Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott.
Vincenzo Lo Feudo, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5115/2024 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Via Parte_1
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
convenuta contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva davanti a Parte_1 questo Giudice la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale “Accertare e dichiarare che il ricorrente, già alle dipendenze della collegata dal Controparte_2
14/02/2017 al 31/12/2017, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
a far data dal 01/01/2018 e sino al 01/11/2024, dapprima Controparte_3 assunto, per il periodo dal 01/01/2018 – 31/12/2018, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time, qualifica di Usciere – Livello F CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata ed in seguito, a far data dal 01/01/2019, con contratto di lavoro full-time con medesima qualifica ed inquadramento, sino alla data di dimissioni del 01-12-22. Accertare e dichiarare che il Ricorrente previa sottoscrizione del Verbale di accordo sindacale del 08/11/2022, ha sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro a tempo determinato in data 23/11/2022, per la
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31/05/2023, con successiva proroga del rapporto sino alla data del 01/11/2024, sì come confermato dall'azienda con comunicazione del 19/12/2023, sempre mantenendo invariati i parametri di assunzione. Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'avvenuta violazione, da parte della resistente, del diritto di precedenza vantato dal ricorrente e sancito nel verbale di accordo sindacale del 08/11/2022, oltre che per quanto disposto dalla legge e dal Ccnl di settore. Per l'effetto, e per la ragioni di cui in narrativa, disporre l'immediata assunzione del ricorrente alle dipendenze della società e presso la sede aziendale di Rende, con contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato full-time e mansioni di Guardia Giurata, alle condizioni economiche e normative previste dal CCNL di settore Per l'ulteriore effetto, e quantomeno in via subordinata, disporre l'integrale risarcimento del danno subito dal sig. in ragione dell'accertata violazione del diritto di precedenza di cui Pt_1 all'accordo sindacale del 08/11/2022, da quantificarsi in via equitativa e/o, comunque, alla luce delle retribuzioni non percepite dalla di cessazione del precedente rapporto di lavoro e sino all'effettiva ammissione in servizio, ovvero altra e differente somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.”
La società on si costituiva. Controparte_1
Veniva fissata per decisione l'udienza del 17.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con provvedimento comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza, rappresentando di avere nelle more raggiunto un accordo transattivo con la controparte e chiedendo una declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società ritualmente convenuta in giudizio. Controparte_1
2 Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessata materia del contendere, posto che dalla dichiarazione resa dal procuratore della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta (cfr. verbale di conciliazione in sede sindacale in data 17.02.2025, ove è testuale il riferimento al presente giudizio n. 5115/2024 R.G.) risulta che è stato effettivamente raggiunto un accordo transattivo e che si è addivenuti alla composizione di tutti gli aspetti controversi della vicenda contenziosa per cui è processo, avendo il ricorrente accettato, a tacitazione di ogni pretesa, le proposte della società, con rinuncia delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 19.03.2025
IL GIUDICE
dott. Vincenzo Lo Feudo
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