Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Ferrara - Sportello Unico per L’Immigrazione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accesso
all’intera documentazione del fascicolo dei flussi relativo allo straniero -OMISSIS-;
nonché per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm. per come collegato all’art.16, comma 6 del d.lgs. n. 206 del 2007;
nonché per l’annullamento del silenzio dell’amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione per la formalizzazione del contratto di soggiorno in attesa occupazione e nomina Commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I cittadini stranieri odierni ricorrenti, ottenuto il visto d’ingresso e raggiunta l’Italia (il 6 giugno 2024, grazie a un visto per la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato in forza di un nullaosta poi annullato), hanno sollecitato la Prefettura e la società datore di lavoro (la -OMISSIS- asseritamente in possesso di tutti i requisiti necessari), chiedendo di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma, trascorsi più di dieci mesi nel silenzio dell’amministrazione, hanno notificato il ricorso in esame, volto ad ottenere:
a) l’esibizione dell’intero fascicolo personale e contributivo a cui il sig. -OMISSIS- ha chiesto di avere accesso in data 15 febbraio 2025 al fine di tutelare in giudizio la propria posizione, senza ottenere alcun riscontro;
b) la declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e della fondatezza della pretesa fatta valere dai ricorrenti ordinando l’immediata convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
c) in via subordinata, la declaratoria della sussistenza dell’obbligo della convocazione dei lavoratori per il rilascio, a fronte dell’indisponibilità del datore di lavoro, di un permesso per attesa occupazione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando le comunicazioni, indirizzate anche ai lavoratori (tutti domiciliati in via -OMISSIS- ovvero presso la sede della società agricola), di avvio del procedimento di revoca del nullaosta datate 2 maggio 2024: comunicazioni nella quali si dava conto che il ragioniere che ha firmato l’asseverazione non risultava iscritto all’ordine nazionale dei tributaristi, né risultava indicato il numero complessivo dei dipendenti all’epoca impiegati dalla società agricola presso la sede di destinazione degli odierni ricorrenti, a sua volta non precisata e, infine, si sottolineava come il soggetto istante fosse stato indicato nell’asseverazione come lavoratore autonomo, pur trattandosi - come da visura camerale - di una società a responsabilità limitata.
Nella memoria che accompagna i documenti si legge che tale richiesta non è stata esaustivamente riscontrata e che, nonostante la pendenza del procedimento di revoca, l’autorità consolare ha comunque rilasciato i visti di ingresso: ragione per cui gli aspiranti lavoratori hanno potuto fare ingresso in Italia, salvo poi trovarsi nella condizione di non poter ottenere quel titolo di soggiorno per motivi di lavoro per il cui rilascio si sono rivolti (con note del 13 e 24 giugno 2024) alla Prefettura.
La richiesta di sottoscrizione del contratto di soggiorno, infatti, è stata riscontrata negativamente in ragione del fatto che, già in data 17 giugno, la Prefettura aveva ricevuto una PEC recante il “disconoscimento delle richieste di nulla osta per lavoratori stranieri e delle istanze per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione” da parte della società indicata come datore di lavoro. Ciò ha comportato l’archiviazione, in data 19 giugno 2024, di tutte le istanze di assunzione e la revoca, il 20 giugno 2024, di tutti i visti di ingresso emessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Tutto ciò è stato comunicato all’avvocato Filardo con PEC dell’1 luglio 2024 e, a seguito del sollecito del procuratore dei lavoratori del 10 agosto 2024, la Prefettura ha ribadito, in data 28 agosto 2024, l’impossibilità di accogliere anche la richiesta del rilascio di un permesso per attesa occupazione, stante la sussistenza di una denuncia contro ignoti per falsificazione di documenti e consequenziali indagini in corso da parte della competente Procura della Repubblica.
Tutto ciò premesso, l’azione per ottenere l’accesso agli atti deve essere ritenuta tardiva, così come eccepito dalla difesa erariale, atteso che la richiesta di accesso è stata presentata il 15 febbraio 2025, mentre il ricorso è stata notificato (il 17 giugno 2025) ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio significativo, che deve ritenersi essere intervenuta decorsi trenta giorni dalla richiesta o, a tutto concedere, dalla comunicazione (in data 17 marzo 2025) della volontà di differire l’accesso, non meglio motivata o precisata e, dunque, sostanzialmente inidonea a fare venire meno il silenzio.
Peraltro, il ricorso avverso l’implicito diniego dell’accesso avrebbe dovuto essere depositato entro il termine dimezzato di quindici giorni dalla notificazione del gravame: termine che non risulta rispettato nel caso di specie, essendo stato assolto tale onere solo il 12 luglio 2025.
Lo stesso dicasi per la domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle richieste dei ricorrenti volte ad ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, atteso che l’art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che tutti i termini, diversi da quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, incidentale e i relativi motivi aggiunti e, dunque, anche il termine per il deposito del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, debbano essere dimezzati. Dunque, anche nella parte in cui è volto all’esercizio dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione, il ricorso risulta essere stato tardivamente depositato.
In ogni caso, le pretese fatte valere con tale azione non possono trovare positivo apprezzamento, dal momento che la mancanza del presupposto essenziale - ovvero l’inerzia della pubblica amministrazione a causa dell’intervenuta archiviazione del procedimento e della correlata revoca del nullaosta - esclude la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione e, dunque, determina comunque il rigetto della domanda.
Lo stesso dicasi con riferimento alla richiesta di rilascio del permesso per attesa occupazione, l’impossibilità dell’accoglimento della quale è stata comunicata con PEC del 28 agosto 2024, non tempestivamente impugnata.
Non può, dunque, configurarsi alcun silenzio rispetto alla richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione e, comunque, il rimedio giudiziale non avrebbe comunque potuto essere attivato, nel caso di specie, data l’insussistenza di un obbligo di adozione di un provvedimento espresso connessa alla mancanza del presupposto fondamentale, ovvero l’esistenza di una valida procedura di assunzione non positivamente conclusasi per fatto imputabile al datore di lavoro. Il disconoscimento delle istanze di assunzione da parte della sig.ra -OMISSIS-(titolare e legale rappresentante della ditta indicata come datore di lavoro), infatti, impedisce a fortiori di configurare il suddetto presupposto.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato, con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e lo respinge nella parte restante.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
MA LI, Consigliere, Estensore
OL Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | OL PE |
IL SEGRETARIO