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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8666/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LATTANZIO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
PUGLIESE FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo
1 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1144/2020 è stata dichiarata la separa- zione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio per decidere le restanti richieste.
In particolare, parte ricorrente, chiede addebitarsi Parte_1
al resistente la separazione, confermare l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale e porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad € 1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , invece, chiede addebitarsi alla ricor- CP_1
rente la separazione, porre a suo carico un assegno mensile di €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei tre figli e rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente.
I tre figli della coppia sono , oggi venticinquenne, Per_1 Per_2
oggi ventiquattrenne, e oggi diciasettenne, nessuno dei Per_3
quali ha raggiunto l'indipendenza economica e tutti attualmente vi- vono con la madre nella ex casa coniugale.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'ar- ticolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice
2 dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità. Ciò in quanto la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, es- sendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata ezio- logicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Ai fini dell'addebito non rilevano, quindi, quelle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, ovvero una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da af- fectio coniugalis.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DALLA RICORRENTE” – Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti a ritenere fondata la richiesta for- mulata dalla ricorrente di addebito della separazione al resistente.
In particolare, la ricorrente assume che l'affectio coniugalis era venuta meno da molti anni a causa del comportamento del marito e produce, tra le altre, una nota del luglio 2014 inviata dal suo legale all'altro coniuge, ove si rappresentano “note questioni familiari che da tempo determinano tensioni sempre più crescenti”, nonché il contenuto delle chat whatsapp a partire da fine giugno 2016, nelle quali tali tensioni sono ben manifestate. Inoltre, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dor- miva con i figli nel letto matrimoniale senza la moglie, attribuendo tale situazione alla scelta del coniuge, che non voleva essere sve- gliata di notte dai figli.
Ritiene il collegio che tali elementi se, da un lato, dimostrano il
3 clima di forte tensione e disaffezione esistente tra i coniugi e, quindi, il venir meno dell'affectio coniugalis quantomeno a partire dall'anno 2014, dall'altro non spiegano a quale di essi tale clima sia addebitabile, per cui la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DAL RESISTENTE” – Anche tale domanda è infondata.
A sostegno della stessa il resistente allega una relazione extraco- niugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, ma una tale circostanza, ove provata, non permetterebbe di accogliere la do- manda di addebito, perché già dal 2014 era evidente la crisi del rap- porto di coniugio per essere venuta meno l'affectio coniugalis (si richiama sul punto Tribunale Savona, 07/07/2022, secondo cui “La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se at- tuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà co- niugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della pro- secuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della se- parazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è re- sponsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso
e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i co- niugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabil- mente in atto”).
Inoltre, come già detto sopra, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dormiva con i
4 figli nel letto matrimoniale senza la moglie, fatto questo altamente significativo del venir meno dell'intesa tra i due coniugi.
Tale conclusione esime il Collegio dall'esaminare le prove ad- dotte dal marito a sostegno della domanda di addebito della separa- zione alla moglie e, in particolare: gli sms e le chat estratte dal ma- rito dal telefono della moglie e contro il volere della stessa, prove queste che comunque non sarebbero ammissibili perché, come rite- nuto da Cass. Civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8459, “Nel giudizio ci- vile è precluso l'accesso alle prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, ritenendosi errata
l'affermazione secondo la quale, in assenza di norme nel codice di rito civile espressamente limitative dell'utilizzo di prove acquisite illecitamente, e considerata l'inapplicabilità dell'art. 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite anche al giudizio civile, si ricaverebbe il principio di una generale ammissi- bilità di tali fonti di prova”, e nel caso in esame detti sms sono stati acquisiti dal marito violando il diritto della moglie alla riservatezza.
Tali sms, inoltre, sono trascritti su documento cartaceo che è stato contestato dalla difesa della moglie, e non c'è prova del supporto elettronico;
le testimonianze che riferiscono circostanze apprese dal marito, quindi da testimoni in de relato actoris e, pertanto, prive di rilevanza (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6 civile, con Ordinanza del
22 novembre 2022 n. 34345), nonché su voci di popolo, anche que- ste irrilevanti;
il teste ha riferito dell'in- Testimone_1
fedeltà coniugale della moglie e precisato di averla vista in mac- china con quello che definisce l'amante della donna, il , ma Pt_1
non precisa se i due fossero in atteggiamento intimo;
l'amante
5 conferma d'aver scambiato messaggi telefonici Persona_4
con la ricorrente ma ne ha negato il contenuto amoroso ed ha pre- cisato che tra i due vi era stata solo una “affettuosa amicizia”.
“LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE” – Tale do- manda è fondata, essendo pacifico che i figli della coppia, ancora non economicamente indipendenti, vivono con la madre.
“LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI” – La ri- corrente, a tal titolo, chiede la somma di € 1.500,00/mese, un terzo per ogni figlio, con adeguamento ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente chiede che la misura di detto as- segno sia contenuto in € 200,00/mese per ogni figlio. Nell'ordi- nanza presidenziale, emessa nel novembre del 2017, tale misura è stata stabilita in € 400,00/mese per ogni figlio, importo oggi rivalu- tato ad € 481,60, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che, sul punto, può essere confermata la misura indicata nell'ordinanza presidenziale, atteso che non sono state pro- spettate circostanze nuove da giustificare un adeguamento di detto assegno, che parte ricorrente in atti indica nella misura di € 400,00 che, però, non tiene conto dell'adeguamento ISTAT.
Quanto alle spese del giudizio, deve considerarsi che entrambe le parti sono soccombenti sulle domande di addebito e di determina- zione della misura degli assegni per il mantenimento della prole, il che giustifica una compensazione per intero di dette spese per la fase di merito.
Per la fase cautelare, introdotta dal resistente e definita con prov- vedimento di rigetto del 13.8.2019, deve farsi applicazione del prin- cipio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, alle quali va condannato parte
6 resistente, soccombente, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al
D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per la fase cautelare innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore inde- terminato ma a bassa complessità).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito;
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti dati con ordinanza in data 10.11.2017, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per la fase di merito;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite per la fase cautelare, che liquida in €
3.200,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
7 civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8666/2017, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LATTANZIO ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
PUGLIESE FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo
1 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1144/2020 è stata dichiarata la separa- zione personale dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio per decidere le restanti richieste.
In particolare, parte ricorrente, chiede addebitarsi Parte_1
al resistente la separazione, confermare l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale e porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad € 1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, con adeguamento ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente , invece, chiede addebitarsi alla ricor- CP_1
rente la separazione, porre a suo carico un assegno mensile di €
200,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuno dei tre figli e rigettare la richiesta di mantenimento della ricorrente.
I tre figli della coppia sono , oggi venticinquenne, Per_1 Per_2
oggi ventiquattrenne, e oggi diciasettenne, nessuno dei Per_3
quali ha raggiunto l'indipendenza economica e tutti attualmente vi- vono con la madre nella ex casa coniugale.
“SULLE RICHIESTE DI ADDEBITO” – Sul punto deve osservarsi che l'ar- ticolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice
2 dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità. Ciò in quanto la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, es- sendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata ezio- logicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale. Ai fini dell'addebito non rilevano, quindi, quelle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale, ovvero una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da af- fectio coniugalis.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DALLA RICORRENTE” – Tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio non sono sufficienti a ritenere fondata la richiesta for- mulata dalla ricorrente di addebito della separazione al resistente.
In particolare, la ricorrente assume che l'affectio coniugalis era venuta meno da molti anni a causa del comportamento del marito e produce, tra le altre, una nota del luglio 2014 inviata dal suo legale all'altro coniuge, ove si rappresentano “note questioni familiari che da tempo determinano tensioni sempre più crescenti”, nonché il contenuto delle chat whatsapp a partire da fine giugno 2016, nelle quali tali tensioni sono ben manifestate. Inoltre, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dor- miva con i figli nel letto matrimoniale senza la moglie, attribuendo tale situazione alla scelta del coniuge, che non voleva essere sve- gliata di notte dai figli.
Ritiene il collegio che tali elementi se, da un lato, dimostrano il
3 clima di forte tensione e disaffezione esistente tra i coniugi e, quindi, il venir meno dell'affectio coniugalis quantomeno a partire dall'anno 2014, dall'altro non spiegano a quale di essi tale clima sia addebitabile, per cui la domanda di addebito della separazione al marito va rigettata.
“L'ADDEBITO RICHIESTO DAL RESISTENTE” – Anche tale domanda è infondata.
A sostegno della stessa il resistente allega una relazione extraco- niugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo, ma una tale circostanza, ove provata, non permetterebbe di accogliere la do- manda di addebito, perché già dal 2014 era evidente la crisi del rap- porto di coniugio per essere venuta meno l'affectio coniugalis (si richiama sul punto Tribunale Savona, 07/07/2022, secondo cui “La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se at- tuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà co- niugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della pro- secuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della se- parazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è re- sponsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso
e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i co- niugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabil- mente in atto”).
Inoltre, come già detto sopra, lo stesso resistente nel corso dell'udienza presidenziale dichiarava che dal 2002 dormiva con i
4 figli nel letto matrimoniale senza la moglie, fatto questo altamente significativo del venir meno dell'intesa tra i due coniugi.
Tale conclusione esime il Collegio dall'esaminare le prove ad- dotte dal marito a sostegno della domanda di addebito della separa- zione alla moglie e, in particolare: gli sms e le chat estratte dal ma- rito dal telefono della moglie e contro il volere della stessa, prove queste che comunque non sarebbero ammissibili perché, come rite- nuto da Cass. Civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8459, “Nel giudizio ci- vile è precluso l'accesso alle prove la cui acquisizione concretizzi una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, ritenendosi errata
l'affermazione secondo la quale, in assenza di norme nel codice di rito civile espressamente limitative dell'utilizzo di prove acquisite illecitamente, e considerata l'inapplicabilità dell'art. 191 c.p.p. in tema di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite anche al giudizio civile, si ricaverebbe il principio di una generale ammissi- bilità di tali fonti di prova”, e nel caso in esame detti sms sono stati acquisiti dal marito violando il diritto della moglie alla riservatezza.
Tali sms, inoltre, sono trascritti su documento cartaceo che è stato contestato dalla difesa della moglie, e non c'è prova del supporto elettronico;
le testimonianze che riferiscono circostanze apprese dal marito, quindi da testimoni in de relato actoris e, pertanto, prive di rilevanza (cfr. Corte di Cassazione, sez. 6 civile, con Ordinanza del
22 novembre 2022 n. 34345), nonché su voci di popolo, anche que- ste irrilevanti;
il teste ha riferito dell'in- Testimone_1
fedeltà coniugale della moglie e precisato di averla vista in mac- china con quello che definisce l'amante della donna, il , ma Pt_1
non precisa se i due fossero in atteggiamento intimo;
l'amante
5 conferma d'aver scambiato messaggi telefonici Persona_4
con la ricorrente ma ne ha negato il contenuto amoroso ed ha pre- cisato che tra i due vi era stata solo una “affettuosa amicizia”.
“LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE” – Tale do- manda è fondata, essendo pacifico che i figli della coppia, ancora non economicamente indipendenti, vivono con la madre.
“LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI” – La ri- corrente, a tal titolo, chiede la somma di € 1.500,00/mese, un terzo per ogni figlio, con adeguamento ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente chiede che la misura di detto as- segno sia contenuto in € 200,00/mese per ogni figlio. Nell'ordi- nanza presidenziale, emessa nel novembre del 2017, tale misura è stata stabilita in € 400,00/mese per ogni figlio, importo oggi rivalu- tato ad € 481,60, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che, sul punto, può essere confermata la misura indicata nell'ordinanza presidenziale, atteso che non sono state pro- spettate circostanze nuove da giustificare un adeguamento di detto assegno, che parte ricorrente in atti indica nella misura di € 400,00 che, però, non tiene conto dell'adeguamento ISTAT.
Quanto alle spese del giudizio, deve considerarsi che entrambe le parti sono soccombenti sulle domande di addebito e di determina- zione della misura degli assegni per il mantenimento della prole, il che giustifica una compensazione per intero di dette spese per la fase di merito.
Per la fase cautelare, introdotta dal resistente e definita con prov- vedimento di rigetto del 13.8.2019, deve farsi applicazione del prin- cipio della soccombenza, non ricorrendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, alle quali va condannato parte
6 resistente, soccombente, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al
D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per la fase cautelare innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore inde- terminato ma a bassa complessità).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/05/2017 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. RIGETTA le domande di addebito;
2. CONFERMA il contenuto dei provvedimenti dati con ordinanza in data 10.11.2017, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per la fase di merito;
4. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della con- troparte, delle spese di lite per la fase cautelare, che liquida in €
3.200,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
7 civile del Tribunale in data 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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