Art. 3.
La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente art. 1, e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locali di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.
La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente art. 1, e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locali di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.