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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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- 1. Abbandono del tetto coniugale: cosa accade?https://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2024, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello proposta da:
Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Canaletto n. 129, rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Bardi e dall'Avv. Raffaella
Nardone, entrambi del Foro di La Spezia, presso il cui studio in Sarzana (SP), Piazza
Niccolò V n. 9, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce all'atto di appello
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
Repubblica n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Balloni e dall'Avv. Francesco
Rinaldi, presso il cui studio in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci n. 49, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Appellato - avverso la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Massa resa nel procedimento iscritto al n.
2207/2019 R.G., emessa in data 8.1.2024 e pubblicata in data 9.1.2024.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
In via preliminare: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi indicati in narrativa, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata sussistendone in presupposti”. Nel merito: “Previa ogni meglio vista declaratoria ed in riforma della sentenza appellata n.
19/2024 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 09.01.2024, mai notificata al difensore, ritenuta la fondatezza delle motivazioni riportate in premessa, secondo quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento e, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata sia per la fondatezza del proposto appello sia per la sussistenza del periculum in mora, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita statuire e dichiarare l'impugnata sentenza nulla per carenza di motivazione e, sulla base della rinnovata valutazione della prova ed in riforma dell'impugnata sentenza, (a conferma delle conclusioni di primo grado), disporre la rimessione in termini del convenuto Parte_1
stante l'insanabile invalidità della notificazione ex art. 143 cpc, nonché l'assenza della pagina 4 del ricorso introduttivo del giudizio, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di Appello adita comunque accertare e dichiarare che il signor non è tenuto al versamento di alcuna somma a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della moglie per i motivi indicati in narrativa e, pertanto, CP_1
revocare in capo a signor l'obbligo al versamento del contributo al suo Pt_1
mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio nell'ambito dei quali la moglie non ha alcun diritto a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in rito, dichiarare la sussistenza di giudicato interno con la sentenza Tribunale di Massa
n.486/2020 e per l'effetto, dichiarando che si controverte su diritti disponibili, respingere le richieste istruttorie di controparte e nel merito, respingendo le avverse istanze istruttorie e l'avverso petitum ,confermare integralmente quanto statuito nella sentenza n° 19/2024 Tribunale di Massa, con condanna della controparte alla integrale refusione delle spese di secondo grado, stante il gravame ingiustamente provocato e la temerarietà dello stesso. In subordine vorrà disporre l'assegno di mantenimento a favore della signora secondo CP_1
quanto risulterà dagli accertamenti sui redditi effettivi della controparte disponendo gli accertamenti e i controlli di legge o, in ulteriore subordine, statuire secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese e competenze di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso in data 22.10.2019 la signora chiedeva al Tribunale di CP_1
Massa, previo esperimento del tentativo di conciliazione e adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, di pronunciare la separazione dal coniuge e che le Parte_1
venisse riconosciuto un assegno di mantenimento.
1.1.Il ricorso veniva notificato ex articolo 143 c.p.c. sulla base del fatto che il signor che si era allontanato dalla casa familiare nell'agosto 2019, non avesse Pt_1
provveduto a stabilire la propria residenza altrove e quindi dal certificato di residenza risultasse ancora ivi collocato.
L'ufficiale giudiziario dichiarava di non poter notificare al signor in quanto lo Pt_1
stesso era “sloggiato da tempo come da informazioni assunte”.
1.2. L'attrice a sostegno della domanda faceva presente che aveva contratto il matrimonio con il suddetto signor nel 2014, dal quale non erano nati figli, e che dopo due anni Pt_1
quest'ultimo si era allontanato dalla casa coniugale. Dopodiché c'era stato un tentativo di riconciliazione non andato a buon fine.
Prendeva poi in esame le situazioni economiche sua e di controparte adducendo come, da un lato, il signor fosse proprietario di una ditta individuale e amministratore di una Pt_1
s.r.l.s., percependo circa 3.000,00 euro mensili;
dall'altro che invece l'attrice era riuscita ad ottenere solo un contratto "a chiamata" per un reddito medio di circa 300/400 euro mensili.
1.3. Il convenuto rimaneva contumace e il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati obbligando il signor a corrispondere la somma di euro 700,00 mensili, rivalutabili Pt_1
secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento.
1.4. In data 7/10/2020 il Tribunale di Massa pronunciava sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi n. 486/2020, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, il quale si sviluppava attraverso l'audizione, all'udienza del 14.12.2021, dei testimoni di parte ricorrente, figlia della stessa, e padre Testimone_1 Testimone_2
di parte attrice.
1.5. In data 5/10/2022 il convenuto si costituiva in giudizio affermando di essere venuto a conoscenza del procedimento solo per la denuncia penale a suo carico per mancato versamento del contributo al coniuge.
Sosteneva che la vicenda ricostruita dalla signora fosse errata e senza fondamento, e CP_1
che la stessa si era dimenticata di riportare che c'era già stata una separazione legale e consensuale nell'aprile del 2016 innanzi al Comune di Arcola, in sede della quale le parti avevano dichiarato di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento, c'era poi stato un riavvicinamento e poi nel 2019 a seguito dell'ennesima lite, il signor aveva Pt_1
deciso di andare a vivere presso un'altra abitazione.
Affermava inoltre di essersi fatto carico di varie spese, e che la situazione economica della signora era migliore di quella dalla stessa prospettata. Sosteneva poi che la cifra di CP_1
euro 700,00 per il mantenimento fosse una cifra spropositata tenuto conto del reddito di euro 100,00 che lo stesso percepiva e del fatto che dovesse mantenere i due figli avuti da altra relazione, ribadendo inoltre che controparte non gli aveva comunicato la notifica del ricorso effettuata presso l'abitazione nella quale risultava ancora residente e chiedeva la rimessione in termini, senza successo.
1.6. La sentenza impugnata ha ritenuto che la notifica fosse regolarmente avvenuta, argomentando anche sulla base di quanto previsto dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene che sia onere del coniuge che si allontana dare comunicazioni all'altro al fine di poter permettere il raggiungimento della sua persona presso il nuovo domicilio, e la mancata osservanza di tale onere rende possibile la notificazione ex art. 143 c.p.c. Quindi, secondo il Giudice di primo grado, la signora non avendo ricevuto indicazioni dal CP_1
marito, e non avendo quest'ultimo dimostrato di aver comunicato all'altro coniuge un indirizzo dove poter fargli recapitare le comunicazioni, ha provveduto a far notificare presso la casa coniugale.
Il Giudice di prime ha cure ha poi sostenuto che fosse irrilevante la conoscenza della signora del fatto che il signor fosse titolare di una ditta individuale, perché CP_1 Pt_1
veniva in rilievo una questione estranea all'attività professionale e quindi la sede della suddetta ditta non risultava indirizzo utile al fine della notifica.
Nel merito ha poi disposto a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a l'importo mensile di euro 350,00; ha dichiarato CP_1
inammissibili le ulteriori domande della signora ha compensato per 1/3 le spese e CP_1
condannato il signor a corrispondere a favore dello Stato le spese del Pt_1
procedimento, liquidate in euro 3.600,00.
2. Avverso la predetta sentenza il signor proponeva innanzi a questa Corte per i Pt_1
seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo affermava che poiché sia nel ricorso introduttivo depositato nel giudizio sia in quello notificato, non c'era pagina 4 dello stesso, che avrebbe dovuto contenere le conclusioni, l'avvertimento al debitore e il giudice adito, il giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione dell'atto integrale, con remissione in termini.
2.2. Con il secondo motivo sosteneva che quanto alla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta ex art. 143 c.p.c., ci fossero varie circostanze per accogliere l'istanza di rimessione in termini dallo stesso avanzata.
Infatti, egli veniva a conoscenza della pendenza del giudizio di separazione in forza della notificazione di un atto penale sebbene l'avvocato Fabrizio Balloni fosse stato il legale di fiducia proprio dello stesso signor sia nella vertenza tra il signor e Pt_1 Parte_1
la precedente compagna, sia nella vertenza con la stessa signora CP_1
L'avvocato Balloni, dopo aver assunto la difesa del Fornoni, decideva di difendere, nella medesima vertenza, e nel giro di pochi giorni, la signora abbandonando CP_1
quella del Fornoni. Quindi il legale della moglie conosceva con certezza i luoghi dove poter reperire il marito e inoltre la moglie era perfettamente a conoscenza del fatto che la Drywall s.r.l.s. aveva la sede legale nel magazzino sottostante l'appartamento coniugale, ad Aulla, in via Amola 3.
La signora rifiutava le notifiche indirizzate al marito effettuate presso la casa CP_1
familiare adducendo il trasferimento dello stesso altrove, quando il marito, recandosi al lavoro, avrebbe potuto ritirare la posta a lui indirizzata se solo non fosse stata rifiutata dalla
Chiedeva quindi il pronunciarsi della nullità della notificazione dell'atto introduttivo CP_1
e del provvedimento presidenziale di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo di appello rilevava che la signora non aveva rappresentato CP_1
la propria reale situazione economica e finanziaria, in quanto in realtà la stessa percepirebbe uno stipendio di circa 1500/1700 euro mensili dall'agenzia di assicurazioni presso cui lavora;
una somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da parte dell'ex marito. Tra l'altro sarebbe stata ammessa al gratuito patrocinio senza averne i requisiti.
Inoltre, il signor ricordava di aver corrisposto € 400,00 alla e provveduto al Pt_1 CP_1
versamento della metà del canone di locazione della casa coniugale, pari ad € 300,00 mensili oltre al pagamento delle utenze.
Risultava poi che nell'anno 2020 la avesse venduto l'automobile modello Kia CP_1
Sportage, il cui finanziamento era pagato dal signor ad € 10.000,00 per acquistare Pt_1
una Fiat 500 al prezzo di € 10.700: anche tale transazione dimostrava che nel 2020 la signora era perfettamente in grado di acquistare un'auto ad un prezzo superiore a CP_1
quello ricavato dalla vendita di quella che aveva già in uso, versando di tasca propria la somma di € 700,00 e di, dunque, di avere capacità economica patrimoniale.
La situazione economica del signor di contro, sarebbe ben peggiore rispetto a Pt_1
quella delineata dalla signora CP_1
2.4. Quindi l'appellante presentava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la quale veniva integralmente accolta con ordinanza in data 7/8/2024.
2.5. Si costituiva in giudizio la signora la quale, con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, seguendo l'ordine dell'atto di appello, rilevava quanto segue: - quanto alla mancanza di una pagina dell'atto introduttivo, sosteneva che il ricorso depositato fosse integro in tutte le pagine dalla n.1 alla n.6 e che la pagina mancante risultava essere contenuta nell'atto inserito dalla cancelleria nella cancelleria telematica unitamente al decreto di comparizione parti quale atto da notificare. Ricordava poi che sul punto la giurisprudenza dice che ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie;
- quanto all'irritualità della notifica, affermava sussistesse un comportamento colpevole del signor come dimostra il fatto che il cambio di residenza fosse avvenuto oltre due Pt_1
anni dopo l'abbandono del tetto coniugale.
Ribadiva che è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale darne comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale.
Tra l'altro l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe rinvenuto il signor neanche nella Pt_1
sede dell'attività di quest'ultimo.
La signora poi richiamava l'attenzione della Corte sulla sussistenza di giudicato CP_1
interno relativamente alla sentenza Tribunale di Massa n. 486/2020. Infatti, le sentenze parzialmente definitive che decidono interamente alcune delle più domande proposte in cumulo in unico processo, in considerazione del loro oggetto, una volta divenute stabili ex art. 324 c.p.c., producano senz'altro l'autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.
Ci si trova in questa sede ad analizzare un appello compiuto per diritti disponibili per una statuizione che ha come presupposto logico la sentenza parziale Tribunale di Massa
n.486/2020, non appellata e quindi coperta da giudicato. Sentenza che copre sia il dedotto che il deducibile nelle eccezioni in rito fatte proprie nell'atto di appello per cui è costituzione la comparsa.
2.6. Il PG ha dichiarato di non intervenire trattandosi di questioni meramente economiche.
Le parti precisavano quindi le loro conclusioni per l'udienza del 28.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio telematica.
*** 3. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
3.1. In particolare, occorre iniziare dal secondo motivo di appello, relativo alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento presidenziale per irreperibilità del destinatario, in quanto in grado di travolgere gli altri.
L'articolo 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, disponendo che “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
3.2. Nel caso di specie dal certificato di residenza del signor risultava ancora Pt_1
l'indirizzo di via Amola n. 3, in Aulla, ma lo stesso aveva abbandonato la casa familiare, come detto sopra, nel mese di agosto 2019, senza comunicare alla signora un CP_1
indirizzo dove poter essere raggiunto per le comunicazioni di natura legale. Quindi si è proceduto alla notificazione ex articolo 143 c.p.c. avendo l'ufficiale giudiziario dichiarato di non aver potuto notificare al signor “perché sloggiato da tempo come da Pt_1
informazioni assunte”.
3.3. Al di là del fatto che, come rilevato, in maniera condivisibile, da parte appellante, ci fosse piena conoscenza nella moglie e nel legale della stessa della circostanza che il marito avesse la sede della propria attività presso un magazzino sito nello stesso stabile dell'appartamento coniugale, e quindi risultasse facile reperire il signor ai fini Pt_1
della notifica, non sembra sufficiente l'operato dell'ufficiale giudiziario.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a constatare l'assenza del destinatario della notifica, senza svolgere ulteriori accertamenti.
3.4. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. Quindi ove l'ufficiale giudiziario completi la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev'essere rilevata la nullità di detta notificazione
(Cass. 8638/2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. L'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo, infatti, il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. (Cass. Ord. 40467/2021).
3.5. Nel caso di specie, il rispetto di quanto stabilito dalla Suprema Corte avrebbe sicuramente portato alla regolarità della notifica, potendo il destinatario essere facilmente reperibile nello stesso stabile dell'indirizzo indicato nel certificato anagrafico, presso la sede della sua attività imprenditoriale.
Le modalità di notifica nel caso de quo hanno peraltro leso il diritto di difesa del convenuto, odierno appellante;
infatti, nel corso del giudizio sono stati ascoltati solo i testi di parte attrice, con la conseguenza dell'accoglimento totale della domande della ricorrente, in assenza di contraddittorio.
Si ritiene pertanto che la notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento presidenziale sia nulla e che sia quindi necessario rimettere la causa al primo giudice ex articolo 354
c.p.c. il quale prevede, al primo comma, che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
3.6. Quanto agli altri due motivi, si ritengono assorbiti in quello sopra affrontato.
4.0. In ragione della natura, meramente processuale, della presente decisione le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 19/2024 del Parte_1
Tribunale di Massa resa nel procedimento iscritto al n. 2207/2019 R.G., emessa in data
8.1.2024 e per l'effetto, in totale riforma della stessa,
- Dichiara la nullità della notificazione ex articolo 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
- Rimette la causa al primo Giudice ex articolo 354 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale di
Massa,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova il 28.11.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello proposta da:
Sig. , nato a [...], il [...] e residente in [...]
Canaletto n. 129, rappresentata e difesa dall'Avv. Erica Bardi e dall'Avv. Raffaella
Nardone, entrambi del Foro di La Spezia, presso il cui studio in Sarzana (SP), Piazza
Niccolò V n. 9, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce all'atto di appello
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata a [...] il [...] e residente a [...]
Repubblica n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Balloni e dall'Avv. Francesco
Rinaldi, presso il cui studio in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci n. 49, è elettivamente domiciliato giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Appellato - avverso la sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Massa resa nel procedimento iscritto al n.
2207/2019 R.G., emessa in data 8.1.2024 e pubblicata in data 9.1.2024.
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante:
In via preliminare: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi indicati in narrativa, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata sussistendone in presupposti”. Nel merito: “Previa ogni meglio vista declaratoria ed in riforma della sentenza appellata n.
19/2024 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 09.01.2024, mai notificata al difensore, ritenuta la fondatezza delle motivazioni riportate in premessa, secondo quanto disposto in materia dalla normativa di riferimento e, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata sia per la fondatezza del proposto appello sia per la sussistenza del periculum in mora, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita statuire e dichiarare l'impugnata sentenza nulla per carenza di motivazione e, sulla base della rinnovata valutazione della prova ed in riforma dell'impugnata sentenza, (a conferma delle conclusioni di primo grado), disporre la rimessione in termini del convenuto Parte_1
stante l'insanabile invalidità della notificazione ex art. 143 cpc, nonché l'assenza della pagina 4 del ricorso introduttivo del giudizio, adottando ogni consequenziale provvedimento di legge.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte di Appello adita comunque accertare e dichiarare che il signor non è tenuto al versamento di alcuna somma a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della moglie per i motivi indicati in narrativa e, pertanto, CP_1
revocare in capo a signor l'obbligo al versamento del contributo al suo Pt_1
mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio nell'ambito dei quali la moglie non ha alcun diritto a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in rito, dichiarare la sussistenza di giudicato interno con la sentenza Tribunale di Massa
n.486/2020 e per l'effetto, dichiarando che si controverte su diritti disponibili, respingere le richieste istruttorie di controparte e nel merito, respingendo le avverse istanze istruttorie e l'avverso petitum ,confermare integralmente quanto statuito nella sentenza n° 19/2024 Tribunale di Massa, con condanna della controparte alla integrale refusione delle spese di secondo grado, stante il gravame ingiustamente provocato e la temerarietà dello stesso. In subordine vorrà disporre l'assegno di mantenimento a favore della signora secondo CP_1
quanto risulterà dagli accertamenti sui redditi effettivi della controparte disponendo gli accertamenti e i controlli di legge o, in ulteriore subordine, statuire secondo giustizia, con vittoria o compensazione delle spese e competenze di lite”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso in data 22.10.2019 la signora chiedeva al Tribunale di CP_1
Massa, previo esperimento del tentativo di conciliazione e adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, di pronunciare la separazione dal coniuge e che le Parte_1
venisse riconosciuto un assegno di mantenimento.
1.1.Il ricorso veniva notificato ex articolo 143 c.p.c. sulla base del fatto che il signor che si era allontanato dalla casa familiare nell'agosto 2019, non avesse Pt_1
provveduto a stabilire la propria residenza altrove e quindi dal certificato di residenza risultasse ancora ivi collocato.
L'ufficiale giudiziario dichiarava di non poter notificare al signor in quanto lo Pt_1
stesso era “sloggiato da tempo come da informazioni assunte”.
1.2. L'attrice a sostegno della domanda faceva presente che aveva contratto il matrimonio con il suddetto signor nel 2014, dal quale non erano nati figli, e che dopo due anni Pt_1
quest'ultimo si era allontanato dalla casa coniugale. Dopodiché c'era stato un tentativo di riconciliazione non andato a buon fine.
Prendeva poi in esame le situazioni economiche sua e di controparte adducendo come, da un lato, il signor fosse proprietario di una ditta individuale e amministratore di una Pt_1
s.r.l.s., percependo circa 3.000,00 euro mensili;
dall'altro che invece l'attrice era riuscita ad ottenere solo un contratto "a chiamata" per un reddito medio di circa 300/400 euro mensili.
1.3. Il convenuto rimaneva contumace e il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati obbligando il signor a corrispondere la somma di euro 700,00 mensili, rivalutabili Pt_1
secondo indici ISTAT, a titolo di mantenimento.
1.4. In data 7/10/2020 il Tribunale di Massa pronunciava sentenza non definitiva di separazione tra i coniugi n. 486/2020, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, il quale si sviluppava attraverso l'audizione, all'udienza del 14.12.2021, dei testimoni di parte ricorrente, figlia della stessa, e padre Testimone_1 Testimone_2
di parte attrice.
1.5. In data 5/10/2022 il convenuto si costituiva in giudizio affermando di essere venuto a conoscenza del procedimento solo per la denuncia penale a suo carico per mancato versamento del contributo al coniuge.
Sosteneva che la vicenda ricostruita dalla signora fosse errata e senza fondamento, e CP_1
che la stessa si era dimenticata di riportare che c'era già stata una separazione legale e consensuale nell'aprile del 2016 innanzi al Comune di Arcola, in sede della quale le parti avevano dichiarato di rinunciare a qualsiasi somma a titolo di mantenimento, c'era poi stato un riavvicinamento e poi nel 2019 a seguito dell'ennesima lite, il signor aveva Pt_1
deciso di andare a vivere presso un'altra abitazione.
Affermava inoltre di essersi fatto carico di varie spese, e che la situazione economica della signora era migliore di quella dalla stessa prospettata. Sosteneva poi che la cifra di CP_1
euro 700,00 per il mantenimento fosse una cifra spropositata tenuto conto del reddito di euro 100,00 che lo stesso percepiva e del fatto che dovesse mantenere i due figli avuti da altra relazione, ribadendo inoltre che controparte non gli aveva comunicato la notifica del ricorso effettuata presso l'abitazione nella quale risultava ancora residente e chiedeva la rimessione in termini, senza successo.
1.6. La sentenza impugnata ha ritenuto che la notifica fosse regolarmente avvenuta, argomentando anche sulla base di quanto previsto dalla Corte di Cassazione, la quale ritiene che sia onere del coniuge che si allontana dare comunicazioni all'altro al fine di poter permettere il raggiungimento della sua persona presso il nuovo domicilio, e la mancata osservanza di tale onere rende possibile la notificazione ex art. 143 c.p.c. Quindi, secondo il Giudice di primo grado, la signora non avendo ricevuto indicazioni dal CP_1
marito, e non avendo quest'ultimo dimostrato di aver comunicato all'altro coniuge un indirizzo dove poter fargli recapitare le comunicazioni, ha provveduto a far notificare presso la casa coniugale.
Il Giudice di prime ha cure ha poi sostenuto che fosse irrilevante la conoscenza della signora del fatto che il signor fosse titolare di una ditta individuale, perché CP_1 Pt_1
veniva in rilievo una questione estranea all'attività professionale e quindi la sede della suddetta ditta non risultava indirizzo utile al fine della notifica.
Nel merito ha poi disposto a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a l'importo mensile di euro 350,00; ha dichiarato CP_1
inammissibili le ulteriori domande della signora ha compensato per 1/3 le spese e CP_1
condannato il signor a corrispondere a favore dello Stato le spese del Pt_1
procedimento, liquidate in euro 3.600,00.
2. Avverso la predetta sentenza il signor proponeva innanzi a questa Corte per i Pt_1
seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo affermava che poiché sia nel ricorso introduttivo depositato nel giudizio sia in quello notificato, non c'era pagina 4 dello stesso, che avrebbe dovuto contenere le conclusioni, l'avvertimento al debitore e il giudice adito, il giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione dell'atto integrale, con remissione in termini.
2.2. Con il secondo motivo sosteneva che quanto alla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta ex art. 143 c.p.c., ci fossero varie circostanze per accogliere l'istanza di rimessione in termini dallo stesso avanzata.
Infatti, egli veniva a conoscenza della pendenza del giudizio di separazione in forza della notificazione di un atto penale sebbene l'avvocato Fabrizio Balloni fosse stato il legale di fiducia proprio dello stesso signor sia nella vertenza tra il signor e Pt_1 Parte_1
la precedente compagna, sia nella vertenza con la stessa signora CP_1
L'avvocato Balloni, dopo aver assunto la difesa del Fornoni, decideva di difendere, nella medesima vertenza, e nel giro di pochi giorni, la signora abbandonando CP_1
quella del Fornoni. Quindi il legale della moglie conosceva con certezza i luoghi dove poter reperire il marito e inoltre la moglie era perfettamente a conoscenza del fatto che la Drywall s.r.l.s. aveva la sede legale nel magazzino sottostante l'appartamento coniugale, ad Aulla, in via Amola 3.
La signora rifiutava le notifiche indirizzate al marito effettuate presso la casa CP_1
familiare adducendo il trasferimento dello stesso altrove, quando il marito, recandosi al lavoro, avrebbe potuto ritirare la posta a lui indirizzata se solo non fosse stata rifiutata dalla
Chiedeva quindi il pronunciarsi della nullità della notificazione dell'atto introduttivo CP_1
e del provvedimento presidenziale di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo di appello rilevava che la signora non aveva rappresentato CP_1
la propria reale situazione economica e finanziaria, in quanto in realtà la stessa percepirebbe uno stipendio di circa 1500/1700 euro mensili dall'agenzia di assicurazioni presso cui lavora;
una somma di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia da parte dell'ex marito. Tra l'altro sarebbe stata ammessa al gratuito patrocinio senza averne i requisiti.
Inoltre, il signor ricordava di aver corrisposto € 400,00 alla e provveduto al Pt_1 CP_1
versamento della metà del canone di locazione della casa coniugale, pari ad € 300,00 mensili oltre al pagamento delle utenze.
Risultava poi che nell'anno 2020 la avesse venduto l'automobile modello Kia CP_1
Sportage, il cui finanziamento era pagato dal signor ad € 10.000,00 per acquistare Pt_1
una Fiat 500 al prezzo di € 10.700: anche tale transazione dimostrava che nel 2020 la signora era perfettamente in grado di acquistare un'auto ad un prezzo superiore a CP_1
quello ricavato dalla vendita di quella che aveva già in uso, versando di tasca propria la somma di € 700,00 e di, dunque, di avere capacità economica patrimoniale.
La situazione economica del signor di contro, sarebbe ben peggiore rispetto a Pt_1
quella delineata dalla signora CP_1
2.4. Quindi l'appellante presentava istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, la quale veniva integralmente accolta con ordinanza in data 7/8/2024.
2.5. Si costituiva in giudizio la signora la quale, con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, seguendo l'ordine dell'atto di appello, rilevava quanto segue: - quanto alla mancanza di una pagina dell'atto introduttivo, sosteneva che il ricorso depositato fosse integro in tutte le pagine dalla n.1 alla n.6 e che la pagina mancante risultava essere contenuta nell'atto inserito dalla cancelleria nella cancelleria telematica unitamente al decreto di comparizione parti quale atto da notificare. Ricordava poi che sul punto la giurisprudenza dice che ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie;
- quanto all'irritualità della notifica, affermava sussistesse un comportamento colpevole del signor come dimostra il fatto che il cambio di residenza fosse avvenuto oltre due Pt_1
anni dopo l'abbandono del tetto coniugale.
Ribadiva che è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale darne comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale.
Tra l'altro l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe rinvenuto il signor neanche nella Pt_1
sede dell'attività di quest'ultimo.
La signora poi richiamava l'attenzione della Corte sulla sussistenza di giudicato CP_1
interno relativamente alla sentenza Tribunale di Massa n. 486/2020. Infatti, le sentenze parzialmente definitive che decidono interamente alcune delle più domande proposte in cumulo in unico processo, in considerazione del loro oggetto, una volta divenute stabili ex art. 324 c.p.c., producano senz'altro l'autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.
Ci si trova in questa sede ad analizzare un appello compiuto per diritti disponibili per una statuizione che ha come presupposto logico la sentenza parziale Tribunale di Massa
n.486/2020, non appellata e quindi coperta da giudicato. Sentenza che copre sia il dedotto che il deducibile nelle eccezioni in rito fatte proprie nell'atto di appello per cui è costituzione la comparsa.
2.6. Il PG ha dichiarato di non intervenire trattandosi di questioni meramente economiche.
Le parti precisavano quindi le loro conclusioni per l'udienza del 28.11.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio telematica.
*** 3. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
3.1. In particolare, occorre iniziare dal secondo motivo di appello, relativo alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del provvedimento presidenziale per irreperibilità del destinatario, in quanto in grado di travolgere gli altri.
L'articolo 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, disponendo che “se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
3.2. Nel caso di specie dal certificato di residenza del signor risultava ancora Pt_1
l'indirizzo di via Amola n. 3, in Aulla, ma lo stesso aveva abbandonato la casa familiare, come detto sopra, nel mese di agosto 2019, senza comunicare alla signora un CP_1
indirizzo dove poter essere raggiunto per le comunicazioni di natura legale. Quindi si è proceduto alla notificazione ex articolo 143 c.p.c. avendo l'ufficiale giudiziario dichiarato di non aver potuto notificare al signor “perché sloggiato da tempo come da Pt_1
informazioni assunte”.
3.3. Al di là del fatto che, come rilevato, in maniera condivisibile, da parte appellante, ci fosse piena conoscenza nella moglie e nel legale della stessa della circostanza che il marito avesse la sede della propria attività presso un magazzino sito nello stesso stabile dell'appartamento coniugale, e quindi risultasse facile reperire il signor ai fini Pt_1
della notifica, non sembra sufficiente l'operato dell'ufficiale giudiziario.
Quest'ultimo, infatti, si è limitato a constatare l'assenza del destinatario della notifica, senza svolgere ulteriori accertamenti.
3.4. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. Quindi ove l'ufficiale giudiziario completi la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. limitandosi al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev'essere rilevata la nullità di detta notificazione
(Cass. 8638/2017).
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. L'ufficiale giudiziario deve comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione.
I presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo, infatti, il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. (Cass. Ord. 40467/2021).
3.5. Nel caso di specie, il rispetto di quanto stabilito dalla Suprema Corte avrebbe sicuramente portato alla regolarità della notifica, potendo il destinatario essere facilmente reperibile nello stesso stabile dell'indirizzo indicato nel certificato anagrafico, presso la sede della sua attività imprenditoriale.
Le modalità di notifica nel caso de quo hanno peraltro leso il diritto di difesa del convenuto, odierno appellante;
infatti, nel corso del giudizio sono stati ascoltati solo i testi di parte attrice, con la conseguenza dell'accoglimento totale della domande della ricorrente, in assenza di contraddittorio.
Si ritiene pertanto che la notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento presidenziale sia nulla e che sia quindi necessario rimettere la causa al primo giudice ex articolo 354
c.p.c. il quale prevede, al primo comma, che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
3.6. Quanto agli altri due motivi, si ritengono assorbiti in quello sopra affrontato.
4.0. In ragione della natura, meramente processuale, della presente decisione le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. 19/2024 del Parte_1
Tribunale di Massa resa nel procedimento iscritto al n. 2207/2019 R.G., emessa in data
8.1.2024 e per l'effetto, in totale riforma della stessa,
- Dichiara la nullità della notificazione ex articolo 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
- Rimette la causa al primo Giudice ex articolo 354 c.p.c., da individuarsi nel Tribunale di
Massa,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova il 28.11.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni