Articolo 14 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1987
Art. 14. Soppressione dei contributi 1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100 .
2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410 , possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla Cassa.
3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410 , non ha carattere di provvigione.
Note all' art. 14:

- La legge n. 100/1963 , concerne l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
I contributi previsti dall'art. 17, lettere b) e c), sono i seguenti:
"b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate"San Marco", a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;
c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle societa'".
- La legge n. 410/1968 , concerne modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commercialisti. I contributi di cui si fa cenno sono elencati nell'art. 1 di tale legge, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , il cui testo e' il seguente:
"Art. 1. - Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di L. 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' art. 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative; detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna;
b) contributo di L. 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di L. 2.000, su ogni delega o mandato di rappresentanza relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative;
c) contributo di L. 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri di cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' art. 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative".
- L' art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , ha stabilito che:
"Il contributo previsto dall' art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410 , sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall' art. 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di L. 5.000.
Il contributo di L. 3.000 e' dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all' art. 2195 del codice civile , escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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