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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7159/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi DEl'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 7159/2019
r.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco
Iaquinta (c.f.: ) e Vittorio Antignani (c.f.: C.F._2
), presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in C.F._3
NA, alla via Giuseppe Orsi n. 15/A, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE-
E
, nato a San Giorgio a [...] il Controparte_1
6.11.1990, (c.f.: ), residente in [...], C.F._4
alla Via De Nicola 47/b
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: Inadempimento preliminare di vendita
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore DEla riforma, ai sensi DEl'art.58 DEla legge n.69/09,
pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione DEle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini DEla decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 febbraio 2019, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NA , Controparte_1
al fine di ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., volta a produrre gli effetti DE contratto definitivo non concluso, in conseguenza DE
preliminare di vendita sottoscritto tra le parti, rimasto inadempiuto per causa imputabile esclusivamente alla condotta omissiva DE promissario venditore.
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A sostegno DEla spiegata domanda, parte istante deduceva di essere addivenuta in data 13 aprile 2017 alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, con il quale si obbligava ad acquistare dal SI.
, l'immobile sito in OR DE CO (Na), alla via Controparte_1
Enrico De Nicola, n. 47, piano secondo, interno 4, identificato catastalmente al foglio 7, particella 150, sub. 6, scala U, categoria A/2.
Il prezzo di vendita veniva concordato in € 200.000,00 dei quali, €
100.000,00 versati a mezzo bonifico bancario contestualmente alla stipula DE
preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, ed i restanti € 100.000,00
sarebbero stati versati dalla promittente acquirente a saldo, al momento DEla
stipula DE contratto definitivo.
Con raccomandata DE 20 ottobre 2017, pertanto, la promittente acquirente convocava il promittente venditore innanzi al notaio, il giorno 31 ottobre
2017, per la stipula DE contratto definitivo.
Tuttavia, con dichiarazione DE 27 ottobre 2017, stesa in calce alla copia conforme DE preliminare di vendita, il SI. , nel Controparte_1
confermare la propria volontà di concludere il contratto, rilevava di aver ricevuto tardivamente la convocazione, rendendosi disponibile alla stipula per la nuova data convenuta DE 30 aprile 2018, omettendo ingiustificatamente di presentarsi anche in tale ulteriore sede.
La promittente venditrice, pertanto, manifestando concretamente la volontà
di perfezionare la vendita, optava per la corresponsione DE saldo DE prezzo,
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dinanzi alla cancelleria DE Tribunale di NA, laddove in data 8 febbraio
2019, con dichiarazione sottoscritta con firma autentica, il SI. CP_1
, dava atto espressamente di ricevere dalla SI.ra , la
[...] Parte_1
somma di € 100.000,00, corrisposti a mezzo assegno bancario n. 0408474924-
00, dichiarando che detto pagamento era ricevuto a saldo DE prezzo concordato nel preliminare per il trasferimento DEl'immobile in oggetto,
impegnandosi a comparire “senza ulteriore indugio” in data 13 febbraio 2019,
per il perfezionamento DE contratto.
Il promittente venditore, tuttavia, contravvenendo nuovamente agli impegni assunti, con telegramma DEl'11 febbraio 2019, informava la SI. che CP_1
non si sarebbe presentato in tale data, senza addurre ulteriori spiegazioni.
A fronte quindi DE perpetrato inadempimento, la SI.ra adiva Parte_1
l'intestato tribunale, affinchè volesse: “1) accertare che le sottoscrizioni
apposte da e da sul contratto Parte_1 Controparte_1
preliminare sottoscritto in data 13.04.2017 e di cui alla suestesa premessa
sono autentiche e per l'effetto, 2) accertato che è Controparte_1
inadempiente circa l'obbligo di vendere l'immobile di sua proprietà assunto
nei confronti di in detto contratto preliminare e che Parte_1
quest'ultima ha integralmente corrisposto al primo il prezzo pattuito,
emettere contro esso (nato a San Giorgio a [...]_1
il 6.11.1990, c.f.: ) o DEla persona fisica o giuridica da C.F._4
essa nominata nel corso DE giudizio sentenza che, ai sensi DEl'art. 2932 c.c.,
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produca gli effetti DE contratto definitivo non concluso, trasferendo
conseguentemente ad o alla persona fisica o giuridica da essa Parte_1
nominata nel corso DE giudizio, la proprietà DEl'immobile sito in OR DE
CO (NA) alla via Enrico De Nicola n. 47, piano secondo, interno n. 4,
contraddistinto al catasto fabbricati DE comune di OR DE CO al foglio
7, particella 150, sub 6, scala U, categoria A/2, classe 6, consistenza 6,5,
rendita € 805,67; 3) condannare a rilasciare in Controparte_1
favore di o DEla persona fisica o giuridica da essa nominata Parte_1
nel corso DE giudizio, l'immobile sito in OR DE CO (NA) alla via Enrico
De Nicola n. 47, piano secondo, interno n. 4, come sopra meglio identificato;
4) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di NA di trascrivere
la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità; 5)
condannare al pagamento DEle spese tutte di Controparte_1
giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Nel corso DEla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 25 maggio
2020 il G.I., rilevata la contumacia di parte convenuta e, preso atto DEle note di trattazione scritta con le quali parte attrice chiedeva rinvio per la precisazione DEle conclusioni, rinviava al 26 maggio 2022.
All'esito DEla suindicata udienza il G.I., ritenendo la causa sufficientemente istruita e documentalmente provata, la rinviva per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 24 ottobre 2022.
Dopo una serie di rinvii dettati da eSIenze di ruolo, in data 23 settembre
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2024, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame DEla documentazione prodotta in atti da parte attrice e, alla luce
DEla condotta processuale di parte convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio, non controdeducendo alle asserzioni formulate dall'istante, ritiene il giudicante che la domanda così come formulata debba essere accolta,
sussistendone i presupposti.
Il contratto preliminare sottoscritto tra le parti è risultato infatti pienamente valido ed efficace, in quanto conforme ai requisiti di forma e sostanza previsti dagli artt. 1351 e 1346 c.c., ossia la forma scritta, la determinazione DE bene e la specificazione DE prezzo.
La validità DE preliminare è stata ulteriormente confermata dalle dichiarazioni successive rese dalle parti, che ribadiscono l'intenzione di concludere il contratto definitivo, consolidando l'efficacia DEl'accordo.
A detto contratto parte attrice ha peraltro dato completa esecuzione,
adempiendo ogni obbligo posto a suo carico, versando l'importo di € 100.000,00
a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione DE
preliminare, tramite bonifico bancario, come documentato in atti;
provvedendo
sua sponte a corrispondere anche il saldo di € 100.000,00 in data 8 febbraio 2019,
mediante assegno bancario, regolarmente accettato dal convenuto, come da dichiarazione con firma autenticata resa dal SI. dinanzi Controparte_1
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al cancelliere DE Tribunale di NA;
ha quindi reiteratamente convocato presso il notaio per la stipula DEl'atto definitivo, Controparte_1
evidenziando tutto ciò indubbiamente la sua piena disponibilità ad adempiere.
Ciò detto, quanto alla domanda principale ex art. 2932 c.c. è incontestato che le parti abbiano concluso un contratto preliminare di compravendita e che esso sia rimasto inadempiuto.
Emerge, inoltre dalla documentazione prodotta in atti, la volontà DEle stesse di procedere al trasferimento DEl'immobile promesso in vendita all'attrice,
risultando altresì pienamente adempiuta anche l'ulteriore condizione prevista dalla norma di legge, richiedente ai fini DEl'esecuzione specifica DE preliminare di vendita, l'offerta e/o l'adempimento da parte DE promissario acquirente DEla
prestazione a suo carico.
Nel caso specifico parte istante ha provveduto, non solo attraverso manifestazioni di volontà reiterate nel tempo a dimostrare la sua concreta intenzione ad adempiere, convocando più volte parte convenuta dinanzi al notaio per la stipula DE contratto definitivo ma, ha addirittura provveduto, benché non tenuta contrattualmente, a versare nelle mani DE promissario venditore il saldo
DE prezzo di vendita.
In tema di contratto preliminare, infatti, “ove per accordo tra le parti la
controprestazione debba essere eseguita al momento DEla stipula DE contratto
definitivo o successivamente, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è
pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento DE prezzo o
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DEla parte residua di esso è imposto dal giudice quale condizione DEl'effetto
traslativo derivante dalla sentenza stessa” (Cass. Civ. 12556/2020). Nella
fattispecie in esame, parte attrice ha provveduto a corrispondere mediante assegno bancario il saldo DE prezzo di vendita, accettato dal promissario venditore quale importo residuo DEla somma concordata per il trasferimento
DEl'immobile oggetto DE contratto preliminare, attribuendo quindi ad un titolo di per sé astratto, una specifica causale di pagamento.
La domanda proposta da parte attrice dovrà essere quindi accolta, disponendosi l'immediato trasferimento DEla proprietà DEl'immobile oggetto DE preliminare di vendita, in favore DEla SI.ra , con conseguente rilascio DElo Parte_1
stesso nella piena disponibilità di parte attrice, non subordinandosi l'effetto traslativo ad alcuna condizione.
Le spese processuali, in ragione DEla soccombenza di parte di convenuta e
DEl'acquiescenza alla domanda ex art. 2932 c.c., sono posto a carico DEla stessa.
Deve essere infine ordinata la trascrizione DEla presente sentenza, con esonero di responsabilità per il Conservatore dei RR.II. competente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7159/2019 R.G.,
promossa dalla SI.ra contro il SI. Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio DEle parti, così provvede:
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1) Accoglie la domanda proposta da parte attrice e per l'effetto, dispone il trasferimento coattivo, con sentenza ex art. 2932 c.c., in favore DEla
SI.ra nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), DEla proprietà DEl'immobile sito in OR DE C.F._1
CO (NA), alla Via Enrico De Nicola, n. 47, piano secondo, interno
4, contraddistinto al catasto fabbricati DE Comune di OR DE CO
al foglio 7, particella 150, sub. 6, scala U, categoria A/2, classe 6,
consistenza 6,5, rendita € 805,67;
2) Condanna il SI. al rilascio immediato Controparte_1
DEl'immobile sopra richiamato;
3) Condanna esso convenuto al pagamento, in favore di , Parte_1
DEle spese di lite che si liquidano in € 530,00 per spese ed €10.860,00
per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Francesco Iaquinta e Vittorio
Antignani, dichiaratisi antistatari;
4) Ordina al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di trascrivere l'emananda presente sentenza, con esonero da responsabilità
Così deciso in NA il 9 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Alfonso Tinto
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.
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