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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 40 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa lettura del dispositivo alla udienza del 20 maggio 2025, e vertente
TRA
C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Coltorti, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Marchetti Sergio, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione deve essere rigettata.
In sede monitoria, la odierna opposta, premesso l'intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro, era a domandare che, per il medio della statuizione condannatoria del giudice, le fosse consegnato:
È ferma opinione della opponente che non esistesse un dovere della ex datrice di lavoro di dar seguito a tale richiesta inerente alla consegna del cedolino paga relativo all'ammontare complessivo del TFR maturato, dal momento che i) non era previsto un termine essenziale nel verbale di conciliazione;
comunque ii) la ex lavoratrice in quella sede “rinunciava a qualsivoglia richiesta e pretesa” nei confronti della opponente.
In senso contrario, deve rilevarsi che i) la opponente giammai ha escluso la esistenza in astratto di tale documento (neppure nelle missive stragiudiziali si giunge ad affermare la assoluta e già in astratto inconfigurabilità di un cedolino paga inerente all'ammontare complessivo del TFR, le ragioni di contrasto vertendo su altri profili); ii) richiamata la
1 natura di retribuzione differita del TFR, ha senso ricordare che il datore è tenuto alla consegna al lavoratore del prospetto paga che costituisce un adempimento collocato nella fase dell'attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro;
iii) simile dovere non viene meno nella fase di scioglimento del rapporto, nella quale peraltro perdurano obblighi cc.dd. post finitum contractum; iv) non emerge chiaramente la asserita (non asseverata) rinuncia della opposta “a qualsivoglia richiesta e pretesa”, tra cui al diritto al prospetto del TFR;
v) la mancanza espressa di un termine non esentava certo il debitore (la opponente) ad attivarsi immediatamente subito dopo essere stata a tanto compulsata (con la missiva dell'8 novembre 2023), laddove essa si è limitata a replicare che non esisteva un termine essenziale o a dedurre la natura novativa dell'accordo (in questi termini si atteggia la risposta di cui alla missiva del 16 novembre
2023). A tal ultimo riguardo, pur nel silenzio della verbale di conciliazione in punto di previsione di un termine, la richiesta stragiudiziale della opposta si rivelava idonea a determinare l'obbligo di risposta della opponente, in base al canone quod sine die debetur statim debetur, soprattutto le quante volte la attivazione della ex datrice si imponeva quale svolgimento del dovere di buona fede oggettiva (declinato sotto forma di obbligo di salvaguardia dell'interesse altrui nei limiti di un apprezzabile sacrificio).
La stessa opponente ha in fine dedotto (senza che tanto avesse avuto cura di riferire nelle interlocuzioni stragiudiziali, dove si è, piuttosto, limitata a dedurre la assenza -non già di tale dovere, ma- di un termine essenziale entro cui darvi seguito) che l'ammontare del TFR può agevolmente trarsi da dati che essa stessa, come ha assunto, ha fornito alla lavoratrice e dei quali pertanto disponeva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 40 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 267/2023 del 6 dicembre 2023;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
2 Macerata, 20 maggio 2025.
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 40 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa previa lettura del dispositivo alla udienza del 20 maggio 2025, e vertente
TRA
C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Coltorti, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Marchetti Sergio, come da investitura in atti.
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione deve essere rigettata.
In sede monitoria, la odierna opposta, premesso l'intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro, era a domandare che, per il medio della statuizione condannatoria del giudice, le fosse consegnato:
È ferma opinione della opponente che non esistesse un dovere della ex datrice di lavoro di dar seguito a tale richiesta inerente alla consegna del cedolino paga relativo all'ammontare complessivo del TFR maturato, dal momento che i) non era previsto un termine essenziale nel verbale di conciliazione;
comunque ii) la ex lavoratrice in quella sede “rinunciava a qualsivoglia richiesta e pretesa” nei confronti della opponente.
In senso contrario, deve rilevarsi che i) la opponente giammai ha escluso la esistenza in astratto di tale documento (neppure nelle missive stragiudiziali si giunge ad affermare la assoluta e già in astratto inconfigurabilità di un cedolino paga inerente all'ammontare complessivo del TFR, le ragioni di contrasto vertendo su altri profili); ii) richiamata la
1 natura di retribuzione differita del TFR, ha senso ricordare che il datore è tenuto alla consegna al lavoratore del prospetto paga che costituisce un adempimento collocato nella fase dell'attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro;
iii) simile dovere non viene meno nella fase di scioglimento del rapporto, nella quale peraltro perdurano obblighi cc.dd. post finitum contractum; iv) non emerge chiaramente la asserita (non asseverata) rinuncia della opposta “a qualsivoglia richiesta e pretesa”, tra cui al diritto al prospetto del TFR;
v) la mancanza espressa di un termine non esentava certo il debitore (la opponente) ad attivarsi immediatamente subito dopo essere stata a tanto compulsata (con la missiva dell'8 novembre 2023), laddove essa si è limitata a replicare che non esisteva un termine essenziale o a dedurre la natura novativa dell'accordo (in questi termini si atteggia la risposta di cui alla missiva del 16 novembre
2023). A tal ultimo riguardo, pur nel silenzio della verbale di conciliazione in punto di previsione di un termine, la richiesta stragiudiziale della opposta si rivelava idonea a determinare l'obbligo di risposta della opponente, in base al canone quod sine die debetur statim debetur, soprattutto le quante volte la attivazione della ex datrice si imponeva quale svolgimento del dovere di buona fede oggettiva (declinato sotto forma di obbligo di salvaguardia dell'interesse altrui nei limiti di un apprezzabile sacrificio).
La stessa opponente ha in fine dedotto (senza che tanto avesse avuto cura di riferire nelle interlocuzioni stragiudiziali, dove si è, piuttosto, limitata a dedurre la assenza -non già di tale dovere, ma- di un termine essenziale entro cui darvi seguito) che l'ammontare del TFR può agevolmente trarsi da dati che essa stessa, come ha assunto, ha fornito alla lavoratrice e dei quali pertanto disponeva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 40 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 267/2023 del 6 dicembre 2023;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
2 Macerata, 20 maggio 2025.
Il Giudice
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