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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1446/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
RG GE, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2231/2021 depositato il 14/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2620/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005761227000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la compensazione delle spese.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatale dalla OS Sicilia s.p.a. Il ricorso, indirizzato all'Agente della riscossione e all'Agenzia delle Entrate, denunciò la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento ed eccepì la maturata prescrizione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate con documentazione del presupposto avviso di accertamento e della relativa notificazione.
Il CE adìto ha rigettato il ricorso perché ha riconosciuto, nel documento depositato dall'Ufficio, la prova del citato adempimento e, con esso, l'infondatezza della censura della Ricorrente nonché dell'eccezione di prescrizione.
La Ricorrente ha proposto appello denunciando l'erroneità della statuizione di avvenuta notificazione dell'atto prodromico. Ciò, per avere il CE trascurato asseriti vizi della notificazione.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate a sostegno della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che nel processo di primo grado la Ricorrente non formulò alcuna contestazione circa la notificazione dell'avviso di accertamento. Anzi, del tutto mancò qualsiasi replica alla costituzione della
Controparte, non essendo stata depositata alcuna memoria difensiva. Donde l'inammissibilità dell'appello, quale fondato su rilievo non mosso in primo grado.
La soccombenza dell'appellante comporta il suo obbligo di rifondere all'appellata Agenzia delle Entrate le spese di difesa del presente grado, liquidate in € 300,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2231/2021 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rifondere all'appellata Agenzia delle Entrate le spese di difesa in misura di € 300,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
RG GE, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2231/2021 depositato il 14/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2620/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005761227000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la compensazione delle spese.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatale dalla OS Sicilia s.p.a. Il ricorso, indirizzato all'Agente della riscossione e all'Agenzia delle Entrate, denunciò la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento ed eccepì la maturata prescrizione.
Si costituì la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate con documentazione del presupposto avviso di accertamento e della relativa notificazione.
Il CE adìto ha rigettato il ricorso perché ha riconosciuto, nel documento depositato dall'Ufficio, la prova del citato adempimento e, con esso, l'infondatezza della censura della Ricorrente nonché dell'eccezione di prescrizione.
La Ricorrente ha proposto appello denunciando l'erroneità della statuizione di avvenuta notificazione dell'atto prodromico. Ciò, per avere il CE trascurato asseriti vizi della notificazione.
Si è costituita la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate a sostegno della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che nel processo di primo grado la Ricorrente non formulò alcuna contestazione circa la notificazione dell'avviso di accertamento. Anzi, del tutto mancò qualsiasi replica alla costituzione della
Controparte, non essendo stata depositata alcuna memoria difensiva. Donde l'inammissibilità dell'appello, quale fondato su rilievo non mosso in primo grado.
La soccombenza dell'appellante comporta il suo obbligo di rifondere all'appellata Agenzia delle Entrate le spese di difesa del presente grado, liquidate in € 300,00 oltre agli accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2231/2021 r.g., lo rigetta;
condanna l'Appellante a rifondere all'appellata Agenzia delle Entrate le spese di difesa in misura di € 300,00 oltre ad accessori di legge.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone