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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7409/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010812909 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010812909 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004800369501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004800369501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3000/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
Con il ricorso si denuncia: 1) omessa motivazione dell'intimazione impugnata;
2) omessa notifica della cartella esattoriale presupposta;
3) decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
4) prescrizione triennale della pretesa tributaria anche nell'ipotesi di avvenuta notifica della sottostante cartella;
5) omessa indicazione dell'autorità innanzi alla quale proporre impugnazione e dei relativi termini.
I due enti convenuti si sono costituiti concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della eccezione sollevata dalla Regione Calabria, a fronte della quale il ricorrente non ha alcunché dedotto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di prova della tempestività nella relativa proposizione.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. in motivazione Cass., n° 4247/13 e, più di recente, Cass.
n° 15224/24) ha chiarito che: a) l'art. 21, comma 1, D. Lgs. n° 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso;
c) quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione delle documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Ora, nel caso di specie il ricorrente sostiene che l'intimazione impugnata gli sarebbe stata notificata il 10.9.24, ma di tale circostanza, come suo onere, non offre alcuna prova, dal momento che egli si è limitato a produrre l'atto impugnato in assenza di elementi da cui ricavare la relativa data di notifica. Né elementi sul punto si ricavano dalla produzione documentale di Ader, che si è anch'essa limitata a produrre l'intimazione opposta, da cui non è possibile ricavare alcunché circa la data di notifica.
La conseguenza è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il ricorrente non ha consentito la doverosa verifica di ufficio circa la tempestività dell'impugnazione proposta con pec dell'8.11.24.
La decisione limitata al rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7409/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010812909 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010812909 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004800369501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004800369501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3000/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento della tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
Con il ricorso si denuncia: 1) omessa motivazione dell'intimazione impugnata;
2) omessa notifica della cartella esattoriale presupposta;
3) decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
4) prescrizione triennale della pretesa tributaria anche nell'ipotesi di avvenuta notifica della sottostante cartella;
5) omessa indicazione dell'autorità innanzi alla quale proporre impugnazione e dei relativi termini.
I due enti convenuti si sono costituiti concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della eccezione sollevata dalla Regione Calabria, a fronte della quale il ricorrente non ha alcunché dedotto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di prova della tempestività nella relativa proposizione.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. in motivazione Cass., n° 4247/13 e, più di recente, Cass.
n° 15224/24) ha chiarito che: a) l'art. 21, comma 1, D. Lgs. n° 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso;
c) quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione delle documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Ora, nel caso di specie il ricorrente sostiene che l'intimazione impugnata gli sarebbe stata notificata il 10.9.24, ma di tale circostanza, come suo onere, non offre alcuna prova, dal momento che egli si è limitato a produrre l'atto impugnato in assenza di elementi da cui ricavare la relativa data di notifica. Né elementi sul punto si ricavano dalla produzione documentale di Ader, che si è anch'essa limitata a produrre l'intimazione opposta, da cui non è possibile ricavare alcunché circa la data di notifica.
La conseguenza è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il ricorrente non ha consentito la doverosa verifica di ufficio circa la tempestività dell'impugnazione proposta con pec dell'8.11.24.
La decisione limitata al rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone