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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2816 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa UL Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. MAGARACI DANIELA e l'Avv. DE SIMONE ROBERTA presso le quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiume Veneto (PN) in data 24/5/2008 (Registro atti di matrimonio - anno 2008 atto n. 4 parte 2 serie A), attualmente in regime di separazione dei beni separati consensualmente con verbale in data 24/9/2015 omologato con decreto del 15/10/2015 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le minori e UL verranno affidate ad entrambi i genitori congiuntamente. I genitori Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza (educazione, istruzione e salute), tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni delle figlie;
2. le minori manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ma con collocamento come qui di seguito indicato: ogni settimana a giorni alterni, ovvero lunedì e mercoledì con la signora Pt_2 e martedì e giovedì con il signor , mentre in maniera alternata venerdì, sabato e domenica, Pt_1 salvo impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori;
in caso di impegni, sarà il genitore cui spetta il tempo con le figlie ad occuparsi di accompagnarle ed assisterle durante l'impegno scolastico, ludico o sportivo;
3. durante le vacanze estive, e UL trascorreranno con il padre tre settimane anche non Pt_3 consecutive e nei periodi che verranno comunicati alla madre entro il 15.06 di ogni anno. Parimenti, la madre potrà stare, per tre settimane anche non consecutive, in vacanza con le figlie comunicando tale periodo entro il 15.06; in tali rispettivi periodi di vacanze estive verranno sospese le visite dell'altro genitore qualora esse vengano trascorse in località turistiche e/o fuori città;
4. quanto alle vacanze di Pasqua, le minori le trascorreranno ad anni alterni;
5. quanto alle vacanze natalizie, le minori trascorreranno per sette giorni consecutivi alternativamente dal 24/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01;
6. il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento per le figlie minori, ogni Pt_1 Pt_2 mese, mediante il pagamento - entro il giorno dieci – della somma di € 300,00 complessivi fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, proprio perché le stesse vivranno in maniera egualitaria sia con il padre che con la madre;
7. l'assegno di mantenimento di cui sopra è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie saranno divise al 50% come da protocollo del Tribunale di Pordenone;
9. quanto all'assegno unico sarà corrisposto nella misura del 50% ai signori e;
Pt_2 Pt_1
10. quanto alle detrazioni fiscali (visite mediche, spese mediche, farmaci, etc.) saranno divise al 50% tra i genitori;
11. nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, le parti si obbligano a garantire la comunicazione telefonica o in video chat con le figlie ogni qualvolta il genitore presso cui le minori non stiano permanendo lo richiedano, nei limiti delle oggettive disponibilità del momento. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle figlie minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiume Veneto (PN) in data 24/5/2008 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiume Veneto (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio - anno 2008 atto n. 4 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa UL Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/07/2025 da:
1) nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. MAGARACI DANIELA e l'Avv. DE SIMONE ROBERTA presso le quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiume Veneto (PN) in data 24/5/2008 (Registro atti di matrimonio - anno 2008 atto n. 4 parte 2 serie A), attualmente in regime di separazione dei beni separati consensualmente con verbale in data 24/9/2015 omologato con decreto del 15/10/2015 con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le minori e UL verranno affidate ad entrambi i genitori congiuntamente. I genitori Pt_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza (educazione, istruzione e salute), tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni delle figlie;
2. le minori manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ma con collocamento come qui di seguito indicato: ogni settimana a giorni alterni, ovvero lunedì e mercoledì con la signora Pt_2 e martedì e giovedì con il signor , mentre in maniera alternata venerdì, sabato e domenica, Pt_1 salvo impegni scolastici, ludici e sportivi delle minori;
in caso di impegni, sarà il genitore cui spetta il tempo con le figlie ad occuparsi di accompagnarle ed assisterle durante l'impegno scolastico, ludico o sportivo;
3. durante le vacanze estive, e UL trascorreranno con il padre tre settimane anche non Pt_3 consecutive e nei periodi che verranno comunicati alla madre entro il 15.06 di ogni anno. Parimenti, la madre potrà stare, per tre settimane anche non consecutive, in vacanza con le figlie comunicando tale periodo entro il 15.06; in tali rispettivi periodi di vacanze estive verranno sospese le visite dell'altro genitore qualora esse vengano trascorse in località turistiche e/o fuori città;
4. quanto alle vacanze di Pasqua, le minori le trascorreranno ad anni alterni;
5. quanto alle vacanze natalizie, le minori trascorreranno per sette giorni consecutivi alternativamente dal 24/12 al 30/12 o dal 30/12 al 06/01;
6. il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento per le figlie minori, ogni Pt_1 Pt_2 mese, mediante il pagamento - entro il giorno dieci – della somma di € 300,00 complessivi fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie, proprio perché le stesse vivranno in maniera egualitaria sia con il padre che con la madre;
7. l'assegno di mantenimento di cui sopra è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. le spese straordinarie saranno divise al 50% come da protocollo del Tribunale di Pordenone;
9. quanto all'assegno unico sarà corrisposto nella misura del 50% ai signori e;
Pt_2 Pt_1
10. quanto alle detrazioni fiscali (visite mediche, spese mediche, farmaci, etc.) saranno divise al 50% tra i genitori;
11. nei periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, le parti si obbligano a garantire la comunicazione telefonica o in video chat con le figlie ogni qualvolta il genitore presso cui le minori non stiano permanendo lo richiedano, nei limiti delle oggettive disponibilità del momento. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle figlie minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiume Veneto (PN) in data 24/5/2008 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiume Veneto (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro atti di matrimonio - anno 2008 atto n. 4 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini