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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice dott. Fabio D'Amore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 308-1/2025 R.G. (n. 308/2025 P.U.) promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Righi, come da C.F._2 procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Schiavon (VI), non costituita;
RESISTENTE
*****
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata di , depositato in data Controparte_1
16/10/2025; esaminati gli atti ed i documenti e valutate le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice relatore;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 20.11.2025 (notificati alla debitrice a cura della Cancelleria a mezzo pec in data
23.10.2025, nel rispetto dei termini di cui all'art. 41 CCII); rilevato che la società debitrice non risulta costituito/a; Controparte_1
considerato che all'udienza del 20.11.2025 il Giudice delegato quale relatore ha rimesso la decisione al Collegio, dando atto che nessuno è comparso per la società debitrice e che il procuratore dei creditori ricorrenti ha concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA
Risulta ex art. 28 CCII la competenza del Tribunale adito poiché da visura camerale risulta che la debitrice ha sede legale in Schiavon (VI).
Inoltre, deve ritenersi che la società debitrice superi i requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 121 CCII, che rinvia all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; debiti anche non scaduti non superiori ad euro 500.000) poiché, nonostante l'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza a costituirsi in giudizio e depositare la documentazione prescritta di cui all'art. 41, comma 4, CCII unitamente ad una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (con espressa richiesta di precisare altresì l'ammontare dei debiti scaduti), la debitrice, sulla quale grava, ai sensi dell'art. 121 CCII, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2,comma 1, lett. d) CCII, non si
è costituita in giudizio per contrastare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Né dalla documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria d'ufficio emergono elementi idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine al mancato superamento delle soglie dimensionali richiamate, anche perché dalla visura camerale in atti risulta che la società debitrice, costituita nel maggio 2023 e tuttora attiva, non ha provveduto al deposito dei bilanci.
Risulta altresì superato il limite indicato dall'art. 49, comma 5, CCII, posto che dall'informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione in atti risulta la presenza di debiti scaduti (verso Amministrazione Finanziaria, INPS, INAIL, come meglio indicato nell'informativa in atti) per l'importo complessivo di euro 123.443,65, che si aggiungono al debito di circa 8.000,00 euro verso i creditori ricorrenti.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento dei crediti azionati, relativi a retribuzione, spettanze di fine rapporto e T.F.R.;
-l'elevato debito erariale e previdenziale, senza che risultino rateazioni;
-il mancato deposito dei bilanci 2023 e 2024.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice CP_1
.
[...]
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Schiavon (VI);
[...] P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. Fabio D'Amore; nomina Curatore l'avv. Mario Masolo; fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 11.2.2026 ore 10.20 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155- sexies disp. att. c.p.c.:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
-comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
-depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
-se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
-apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
-depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130, commi 4 e 5, CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
-trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
-depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII nel termine di 4 mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni 6 mesi;
-istituire il registro informatico di cui all'art. 136, comma 1, CCII;
-predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213
CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII. dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di consiglio del 27.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Fabio D'Amore Dott. Giuseppe Limitone
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Paola Cazzola Giudice dott. Fabio D'Amore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 308-1/2025 R.G. (n. 308/2025 P.U.) promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Righi, come da C.F._2 procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Schiavon (VI), non costituita;
RESISTENTE
*****
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata di , depositato in data Controparte_1
16/10/2025; esaminati gli atti ed i documenti e valutate le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice relatore;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 20.11.2025 (notificati alla debitrice a cura della Cancelleria a mezzo pec in data
23.10.2025, nel rispetto dei termini di cui all'art. 41 CCII); rilevato che la società debitrice non risulta costituito/a; Controparte_1
considerato che all'udienza del 20.11.2025 il Giudice delegato quale relatore ha rimesso la decisione al Collegio, dando atto che nessuno è comparso per la società debitrice e che il procuratore dei creditori ricorrenti ha concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA
Risulta ex art. 28 CCII la competenza del Tribunale adito poiché da visura camerale risulta che la debitrice ha sede legale in Schiavon (VI).
Inoltre, deve ritenersi che la società debitrice superi i requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 121 CCII, che rinvia all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; debiti anche non scaduti non superiori ad euro 500.000) poiché, nonostante l'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza a costituirsi in giudizio e depositare la documentazione prescritta di cui all'art. 41, comma 4, CCII unitamente ad una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (con espressa richiesta di precisare altresì l'ammontare dei debiti scaduti), la debitrice, sulla quale grava, ai sensi dell'art. 121 CCII, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2,comma 1, lett. d) CCII, non si
è costituita in giudizio per contrastare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Né dalla documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria d'ufficio emergono elementi idonei a fondare un ragionamento presuntivo in ordine al mancato superamento delle soglie dimensionali richiamate, anche perché dalla visura camerale in atti risulta che la società debitrice, costituita nel maggio 2023 e tuttora attiva, non ha provveduto al deposito dei bilanci.
Risulta altresì superato il limite indicato dall'art. 49, comma 5, CCII, posto che dall'informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione in atti risulta la presenza di debiti scaduti (verso Amministrazione Finanziaria, INPS, INAIL, come meglio indicato nell'informativa in atti) per l'importo complessivo di euro 123.443,65, che si aggiungono al debito di circa 8.000,00 euro verso i creditori ricorrenti.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) CCII, desumibile da quanto indicato dalla creditrice ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte:
-il mancato pagamento dei crediti azionati, relativi a retribuzione, spettanze di fine rapporto e T.F.R.;
-l'elevato debito erariale e previdenziale, senza che risultino rateazioni;
-il mancato deposito dei bilanci 2023 e 2024.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice CP_1
.
[...]
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Schiavon (VI);
[...] P.IVA_1
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. Fabio D'Amore; nomina Curatore l'avv. Mario Masolo; fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 11.2.2026 ore 10.20 dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155- sexies disp. att. c.p.c.:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:
-comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
-depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
-se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
-apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
-depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130, commi 4 e 5, CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
-trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
-depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII nel termine di 4 mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni 6 mesi;
-istituire il registro informatico di cui all'art. 136, comma 1, CCII;
-predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213
CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII. dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di consiglio del 27.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Fabio D'Amore Dott. Giuseppe Limitone