Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1949, n. 22
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 febbraio 1949
Art. 3.
La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente art. 1, e' a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facolta', per gli immobili locali di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949