Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Murrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui al messaggio prot. n. M_D AB62BE8 0114793 dell’11 dicembre 2024, notificato a mani del ricorrente in data 27 gennaio 2025, del Dipartimento Impiego del Personale dell’esercito, recante il diniego definitivo di istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33 comma 3 e 5 L. 104/1992, in parte qua e nei limiti dell’interesse;
- del preavviso di rigetto del 16 ottobre 2024;
- ove occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non noto o comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa AT NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, all’esito di rinnovata istruttoria, con provvedimento n. 59966 del 2 luglio 2025, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, presso il 15° Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” in Lecce;
Ritenuto, pertanto, che la pretesa dedotta in giudizio è stata integralmente soddisfatta;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio in ragione della tempistica di risoluzione della vicenda amministrativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR TI, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
AT NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT NI | AR TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.