetto nel corso dell'udienza presidenziale;
ritenuto che la casa coniugale sita in Roma Via Federico Borromeo n°33 deve essere assegnata alla moglie in ragione della convivenza con la figlia ER, maggiorenne, ma non indipendente economicamente;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito corrisponda alla moglie la somma mensile di euro
200,00 mensili per il suo mantenimento posto che la differenza tra le rispettive condizioni economiche non consentirebbe il mantenimento del pregresso tenore di vita nonché la somma mensile di euro 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia ER, maggiorenne ma non indipendente economicamente, tenuto conto del reddito percepito dallo stesso, dei costi per la nuova soluzione abitativa, delle presumibili esigenze economiche della figlia ER rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia;
ritenuto che
appare equo prevedere che il marito provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia ER;
visto l'articolo 708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi:
1)autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Federico Borromeo n°33 dalla quale Parte_1
si è gia' allontanato;
Controparte_1
3)pone a carico di il pagamento della somma mensile pari ad euro 200,00 per il Controparte_1
mantenimento della moglie e della somma mensile pari ad euro 200,00 quale Parte_1
contributo per il mantenimento della figlia ER che dovranno essere versate a Parte_1
presso il suo domicilio ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2019, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1
chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per la figlia ER da concordarsi preventivamente e da documentarsi, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma;
…”.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla Pt_1
con la memoria conclusionale, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili la domanda relativa al rilascio del passaporto svolta dalla ricorrente, in quanto di competenza funzionale del Giudice Tutelare, quelle relativa alla divisione dei conti correnti e del ricavato della vendita dell'autovettura, pure svolte dalla nonchè quella inerente il pagamento dei finanziamenti, svolta dal Pt_1
resistente, in quanto non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e sottoposte a diverso rito (cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n. 266 del
12.01.2000).
Quanto alla domanda di addebito svolta dal , nessuna prova veniva articolata dal CP_1
resistente, il quale non forniva alcun supporto nemmeno documentale alle contestazioni dedotte nei riguardi della moglie, dunque la domanda citata deve essere rigettata.
Deve, invece, essere accolta la domanda della di addebito della separazione al Pt_1
marito, il quale intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna, come ammesso da lui stesso in presenza delle due figlie (sentite come testi, prova alla quale va aggiunta la mancata risposta del al deferitogli interrogatorio formale sul punto ex CP_1
art. 232 c.p.c.), assenti elementi che possano far ritenere che la coppia fosse già in crisi e perpetrando una condotta in sé idonea a causare la frattura del vincolo coniugale.
Quanto, poi, alle condizioni economiche delle due figlie, deve rilevarsi che entrambe, stando a quanto dedotto dalla stessa nella memoria conclusionale, svolgono Pt_1
attività lavorativa con la quale suppliscono anche alle necessità familiari, oltre che proprie, con ciò dovendosi ritenere, anche vista della dedotta inadempienza del CP_1
agli obblighi economici statuiti con l'ordinanza presidenziale ed alla pure dedotta assenza di reddito della che il loro reddito sia tale da poterle ritenere economicamente Pt_1
autonome. Dunque, la domanda di un assegno di mantenimento per le stesse a carico del deve essere rigettata e l'assegno vigente per la figlia ER deve essere CP_1
revocato a far data dalla presente sentenza.
Come conseguenza della riconosciuta autonomia dele figlie, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, deve essere respinta e detta assegnazione deve essere revocata.
In ordine, invece, all'assegno di mantenimento per la moglie, deve rilevarsi che la stessa, in sede di memoria conclusionale, deduceva che da anni non svolgeva attività lavorativa e che era sostenuta dalle figlie, come detto. D'altra parte, anche il reddito precedentemente dichiarato che percepiva dalla sua attività di colf era comunque minimo, indicato in euro 300,00 mensili circa (come anche dedotto nella memoria conclusionale). Ciò premesso, vista la condizione economica dei coniugi come già anche risultate in sede presidenziale, ritiene questo Collegio di poter determinare un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 300,00 mensili a far data dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa entro il g. 5 di ogni mese, anche valutata la condotta processuale del il quale non depositava quanto richiestogli dal G.I. con CP_1
l'ordinanza istruttoria (cioè la documentazione fiscale, modello unico, 730, CUD, buste paga, nonchè bancaria e/o postale, come la movimentazione conti correnti e conti titoli intestati o cointestati ovvero intestati a terzi con delega di firma, a decorrere dall'anno
2017, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nei modi ed ai sensi di cui al DPR 28 dicembre 2000 n°245 circa la posizione economica complessiva come ivi meglio specificata), con una condotta processale che, deve ritenersi, è tesa a nascondere le sue effettive capacità patrimoniali.
Le spese di lite, in vista della natura della causa, della soccombenza del resistente circa la domanda di addebito, nonchè della reciproca parziale soccombenza sulle questioni economiche, sono poste a carico del nella misura di un terzo, liquidate come in CP_1
dispositivo, da devolversi in favore dello Stato essendo la stata ammessa al Pt_1
gratuito patrocinio, e compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-addebita la separazione al;
CP_1
-revoca l'assegno di mantenimento già posto a carico del per la figlia ER a CP_1
far data dalla presente sentenza;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
-determina un assegno di mantenimento per la a carico del pari ad euro Pt_1 CP_1
300,00 mensili a far data dalla presente sentenza, oltre Istat, da versarsi alla stessa entro il g. 5 di ogni mese;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura CP_1 Pt_1
di un terzo, che si liquidano in euro 592,31 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto, da liquidarsi in favore dello Stato. Così deciso in Roma, 13.2.2025 IL GIUDICE REL. dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi