Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa motivazione dell'intimazione

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Omessa notifica della cartella esattoriale presupposta

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Decadenza dal potere di iscrizione a ruolo

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Prescrizione triennale della pretesa tributaria

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Altro
    Omessa indicazione dell'autorità competente e dei termini per l'impugnazione

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Accolto
    Tardività della proposizione del ricorso

    Il ricorrente non ha fornito prova della tempestività del ricorso, non avendo prodotto documentazione da cui ricavare la data di notifica dell'atto impugnato. L'onere probatorio grava sul ricorrente, il quale deve provare il rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 19
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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